Art. 12. (Contributo integrativo) 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti gli iscritti agli albi dei ragionieri e periti commerciali devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e versarne alla Cassa l'ammontare, con le modalita' e nei termini di cui all'articolo 20, indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore. La maggiorazione e' ripetibile nei confronti di quest'ultimo e il relativo credito e' assistito da privilegio di grado pari a quello del credito per prestazioni professionali. 2. Le associazioni o societa' di professionisti devono applicare la maggiorazione percentuale di cui al comma 1 per la quota di competenza di ogni associato iscritto all'albo dei ragionieri e periti commerciali. L'ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni obbligatorie dovute alla Cassa dal singolo professionista e' calcolato su una percentuale del volume d'affari della associazione o societa' pari alla percentuale degli utili spettanti al professionista stesso. 3. Gli iscritti alla Cassa, ad eccezione dei titolari di pensioni a carico della Cassa che proseguono nell'esercizio della professione, devono versare annualmente, per il medesimo titolo di cui al comma 1, un importo minimo risultante dall'applicazione della maggiorazione percentuale ad un volume d'affari pari a quindici volte il contributo minimo di cui all'articolo 11, comma 2, dovuto per l'anno stesso. 4. Salvo quanto disposto dall'articolo 15, comma 2, la maggiorazione percentuale di cui al comma 1 del presente articolo, in sede di prima applicazione della presente legge, e' stabilita nella misura del 2 per cento. 5. La maggiorazione percentuale di cui al comma 1 non concorre a formare il reddito professionale e non costituisce base imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'IVA.
Versione
1 gennaio 1992
1 gennaio 1992
Commentario • 1
- 1. Risoluzione del 18/05/2006 n. 69 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e ContenziosoAgenzia delle Entrate · 18 maggio 2006
[…] dell\'articolo 10, comma 1, lettera e) del Tuir. Tale conclusione e\' ulteriormente suffragata dalla considerazione che l\'articolo 12, comma 5, della Legge 414/1991, nell\'escludere il contributo integrativo dalla base imponibile IRPEF, richiama unicamente il precedente comma 1 e non anche il comma 3, che prevede il contributo integrativo minimo.
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Giurisprudenza • 9
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 07/10/2022, n. 8368Provvedimento: […] 2.2.- Con il secondo motivo di appello incidentale viene censurata l' illegittimo riconoscimento della deducibilità dei contributi previdenziali integrativi – violazione e falsa applicazione dell'art. 10 c. 1 lett. e) del dpr 917 e artt. 11 e 12 della legge 414 del 1991.Leggi di più...
- art. 36 ter Dpr 600/1973·
- sanzioni per omesso versamento·
- art. 1 c. 105 legge 244/2007·
- art. 10 c. 1 lett. e) dpr 917/1986·
- deducibilità contributi previdenziali·
- principio di cassa·
- obbligazione tributaria solidale·
- appello incidentale·
- ritenuta d'acconto