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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 04/12/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 534/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVERETO
CONTENZIOSO ORDINARIO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Monica Izzo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 534/2025 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Daniela Parte_1 C.F._1 RUSSO e dell'avv. Debora ADAMI elettivamente domiciliata in Rovereto Via Paoli 17 presso i difensori
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
(C.F. ) Controparte_2 C.F._3
(C.F. ) Controparte_3 C.F._4
RESISTENTI CONTUMACI
OGGETTO: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
Conclusioni per la ricorrente:
NEL MERITO:
accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento dei sig.ri , e rispetto alle Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2 proprie obbligazioni contrattuali;
per effetto, condannare i resistenti all'immediato rilascio dell'immobile, libero da cose e persone, sito in Ala (TN), Sentaruolo n. 8, p.ed. 412 P.M. 6 sub. 11 foglio 49 classe A/3 C.C. Ala entro
10 giorni, o comunque entro un termine congruo che l'Autorità riterrà opportuno fissare, al fine di evitare accessi non autorizzati e garantire la sicurezza dell'appartamento;
condannare altresì i resistenti al pagamento dei canoni arretrati, pari a un importo di € 6.460 (da luglio 2024 a novembre 2025) e oltre i canoni a maturare sino alla data di effettivo rilascio, nonché della metà della spesa di registrazione del contratto pari ad € 68,69, oltre alle eventuali ulteriori somme dovute per la chiusura del contratto, oltre agli interessi legali maturati e maturandi dalle scadenze al saldo, oltre alle spese legali comprensive di accessori e autorizzazione a trattenere in parziale compensazione la somma versata a titolo di deposito cauzionale;
con riserva di ogni ulteriore richiesta risarcitoria ai sensi dell'art. 1590 c.c., a seguito di quanto accertato al momento della restituzione dell'immobile.
IN OGNI CASO:
con vittoria di spese, diritti ed onorari.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si chiede l'ammissione della prova testimoniale sulle circostanze cpitolate.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, conveniva in giudizio , Parte_1 Controparte_1
e per sentire accertare e dichiarare la risoluzione del Controparte_3 Controparte_2 contratto di locazione di data 08.4.2024 ed avente ad oggetto l'immobile sito in Ala, Via Sentaruolo n.
8, per grave inadempimento dei conduttori, morosi nel versamento dei canoni sin da luglio 2024; con richiesta di condanna al rilascio dell'appartamento e relative pertinenze nonchè al risarcimento del danno;
da ultimo, la locatrice ha chiesto di essere autorizzata a trattenere il deposito cauzionale a parziale compensazione del debito della cntroparte.
Nessuno si è costituito per i tre conduttori e ne è stata dichiarata la contumacia. pagina 2 di 5 La causa risulta istruita attraverso le allegazioni della ricorrente e la documentazione versata in atti, tenuto conto dei principi in materia di onere probatorio.
In fatto, con contratto di locazione ad uso abitativo di data 08.4.2024, regolarmente registrato,
concedeva a favore di , e Parte_1 Controparte_1 Controparte_3 CP_2
il godimento del proprio immobile ad uso abitativo sito in Ala Via Sentaruolo n. 8 per la
[...] durata di anni 4 al canone annuale di € 4.560,00 da pagarsi in rate mensili anticipate di € 380,00 ciascuna.
Unica contraente era che aveva accettato l'immobile per sé, per il marito Controparte_1 CP_2
e per il figlio i quali, tuttavia, non risultano avere sottoscritto
[...] Controparte_3
l'accordo (cfr. doc. 1).
Dal certificato anagrafico emerge che il marito risiede presso un diverso indirizzo e, dallo storico relativo al figlio, sembrerebbe che questi non avesse mai preso la residenza presso l'immobile di cui si discute (cfr. doc. 6).
Precisa la locatrice che i resistenti, dal mese di luglio 2024, avevano omesso di versare regolarmente i canoni di locazione e la quota parte della tassa di registro pari ad Euro 137,38 mentre a nulla erano valsi i vari solleciti;
in particolare, con raccomandata di data 14.11.2024, aveva inviato a
[...]
una lettera di messa in mora con il termine di 10 giorni per il saldo ma non aveva avuto alcun CP_1 riscontro (cfr. doc. 2).
Quanto all'onere della prova, nelle azioni di adempimento, di risoluzione e risarcitoria - che hanno come elemento comune il mancato adempimento - il creditore è tenuto a provare soltanto l'esistenza del titolo, ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza di tale inadempimento, mentre incombe all'obbligato l'onere di provare di avere adempiuto, salvo che non opponga una eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod.civ.. ( cfr. ex multis Cass. Sentenza n. 8615 del 2006).
Allo stato, non risulta in alcun modo provato che la conduttrice abbia versato le somme oggetto della domanda di pagamento né che abbia ritenuto di dare un riscontro alla richiesta di saldo del dovuto inviatale dalla ovvero di interloquire nel presente giudizio;
sicchè, tenuto conto della Parte_1 rilevante morosità accumulata sin da poco dopo la sottoscrizione del contratto e della condotta assolutamente non collaborativa della resistente - che mina irrimediabilmente la fiducia in ordine al possibile pagamento futuro - deve ritenersi sussistente il grave inadempimento contrattuale di CP_1
pagina 3 di 5 ; va dunque dichiarata la risoluzione del contratto, ordinato il rilascio dell'immobile e CP_1 pronunciata condanna alla corresponsione di quanto richiesto.
La pronuncia va limitata alla sola conduttrice, non avendo i congiunti assunto alcuna obbligazione personale nei confronti della locatrice e non essendo provata la loro residenza, nei mesi di cui si discute, presso l'immobile, ai fini dell'eventuale condanna, quanto meno, al pagamento della somma richiesta a titolo di indennità di occupazione.
Tenuto conto che la morosità si protrae orami da molti mesi, che la locatrice teme una condizione di abbandono dell'immobile e che la conduttrice non ha ritenuto di rappresentare alcuna esigenza in relazione alla disponibilità dello stesso, la data per il rilascio può essere fissata, ai sensi dell'art. 56 L.
392 /78, in data estremamente ravvicinata, per il giorno 12.01.2026.
va inoltre condannata al pagamento, a favore della locatrice, di € 6.460,00 per canoni Controparte_1 non versati alla odierna, oltre canoni a scadere fino all'effettivo rilascio, ed € 137,38 per quota parte della tassa di registro, oltre ad interessi legali dal giorno del dovuto al saldo.
Quanto alla condanna relativa ai canoni a scadere, va evidenziato che alla luce della consolidata giurisprudenza, in tema di locazione di immobili urbani, la condanna del conduttore al pagamento dei canoni a scadere sino alla riconsegna dell'immobile locato costituisce un ampliamento della domanda di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore, avente fondamento nella particolare disposizione dell'art. 664, comma 1, c.p.c., ed attiene al canone comprensivo delle maggiorazioni per intervenute variazioni degli indici ISTAT, se dovute (cfr. ex multis Cass.Sez. 3 - ,
Sentenza n. 25599 del 14/12/2016).
Per motivi di economia processuale va infine accolta la domanda della locatrice volta ad ottenere l'autorizzazione a trattenere il deposito cauzionale versato dalla al momento della stipula, pari CP_1 ad € 770,00, a parziale compensazione del debito della controparte.
La condanna alla rifusione delle spese di lite segue la soccombenza, nella misura ritenuta congrua indicata nel dispositivo, tenuto conto della limitata difficoltà della controversia e del mancato svolgimento di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto, in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Monica Izzo, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede:
pagina 4 di 5 Dichiara il contratto di locazione ad uso abitativo di data 08.4.2024 intercorso tra Parte_1
e relativo all'immobile sito in Ala Via Sentaruolo n. 8, risolto per grave Controparte_1 inadempimento della conduttrice.
Condanna al rilascio dell'immobile, libero da persone e cose, a favore della locatrice e Controparte_1 fissa per l'esecuzione la data del 12.01.2026
Condanna , al pagamento a favore di di € 6.460,00 per canoni Controparte_1 Parte_1 non versati, oltre canoni a scadere fino al rilascio effettivo, ed € 137,38 per quota parte della tassa di registro, oltre ad interessi legali dal giorno del dovuto al saldo.
Autorizza a trattenere il deposito cauzionale versato dalla conduttrice pari ad € Parte_1
770,00 a parziale compensazione del dovuto da . Controparte_1
Condanna a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite che si liquidano in Controparte_1 complessivi € 2.104,78 di cui € 304,78 per spese oltre 15% spese generali e accessori.
Rovereto, 3 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Monica Izzo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVERETO
CONTENZIOSO ORDINARIO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Monica Izzo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 534/2025 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Daniela Parte_1 C.F._1 RUSSO e dell'avv. Debora ADAMI elettivamente domiciliata in Rovereto Via Paoli 17 presso i difensori
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
(C.F. ) Controparte_2 C.F._3
(C.F. ) Controparte_3 C.F._4
RESISTENTI CONTUMACI
OGGETTO: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
Conclusioni per la ricorrente:
NEL MERITO:
accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento dei sig.ri , e rispetto alle Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2 proprie obbligazioni contrattuali;
per effetto, condannare i resistenti all'immediato rilascio dell'immobile, libero da cose e persone, sito in Ala (TN), Sentaruolo n. 8, p.ed. 412 P.M. 6 sub. 11 foglio 49 classe A/3 C.C. Ala entro
10 giorni, o comunque entro un termine congruo che l'Autorità riterrà opportuno fissare, al fine di evitare accessi non autorizzati e garantire la sicurezza dell'appartamento;
condannare altresì i resistenti al pagamento dei canoni arretrati, pari a un importo di € 6.460 (da luglio 2024 a novembre 2025) e oltre i canoni a maturare sino alla data di effettivo rilascio, nonché della metà della spesa di registrazione del contratto pari ad € 68,69, oltre alle eventuali ulteriori somme dovute per la chiusura del contratto, oltre agli interessi legali maturati e maturandi dalle scadenze al saldo, oltre alle spese legali comprensive di accessori e autorizzazione a trattenere in parziale compensazione la somma versata a titolo di deposito cauzionale;
con riserva di ogni ulteriore richiesta risarcitoria ai sensi dell'art. 1590 c.c., a seguito di quanto accertato al momento della restituzione dell'immobile.
IN OGNI CASO:
con vittoria di spese, diritti ed onorari.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si chiede l'ammissione della prova testimoniale sulle circostanze cpitolate.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, conveniva in giudizio , Parte_1 Controparte_1
e per sentire accertare e dichiarare la risoluzione del Controparte_3 Controparte_2 contratto di locazione di data 08.4.2024 ed avente ad oggetto l'immobile sito in Ala, Via Sentaruolo n.
8, per grave inadempimento dei conduttori, morosi nel versamento dei canoni sin da luglio 2024; con richiesta di condanna al rilascio dell'appartamento e relative pertinenze nonchè al risarcimento del danno;
da ultimo, la locatrice ha chiesto di essere autorizzata a trattenere il deposito cauzionale a parziale compensazione del debito della cntroparte.
Nessuno si è costituito per i tre conduttori e ne è stata dichiarata la contumacia. pagina 2 di 5 La causa risulta istruita attraverso le allegazioni della ricorrente e la documentazione versata in atti, tenuto conto dei principi in materia di onere probatorio.
In fatto, con contratto di locazione ad uso abitativo di data 08.4.2024, regolarmente registrato,
concedeva a favore di , e Parte_1 Controparte_1 Controparte_3 CP_2
il godimento del proprio immobile ad uso abitativo sito in Ala Via Sentaruolo n. 8 per la
[...] durata di anni 4 al canone annuale di € 4.560,00 da pagarsi in rate mensili anticipate di € 380,00 ciascuna.
Unica contraente era che aveva accettato l'immobile per sé, per il marito Controparte_1 CP_2
e per il figlio i quali, tuttavia, non risultano avere sottoscritto
[...] Controparte_3
l'accordo (cfr. doc. 1).
Dal certificato anagrafico emerge che il marito risiede presso un diverso indirizzo e, dallo storico relativo al figlio, sembrerebbe che questi non avesse mai preso la residenza presso l'immobile di cui si discute (cfr. doc. 6).
Precisa la locatrice che i resistenti, dal mese di luglio 2024, avevano omesso di versare regolarmente i canoni di locazione e la quota parte della tassa di registro pari ad Euro 137,38 mentre a nulla erano valsi i vari solleciti;
in particolare, con raccomandata di data 14.11.2024, aveva inviato a
[...]
una lettera di messa in mora con il termine di 10 giorni per il saldo ma non aveva avuto alcun CP_1 riscontro (cfr. doc. 2).
Quanto all'onere della prova, nelle azioni di adempimento, di risoluzione e risarcitoria - che hanno come elemento comune il mancato adempimento - il creditore è tenuto a provare soltanto l'esistenza del titolo, ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza di tale inadempimento, mentre incombe all'obbligato l'onere di provare di avere adempiuto, salvo che non opponga una eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod.civ.. ( cfr. ex multis Cass. Sentenza n. 8615 del 2006).
Allo stato, non risulta in alcun modo provato che la conduttrice abbia versato le somme oggetto della domanda di pagamento né che abbia ritenuto di dare un riscontro alla richiesta di saldo del dovuto inviatale dalla ovvero di interloquire nel presente giudizio;
sicchè, tenuto conto della Parte_1 rilevante morosità accumulata sin da poco dopo la sottoscrizione del contratto e della condotta assolutamente non collaborativa della resistente - che mina irrimediabilmente la fiducia in ordine al possibile pagamento futuro - deve ritenersi sussistente il grave inadempimento contrattuale di CP_1
pagina 3 di 5 ; va dunque dichiarata la risoluzione del contratto, ordinato il rilascio dell'immobile e CP_1 pronunciata condanna alla corresponsione di quanto richiesto.
La pronuncia va limitata alla sola conduttrice, non avendo i congiunti assunto alcuna obbligazione personale nei confronti della locatrice e non essendo provata la loro residenza, nei mesi di cui si discute, presso l'immobile, ai fini dell'eventuale condanna, quanto meno, al pagamento della somma richiesta a titolo di indennità di occupazione.
Tenuto conto che la morosità si protrae orami da molti mesi, che la locatrice teme una condizione di abbandono dell'immobile e che la conduttrice non ha ritenuto di rappresentare alcuna esigenza in relazione alla disponibilità dello stesso, la data per il rilascio può essere fissata, ai sensi dell'art. 56 L.
392 /78, in data estremamente ravvicinata, per il giorno 12.01.2026.
va inoltre condannata al pagamento, a favore della locatrice, di € 6.460,00 per canoni Controparte_1 non versati alla odierna, oltre canoni a scadere fino all'effettivo rilascio, ed € 137,38 per quota parte della tassa di registro, oltre ad interessi legali dal giorno del dovuto al saldo.
Quanto alla condanna relativa ai canoni a scadere, va evidenziato che alla luce della consolidata giurisprudenza, in tema di locazione di immobili urbani, la condanna del conduttore al pagamento dei canoni a scadere sino alla riconsegna dell'immobile locato costituisce un ampliamento della domanda di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore, avente fondamento nella particolare disposizione dell'art. 664, comma 1, c.p.c., ed attiene al canone comprensivo delle maggiorazioni per intervenute variazioni degli indici ISTAT, se dovute (cfr. ex multis Cass.Sez. 3 - ,
Sentenza n. 25599 del 14/12/2016).
Per motivi di economia processuale va infine accolta la domanda della locatrice volta ad ottenere l'autorizzazione a trattenere il deposito cauzionale versato dalla al momento della stipula, pari CP_1 ad € 770,00, a parziale compensazione del debito della controparte.
La condanna alla rifusione delle spese di lite segue la soccombenza, nella misura ritenuta congrua indicata nel dispositivo, tenuto conto della limitata difficoltà della controversia e del mancato svolgimento di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto, in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Monica Izzo, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede:
pagina 4 di 5 Dichiara il contratto di locazione ad uso abitativo di data 08.4.2024 intercorso tra Parte_1
e relativo all'immobile sito in Ala Via Sentaruolo n. 8, risolto per grave Controparte_1 inadempimento della conduttrice.
Condanna al rilascio dell'immobile, libero da persone e cose, a favore della locatrice e Controparte_1 fissa per l'esecuzione la data del 12.01.2026
Condanna , al pagamento a favore di di € 6.460,00 per canoni Controparte_1 Parte_1 non versati, oltre canoni a scadere fino al rilascio effettivo, ed € 137,38 per quota parte della tassa di registro, oltre ad interessi legali dal giorno del dovuto al saldo.
Autorizza a trattenere il deposito cauzionale versato dalla conduttrice pari ad € Parte_1
770,00 a parziale compensazione del dovuto da . Controparte_1
Condanna a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite che si liquidano in Controparte_1 complessivi € 2.104,78 di cui € 304,78 per spese oltre 15% spese generali e accessori.
Rovereto, 3 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Monica Izzo
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