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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 09/12/2025, n. 3311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3311 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 156/2020 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
Prima Sezione Civile
In composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, all'udienza cartolare del 9.12.2025, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., nella causa di primo grado iscritta al n. 156/2020
R.Gen.Aff.Cont.
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura allegata all'atto di citazione depositata Parte_1 telematicamente in data 10.01.2020, dall'Avv. Nunziata Gaetano, unitamente al quale elettivamente domicilia in Palma Campania (Na), alla via Nuova Nola n. 273;
- ATTORE -
CONTRO in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, Controparte_1 giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in riassunzione depositata telematicamente in data 16.12.2024, dall'avv. Domenico Nolè, unitamente al quale elettivamente domicilia in Napoli, alla via Cannavino n. 12L;
- CONVENUTO -
Oggetto: contratto di finanziamento.
Conclusioni: come da verbale della odierna udienza figurata di precisazione delle conclusioni e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione notificato in data 10 gennaio 2020, ha evocato in giudizio innanzi Parte_1
a questo Tribunale chiedendo di accertare la natura usuraria del tasso di Controparte_1 interesse applicato al contratto di finanziamento n. 00656423 dietro cessione del quinto della pensione, stipulato tra il cliente e nel mese di luglio 2007, estinto Controparte_2 anticipatamente dall'attore, con conseguente condanna dell'istituto di credito convenuto alla
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restituzione della somma complessiva di euro 9.339,96 pari agli interessi e ai costi corrisposti in esecuzione del contratto.
Parte attrice ha, in particolare, dedotto, che il tasso soglia d'usura relativo a tale tipologia del contratto ratione temporis applicabile era del 15,24%, a fronte di un tasso annuo effettivo globale pattuito del 20,070%, dovendo includersi nello stesso il costo per la polizza rischio morte del mutuatario.
2. Ha resistito alla domanda eccependone, in via preliminare, la Controparte_1 improcedibilità in difetto del preventivo esperimento della mediazione obbligatoria e protestandone la fondatezza nel merito, in ragione della legittimità del Taeg contrattuale, con computandosi il costo dell'assicurazione nel calcolo del tasso soglia. Ha, quindi, concluso per il rigetto, con condanna dell'attore al risarcimento del danno per lite temeraria ed al pagamento delle spese di lite.
3. Espletato vanamente il tentativo di mediazione ed assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., la causa alla udienza del 18.11.2022, chiamata per la prima volta innanzi allo scrivente magistrato (nelle more insediatosi sul ruolo), è stata dichiarata interrotta per la sopraggiunta morte dell'unico procuratore costituito di parte convenuta.
4. Con ricorso tempestivamente depositato in data 15.01.2023, il processo è stato tempestivamente riassunto da , che ha insistito in tutte le conclusioni già riassegnate in atti. Parte_1
5. Ricostituito il contraddittorio nei confronti di , ritualmente costituitasi a mezzo Controparte_1 di comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 16.12.2024, alla udienza del 17.12.2024 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. alla data odierna. Indi, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti a mezzo dell'autorizzato scambio di note scritte, viene decisa come da presente sentenza.
Motivi della decisione.
1. La domanda è fondata e deve essere accolta.
1.1. Ne deve, preliminarmente, essere dichiarata la procedibilità, per avere parte attrice documentato di avere dato tempestivo impulso alla mediazione obbligatoria, conclusasi con esito negativo per l'impossibilità, di entrambe le parti presenti, di raggiungere un accordo (cfr. verbale negativo di mediazione dell'8 marzo 2021).
1.2. Nel merito va osservato che nel contratto di finanziamento in contestazione, il Taeg includente il costo della polizza assicurativa rischio vita del mutuatario è indicato nel 20,070% e parte attrice evidenzia e prova, mediante la produzione del relativo decreto ministeriale, che quando venne stipulato detto contratto il tasso soglia rilevato trimestralmente dalla Banca d'Italia ai fini della verifica ai sensi della L. 108/1996 era del 15,24%: quindi, il Taeg contrattuale comprensivo dei costi assicurativi era usurario.
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La banca convenuta osserva che sino al 31.12.2009, le Istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura, prevedevano che il
TAEG non includesse i costi assicurativi e che tale regola si applicava al contratto per cui è causa, stipulato nel luglio 2007, che aveva un TAEG esclusi i costi assicurativi e gli oneri di rivalsa dell'
11,9%, inferiore al tasso soglia vigente nel trimestre di riferimento. Oltretutto, l'art. 54 DPR
180/1950 stabilisce che “Le cessioni di quote di stipendio o di salario consentite a norma del titolo
II e del presente titolo devono avere la garanzia dell'assicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego”, e questo spiegherebbe perché per questa tipologia di rapporti i costi assicurativi non fossero inclusi nel TEG: perché nell'applicare un costo imposto dalla legge il mutuante non abusa della propria posizione nei confronti del mutuatario.
La tesi difensiva non merita condivisione.
In argomento, la Corte di Cassazione (Cass. n. 8806 del 05/04/2017; in senso conforme Cass. n.
22458/2018 che si è occupata proprio di una fattispecie di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio) ha già enunciato il principio di diritto secondo cui, ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644 c.p., comma 4, essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito, potendo dimostrarsi la sussistenza del collegamento con qualunque mezzo di prova, ed essendo presunto nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo.
In particolare, la predetta sentenza ha evidenziato la centralità della fattispecie usuraria come definita dall'art. 644 c.p., comma 5 - secondo cui "per la determinazione del tasso di interessi si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito" - alla quale si devono necessariamente uniformare, e con la quale si devono raccordare, le diverse disposizioni che intervengono in materia.
Ne consegue che non ha nessun rilievo che la Banca d'Italia, ai fini del calcolo del T.E.G. del singolo rapporto di credito, non avesse inserito nelle Istruzioni per la rilevazione del T.E.G.M. del
2006 i costi assicurativi.
Ed ancora, recentemente, la Cassazione nella sentenza a Sezioni Unite n. 16303/2018, ha affermato che la circostanza che i decreti ministeriali di rilevazione del TEGM non includano nel calcolo di esso una particolare voce che, secondo la definizione data dall'art. 644 c.p., comma 5, dovrebbe essere inserita - si trattava in quella fattispecie della commissione di massimo scoperto - rileva ai soli fini della verifica di conformità dei decreti stessi, quali provvedimenti amministrativi, alla legge
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di cui costituiscono applicazione, in quanto la rilevazione sarebbe effettuata senza tenere conto di tutti i fattori che la legge impone di considerare.
Pertanto, la mancata inclusione nei decreti ministeriali non comporta l'esclusione di tale voce ai fini della determinazione della soglia usuraria, imponendo semmai al giudice ordinario di prendere atto della illegittimità dei decreti e disapplicarli.
Anche nella recentissima sentenza a Sezioni Unite n. 19597/2020, la Corte della nomofilachia ha aderito all'orientamento interpretativo secondo cui in nessun caso il giudice è vincolato al contenuto della normazione secondaria nell'esercizio della sua attività ermeneutica. In particolare, è stato affermato, con riferimento agli interessi moratori, che anche se nei decreti ministeriali sino al D.M.
22 marzo 2002 difetta la rilevazione, anche se separata, della maggiorazione propria degli interessi moratori (avendo tale rilevazione avuto inizio solo a partire dal decreto ministeriale del 25 marzo
2003) "in ragione dell'esigenza primaria di tutela del finanziato, sia allora giocoforza comparare il
T.e.g. del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori in concreto applicati, con il
T.e.g.m. così come in detti decreto rilevato, onde poi sarà il margine, nella legge previsto, di tolleranza a questo superiore, sino alla soglia usuraria, che dovrà offrire uno spazio di operatività all'interesse moratorio lecitamente applicato (punto ii.
3. iii)".
Data l'eadem ratio, tale ragionamento deve svolgersi anche con riferimento alla mancata rilevazione fino al D.M. maggio 2009 dei costi assicurativi ai fini del calcolo del T.E.G.M., esclusione che, come sopra già illustrato, quindi non rileva nella determinazione della soglia usuraria del singolo rapporto (vedi Cass. 1 febbraio 2022 n. 3025 e ancora più di recente Cass. 6 giugno 2025 n. 15114).
Tali conclusioni non risultano inficiate dall'argomento speso dalla difesa del convenuto secondo il quale il fatto che la polizza assicurativa fosse facoltativa, la renderebbe assimilabile alle spese per assicurazioni e garanzie diverse da quelle incluse di cui alla categoria esclusa di cui all'art. 2, comma 3, 4.e del D.M. 8 luglio 1992. Per vero, si tratta sì di un costo imposto dalla legge (art. 54
DPR 180/1950), ma nell'interesse della mutuante, perché la polizza andava a coprire il rischio per la società finanziatrice di non incassare le rate di rimborso a causa della premorienza del mutuatario;
sarebbe quindi ingiusto per il mutuatario pagare un tasso complessivamente superiore alla soglia dell'usura, per effetto della mancata inclusione nel tasso effettivo di una voce di costo da lui sostenuta nell'interesse della società finanziatrice.
In definitiva, deve ritenersi che il contratto di mutuo per cui è causa fosse usurario. Infatti, alcun dubbio residua in ordine al fatto che la stipulazione della polizza assicurativa abbia costituito, nel
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caso di specie, un costo connesso all'erogazione del credito. In tal senso milita, invero, in maniera inequivoca la circostanza che la polizza assicurativa veniva stipulata dal contestualmente alla Pt_1 sottoscrizione del contratto di finanziamento. Inoltre, la contestualità della stipulazione è resa palese dal rilievo per cui, il contratto di finanziamento, prevedeva espressamente che, dal totale dovuto al mutuatario, sarebbe stato detratto il costo della polizza assicurativa del rischio decesso.
Va poi considerato che il TAEG, rappresenta l'indice rilevatore dell'usura rispettando la previsione di cui all'art. 644 c.p. e del D.L. 29.12.2000, n. 394 secondo cui “ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815 secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che supera-no il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”. Quindi al fine della determinazione del tasso usurario occorre considerare l'incidenza di tutti i costi, nessuno escluso (ivi compresi quelli relativi all'assicurazione) collegati all'erogazione del credito (ad eccezione delle sole imposte e tasse già non incluse nel calcolo del
TAEG) ed il TAEG è l'indice che esprime la detta incidenza.
1.2. Per effetto dell'accertata usurarietà, trova applicazione l'art. 1815, comma 2, c.p.c. a mente del quale “Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”. Per
“interesse usurario” deve considerarsi quello calcolato ai sensi del quarto comma dell'art. 644 cp, e per l'effetto dell'usura non è dovuta alcuna delle voci che lo compongono: ossia tutti i costi, escluse imposte e tasse.
La convenuta non ha contestato che la somma da restituire, nel caso in cui le tesi dell'attore fossero state fondate, fosse quella indicata in citazione, pertanto, la convenuta va condannata a pagare all'attore la somma di euro 9.339,96, oltre interessi legali dalla costituzione in mora incontestatamente ricevuta - tenuto conto del riscontro della banca in atti - il 26.09.2018 (dovendosi considerarsi la mutante in buona fede ex art. 2033 c.c., dato che le stesse Istruzioni della Banca
d'Italia lasciavano intendere che il tasso effettivo da comparare col tasso soglia non includesse il premio assicurativo) al soddisfo.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'istituto di credito convenuto (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate, come da dispositivo che segue, in applicazione del D.M. 55/2014 e succ. mod., tenuto conto della somma riconosciuta (scaglione di valore compreso tra euro 5.200,00 ed euro
26.000,00) applicati i parametri minimi in ragione della non particolare complessità delle questioni affrontate, dell'attività in concreto svolta e dello schema semplificato di decisione adottato.
Le stesse vanno poi distratte in favore dell'avv. Nunziata Gaetano, il quale dichiaratasi antistatario
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ai sensi dell'art. 93 c.p.c. ha implicitamente affermato di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari.
2.1. Da ultimo, il Tribunale rileva che, la fondatezza della domanda esclude in radice la sussistenza dei presupposti per la condanna al risarcimento del danno per lite temeraria, che richiede, come noto, la soccombenza totale (v. Cass. n. 32090/2019)
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., a pagare in favore di la somma di euro 9.339,96, oltre interessi legali Parte_1 dal 26.09.2028 al soddisfo;
2) condanna in persona del legale rappresentante p.t., a pagare in favore del Controparte_1 difensore antistatario dell'attore, avv. Gaetano Nunziata, le spese di lite liquidate in euro 264,00 per esborsi ed euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del
15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Nola, il 9/12/2025
Il Giudice
(dott.ssa Donatella Cennamo)
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