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Sentenza 21 novembre 2024
Sentenza 21 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 21/11/2024, n. 809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 809 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2024 |
Testo completo
N. 385/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente
Dott. Michele Moggi Giudice Relatore
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 385/2024 R.G. promossa da
C.F.: ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F.: ) Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi, per mandato in calce al ricorso, dall'Avv. Ilaria Pianigiani, presso il cui studio in Colle di Val d'Elsa (SI), Via Oberdan n. 33/a, sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
CONCLUSIONI
All'udienza del 20.11.2024 entrambi i ricorrenti hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso congiunto alle condizioni concordate, di seguito riprodotte: “omologare con sentenza la separazione consensuale alle seguenti CONDIZIONI
1) Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello stato Civile del Comune di Poggibonsi;
2 / 4
2) Confermare l'affidamento del figlio ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1
congiuntamente la responsabilità genitoriale eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa;
3) Confermare la collocazione prevalente del figlio presso la dimora materna;
Per_1
4) Il signor potrà vedere il figlio ogni fine settimana dalle ore 19.00 Parte_2 del venerdì alle ore 8 del lunedì mattina. potrà comunque dimorare presso l'abitazione Per_1
del padre quando lo riterrà più opportuno anche in giorni diversi dal fine settimana. Con impegno del sig. nei giorni di sua pertinenza di prelevare e ricondurre il figlio presso Parte_2
la residenza della madre e/o presso la scuola o in qualsiasi altro luogo di interesse o di attività del figlio. Le festività più importanti quali, tra l'altro, il Natale, il Capodanno, l'Epifania, e
Pasqua verranno trascorse insieme al figlio alternativamente, ogni anno, da ciascuno Per_1
dei genitori. In particolare, durante le vacanze natalizie, ad anni alterni trascorrerà dal Per_1
24 al 30 dicembre con un genitore e dalle ore 17.00 del 30 dicembre al 7 gennaio con l'altro genitore. Durante le vacanze pasquali trascorrerà il giorno di Pasqua ad anni alterni Per_1 con l'uno o con l'altro dei genitori e trascorrerà il giorno del lunedì dell'Angelo con il genitore con il quale non avrà trascorso la Pasqua. Durante le vacanze estive, il padre potrà trascorrere
21 gg consecutivi con il figlio, in località e periodo da concordare entro il 31 maggio di ogni anno (termine prorogabile su accordo delle parti), con impegno del padre a prelevare il figlio ed
a ricondurlo al domicilio materno;
il tutto compatibilmente con le esigenze di vita, scolastiche e di salute di;
Per_1
5) Confermare l'assegno di mantenimento per il figlio in €. 500,00 mensili, che il padre verserà alla madre entro il giorno 25 di ogni mese, importo successivamente aggiornato secondo gli indici Istat, decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio;
6) Confermare che le spese straordinarie nell'interesse del figlio siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno. Per la individuazione delle spese straordinarie si fa espresso richiamo al protocollo adottato dal Tribunale di Siena;
7) Determinare in €. 100,00 l'importo dell'assegno divorzile che il sig. verserà Parte_2
alla Signora entro il giorno 25 di ogni mese tramite accredito in conto corrente e che Pt_1
sarà aggiornato automaticamente ogni anno in base agli indici Istat decorso un anno dal 3 / 4
deposito della sentenza di divorzio e così fin tanto che la signora non avrà terminato il Pt_1 pagamento del mutuo acceso per l'acquisto dell'immobile già adibito a casa coniugale.
8) Le spese del giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Pubblico Ministero: Visto in data 19 Settembre 2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 23.02.2024 dinanzi al Tribunale di Siena, Parte_1
esponevano che, in data 23.8.2003 in Poggibonsi (SI), avevano Parte_2
contratto matrimonio con rito civile, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Poggibonsi al n. 14, p. I, anno 2003, stabilendo l'ultimo domicilio coniugale in Poggibonsi (SI)
Via Dietro Le Mura n. 17 int. 1, che dall'unione era nato il figlio in data 5.9.2007; Per_1
evidenziavano che il rapporto coniugale si era deteriorato, tanto che avevano richiesto di omologare la separazione e, cumulativamente, una volta decorso il termine di legge, anche di pronuciare il divorzio, alle condizioni concordate indicate supra.
Il Tribunale di Siena, con sentenza n. 317/2024 del 10.4.2024, omologava la separazione consensuale e in pari data, con separata ordinanza, rimetteva la causa sul ruolo ai fini della decisione sulla domanda di divorzio.
Nel termine ex art. 127 -ter c.p.c. del 13.11.2024, i coniugi, con note scritte, dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale, confermavano le condizioni contenute nel ricorso e ribadivano la propria volontà di non riconciliarsi.
La procuratrice delle parti precisava le conclusioni, come in epigrafe riportate, ed il Giudice
Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti e hanno chiesto, cumulativamente, oltre la pronuncia Pt_1 Parte_2
della separazione consensuale anche la pronuncia del divorzio congiunto (Cessazione effetti civili) ai sensi dell'art. 473-bis.51c.p.c..
Tale domanda cumulata è ammissibile, per come affermato dalla giurisprudenza, secondo cui, in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (in tal senso, cfr. Cassazione civile, Sez.I, 16 ottobre 2023 n. 28727).
Sussiste la competenza territoriale del Tribunale di Siena, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., in 4 / 4
quanto entrambe le parti risiedono a Poggibonsi (SI), all'interno del territorio del Tribunale di
Siena.
Nel merito, dalla documentazione in atti risulta che è trascorso il periodo di separazione previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) Legge 1° dicembre 1970 n. 898, che deve presumersi non interrotto, almeno a far data dalla sentenza n.317/2024 del 10 Aprile 2024 con cui il Tribunale di Siena ha omologato la separazione consensuale delle parti.
La concorde richiesta di scioglimento del vincolo fa presumere l'impossibilità per i coniugi di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Per quanto riguarda le condizioni di divorzio, si richiamano i patti espressi dai coniugi, che appaiono conformi ai principi di ordine pubblico morale e familiare e confacenti alle esigenze affettive ed evolutive del figlio minore.
La natura del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra (C.F.: Parte_1
) e (C.F.: ), C.F._1 Parte_2 C.F._2
celebrato in data 23.8.2003 in Poggibonsi (SI) e trascritto al Registro degli atti di matrimonio di tale Comune, all'anno 2003, parte I, atto n. 14, alle condizioni concordate;
Spese compensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge.
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 20 novembre 2024
Il Giudice relatore
Dott. Michele Moggi
Il Presidente
Dott.ssa Marianna Serrao
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente
Dott. Michele Moggi Giudice Relatore
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 385/2024 R.G. promossa da
C.F.: ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F.: ) Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi, per mandato in calce al ricorso, dall'Avv. Ilaria Pianigiani, presso il cui studio in Colle di Val d'Elsa (SI), Via Oberdan n. 33/a, sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
CONCLUSIONI
All'udienza del 20.11.2024 entrambi i ricorrenti hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso congiunto alle condizioni concordate, di seguito riprodotte: “omologare con sentenza la separazione consensuale alle seguenti CONDIZIONI
1) Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello stato Civile del Comune di Poggibonsi;
2 / 4
2) Confermare l'affidamento del figlio ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1
congiuntamente la responsabilità genitoriale eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa;
3) Confermare la collocazione prevalente del figlio presso la dimora materna;
Per_1
4) Il signor potrà vedere il figlio ogni fine settimana dalle ore 19.00 Parte_2 del venerdì alle ore 8 del lunedì mattina. potrà comunque dimorare presso l'abitazione Per_1
del padre quando lo riterrà più opportuno anche in giorni diversi dal fine settimana. Con impegno del sig. nei giorni di sua pertinenza di prelevare e ricondurre il figlio presso Parte_2
la residenza della madre e/o presso la scuola o in qualsiasi altro luogo di interesse o di attività del figlio. Le festività più importanti quali, tra l'altro, il Natale, il Capodanno, l'Epifania, e
Pasqua verranno trascorse insieme al figlio alternativamente, ogni anno, da ciascuno Per_1
dei genitori. In particolare, durante le vacanze natalizie, ad anni alterni trascorrerà dal Per_1
24 al 30 dicembre con un genitore e dalle ore 17.00 del 30 dicembre al 7 gennaio con l'altro genitore. Durante le vacanze pasquali trascorrerà il giorno di Pasqua ad anni alterni Per_1 con l'uno o con l'altro dei genitori e trascorrerà il giorno del lunedì dell'Angelo con il genitore con il quale non avrà trascorso la Pasqua. Durante le vacanze estive, il padre potrà trascorrere
21 gg consecutivi con il figlio, in località e periodo da concordare entro il 31 maggio di ogni anno (termine prorogabile su accordo delle parti), con impegno del padre a prelevare il figlio ed
a ricondurlo al domicilio materno;
il tutto compatibilmente con le esigenze di vita, scolastiche e di salute di;
Per_1
5) Confermare l'assegno di mantenimento per il figlio in €. 500,00 mensili, che il padre verserà alla madre entro il giorno 25 di ogni mese, importo successivamente aggiornato secondo gli indici Istat, decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio;
6) Confermare che le spese straordinarie nell'interesse del figlio siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno. Per la individuazione delle spese straordinarie si fa espresso richiamo al protocollo adottato dal Tribunale di Siena;
7) Determinare in €. 100,00 l'importo dell'assegno divorzile che il sig. verserà Parte_2
alla Signora entro il giorno 25 di ogni mese tramite accredito in conto corrente e che Pt_1
sarà aggiornato automaticamente ogni anno in base agli indici Istat decorso un anno dal 3 / 4
deposito della sentenza di divorzio e così fin tanto che la signora non avrà terminato il Pt_1 pagamento del mutuo acceso per l'acquisto dell'immobile già adibito a casa coniugale.
8) Le spese del giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Pubblico Ministero: Visto in data 19 Settembre 2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 23.02.2024 dinanzi al Tribunale di Siena, Parte_1
esponevano che, in data 23.8.2003 in Poggibonsi (SI), avevano Parte_2
contratto matrimonio con rito civile, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Poggibonsi al n. 14, p. I, anno 2003, stabilendo l'ultimo domicilio coniugale in Poggibonsi (SI)
Via Dietro Le Mura n. 17 int. 1, che dall'unione era nato il figlio in data 5.9.2007; Per_1
evidenziavano che il rapporto coniugale si era deteriorato, tanto che avevano richiesto di omologare la separazione e, cumulativamente, una volta decorso il termine di legge, anche di pronuciare il divorzio, alle condizioni concordate indicate supra.
Il Tribunale di Siena, con sentenza n. 317/2024 del 10.4.2024, omologava la separazione consensuale e in pari data, con separata ordinanza, rimetteva la causa sul ruolo ai fini della decisione sulla domanda di divorzio.
Nel termine ex art. 127 -ter c.p.c. del 13.11.2024, i coniugi, con note scritte, dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale, confermavano le condizioni contenute nel ricorso e ribadivano la propria volontà di non riconciliarsi.
La procuratrice delle parti precisava le conclusioni, come in epigrafe riportate, ed il Giudice
Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti e hanno chiesto, cumulativamente, oltre la pronuncia Pt_1 Parte_2
della separazione consensuale anche la pronuncia del divorzio congiunto (Cessazione effetti civili) ai sensi dell'art. 473-bis.51c.p.c..
Tale domanda cumulata è ammissibile, per come affermato dalla giurisprudenza, secondo cui, in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (in tal senso, cfr. Cassazione civile, Sez.I, 16 ottobre 2023 n. 28727).
Sussiste la competenza territoriale del Tribunale di Siena, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., in 4 / 4
quanto entrambe le parti risiedono a Poggibonsi (SI), all'interno del territorio del Tribunale di
Siena.
Nel merito, dalla documentazione in atti risulta che è trascorso il periodo di separazione previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) Legge 1° dicembre 1970 n. 898, che deve presumersi non interrotto, almeno a far data dalla sentenza n.317/2024 del 10 Aprile 2024 con cui il Tribunale di Siena ha omologato la separazione consensuale delle parti.
La concorde richiesta di scioglimento del vincolo fa presumere l'impossibilità per i coniugi di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Per quanto riguarda le condizioni di divorzio, si richiamano i patti espressi dai coniugi, che appaiono conformi ai principi di ordine pubblico morale e familiare e confacenti alle esigenze affettive ed evolutive del figlio minore.
La natura del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra (C.F.: Parte_1
) e (C.F.: ), C.F._1 Parte_2 C.F._2
celebrato in data 23.8.2003 in Poggibonsi (SI) e trascritto al Registro degli atti di matrimonio di tale Comune, all'anno 2003, parte I, atto n. 14, alle condizioni concordate;
Spese compensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge.
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 20 novembre 2024
Il Giudice relatore
Dott. Michele Moggi
Il Presidente
Dott.ssa Marianna Serrao