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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 24/07/2025, n. 926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 926 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE II CIVILE
Composta dai Magistrati
Dott. Lorenzo Fabris Presidente
Dott. Fabrizio Pelosi Consigliere
Dott. Gabriele Marroni Giudice ausiliario rel. riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di appello iscritto al n. R.G. 125/2024 avverso la sentenza n. 470/2023 emessa dal Tribunale di Savona, in data 29.06.2023
Tra
, e rappresentati e difesi dall'Avv. Gianfranco Nasuti ed Parte_1 Parte_2 Pt_3 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Savona, Via Paleocapa n. 9/8, - APPELLANTE
Contro dell'edificio in ZZ via Corosu civ. 1, in persona Controparte_1 dell'Amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Roberto Giacchero e Giovanni Anania ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Genova, Via Palestro n.15/12,
- APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, reiectis contrariis, in accoglimento dell'interposto gravame, previo accoglimento delle istanze istruttorie formulate (C.T.U. diretta ad esaminare le tabelle millesimali allegate ai consuntivi e i preventivi, relative al convenuto e in CP_1 particolare modo le tabelle relative agli interni n. 1 (ora di proprietà ) e n. 2 (attualmente ancora Pt_4 di proprietà così da verificare se i millesimi calcolati, relativi alle proprietà dei sig.ri Pt_1
riguardano anche le aree e/o corti in uso perpetuo e adiacenti agli interni suddetti, oggetto Pt_1 del contendere;
nonché C.T.U. diretta a verificare il compendio costruito in esecuzione di tale atto di divisione e, inoltre, la corrispondenza e/o le differenze tra quanto concordato tra le parti nel 1968 e quanto, in effetti, è stato costruito;
la pertinenzialità delle corti, oggetto del contendere, rispetto agli immobili dei signori ensiti al catasto urbano, comune di ZZ, Foglio 49, particella 472, Pt_1 subalterni 29 e 30 (già subalterni 7 e 8)), in riforma dell'impugnata sentenza e, comunque, respinte tutte le eccezioni formulate da controparte, così giudicare:
1. Accertare e dichiarare il diritto prediale, a favore dei signori nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]Parte_1
Cristoforo Colombo n. 44/1, (C.F: ), nato a [...], C.F._1 Parte_5 il 06.09.1932, ed ivi residente in [...]/1, (C.F.: ), e CodiceFiscale_2 Parte_6 nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]1, (C.F.
[...]
, e a carico del dell'edificio in ZZ Via C.F._3 Controparte_1
Corosu n. 1 (C.F.: ) in persona dell'amm.re pro-tempore, della parte di area residuata P.IVA_1 dalla costruzione contornata in giallo nella planimetria scala 1:200 allegata all'atto sotto la P_ lettera “C”, e comunque residuata dalla costruzione del fabbricato e oggetto del contendere che pur rimanendo condominiale e rimasta asservita in perpetuo alla proprietà costruita dai fratelli Pt_1 descritta, nell'atto del 19.07.1968 n. 31888/3297 di rep, alla lettera “E” ad esclusiva utilità P_ della proprietà degli odierni attori, quale esclusività del calpestio, esclusività del diritto di sosta dei veicoli, esclusività del diritto di collocarvi e tenervi piante ornamentali, di sostarvi, con sedie e tavolini, di stendervi biancheria ed in genere di trarvi le consimili e consuete utilità conformi alla natura delle unità che vi hanno accesso;
2. In via subordinata, accertare e dichiarare l'intervenuta usucapione, a favore dei signori nata a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 in Corso Cristoforo Colombo n. 44/1, (C.F: ), nato a C.F._1 Parte_5
ZZ (SV), il 06.09.1932, ed ivi residente in [...]/1, (C.F.: ), CodiceFiscale_2
e nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
3/1, (C.F. , e a carico del dell'edificio in ZZ C.F._3 Controparte_1
Via Corosu n. 1 (C.F.: ) in persona dell'amm.re pro-tempore, del diritto prediale, della P.IVA_1 parte di area residuata dalla costruzione contornata in giallo nella planimetria scala 1:200 allegata all'atto sotto la lettera “C”, e comunque, residuata dalla costruzione del fabbricato e oggetto P_ del contendere che, pur rimanendo condominiale, è rimasta asservita in perpetuo alla proprietà costruita dai fratelli escritta nell'atto del 19.07.1968 n. 31888/3297 di rep, alla lettera Pt_1 P_
“E” ad esclusiva utilità della proprietà degli odierni attori, quale esclusività del calpestio, esclusività del diritto di sosta dei veicoli, esclusività del diritto di collocarvi e tenervi piante ornamentali, di sostarvi, con sedie e tavolini, di stendervi biancheria ed in genere di trarvi le consimili e consuete utilità conformi alla natura delle unità che vi anno accesso;
3) protestate spese diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio”
PER L'APPELLATO
“Previo, in via principale, rigetto delle istanze istruttorie formulate dagli appellanti, Piaccia a Codesta Ecc.ma Corte di Appello;
reiectis contrariis;
RESPINGERE l'appello proposto da Parte_1 in proprio e quali eredi di DICHIARARE che si è formato Parte_6 Parte_5 il giudicato in punto 'inammissibiltà della domanda formulata in via alternativa e subordinata dagli attori' e, comunque, confermare le statuizioni della sentenza n.470/2023 del Tribunale Civile di Savona in persona della dr.ssa Anna Ferretti, pubblicata il 30 giugno 2023, nel giudizio n. 2612/2019 R.G.; con la condanna degli appellanti al rimborso delle spese e degli onorari del presente grado di giudizio ex art.91 c.p.c.. In via di subordine, in caso di ammissione delle CCTTUU dedotte dagli appellanti, previa ammissione della CTU dedotta dal convenuto appellato, accogliersi le medesime conclusioni”..” SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Dagli atti e dalla sentenza di primo grado si evince il seguente svolgimento del processo di primo grado:
“Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, , e Pt_1 Pt_5 Parte_6 hanno adito il Tribunale di Savona esponendo che:
[...]
• con rogito notaio del 19.07.1968 i signori , , P_ Persona_1 Persona_2
, e stipulavano un Parte_5 Controparte_3 Parte_6 Persona_3 atto di vendita reciproco con il quale regolavano i rapporti relativi a un terreno di cui erano comproprietari sito in ZZ e catastalmente censito al Foglio 49, Mappale 186/D;
• in forza di tale atto il mappale 186/D è diventato comproprietà dei signori R_
, per 9/30 congiuntamente, del dottor
[...] Parte_5 Persona_2 Controparte_3 per 6/30, dei signori , , per 15/30 Controparte_4 Controparte_5 Persona_4 congiuntamente;
• sempre nel medesimo atto, i proprietari del terreno testè indicati dichiaravano l'intenzione di costruire sullo stesso un'abitazione non di lusso secondo il progetto redatto dall'Ing. CP_4
e già approvato dal comune di ZZ, come meglio precisato alle lettere E-F-G-H;
[...]
• contestualmente, così pattuivano in relazione all'area che sarebbe residuata dalla costruzione dell'edificio: “rientra anche nelle parti condominiali l'area che residuerà dalla costruzione dell'edificio medesimo;
al riguardo tuttavia si è pattuito a titolo prediale tra i signori
, , OT , , Persona_1 Persona_2 Parte_5 Controparte_3 Controparte_4
, , che la parte di area che residuerà dalla costruzione contornata Controparte_5 Persona_4 in giallo nella planimetria scala 1:200 allegata all'atto sotto la lettera “C” pur rimanendo condominiale resterà asservita in perpetuo alla proprietà costruenda dai fratelli sopra Pt_1 descritta alla lettera “E” per l'utilità della medesima, quale esclusività del calpestio, esclusività del diritto di sosta con veicoli, esclusività del diritto di collocarvi e tenervi piante ornamentali, di sostarvi, con sedie e tavolini, di stendervi biancheria ed in genere di trarvi le consimili e consuete utilità conformi alla natura delle unità che vi anno accesso” ;
• successivamente, veniva edificato l'immobile oggetto dell'atto Sini e costituito il
”; CP_1 CP_1
• nell'anno 2018 il Condominio, al fine di eseguire opere di ordinaria e straordinaria manutenzione a proprio favore, occupava con ponteggi il suolo rimasto asservito in perpetuo alla proprietà dei fratelli secondo la clausola sopra citata;
l'occupazione si protraeva dal 27 Pt_1 giugno al 13 novembre 2018, sul fronte nord-est, e dal 28 giugno al 7 dicembre 2018, sul fronte ovest;
• con lettera del 25.07.2018, i sig.ri richiedevano al Condominio la corresponsione Pt_1 dell'indennità per l'occupazione del suolo privato (richiamando, per il relativo calcolo, la normativa del comune di ZZ relativa alle concessioni di suolo pubblico per utilizzo privato), tuttavia senza esito, e inoltravano nuove diffide attraverso il proprio legale nelle date del 26.10.2018 e del
18.04.2019, che restavano inevase;
• l'amministratore poneva la questione all'ordine del giorno dell'assemblea condominiale convocata per il 27.04.2018, nell'ambito della quale i condomini presenti, all'unanimità, deliberavano di non riconoscere agli attori alcuna indennità per l'occupazione anzidetta.
Tutto ciò premesso, , e hanno citato in giudizio il Pt_1 Pt_5 Parte_6 [...]
al fine di sentir accertare il diritto prediale a loro favore, Controparte_6
e a carico del convenuto, sulla parte di area residuata dalla costruzione contornata in giallo nella planimetria allegata all'atto sotto la lettera “C” e, conseguentemente, al fine di sentirlo P_ condannare, anche ai sensi dell'art. 843 c.c., al pagamento dell'indennità di occupazione del suolo per il periodo sopra indicato.
Si è costituito ritualmente il , eccependo in via preliminare il difetto Controparte_1 di legittimazione attiva degli attori per carenza della titolarità del diritto vantato in giudizio e, in ogni caso, per essere il diritto al pagamento dell'indennità di cui all'art. 843 c.c. riservato al solo proprietario del fondo (e non al titolare di una servitù). Nel merito, il convenuto ha contestato
l'avvenuta occupazione dell'area descritta in citazione, per il periodo ivi indicato, nonché la quantificazione della pretesa indennità. Ha concluso pertanto per il rigetto della domanda con vittoria di spese e competenza di causa.
All'esito del deposito delle memorie di parte, autorizzate ex art. 183 co. 6 c.p.c. dal precedente magistrato titolare del ruolo e all'assunzione delle prove orali da questi ammesse, lo scrivente giudice ha rigettato la richiesta di CTU formulata dalle parti e fissato udienza di precisazione delle conclusioni al 17 febbraio 2023. La causa è stata infine trattenuta per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.” (cfr sentenza)
Veniva emessa la sentenza gravata n. 470/2023 del 29.06.2023, con la quale il Tribunale di
Savona così decideva: “1) dichiara inammissibile la domanda di accertamento della natura pertinenziale dell'area per cui è causa, svolta da parte attrice nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1
c.p.c., in quanto domanda nuova;
2) dichiara il difetto di interesse degli attori ad una pronuncia di accertamento del diritto prediale, o della sua intervenuta usucapione, sull'area descritta in citazione;
3) rigetta la domanda di condanna del convenuto condominio al pagamento dell'indennità di occupazione;
4) condanna e al pagamento in favore del Pt_5 Pt_1 Parte_6 [...]
di ZZ, via Corosu n. 1, in persona dell'amministratore pro tempore, delle spese CP_1 processuali che liquida in € 3.809,00 per compenso, oltre al 15% del compenso per rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A.”
Il Tribunale, preliminarmente, rigettava l'eccezione di difetto di legittimazione attiva degli attori, in quanto rilevava che il , nel costituirsi, non aveva contestato, anzi aveva CP_1 riconosciuto il diritto reale fatto valere dagli attori e in particolare che “l'area residuata dalla costruzione nella planimetria scala 1:200 allegata all'atto sotto la Parte_7 P_ lettera “C”, sia gravata da diritto prediale a favore degli attori». La questione in concreto contestata riguarda la corrispondenza di fatto tra l'area su cui insiste il diritto degli attori e l'area occupata dai ponteggi e, dunque, attiene al merito.” (cfr sentenza)
Il Tribunale evidenziava, poi, che gli attori, in citazione, “si limitavano a chiedere
l'accertamento della servitù sull'area per cui è causa e la condanna del convenuto al pagamento dell'indennità conseguente alla sua occupazione. In sede di prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. integravano le conclusioni chiedendo anche, “in via alternativa” rispetto alla prima domanda,
l'accertamento della natura pertinenziale dell'area di cui trattasi e, in via subordinata,
l'accertamento dell'intervenuta usucapione del diritto prediale.” (cfr sentenza). Il Tribunale ha sostenuto che la prima era domanda nuova e come tale inammissibile, in quanto fondata su un titolo diverso – la proprietà – rispetto alla domanda originaria, basata sul diritto reale di godimento (servitù).
Secondo il Tribunale non valeva dar rilievo al fatto che i diritti reali sono diritti autodeterminati, in quanto, nel caso di specie, venivano in rilievo non diversi titoli di acquisto, ma diritti reali distinti. In merito alla domanda di riconoscimento dell'usucapione, così il Tribunale motivava: “Quanto alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione del diritto prediale la stessa, pur se astrattamente ammissibile per le considerazioni appena svolte, è di fatto superata dal riconoscimento del diritto fatto dal convenuto nei termini già sopra indicati” (cfr sentenza)
Nel merito, il Tribunale riteneva pacifica la sussistenza del diritto di uso esclusivo sulla porzione di cortile condominiale rappresentata dalla zona contornata in giallo nella planimetria allegata al rogito del notaio del 19.07.1968, diritto mai messo in discussione, ragion per cui la P_ sentenza ha escluso un interesse ad agire ad ottenere un accertamento in via principale. In merito alla questione inerente all'eventuale lesione del diritto di uso esclusivo dell'attore, il Tribunale escludeva la applicabilità dell'art. 843 cc, in quanto l'indennità è riferibile al solo proprietario che risultava essere il;
escludeva altresì che il condominio avesse compiuto CP_1 un illecito extracontrattuale, dal momento che l'occupazione era avvenuta con il consenso dei sig.ri i quali avevano chiesto la corresponsione dell'indennità. Pt_1
In ogni caso, il Tribunale rilevava che gli attori non avevano né allegato né provato l'esistenza di uno specifico danno per il temporaneo mancato utilizzo della porzione di cortile occupato dai ponteggi, né avevano provato l'esistenza di un accordo che prevedeva un corrispettivo dell'occupazione.
Con atto di citazione 29.01.2024 proponevano appello , e per Pt_1 Parte_6 Parte_5
i seguenti motivi: - errore in fatto ed in diritto per aver ritenuto inammissibile, perché nuova, la domanda di accertamento del diritto prediale dell'area di cui è causa, quella contornata in giallo sotto la lettera C nella planimetria atto 1968 e comunque residuata alla costruzione del fabbricato, P_ richiesta con la prima memoria 183 cpc, piuttosto che quella del diritto di uso esclusivo, richiesta in atto di citazione e per non aver pronunciato sull'accertamento del diritto di servitù prediale gravante sulle aree occupate dal ponteggio;
- errore in fatto ed in diritto per il mancato accertamento dell'usucapione del diritto prediale degli appellanti sulle aree occupate dal ponteggio del condominio.
Insisteva sull'ammissione di CTU richiesta in primo grado e chiedeva la riforma della sentenza gravata con l'accoglimento delle domande degli appellanti ed il favore delle spese del primo e del secondo grado.
Si costituiva, con comparsa 15.05.2024, il il quale eccepiva Controparte_1
l'infondatezza dei motivi di appello, chiedendone il rigetto con conferma della sentenza gravata ed il favore delle spese.
La Corte, con provvedimento di concessione dei termini per memorie conclusionali e repliche, fissava l'udienza del 18.03.2025, tenuta in forma cartolare, alla quale la causa veniva trattenuta in decisione.
L'appello è inammissibile.
In via preliminare, si evidenzia che oggetto del contendere, nel giudizio di primo grado era unicamente il “diritto prediale”, a favore degli attori ed a carico del convenuto, della CP_1 parte di area residuata dalla costruzione contornata in giallo nella planimetria della planimetria dell'atto come si può evincere dalla lettura delle conclusioni della citazione di primo grado. Per_5 Ciò è stato chiarito anche dalla sentenza di primo grado (pag. 6), che, con statuizione non impugnata, ha precisato che oggetto del contendere è “la corrispondenza di fatto tra l'area su cui insiste il diritto degli attori” (nelle righe precedenti identificata nella “area residuata dalla costruzione Parte_7
nella planimetria scala 1:200 allegata all'atto sotto la lettera” NDR) “e l'area
[...] P_ occupata dai ponteggi”.
I sig.ri hanno proposto appello unicamente in relazione alla domanda volta ad accertare Pt_1
l'esistenza di un diritto di servitù sulle aree residuate dalla costruzione contornata in giallo nella planimetria scala 1:200 allegata all'atto sotto la lettera “C”, occupate indebitamente dal P_
, diritto eventualmente acquisito per usucapione. CP_1
Tuttavia, non si vede qual è l'interesse ex art. 100 c.p.c. ad ottenere una simile pronuncia di accertamento.
Infatti, non è mai stato negato dal che l'area colorata in giallo nell'allegato al rogito CP_1 notarile non fosse gravata da servitù a favore del fondo attoreo;
una pronuncia di accertamento Per_5 non potrebbe far altro che ripetere il contenuto del rogito notarile, né sussiste una situazione di incertezza in merito all'esistenza del diritto di servitù.
A questo si deve aggiungere che la domanda proposta in primo grado di accertamento dell'esistenza di diritti reali a favore della proprietà attorea era chiaramente strumentale al riconoscimento di un credito a carico del , in conseguenza della compromissione del diritto reale dell'appellante CP_1 per effetto dell'occupazione del fondo con i ponteggi.
Ma tale domanda è stata respinta in primo grado, senza che su di essa sia stata formulata alcuna censura, per cui l'insussistenza del diritto è coperto da giudicato.
Secondo la giurisprudenza, “L'interesse ad agire deve essere concreto ed attuale e richiede non solo
l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per
l'attore, senza che siano ammissibili questioni d'interpretazioni di norme, se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto ed alla prospettazione del risultato utile e concreto che la parte in tal modo intende perseguire. (Cass. Sez. 2, 09/05/2024, n.
12733, Rv. 671500 – 01); L'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire. Ne consegue che non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che costituiscano solo elementi frazionari della fattispecie costitutiva di un diritto, il quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella sua interezza. (Cass. Sez. L., 04/05/2012, n. 6749, Rv.
622515 - 01).
Le spese del grado seguono la soccombenza con condanna degli appellanti , e Pt_1 Parte_6 [...] lla rifusione in favore dell'appellato , spese che vengono liquidate Pt_5 Controparte_1 come in dispositivo, in base allo scaglione di valore indeterminato indicato dall'appellante, tenuto conto della non complessità e della natura della questione.
Ai sensi del primo periodo art.13 co.1 quater DPR n.115/2002, parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del primo periodo art.13 co.1 quater DPR
n.115/2002.
PQM
definitivamente pronunciando nel procedimento d'appello R.G 125/2024 avverso la sentenza n.
470/2023 emessa dal Tribunale di Savona, in data 29.06.2023 così decide:
1. DICHIARA INAMMISSILE l'appello e conferma la sentenza gravata;
2. CONDANNA gli appellanti , e al rimborso delle spese legali Pt_1 Parte_6 Parte_5 in favore della parte appellata, , che liquida in € 4.996,00 per compensi, oltre Controparte_1
a spese generali ed accessori di legge;
3. DA' ATTO, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater secondo periodo del DPR 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti, in capo agli appellanti, per il pagamento del doppio contributo unificato.
Genova, lì 9 luglio 2025
Il Giudice Aus. Est. Il Presidente
Dott. Gabriele Marroni Dott. Lorenzo Fabris
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE II CIVILE
Composta dai Magistrati
Dott. Lorenzo Fabris Presidente
Dott. Fabrizio Pelosi Consigliere
Dott. Gabriele Marroni Giudice ausiliario rel. riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di appello iscritto al n. R.G. 125/2024 avverso la sentenza n. 470/2023 emessa dal Tribunale di Savona, in data 29.06.2023
Tra
, e rappresentati e difesi dall'Avv. Gianfranco Nasuti ed Parte_1 Parte_2 Pt_3 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Savona, Via Paleocapa n. 9/8, - APPELLANTE
Contro dell'edificio in ZZ via Corosu civ. 1, in persona Controparte_1 dell'Amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Roberto Giacchero e Giovanni Anania ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Genova, Via Palestro n.15/12,
- APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, reiectis contrariis, in accoglimento dell'interposto gravame, previo accoglimento delle istanze istruttorie formulate (C.T.U. diretta ad esaminare le tabelle millesimali allegate ai consuntivi e i preventivi, relative al convenuto e in CP_1 particolare modo le tabelle relative agli interni n. 1 (ora di proprietà ) e n. 2 (attualmente ancora Pt_4 di proprietà così da verificare se i millesimi calcolati, relativi alle proprietà dei sig.ri Pt_1
riguardano anche le aree e/o corti in uso perpetuo e adiacenti agli interni suddetti, oggetto Pt_1 del contendere;
nonché C.T.U. diretta a verificare il compendio costruito in esecuzione di tale atto di divisione e, inoltre, la corrispondenza e/o le differenze tra quanto concordato tra le parti nel 1968 e quanto, in effetti, è stato costruito;
la pertinenzialità delle corti, oggetto del contendere, rispetto agli immobili dei signori ensiti al catasto urbano, comune di ZZ, Foglio 49, particella 472, Pt_1 subalterni 29 e 30 (già subalterni 7 e 8)), in riforma dell'impugnata sentenza e, comunque, respinte tutte le eccezioni formulate da controparte, così giudicare:
1. Accertare e dichiarare il diritto prediale, a favore dei signori nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]Parte_1
Cristoforo Colombo n. 44/1, (C.F: ), nato a [...], C.F._1 Parte_5 il 06.09.1932, ed ivi residente in [...]/1, (C.F.: ), e CodiceFiscale_2 Parte_6 nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]1, (C.F.
[...]
, e a carico del dell'edificio in ZZ Via C.F._3 Controparte_1
Corosu n. 1 (C.F.: ) in persona dell'amm.re pro-tempore, della parte di area residuata P.IVA_1 dalla costruzione contornata in giallo nella planimetria scala 1:200 allegata all'atto sotto la P_ lettera “C”, e comunque residuata dalla costruzione del fabbricato e oggetto del contendere che pur rimanendo condominiale e rimasta asservita in perpetuo alla proprietà costruita dai fratelli Pt_1 descritta, nell'atto del 19.07.1968 n. 31888/3297 di rep, alla lettera “E” ad esclusiva utilità P_ della proprietà degli odierni attori, quale esclusività del calpestio, esclusività del diritto di sosta dei veicoli, esclusività del diritto di collocarvi e tenervi piante ornamentali, di sostarvi, con sedie e tavolini, di stendervi biancheria ed in genere di trarvi le consimili e consuete utilità conformi alla natura delle unità che vi hanno accesso;
2. In via subordinata, accertare e dichiarare l'intervenuta usucapione, a favore dei signori nata a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 in Corso Cristoforo Colombo n. 44/1, (C.F: ), nato a C.F._1 Parte_5
ZZ (SV), il 06.09.1932, ed ivi residente in [...]/1, (C.F.: ), CodiceFiscale_2
e nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
3/1, (C.F. , e a carico del dell'edificio in ZZ C.F._3 Controparte_1
Via Corosu n. 1 (C.F.: ) in persona dell'amm.re pro-tempore, del diritto prediale, della P.IVA_1 parte di area residuata dalla costruzione contornata in giallo nella planimetria scala 1:200 allegata all'atto sotto la lettera “C”, e comunque, residuata dalla costruzione del fabbricato e oggetto P_ del contendere che, pur rimanendo condominiale, è rimasta asservita in perpetuo alla proprietà costruita dai fratelli escritta nell'atto del 19.07.1968 n. 31888/3297 di rep, alla lettera Pt_1 P_
“E” ad esclusiva utilità della proprietà degli odierni attori, quale esclusività del calpestio, esclusività del diritto di sosta dei veicoli, esclusività del diritto di collocarvi e tenervi piante ornamentali, di sostarvi, con sedie e tavolini, di stendervi biancheria ed in genere di trarvi le consimili e consuete utilità conformi alla natura delle unità che vi anno accesso;
3) protestate spese diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio”
PER L'APPELLATO
“Previo, in via principale, rigetto delle istanze istruttorie formulate dagli appellanti, Piaccia a Codesta Ecc.ma Corte di Appello;
reiectis contrariis;
RESPINGERE l'appello proposto da Parte_1 in proprio e quali eredi di DICHIARARE che si è formato Parte_6 Parte_5 il giudicato in punto 'inammissibiltà della domanda formulata in via alternativa e subordinata dagli attori' e, comunque, confermare le statuizioni della sentenza n.470/2023 del Tribunale Civile di Savona in persona della dr.ssa Anna Ferretti, pubblicata il 30 giugno 2023, nel giudizio n. 2612/2019 R.G.; con la condanna degli appellanti al rimborso delle spese e degli onorari del presente grado di giudizio ex art.91 c.p.c.. In via di subordine, in caso di ammissione delle CCTTUU dedotte dagli appellanti, previa ammissione della CTU dedotta dal convenuto appellato, accogliersi le medesime conclusioni”..” SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Dagli atti e dalla sentenza di primo grado si evince il seguente svolgimento del processo di primo grado:
“Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, , e Pt_1 Pt_5 Parte_6 hanno adito il Tribunale di Savona esponendo che:
[...]
• con rogito notaio del 19.07.1968 i signori , , P_ Persona_1 Persona_2
, e stipulavano un Parte_5 Controparte_3 Parte_6 Persona_3 atto di vendita reciproco con il quale regolavano i rapporti relativi a un terreno di cui erano comproprietari sito in ZZ e catastalmente censito al Foglio 49, Mappale 186/D;
• in forza di tale atto il mappale 186/D è diventato comproprietà dei signori R_
, per 9/30 congiuntamente, del dottor
[...] Parte_5 Persona_2 Controparte_3 per 6/30, dei signori , , per 15/30 Controparte_4 Controparte_5 Persona_4 congiuntamente;
• sempre nel medesimo atto, i proprietari del terreno testè indicati dichiaravano l'intenzione di costruire sullo stesso un'abitazione non di lusso secondo il progetto redatto dall'Ing. CP_4
e già approvato dal comune di ZZ, come meglio precisato alle lettere E-F-G-H;
[...]
• contestualmente, così pattuivano in relazione all'area che sarebbe residuata dalla costruzione dell'edificio: “rientra anche nelle parti condominiali l'area che residuerà dalla costruzione dell'edificio medesimo;
al riguardo tuttavia si è pattuito a titolo prediale tra i signori
, , OT , , Persona_1 Persona_2 Parte_5 Controparte_3 Controparte_4
, , che la parte di area che residuerà dalla costruzione contornata Controparte_5 Persona_4 in giallo nella planimetria scala 1:200 allegata all'atto sotto la lettera “C” pur rimanendo condominiale resterà asservita in perpetuo alla proprietà costruenda dai fratelli sopra Pt_1 descritta alla lettera “E” per l'utilità della medesima, quale esclusività del calpestio, esclusività del diritto di sosta con veicoli, esclusività del diritto di collocarvi e tenervi piante ornamentali, di sostarvi, con sedie e tavolini, di stendervi biancheria ed in genere di trarvi le consimili e consuete utilità conformi alla natura delle unità che vi anno accesso” ;
• successivamente, veniva edificato l'immobile oggetto dell'atto Sini e costituito il
”; CP_1 CP_1
• nell'anno 2018 il Condominio, al fine di eseguire opere di ordinaria e straordinaria manutenzione a proprio favore, occupava con ponteggi il suolo rimasto asservito in perpetuo alla proprietà dei fratelli secondo la clausola sopra citata;
l'occupazione si protraeva dal 27 Pt_1 giugno al 13 novembre 2018, sul fronte nord-est, e dal 28 giugno al 7 dicembre 2018, sul fronte ovest;
• con lettera del 25.07.2018, i sig.ri richiedevano al Condominio la corresponsione Pt_1 dell'indennità per l'occupazione del suolo privato (richiamando, per il relativo calcolo, la normativa del comune di ZZ relativa alle concessioni di suolo pubblico per utilizzo privato), tuttavia senza esito, e inoltravano nuove diffide attraverso il proprio legale nelle date del 26.10.2018 e del
18.04.2019, che restavano inevase;
• l'amministratore poneva la questione all'ordine del giorno dell'assemblea condominiale convocata per il 27.04.2018, nell'ambito della quale i condomini presenti, all'unanimità, deliberavano di non riconoscere agli attori alcuna indennità per l'occupazione anzidetta.
Tutto ciò premesso, , e hanno citato in giudizio il Pt_1 Pt_5 Parte_6 [...]
al fine di sentir accertare il diritto prediale a loro favore, Controparte_6
e a carico del convenuto, sulla parte di area residuata dalla costruzione contornata in giallo nella planimetria allegata all'atto sotto la lettera “C” e, conseguentemente, al fine di sentirlo P_ condannare, anche ai sensi dell'art. 843 c.c., al pagamento dell'indennità di occupazione del suolo per il periodo sopra indicato.
Si è costituito ritualmente il , eccependo in via preliminare il difetto Controparte_1 di legittimazione attiva degli attori per carenza della titolarità del diritto vantato in giudizio e, in ogni caso, per essere il diritto al pagamento dell'indennità di cui all'art. 843 c.c. riservato al solo proprietario del fondo (e non al titolare di una servitù). Nel merito, il convenuto ha contestato
l'avvenuta occupazione dell'area descritta in citazione, per il periodo ivi indicato, nonché la quantificazione della pretesa indennità. Ha concluso pertanto per il rigetto della domanda con vittoria di spese e competenza di causa.
All'esito del deposito delle memorie di parte, autorizzate ex art. 183 co. 6 c.p.c. dal precedente magistrato titolare del ruolo e all'assunzione delle prove orali da questi ammesse, lo scrivente giudice ha rigettato la richiesta di CTU formulata dalle parti e fissato udienza di precisazione delle conclusioni al 17 febbraio 2023. La causa è stata infine trattenuta per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.” (cfr sentenza)
Veniva emessa la sentenza gravata n. 470/2023 del 29.06.2023, con la quale il Tribunale di
Savona così decideva: “1) dichiara inammissibile la domanda di accertamento della natura pertinenziale dell'area per cui è causa, svolta da parte attrice nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1
c.p.c., in quanto domanda nuova;
2) dichiara il difetto di interesse degli attori ad una pronuncia di accertamento del diritto prediale, o della sua intervenuta usucapione, sull'area descritta in citazione;
3) rigetta la domanda di condanna del convenuto condominio al pagamento dell'indennità di occupazione;
4) condanna e al pagamento in favore del Pt_5 Pt_1 Parte_6 [...]
di ZZ, via Corosu n. 1, in persona dell'amministratore pro tempore, delle spese CP_1 processuali che liquida in € 3.809,00 per compenso, oltre al 15% del compenso per rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A.”
Il Tribunale, preliminarmente, rigettava l'eccezione di difetto di legittimazione attiva degli attori, in quanto rilevava che il , nel costituirsi, non aveva contestato, anzi aveva CP_1 riconosciuto il diritto reale fatto valere dagli attori e in particolare che “l'area residuata dalla costruzione nella planimetria scala 1:200 allegata all'atto sotto la Parte_7 P_ lettera “C”, sia gravata da diritto prediale a favore degli attori». La questione in concreto contestata riguarda la corrispondenza di fatto tra l'area su cui insiste il diritto degli attori e l'area occupata dai ponteggi e, dunque, attiene al merito.” (cfr sentenza)
Il Tribunale evidenziava, poi, che gli attori, in citazione, “si limitavano a chiedere
l'accertamento della servitù sull'area per cui è causa e la condanna del convenuto al pagamento dell'indennità conseguente alla sua occupazione. In sede di prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. integravano le conclusioni chiedendo anche, “in via alternativa” rispetto alla prima domanda,
l'accertamento della natura pertinenziale dell'area di cui trattasi e, in via subordinata,
l'accertamento dell'intervenuta usucapione del diritto prediale.” (cfr sentenza). Il Tribunale ha sostenuto che la prima era domanda nuova e come tale inammissibile, in quanto fondata su un titolo diverso – la proprietà – rispetto alla domanda originaria, basata sul diritto reale di godimento (servitù).
Secondo il Tribunale non valeva dar rilievo al fatto che i diritti reali sono diritti autodeterminati, in quanto, nel caso di specie, venivano in rilievo non diversi titoli di acquisto, ma diritti reali distinti. In merito alla domanda di riconoscimento dell'usucapione, così il Tribunale motivava: “Quanto alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione del diritto prediale la stessa, pur se astrattamente ammissibile per le considerazioni appena svolte, è di fatto superata dal riconoscimento del diritto fatto dal convenuto nei termini già sopra indicati” (cfr sentenza)
Nel merito, il Tribunale riteneva pacifica la sussistenza del diritto di uso esclusivo sulla porzione di cortile condominiale rappresentata dalla zona contornata in giallo nella planimetria allegata al rogito del notaio del 19.07.1968, diritto mai messo in discussione, ragion per cui la P_ sentenza ha escluso un interesse ad agire ad ottenere un accertamento in via principale. In merito alla questione inerente all'eventuale lesione del diritto di uso esclusivo dell'attore, il Tribunale escludeva la applicabilità dell'art. 843 cc, in quanto l'indennità è riferibile al solo proprietario che risultava essere il;
escludeva altresì che il condominio avesse compiuto CP_1 un illecito extracontrattuale, dal momento che l'occupazione era avvenuta con il consenso dei sig.ri i quali avevano chiesto la corresponsione dell'indennità. Pt_1
In ogni caso, il Tribunale rilevava che gli attori non avevano né allegato né provato l'esistenza di uno specifico danno per il temporaneo mancato utilizzo della porzione di cortile occupato dai ponteggi, né avevano provato l'esistenza di un accordo che prevedeva un corrispettivo dell'occupazione.
Con atto di citazione 29.01.2024 proponevano appello , e per Pt_1 Parte_6 Parte_5
i seguenti motivi: - errore in fatto ed in diritto per aver ritenuto inammissibile, perché nuova, la domanda di accertamento del diritto prediale dell'area di cui è causa, quella contornata in giallo sotto la lettera C nella planimetria atto 1968 e comunque residuata alla costruzione del fabbricato, P_ richiesta con la prima memoria 183 cpc, piuttosto che quella del diritto di uso esclusivo, richiesta in atto di citazione e per non aver pronunciato sull'accertamento del diritto di servitù prediale gravante sulle aree occupate dal ponteggio;
- errore in fatto ed in diritto per il mancato accertamento dell'usucapione del diritto prediale degli appellanti sulle aree occupate dal ponteggio del condominio.
Insisteva sull'ammissione di CTU richiesta in primo grado e chiedeva la riforma della sentenza gravata con l'accoglimento delle domande degli appellanti ed il favore delle spese del primo e del secondo grado.
Si costituiva, con comparsa 15.05.2024, il il quale eccepiva Controparte_1
l'infondatezza dei motivi di appello, chiedendone il rigetto con conferma della sentenza gravata ed il favore delle spese.
La Corte, con provvedimento di concessione dei termini per memorie conclusionali e repliche, fissava l'udienza del 18.03.2025, tenuta in forma cartolare, alla quale la causa veniva trattenuta in decisione.
L'appello è inammissibile.
In via preliminare, si evidenzia che oggetto del contendere, nel giudizio di primo grado era unicamente il “diritto prediale”, a favore degli attori ed a carico del convenuto, della CP_1 parte di area residuata dalla costruzione contornata in giallo nella planimetria della planimetria dell'atto come si può evincere dalla lettura delle conclusioni della citazione di primo grado. Per_5 Ciò è stato chiarito anche dalla sentenza di primo grado (pag. 6), che, con statuizione non impugnata, ha precisato che oggetto del contendere è “la corrispondenza di fatto tra l'area su cui insiste il diritto degli attori” (nelle righe precedenti identificata nella “area residuata dalla costruzione Parte_7
nella planimetria scala 1:200 allegata all'atto sotto la lettera” NDR) “e l'area
[...] P_ occupata dai ponteggi”.
I sig.ri hanno proposto appello unicamente in relazione alla domanda volta ad accertare Pt_1
l'esistenza di un diritto di servitù sulle aree residuate dalla costruzione contornata in giallo nella planimetria scala 1:200 allegata all'atto sotto la lettera “C”, occupate indebitamente dal P_
, diritto eventualmente acquisito per usucapione. CP_1
Tuttavia, non si vede qual è l'interesse ex art. 100 c.p.c. ad ottenere una simile pronuncia di accertamento.
Infatti, non è mai stato negato dal che l'area colorata in giallo nell'allegato al rogito CP_1 notarile non fosse gravata da servitù a favore del fondo attoreo;
una pronuncia di accertamento Per_5 non potrebbe far altro che ripetere il contenuto del rogito notarile, né sussiste una situazione di incertezza in merito all'esistenza del diritto di servitù.
A questo si deve aggiungere che la domanda proposta in primo grado di accertamento dell'esistenza di diritti reali a favore della proprietà attorea era chiaramente strumentale al riconoscimento di un credito a carico del , in conseguenza della compromissione del diritto reale dell'appellante CP_1 per effetto dell'occupazione del fondo con i ponteggi.
Ma tale domanda è stata respinta in primo grado, senza che su di essa sia stata formulata alcuna censura, per cui l'insussistenza del diritto è coperto da giudicato.
Secondo la giurisprudenza, “L'interesse ad agire deve essere concreto ed attuale e richiede non solo
l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per
l'attore, senza che siano ammissibili questioni d'interpretazioni di norme, se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto ed alla prospettazione del risultato utile e concreto che la parte in tal modo intende perseguire. (Cass. Sez. 2, 09/05/2024, n.
12733, Rv. 671500 – 01); L'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire. Ne consegue che non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che costituiscano solo elementi frazionari della fattispecie costitutiva di un diritto, il quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella sua interezza. (Cass. Sez. L., 04/05/2012, n. 6749, Rv.
622515 - 01).
Le spese del grado seguono la soccombenza con condanna degli appellanti , e Pt_1 Parte_6 [...] lla rifusione in favore dell'appellato , spese che vengono liquidate Pt_5 Controparte_1 come in dispositivo, in base allo scaglione di valore indeterminato indicato dall'appellante, tenuto conto della non complessità e della natura della questione.
Ai sensi del primo periodo art.13 co.1 quater DPR n.115/2002, parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del primo periodo art.13 co.1 quater DPR
n.115/2002.
PQM
definitivamente pronunciando nel procedimento d'appello R.G 125/2024 avverso la sentenza n.
470/2023 emessa dal Tribunale di Savona, in data 29.06.2023 così decide:
1. DICHIARA INAMMISSILE l'appello e conferma la sentenza gravata;
2. CONDANNA gli appellanti , e al rimborso delle spese legali Pt_1 Parte_6 Parte_5 in favore della parte appellata, , che liquida in € 4.996,00 per compensi, oltre Controparte_1
a spese generali ed accessori di legge;
3. DA' ATTO, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater secondo periodo del DPR 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti, in capo agli appellanti, per il pagamento del doppio contributo unificato.
Genova, lì 9 luglio 2025
Il Giudice Aus. Est. Il Presidente
Dott. Gabriele Marroni Dott. Lorenzo Fabris