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Articolo 5 della Legge 16 maggio 1956, n. 501
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Legge 16 maggio 1956, n. 501
Articolo 5 della Legge 16 maggio 1956, n. 501
Versione
30 giugno 1956
Art. 5.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 30 giugno 1956
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