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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 11/09/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia in data 10.09.2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso ex art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 690/2024
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. M. Parte_1 C.F._1
C. Francesca (C.F.: ) C.F._2
Attore/opponente
CONTRO
(C.F.: .IVA: , in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. A. C. Faggella
Pellegrino C.F._3
Convenuto/opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 30.07.2024, la parte opponente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio la società al fine di Controparte_1
proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 153/2024 emesso dal Tribunale di Vasto in data 30.05.2024 nel procedimento monitorio recante n.R.G. 403/2024, a mezzo del quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 48.601,86, oltre interessi, nella sua qualità di fideiussore e garante della società Parte_2
debitrice principale, deducendo la non debenza del debito a cagione della nullità della rilasciata fideiussione ex legge n. 287/1990. Ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni: “Annullare il decreto ingiuntivo n. 153/2024 per essere ingiusto ed illegittimo, per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dall'odierno opponente alla
[...]
accertare e dichiarare la nullità dell'atto di fideiussione Controparte_1
sottoscritto dall'odierno opponente a garanzia ed in favore della i Parte_2
. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio.
[...]
Costituitasi in giudizio, parte opposta, previa istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c., ha domandato il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto, e, in via subordinata, la condanna dell'opponente al pagamento della somma di € 48.601,86, oltre interessi, ovvero la diversa somma da accertarsi in corso di causa, e ancora, in via ulteriormente subordinata, la condanna dell'opponente al pagamento della residua somma capitale, detratte le somme già pagate, oltre interessi. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648
c.p.c. con provvedimento reso alla prima udienza di trattazione del 19.02.2025 e svoltosi infruttuosamente il procedimento di mediazione obbligatoria, nonché rigettate
– con ordinanza emessa in data 03.07.2025, alle cui motivazioni ci si riporta integralmente - le istanze volte alla declaratoria di improcedibilità della domanda sollevata da parte opposta e di incompetenza del Giudice adito sollevata da parte opponente, la causa è ritenuta sufficientemente istruita in via documentale e, quindi, rinviata per decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 10.09.2025. svoltasi a trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., con autorizzazione delle parti a depositare note conclusive.
L'opposizione è infondata e, in quanto tale, non può essere accolta, per i motivi di seguito esposti.
Deve premettersi che “l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se
l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad un'autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore, per dimostrare la fondatezza della pretesa fatta valere con il ricorso, sia dell'opponente per contestarla;
a tal fine, non è necessario che la parte che chiede l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda per ottenere una pronuncia sul merito della propria pretesa creditoria, essendo, invece, sufficiente che resista alla proposta opposizione e chieda la conferma del decreto opposto” (ex multis Cass. n. 9021/2005; Cass. n. 20613/2011;
Cass. n. 22281/2013; Cass. n. 8954/2020).
Inoltre, posto che nel presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si controverte circa il mancato adempimento dell'obbligo di pagamento gravante sul fideiussore, quale garante della società debitrice principale in favore della quale la fideiussione era stata rilasciata, devono trovare applicazione i principi in materia di riparto dell'onere probatorio nelle cause aventi ad oggetto la responsabilità da inadempimento ex art. 1218 c.c., secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o da altra causa di estinzione dell'obbligazione (ex multis SS.UU. n. 13533/2001; Cass. n. 13674/2006;
Cass. n. 15659/2011; Cass. n. 826/2015; Cass. n. 13685/2019; Cass. n. 3996/2020). E il suddetto riparto probatorio assume connotati peculiari nell'opposizione a decreto ingiuntivo, dovendosi sempre e comunque guardare alla posizione sostanziale delle parti, nel senso che l'opponente, seppure attore in senso formale, mantiene le vesti di convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto, convenuto in senso formale, mantiene le vesti di attore in senso sostanziale. Ne consegue che incombe sull'opponente (attore in senso formale, ma convenuto in senso sostanziale) fornire la prova del corretto adempimento, oppure del venir meno del credito per altri fatti estintivi
Tanto permesso, parte opposta ha assolto agli oneri di allegazione e prova sulla stessa gravanti, avendo documentalmente dimostrato l'esistenza del rapporto obbligatorio, giusta: il contratto di concessione di linea di credito sottoscritto tra la NC dell'Adriatico S.p.a., in qualità di creditore, e l'impresa in Parte_2
qualità di debitore (doc. n. 3 fascicolo monitorio parte opposta); la fideiussione rilasciata da parte opponente in San Salvo in data 06.05.2011 (doc. n. 4 fascicolo monitorio parte opposta); i vari contratti di cessione del credito intercorsi nel tempo che hanno determinato, da ultimo, l'acquisizione pro soluto del credito da parte dell'odierna opposta in data 10.06.2022, con contestuale notificazione delle predette cessioni alla società debitrice ceduta (cfr. doc. nn. 5, 6, 7 e 8 fascicolo monitorio parte opponente); il contratto di apertura di credito intercorso tra la e Parte_2
la NC Intesa San Paolo S.P.a. (cfr. doc. n. 14 fascicolo monitorio parte opposta); la fideiussione rilasciata da parte opponente in San Salvo in data 06.05.2011 anche con riguardo a quest'ultimo rapporto obbligatorio (doc. n. 4 fascicolo monitorio parte opposta); i vari contratti di cessione del credito che hanno determinato, da ultimo,
l'acquisizione pro soluto di quest'ultimo credito da parte dell'odierna opposta in data
10.06.2022, con contestuale notificazione delle predette cessioni alla società debitrice ceduta (cfr. doc. nn. 5,6,7 e 8 fascicolo monitorio parte opposta); il contratto di mutuo chirografario stipulato tra la e la NC Intesa San Paolo S.P.a. Parte_2
(doc. n. 16 fascicolo monitorio parte opposta); la fideiussione rilasciata da parte opponente in San Salvo in data 06.05.2011 anche con riguardo a quest'ultimo rapporto obbligatorio (doc. n. 4 fascicolo monitorio parte opposta); i vari contratti di cessione del credito che hanno determinato, da ultimo, l'acquisizione pro soluto di quest'ultimo credito da parte dell'odierna opposta in data 10.06.2022, con contestuale notificazione delle predette cessioni alla società debitrice ceduta (cfr. doc. nn. 5,6,7 e 8 fascicolo monitorio parte opposta). E' stato così comprovato il titolo costituivo del rapporto, rappresentato dalla fideiussione rilasciata dall'odierno opponente a garanzia del credito originatosi a seguito dei vari contratti di finanziamento stipulati dalla società garantita e definitivamente acquisito dall'odierna opposta in forza dei menzionati contratti di cessione del credito medesimo, ed è stata, altresì, determinata la somma asseritamente inadempiuta per complessivi € 48.601,86, in tal modo allegando l'inadempimento del debitore.
Di contro, parte opponente non ha assolto all'onere probatorio sulla medesima gravante, non avendo, in primo luogo, specificamente contestato i fatti costitutivi della domanda creditoria, come sopra riportati, e non avendo, in secondo luogo, dedotto, allegato, né, tantomeno, provato alcunché in ordine all'adempimento dell'obbligazione, ovvero alla sua estinzione per cause diverse dall'adempimento, né ha specificamente contestato l'ammontare della somma pretesa in pagamento dal creditore. Invero, parte opponente si è limitata a dedurre la non debenza del credito per cui è causa a cagione della asserita nullità della fideiussione rilasciata, richiamando a tal fine la disciplina di cui alla L. n. 287/1990.
Dalle, seppure scarne, difese articolate dall'opponente parrebbe desumersi che la invocata nullità sarebbe riconducibile all'art. 2 L. n. 287/1990, il quale stabilisce il divieto e la nullità delle intese restrittive della concorrenza che presentino le caratteristiche descritte dalla norma medesima. In altri termini, viene dedotta la nullità della fideiussione per cui è causa in quanto sottoscritta “a valle” di intesa restrittiva della concorrenza, per la quale il citato art. 2 prescrive il divieto e la nullità, ciò che determinerebbe, in tesi, la nullità mutuata della fideiussione medesima. Il tutto, quantomeno in tesi, a cagione della conformità del negozio in trattazione al corrispondente modello ABI, già giudicato contrastante con la normativa antitrust con provvedimento della NC d'LI n. 55 del 2005: invero, con tale provvedimento, la
NC d'LI - all'epoca Autorità garante della concorrenza tra Istituti creditizi ai sensi degli artt. 14 e 20 della legge n. 287 del 1990, in vigore sino al trasferimento dei poteri all'AGCM per effetto della legge n. 262 del 2005 - aveva appurato che “gli articoli 2,
6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”, in particolare evidenziando che le verifiche compiute nel corso dell'istruttoria avessero “mostrato, con riferimento alle clausole esaminate, la sostanziale uniformità dei contratti utilizzati dalle banche rispetto allo schema standard dell'ABI” e come tale uniformità discendesse “da una consolidata prassi bancaria preesistente rispetto allo schema dell'ABI (non ancora diffuso presso le associate), che potrebbe però essere perpetuata dall'effettiva introduzione di quest'ultimo”, giungendo a tale conclusione sulla scorta del parere reso dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato in data 22 agosto 2003, secondo cui “l'ampia diffusione delle clausole oggetto di verifica non può essere ascritta a un fenomeno
“spontaneo” del mercato, ma piuttosto agli effetti di un'intesa esistente tra le banche sul tema della contrattualistica”.
Su detta questione ha avuto modo di esprimersi in più occasioni la giurisprudenza, dando così origine ad un orientamento ormai consolidato secondo cui “in tema di accertamento dell'esistenza di intese anticoncorrenziali vietate dalla L. n. 287 del
1990, art. 2, la stipulazione “a valle” di contratti o negozi che costituiscano
l'applicazione di quelle intese illecite concluse “a monte” (nella specie: relative alle norme bancarie uniformi ABI in materia di contratti di fideiussione, in quanto contenenti clausole contrarie a norme imperative) comprendono anche i contratti stipulati anteriormente all'accertamento dell'intesa da parte dell'Autorità indipendente preposta alla regolazione o al controllo di quel mercato (nella specie, per quello bancario, la NC d'LI, con le funzioni di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi, ai sensi della L. n. 287 del 1990, artt. 14 e 20, - in vigore fino al trasferimento dei poteri all'AGCM, con la L. n. 262 del 2005, a far data dal 12 gennaio 2016) a condizione che quell'intesa sia stata posta in essere materialmente prima del negozio denunciato come nullo, considerato anche che rientrano sotto quella disciplina anticoncorrenziale tutte le vicende successive del rapporto che costituiscano la realizzazione di profili di distorsione della concorrenza”
(Cass. n. 29810/2017). Si è sostenuto, altresì, che la nullità della fideiussione è limitata alle tre clausole presenti nel cd. modello ABI, senza alcuna possibilità di estendere l'invalidità all'intera fideiussione, e l'onere di provare la conformità della fideiussione al modello ABI grava integralmente su chi la eccepisce, nonché che “le clausole del contratto di fideiussione coincidenti con il contratto tipo ABI contrastanti con gli artt.
2 comma 2 lett a) della legge 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, e che dunque violano le norme Antutrust, sono nulle (nullità parziale), ai sensi degli art 2 comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 c.c., restando invece valido il contratto di fideiussione, salvo prova di una diversa volontà delle parti” (Cass. n. 3556/2020; SS.UU. n. 41994/2021).
Applicando le suddette coordinate giurisprudenziali al caso di specie, deve osservarsi come parte opponente non abbia dedotto, allegato ed argomentato alcunché in ordine alla eventuale conformità della fideiussione per cui è causa al modello ABI, come sarebbe stato suo onere fare.
A tutto concedere, quand'anche si volesse ritenere la suddetta fideiussione conforme al modello ABI, deve osservarsi che la stipulazione della garanzia fideiussoria è intervenuta in un tempo di molto successivo (maggio 2011) rispetto al già citato provvedimento di accertamento di intesa anticoncorrenziale emesso dalla NC
d'LI (maggio 2005), di talché è giocoforza ritenere che la vicenda contrattuale dà origine a un giudizio c.d. stand alone, nel quale, cioè, la parte che intende far valere la nullità è chiamata a dar prova dei fatti costitutivi della domanda e non può giovarsi - come nelle c.d. follow on actions - dell'accertamento dell'intesa illecita contenuto in un provvedimento dell'autorità amministrativa competente a vigilare sulla conservazione dell'assetto concorrenziale del mercato, e ciò perché un simile accertamento o manca del tutto o c'è, ma riguarda un periodo diverso da quello in cui si colloca la specifica vicenda negoziale che avrebbe leso la sfera giuridica del fideiussore. In altri termini, posto che il caso di specie si colloca a distanza di tempo significativo dall'accertamento svolto della NC d'LI - circostanza che imporrebbe di effettuare in concreto un'attività istruttoria circa la persistenza dell'illecita intesa, lesiva della concorrenza, nel mercato nazionale -, il conseguente inquadramento della controversia tra le cause stand alone fa sì che il fideiussore opponente sia onerato dell'allegazione e dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, tra i quali rientra quello della perdurante esistenza di un'intesa illecita all'epoca della sottoscrizione del contratto di fideiussione per cui è causa, sì da comprovare il collegamento funzionale esistente e, quindi, la mutuazione della nullità dall'intesa anticoncorrenziale alla contrattazione a valle.
Orbene, per i motivi già esposti, il fideiussore opponente non ha prodotto documenti utili, né ha articolato richieste istruttorie al fine di dimostrare la sussistenza di un accordo anticoncorrenziale persistente e perdurante, di talché difetta la prova idonea ad attestare che, nel maggio del 2011 (data di sottoscrizione della fideiussione) un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, aveva coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione ABI in modo da privare quella stessa clientela del diritto a una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza.
Pertanto, risulta sfornita di prova la invocata nullità, totale o parziale, della fideiussione in trattazione.
In mancanza di ulteriori specifiche contestazione sull'an e sul quantum debeatur, nei termini e per i motivi già esposti, la domanda creditoria deve ritenersi fondata, con conseguente rigetto dell'odierna opposizione a decreto ingiuntivo. Alla luce di tutte le argomentazioni innanzi svolte, dunque, l'opposizione a decreto ingiuntivo va rigettata, nei termini che seguono.
Deve dichiararsi - a conferma integrale del decreto ingiuntivo n. 153/2024 emesso in data 30.05.2024 dal Tribunale di Vasto nel procedimento monitorio recante n.R.G.
403/2024 - il diritto di parte convenuta/opposta al pagamento della somma di €
48.601,86, oltre interessi moratori dalla domanda al soddisfo;
per l'effetto, deve condannarsi parte attrice/opponente al pagamento, in favore di parte convenuta/opposta, della di € 48.601,86, oltre interessi moratori dalla domanda al soddisfo.
Le spese di lite del presente giudizio, ferme restando quelle già liquidate in fase monitoria, seguono la soccombenza e la liquidazione è affidata al dispositivo che segue, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M.
n. 147/2022; per la determinazione del compenso si ha riguardo ai valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. n. 55/14, in relazione alla tipologia di causa (procedimento di cognizione innanzi al Tribunale), al valore della controversia (scaglione da € 26.001,00 ad € 52.000,00) e alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (studio, introduttiva, trattazione, decisionale). La liquidazione viene effettuata secondo parametri prossimi ai minimi, in considerazione della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite, così provvede: - rigetta l'opposizione e, per l'effetto - a conferma integrale del decreto ingiuntivo n.
153/2024 emesso in data 30.05.2024 dal Tribunale di Vasto nel procedimento monitorio recante n.R.G. 403/2024 -, dichiara il diritto di parte convenuta/opposta al pagamento della somma di € 48.601,86, oltre interessi moratori dalla domanda al soddisfo;
- condanna parte attrice/opponente al pagamento, in favore di parte convenuta/opposta, della di € 48.601,86, oltre interessi moratori dalla domanda al soddisfo;
- condanna parte attrice/opponente al pagamento, in favore di parte convenuta/opposta, delle spese di lite, che liquida in € 3.820,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Vasto, 11.09.2025
Il Giudice
Dott. Aureliano Deluca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia in data 10.09.2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso ex art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 690/2024
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. M. Parte_1 C.F._1
C. Francesca (C.F.: ) C.F._2
Attore/opponente
CONTRO
(C.F.: .IVA: , in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. A. C. Faggella
Pellegrino C.F._3
Convenuto/opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 30.07.2024, la parte opponente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio la società al fine di Controparte_1
proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 153/2024 emesso dal Tribunale di Vasto in data 30.05.2024 nel procedimento monitorio recante n.R.G. 403/2024, a mezzo del quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 48.601,86, oltre interessi, nella sua qualità di fideiussore e garante della società Parte_2
debitrice principale, deducendo la non debenza del debito a cagione della nullità della rilasciata fideiussione ex legge n. 287/1990. Ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni: “Annullare il decreto ingiuntivo n. 153/2024 per essere ingiusto ed illegittimo, per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dall'odierno opponente alla
[...]
accertare e dichiarare la nullità dell'atto di fideiussione Controparte_1
sottoscritto dall'odierno opponente a garanzia ed in favore della i Parte_2
. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio.
[...]
Costituitasi in giudizio, parte opposta, previa istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c., ha domandato il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto, e, in via subordinata, la condanna dell'opponente al pagamento della somma di € 48.601,86, oltre interessi, ovvero la diversa somma da accertarsi in corso di causa, e ancora, in via ulteriormente subordinata, la condanna dell'opponente al pagamento della residua somma capitale, detratte le somme già pagate, oltre interessi. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648
c.p.c. con provvedimento reso alla prima udienza di trattazione del 19.02.2025 e svoltosi infruttuosamente il procedimento di mediazione obbligatoria, nonché rigettate
– con ordinanza emessa in data 03.07.2025, alle cui motivazioni ci si riporta integralmente - le istanze volte alla declaratoria di improcedibilità della domanda sollevata da parte opposta e di incompetenza del Giudice adito sollevata da parte opponente, la causa è ritenuta sufficientemente istruita in via documentale e, quindi, rinviata per decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 10.09.2025. svoltasi a trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., con autorizzazione delle parti a depositare note conclusive.
L'opposizione è infondata e, in quanto tale, non può essere accolta, per i motivi di seguito esposti.
Deve premettersi che “l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se
l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad un'autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore, per dimostrare la fondatezza della pretesa fatta valere con il ricorso, sia dell'opponente per contestarla;
a tal fine, non è necessario che la parte che chiede l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda per ottenere una pronuncia sul merito della propria pretesa creditoria, essendo, invece, sufficiente che resista alla proposta opposizione e chieda la conferma del decreto opposto” (ex multis Cass. n. 9021/2005; Cass. n. 20613/2011;
Cass. n. 22281/2013; Cass. n. 8954/2020).
Inoltre, posto che nel presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si controverte circa il mancato adempimento dell'obbligo di pagamento gravante sul fideiussore, quale garante della società debitrice principale in favore della quale la fideiussione era stata rilasciata, devono trovare applicazione i principi in materia di riparto dell'onere probatorio nelle cause aventi ad oggetto la responsabilità da inadempimento ex art. 1218 c.c., secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o da altra causa di estinzione dell'obbligazione (ex multis SS.UU. n. 13533/2001; Cass. n. 13674/2006;
Cass. n. 15659/2011; Cass. n. 826/2015; Cass. n. 13685/2019; Cass. n. 3996/2020). E il suddetto riparto probatorio assume connotati peculiari nell'opposizione a decreto ingiuntivo, dovendosi sempre e comunque guardare alla posizione sostanziale delle parti, nel senso che l'opponente, seppure attore in senso formale, mantiene le vesti di convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto, convenuto in senso formale, mantiene le vesti di attore in senso sostanziale. Ne consegue che incombe sull'opponente (attore in senso formale, ma convenuto in senso sostanziale) fornire la prova del corretto adempimento, oppure del venir meno del credito per altri fatti estintivi
Tanto permesso, parte opposta ha assolto agli oneri di allegazione e prova sulla stessa gravanti, avendo documentalmente dimostrato l'esistenza del rapporto obbligatorio, giusta: il contratto di concessione di linea di credito sottoscritto tra la NC dell'Adriatico S.p.a., in qualità di creditore, e l'impresa in Parte_2
qualità di debitore (doc. n. 3 fascicolo monitorio parte opposta); la fideiussione rilasciata da parte opponente in San Salvo in data 06.05.2011 (doc. n. 4 fascicolo monitorio parte opposta); i vari contratti di cessione del credito intercorsi nel tempo che hanno determinato, da ultimo, l'acquisizione pro soluto del credito da parte dell'odierna opposta in data 10.06.2022, con contestuale notificazione delle predette cessioni alla società debitrice ceduta (cfr. doc. nn. 5, 6, 7 e 8 fascicolo monitorio parte opponente); il contratto di apertura di credito intercorso tra la e Parte_2
la NC Intesa San Paolo S.P.a. (cfr. doc. n. 14 fascicolo monitorio parte opposta); la fideiussione rilasciata da parte opponente in San Salvo in data 06.05.2011 anche con riguardo a quest'ultimo rapporto obbligatorio (doc. n. 4 fascicolo monitorio parte opposta); i vari contratti di cessione del credito che hanno determinato, da ultimo,
l'acquisizione pro soluto di quest'ultimo credito da parte dell'odierna opposta in data
10.06.2022, con contestuale notificazione delle predette cessioni alla società debitrice ceduta (cfr. doc. nn. 5,6,7 e 8 fascicolo monitorio parte opposta); il contratto di mutuo chirografario stipulato tra la e la NC Intesa San Paolo S.P.a. Parte_2
(doc. n. 16 fascicolo monitorio parte opposta); la fideiussione rilasciata da parte opponente in San Salvo in data 06.05.2011 anche con riguardo a quest'ultimo rapporto obbligatorio (doc. n. 4 fascicolo monitorio parte opposta); i vari contratti di cessione del credito che hanno determinato, da ultimo, l'acquisizione pro soluto di quest'ultimo credito da parte dell'odierna opposta in data 10.06.2022, con contestuale notificazione delle predette cessioni alla società debitrice ceduta (cfr. doc. nn. 5,6,7 e 8 fascicolo monitorio parte opposta). E' stato così comprovato il titolo costituivo del rapporto, rappresentato dalla fideiussione rilasciata dall'odierno opponente a garanzia del credito originatosi a seguito dei vari contratti di finanziamento stipulati dalla società garantita e definitivamente acquisito dall'odierna opposta in forza dei menzionati contratti di cessione del credito medesimo, ed è stata, altresì, determinata la somma asseritamente inadempiuta per complessivi € 48.601,86, in tal modo allegando l'inadempimento del debitore.
Di contro, parte opponente non ha assolto all'onere probatorio sulla medesima gravante, non avendo, in primo luogo, specificamente contestato i fatti costitutivi della domanda creditoria, come sopra riportati, e non avendo, in secondo luogo, dedotto, allegato, né, tantomeno, provato alcunché in ordine all'adempimento dell'obbligazione, ovvero alla sua estinzione per cause diverse dall'adempimento, né ha specificamente contestato l'ammontare della somma pretesa in pagamento dal creditore. Invero, parte opponente si è limitata a dedurre la non debenza del credito per cui è causa a cagione della asserita nullità della fideiussione rilasciata, richiamando a tal fine la disciplina di cui alla L. n. 287/1990.
Dalle, seppure scarne, difese articolate dall'opponente parrebbe desumersi che la invocata nullità sarebbe riconducibile all'art. 2 L. n. 287/1990, il quale stabilisce il divieto e la nullità delle intese restrittive della concorrenza che presentino le caratteristiche descritte dalla norma medesima. In altri termini, viene dedotta la nullità della fideiussione per cui è causa in quanto sottoscritta “a valle” di intesa restrittiva della concorrenza, per la quale il citato art. 2 prescrive il divieto e la nullità, ciò che determinerebbe, in tesi, la nullità mutuata della fideiussione medesima. Il tutto, quantomeno in tesi, a cagione della conformità del negozio in trattazione al corrispondente modello ABI, già giudicato contrastante con la normativa antitrust con provvedimento della NC d'LI n. 55 del 2005: invero, con tale provvedimento, la
NC d'LI - all'epoca Autorità garante della concorrenza tra Istituti creditizi ai sensi degli artt. 14 e 20 della legge n. 287 del 1990, in vigore sino al trasferimento dei poteri all'AGCM per effetto della legge n. 262 del 2005 - aveva appurato che “gli articoli 2,
6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”, in particolare evidenziando che le verifiche compiute nel corso dell'istruttoria avessero “mostrato, con riferimento alle clausole esaminate, la sostanziale uniformità dei contratti utilizzati dalle banche rispetto allo schema standard dell'ABI” e come tale uniformità discendesse “da una consolidata prassi bancaria preesistente rispetto allo schema dell'ABI (non ancora diffuso presso le associate), che potrebbe però essere perpetuata dall'effettiva introduzione di quest'ultimo”, giungendo a tale conclusione sulla scorta del parere reso dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato in data 22 agosto 2003, secondo cui “l'ampia diffusione delle clausole oggetto di verifica non può essere ascritta a un fenomeno
“spontaneo” del mercato, ma piuttosto agli effetti di un'intesa esistente tra le banche sul tema della contrattualistica”.
Su detta questione ha avuto modo di esprimersi in più occasioni la giurisprudenza, dando così origine ad un orientamento ormai consolidato secondo cui “in tema di accertamento dell'esistenza di intese anticoncorrenziali vietate dalla L. n. 287 del
1990, art. 2, la stipulazione “a valle” di contratti o negozi che costituiscano
l'applicazione di quelle intese illecite concluse “a monte” (nella specie: relative alle norme bancarie uniformi ABI in materia di contratti di fideiussione, in quanto contenenti clausole contrarie a norme imperative) comprendono anche i contratti stipulati anteriormente all'accertamento dell'intesa da parte dell'Autorità indipendente preposta alla regolazione o al controllo di quel mercato (nella specie, per quello bancario, la NC d'LI, con le funzioni di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi, ai sensi della L. n. 287 del 1990, artt. 14 e 20, - in vigore fino al trasferimento dei poteri all'AGCM, con la L. n. 262 del 2005, a far data dal 12 gennaio 2016) a condizione che quell'intesa sia stata posta in essere materialmente prima del negozio denunciato come nullo, considerato anche che rientrano sotto quella disciplina anticoncorrenziale tutte le vicende successive del rapporto che costituiscano la realizzazione di profili di distorsione della concorrenza”
(Cass. n. 29810/2017). Si è sostenuto, altresì, che la nullità della fideiussione è limitata alle tre clausole presenti nel cd. modello ABI, senza alcuna possibilità di estendere l'invalidità all'intera fideiussione, e l'onere di provare la conformità della fideiussione al modello ABI grava integralmente su chi la eccepisce, nonché che “le clausole del contratto di fideiussione coincidenti con il contratto tipo ABI contrastanti con gli artt.
2 comma 2 lett a) della legge 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, e che dunque violano le norme Antutrust, sono nulle (nullità parziale), ai sensi degli art 2 comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 c.c., restando invece valido il contratto di fideiussione, salvo prova di una diversa volontà delle parti” (Cass. n. 3556/2020; SS.UU. n. 41994/2021).
Applicando le suddette coordinate giurisprudenziali al caso di specie, deve osservarsi come parte opponente non abbia dedotto, allegato ed argomentato alcunché in ordine alla eventuale conformità della fideiussione per cui è causa al modello ABI, come sarebbe stato suo onere fare.
A tutto concedere, quand'anche si volesse ritenere la suddetta fideiussione conforme al modello ABI, deve osservarsi che la stipulazione della garanzia fideiussoria è intervenuta in un tempo di molto successivo (maggio 2011) rispetto al già citato provvedimento di accertamento di intesa anticoncorrenziale emesso dalla NC
d'LI (maggio 2005), di talché è giocoforza ritenere che la vicenda contrattuale dà origine a un giudizio c.d. stand alone, nel quale, cioè, la parte che intende far valere la nullità è chiamata a dar prova dei fatti costitutivi della domanda e non può giovarsi - come nelle c.d. follow on actions - dell'accertamento dell'intesa illecita contenuto in un provvedimento dell'autorità amministrativa competente a vigilare sulla conservazione dell'assetto concorrenziale del mercato, e ciò perché un simile accertamento o manca del tutto o c'è, ma riguarda un periodo diverso da quello in cui si colloca la specifica vicenda negoziale che avrebbe leso la sfera giuridica del fideiussore. In altri termini, posto che il caso di specie si colloca a distanza di tempo significativo dall'accertamento svolto della NC d'LI - circostanza che imporrebbe di effettuare in concreto un'attività istruttoria circa la persistenza dell'illecita intesa, lesiva della concorrenza, nel mercato nazionale -, il conseguente inquadramento della controversia tra le cause stand alone fa sì che il fideiussore opponente sia onerato dell'allegazione e dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, tra i quali rientra quello della perdurante esistenza di un'intesa illecita all'epoca della sottoscrizione del contratto di fideiussione per cui è causa, sì da comprovare il collegamento funzionale esistente e, quindi, la mutuazione della nullità dall'intesa anticoncorrenziale alla contrattazione a valle.
Orbene, per i motivi già esposti, il fideiussore opponente non ha prodotto documenti utili, né ha articolato richieste istruttorie al fine di dimostrare la sussistenza di un accordo anticoncorrenziale persistente e perdurante, di talché difetta la prova idonea ad attestare che, nel maggio del 2011 (data di sottoscrizione della fideiussione) un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, aveva coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione ABI in modo da privare quella stessa clientela del diritto a una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza.
Pertanto, risulta sfornita di prova la invocata nullità, totale o parziale, della fideiussione in trattazione.
In mancanza di ulteriori specifiche contestazione sull'an e sul quantum debeatur, nei termini e per i motivi già esposti, la domanda creditoria deve ritenersi fondata, con conseguente rigetto dell'odierna opposizione a decreto ingiuntivo. Alla luce di tutte le argomentazioni innanzi svolte, dunque, l'opposizione a decreto ingiuntivo va rigettata, nei termini che seguono.
Deve dichiararsi - a conferma integrale del decreto ingiuntivo n. 153/2024 emesso in data 30.05.2024 dal Tribunale di Vasto nel procedimento monitorio recante n.R.G.
403/2024 - il diritto di parte convenuta/opposta al pagamento della somma di €
48.601,86, oltre interessi moratori dalla domanda al soddisfo;
per l'effetto, deve condannarsi parte attrice/opponente al pagamento, in favore di parte convenuta/opposta, della di € 48.601,86, oltre interessi moratori dalla domanda al soddisfo.
Le spese di lite del presente giudizio, ferme restando quelle già liquidate in fase monitoria, seguono la soccombenza e la liquidazione è affidata al dispositivo che segue, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M.
n. 147/2022; per la determinazione del compenso si ha riguardo ai valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. n. 55/14, in relazione alla tipologia di causa (procedimento di cognizione innanzi al Tribunale), al valore della controversia (scaglione da € 26.001,00 ad € 52.000,00) e alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (studio, introduttiva, trattazione, decisionale). La liquidazione viene effettuata secondo parametri prossimi ai minimi, in considerazione della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite, così provvede: - rigetta l'opposizione e, per l'effetto - a conferma integrale del decreto ingiuntivo n.
153/2024 emesso in data 30.05.2024 dal Tribunale di Vasto nel procedimento monitorio recante n.R.G. 403/2024 -, dichiara il diritto di parte convenuta/opposta al pagamento della somma di € 48.601,86, oltre interessi moratori dalla domanda al soddisfo;
- condanna parte attrice/opponente al pagamento, in favore di parte convenuta/opposta, della di € 48.601,86, oltre interessi moratori dalla domanda al soddisfo;
- condanna parte attrice/opponente al pagamento, in favore di parte convenuta/opposta, delle spese di lite, che liquida in € 3.820,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Vasto, 11.09.2025
Il Giudice
Dott. Aureliano Deluca