TRIB
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 17/12/2025, n. 1979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1979 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
SEZIONE II CIVILE - Controversie del lavoro n. 2209/2023 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 16 dicembre 2025, ad ore 9.50 , il Giudice applicato, dott. Pier Francesco Bazzega, dà atto:
- che con provvedimento del 7.11.2025 è stato disposto che l'udienza odierna si svolgesse nelle forme dell'art. 127 cpc, senza contestazioni delle parti;
- che parte ricorrente ha depositato proprie note di udienza in data 9.12.2025 , il cui contenuto è qui richiamato;
- che parte resistente ha depositato proprie note di udienza in data 11.12.2025 , il cui contenuto è qui richiamato.
Il Giudice, preso atto del contenuto delle note di udienza, decide la causa con sentenza a norma degli artt. 429 e 127ter cpc, allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Il Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile iscritta al n. 2209/2023 R.G. promossa da
C.F. ), con l'avv. DE SALVATORE DANIELA Parte_1 C.F._1 parte attrice contro
(C.F. ), con l'avv. PONTECORVO BRUNO ENZO CP_1 P.IVA_1 parte convenuta
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 16.12.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione ha introdotto il presente giudizio impugnando la nota dell' del Parte_1 CP_1
19.1.2023 (suo doc. 1) che comunicava la sussistenza di un indebito pari ad € 3.108,60, maturato nel periodo da gennaio a settembre 2022, seguito all'azzeramento della maggiorazione sociale corrisposta per € 358,94 mensili per i primi nove mesi del 2022.
Ha invocato i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in materia di
(ir)ripetibilità degli indebiti assistenziali, ed in particolare la propria buona fede e l'assenza di dolo;
ha negato di essere stata obbligata a dichiarare alcuna variazione reddituale, non essendo titolare di redditi ulteriori e diversi rispetto a quelli comunque dichiarati;
ha dedotto che , avendo liquidato d'ufficio la maggiorazione sociale ex lege, avrebbe CP_1
dovuto essere a conoscenza dei redditi relativi alla propria posizione assistenziale, sì che, venendo meno all'obbligo di clare loqui, non potrebbe oggi chiedere in restituzione le maggiorazioni corrisposte nei primi 9 mesi del 2022. pagina 2 di 8 Ha concluso chiedendo “A) NEL MERITO: per le motivazioni tutte espresse in narrativa, accertare e dichiarare l'inesistenza/irripetibilità/inesigibilità dell'indebito di euro 3108,60
CP_ preteso dall' nei confronti della Ricorrente;
B) Con vittoria di onorari, diritti e spese di lite a favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
Si è costituito l' , colmando il deficit di allegazione della ricorrente relativamente ai CP_1
fatti rilevanti per la decisione, e chiarendo dunque:
- che la è titolare da giugno 2020 di pensione di invalidità e indennità di Pt_1
accompagnamento (prestazione INVCIV n. 07806421);
- che la stessa ha presentato in data 16.9.2022 domanda di ricostituzione reddituale comunicando di essere separata dal marito dal 15.9.2022 e di Persona_1
percepire dal 2022 un assegno di mantenimento dell'importo di € 1.000 annui;
- che costei fino al 14.9.2022 poteva contare, pertanto, di un reddito familiare comprensivo di quello del coniuge, mai comunicato neppure con la domanda di ricostituzione, nella quale per il 2021 veniva dichiarato che l'istante non possedeva altri redditi rilevanti ai fini della prestazione richiesta, oltre alle pensioni già percepite;
- che i redditi percepiti dall'ex coniuge non erano redditi derivanti da pensioni o da prestazioni riferibili all' , ma redditi di altra natura dichiarati all'Agenzia delle CP_1
Entrate;
- che, conseguentemente, “in sede di ricostituzione dei trattamenti in godimento è emerso il superamento dei limiti di reddito per beneficiare della maggiorazione sociale, con conseguente insorgenza dell'indebito per € 3.108,00. In particolare, il limite reddituale per il pensionato coniugato per il 2022 è pari a € 14.701,00 e per il
2023 è pari a € 15.748,33; il limite per il pensionato non coniugato per il 2023 è pari a € 4.110,75 per la maggiorazione piena e € 9.156,44 per la maggiorazione parziale.
La ricorrente risulta aver superato i limiti di reddito (familiare o personale) per i pagina 3 di 8 suddetti periodi, oggetto di ricostituzione d'ufficio, e non risulta aver comunicato all' i redditi del coniuge, rilevanti ai fini del diritto alla prestazione per cui è CP_1
causa” (memoria, pag. 6);
- che, infine, nel dettaglio: “da gennaio ad agosto 2022 (ancora coniugata) il sistema non le riconosce la quota di maggiorazione sociale di € 358,94 mensili a causa dei redditi familiari, superiori al limite di € 14.701,00; da settembre a dicembre 2022
(separata) le viene di nuovo riconosciuta la quota di maggiorazione sociale di €
358,94; da gennaio 2023, a causa dell'assegno di mantenimento erogato dall'ex coniuge a far data da settembre 2022, le viene riconosciuta una quota di maggiorazione sociale ridotta: non di € 358,94 ma di € 299,02, in quanto il reddito personale è risultato superiore ad € 4.110,75 ma inferiore a € 9.156,44”, dal che consegue che “l'indebito, relativo al periodo compreso tra gennaio 2022 e gennaio
2023, è sorto quindi sulla prestazione di invalidità civile n. 07806421 percepita dalla ricorrente ed è dovuto alla revoca della maggiorazione sociale per superamento de limiti reddituali legislativamente previsti”.
Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
La ricorrente non ha contestato alcuna delle allegazioni dell' nelle note sostitutive CP_1
della prima udienza del 27.2.2024, depositate in data 21.2.2024.
La causa, documentale, è stata discussa all'udienza cartolare del 16.12.2025.
***
Il ricorso va rigettato.
Va premesso che a norma dell'art. 38 co. 5 l. 448/2001 “L'incremento di cui al comma 1 è concesso in base alle seguenti condizioni: a) il beneficiario non possieda redditi propri su base annua pari o superiori a (…); b) il beneficiario non possieda, se coniugato e non effettivamente e legalmente separato, redditi propri per un importo annuo pari o superiore pagina 4 di 8 a (…), né redditi, cumulati con quello del coniuge, per un importo annuo pari o superiore a (…) incrementati dell'importo annuo dell'assegno sociale;
c) qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere a) e b), l'incremento è corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi (…)”.
Il diritto alle maggiorazione è stato cioè riconosciuto dal legislatore non in misura fissa in favore di ogni beneficiario il cui monte reddituale non superi le soglie fissate dalla legge, ma, quand'egli comunque percepisca un reddito, ancorchè inferiore alla soglia di legge, in misura proporzionalmente variabile in modo da non superare comunque, in via cumulativa,
le soglie predette.
Condividendo quanto già affermato da questo Tribunale nella sentenza n. 1653 del
21.12.2023, “In punto di onere della prova in materia di azioni di accertamento negativo promosse avverso richieste di restituzione di pagamenti indebiti o di trattenute effettuate da l'orientamento maggioritario della Suprema Corte (invero non pacifico), ritiene CP_1
che “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (Cassazione civile SS.UU. 04 agosto 2010 n. 18046)”.
Tale orientamento “deve trovare applicazione nelle ipotesi in cui l'istituto previdenziale
(…) si sia limitato a ricalcolare la prestazione e a richiedere indietro parte delle somme erogate senza fornire alcuna spiegazione circa il proprio operato, né in sede amministrativa né in sede processuale (non essendo possibile addossare in modo generalizzato e indiscriminato al beneficiario della prestazione l'onere di verificare la regolarità degli atti posti in essere dall'istituto previdenziale e non debitamente motivati, ostando a ciò il principio di legalità e di buon andamento dell'attività amministrativa ex pagina 5 di 8 art. 97 Cost.)”.
“Nel caso di specie, la parte convenuta ha compiutamente dedotto – tanto in sede stragiudiziale quanto nella presente sede giudiziale – le ragioni per le quali ha richiesto alla parte ricorrente la restituzione di somme: pertanto era onere di quest'ultima provare di avere diritto alla ritenzione delle somme già ricevute dalla prima.
La giurisprudenza ha chiarito che le disposizioni di cui all'art. 13 della L. n. 421/1991 e all'art. 52 della L. n. 88/1989 – che prevedono dei limiti rigorosi alla ripetibilità delle somme erogate dall'amministrazione previdenziale – si applicano soltanto in materia di pensioni in senso proprio e stretto, e che “in materia di ripetizione dell'indebito in ambito delle prestazioni dell'invalidità civile, si applica la disciplina generale dell'art. 2033 c.c. non potendosi fare un'applicazione estensiva dei principi vigenti nel sottosistema della previdenza sociale” (Cassazione civile, sez. VI, 31/08/2018, n. 21510; in senso analogo
Cass. 17216 del 12 luglio 2017). (…)
Pertanto in materia di prestazioni di natura assistenziale – nella quale categoria rientrano anche le maggiorazioni di cui di discute in questa sede (poiché tali prestazioni non sono legate al versamento di contributi previdenziali da parte del beneficiario delle stesse prestazioni) – non assumono alcuna rilevanza, ai fini della ripetizione delle somme pagate senza titolo, né il fatto che i pagamenti indebiti siano dipesi da un errore compiuto dall'ente erogatore, né lo stato soggettivo (dolo o colpa) del beneficiario né il decorso del termine di cui al comma 2 dell''art. 13 della L. n. 412/1991. (…)
La giurisprudenza più recente ha tuttavia chiarito, operando un mutamento di orientamento rispetto all'orientamento tradizionale, che “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l' art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito pagina 6 di 8 assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere” (Cassazione civile , sez. VI , 30/06/2020 , n. 13223)”.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che la violazione, ad opera del titolare della prestazione, dell'obbligo di comunicazione all' della situazione reddituale rilevante ai CP_1
fini del diritto alla percezione della predetta prestazione, esclude la sussistenza di un affidamento idoneo a giustificare l'irripetibilità dell'indebito (cfr. Cass. n. 10642 del 2019
e, soprattutto, Cass. n. 32940 del 2021).
Nel caso di specie:
- è pacifico che la ricorrente ha omesso di comunicare la sussistenza dei redditi percepiti dall'ex coniuge, e che si trattava di redditi di natura diversa da quella previdenziale o comunque non provenienti da , il che esclude la possibilità di addossare CP_1
all'istituto l'onere di provare di non averli conosciuti;
- è pacifico che l'ammontare di detti redditi impediva la percepibilità della maggiorazione sociale oggetto di indebito chiesto in ripetizione;
Ne consegue che la stessa non può invocare la sussistenza di un affidamento idoneo a giustificare l'irripetibilità dell'indebito.
Le spese seguono la soccombenza e si pongono a carico della ricorrente, in difetto di dichiarazione ex art. 152bis disp. att. cpc relativa ai redditi relativi all'anno antecedente la presente pronuncia.
p.q.m.
il Giudice, definitivamente decidendo:
- rigetta il ricorso;
pagina 7 di 8 - condanna la ricorrente a rifondere all' le spese di lite, che liquida in € 800,00 per CP_1
compensi, oltre accessori.
Sentenza resa ex artt. 127ter e 429 cpc.
Velletri, 16 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 8 di 8
SEZIONE II CIVILE - Controversie del lavoro n. 2209/2023 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 16 dicembre 2025, ad ore 9.50 , il Giudice applicato, dott. Pier Francesco Bazzega, dà atto:
- che con provvedimento del 7.11.2025 è stato disposto che l'udienza odierna si svolgesse nelle forme dell'art. 127 cpc, senza contestazioni delle parti;
- che parte ricorrente ha depositato proprie note di udienza in data 9.12.2025 , il cui contenuto è qui richiamato;
- che parte resistente ha depositato proprie note di udienza in data 11.12.2025 , il cui contenuto è qui richiamato.
Il Giudice, preso atto del contenuto delle note di udienza, decide la causa con sentenza a norma degli artt. 429 e 127ter cpc, allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Il Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile iscritta al n. 2209/2023 R.G. promossa da
C.F. ), con l'avv. DE SALVATORE DANIELA Parte_1 C.F._1 parte attrice contro
(C.F. ), con l'avv. PONTECORVO BRUNO ENZO CP_1 P.IVA_1 parte convenuta
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 16.12.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione ha introdotto il presente giudizio impugnando la nota dell' del Parte_1 CP_1
19.1.2023 (suo doc. 1) che comunicava la sussistenza di un indebito pari ad € 3.108,60, maturato nel periodo da gennaio a settembre 2022, seguito all'azzeramento della maggiorazione sociale corrisposta per € 358,94 mensili per i primi nove mesi del 2022.
Ha invocato i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in materia di
(ir)ripetibilità degli indebiti assistenziali, ed in particolare la propria buona fede e l'assenza di dolo;
ha negato di essere stata obbligata a dichiarare alcuna variazione reddituale, non essendo titolare di redditi ulteriori e diversi rispetto a quelli comunque dichiarati;
ha dedotto che , avendo liquidato d'ufficio la maggiorazione sociale ex lege, avrebbe CP_1
dovuto essere a conoscenza dei redditi relativi alla propria posizione assistenziale, sì che, venendo meno all'obbligo di clare loqui, non potrebbe oggi chiedere in restituzione le maggiorazioni corrisposte nei primi 9 mesi del 2022. pagina 2 di 8 Ha concluso chiedendo “A) NEL MERITO: per le motivazioni tutte espresse in narrativa, accertare e dichiarare l'inesistenza/irripetibilità/inesigibilità dell'indebito di euro 3108,60
CP_ preteso dall' nei confronti della Ricorrente;
B) Con vittoria di onorari, diritti e spese di lite a favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
Si è costituito l' , colmando il deficit di allegazione della ricorrente relativamente ai CP_1
fatti rilevanti per la decisione, e chiarendo dunque:
- che la è titolare da giugno 2020 di pensione di invalidità e indennità di Pt_1
accompagnamento (prestazione INVCIV n. 07806421);
- che la stessa ha presentato in data 16.9.2022 domanda di ricostituzione reddituale comunicando di essere separata dal marito dal 15.9.2022 e di Persona_1
percepire dal 2022 un assegno di mantenimento dell'importo di € 1.000 annui;
- che costei fino al 14.9.2022 poteva contare, pertanto, di un reddito familiare comprensivo di quello del coniuge, mai comunicato neppure con la domanda di ricostituzione, nella quale per il 2021 veniva dichiarato che l'istante non possedeva altri redditi rilevanti ai fini della prestazione richiesta, oltre alle pensioni già percepite;
- che i redditi percepiti dall'ex coniuge non erano redditi derivanti da pensioni o da prestazioni riferibili all' , ma redditi di altra natura dichiarati all'Agenzia delle CP_1
Entrate;
- che, conseguentemente, “in sede di ricostituzione dei trattamenti in godimento è emerso il superamento dei limiti di reddito per beneficiare della maggiorazione sociale, con conseguente insorgenza dell'indebito per € 3.108,00. In particolare, il limite reddituale per il pensionato coniugato per il 2022 è pari a € 14.701,00 e per il
2023 è pari a € 15.748,33; il limite per il pensionato non coniugato per il 2023 è pari a € 4.110,75 per la maggiorazione piena e € 9.156,44 per la maggiorazione parziale.
La ricorrente risulta aver superato i limiti di reddito (familiare o personale) per i pagina 3 di 8 suddetti periodi, oggetto di ricostituzione d'ufficio, e non risulta aver comunicato all' i redditi del coniuge, rilevanti ai fini del diritto alla prestazione per cui è CP_1
causa” (memoria, pag. 6);
- che, infine, nel dettaglio: “da gennaio ad agosto 2022 (ancora coniugata) il sistema non le riconosce la quota di maggiorazione sociale di € 358,94 mensili a causa dei redditi familiari, superiori al limite di € 14.701,00; da settembre a dicembre 2022
(separata) le viene di nuovo riconosciuta la quota di maggiorazione sociale di €
358,94; da gennaio 2023, a causa dell'assegno di mantenimento erogato dall'ex coniuge a far data da settembre 2022, le viene riconosciuta una quota di maggiorazione sociale ridotta: non di € 358,94 ma di € 299,02, in quanto il reddito personale è risultato superiore ad € 4.110,75 ma inferiore a € 9.156,44”, dal che consegue che “l'indebito, relativo al periodo compreso tra gennaio 2022 e gennaio
2023, è sorto quindi sulla prestazione di invalidità civile n. 07806421 percepita dalla ricorrente ed è dovuto alla revoca della maggiorazione sociale per superamento de limiti reddituali legislativamente previsti”.
Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
La ricorrente non ha contestato alcuna delle allegazioni dell' nelle note sostitutive CP_1
della prima udienza del 27.2.2024, depositate in data 21.2.2024.
La causa, documentale, è stata discussa all'udienza cartolare del 16.12.2025.
***
Il ricorso va rigettato.
Va premesso che a norma dell'art. 38 co. 5 l. 448/2001 “L'incremento di cui al comma 1 è concesso in base alle seguenti condizioni: a) il beneficiario non possieda redditi propri su base annua pari o superiori a (…); b) il beneficiario non possieda, se coniugato e non effettivamente e legalmente separato, redditi propri per un importo annuo pari o superiore pagina 4 di 8 a (…), né redditi, cumulati con quello del coniuge, per un importo annuo pari o superiore a (…) incrementati dell'importo annuo dell'assegno sociale;
c) qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere a) e b), l'incremento è corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi (…)”.
Il diritto alle maggiorazione è stato cioè riconosciuto dal legislatore non in misura fissa in favore di ogni beneficiario il cui monte reddituale non superi le soglie fissate dalla legge, ma, quand'egli comunque percepisca un reddito, ancorchè inferiore alla soglia di legge, in misura proporzionalmente variabile in modo da non superare comunque, in via cumulativa,
le soglie predette.
Condividendo quanto già affermato da questo Tribunale nella sentenza n. 1653 del
21.12.2023, “In punto di onere della prova in materia di azioni di accertamento negativo promosse avverso richieste di restituzione di pagamenti indebiti o di trattenute effettuate da l'orientamento maggioritario della Suprema Corte (invero non pacifico), ritiene CP_1
che “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (Cassazione civile SS.UU. 04 agosto 2010 n. 18046)”.
Tale orientamento “deve trovare applicazione nelle ipotesi in cui l'istituto previdenziale
(…) si sia limitato a ricalcolare la prestazione e a richiedere indietro parte delle somme erogate senza fornire alcuna spiegazione circa il proprio operato, né in sede amministrativa né in sede processuale (non essendo possibile addossare in modo generalizzato e indiscriminato al beneficiario della prestazione l'onere di verificare la regolarità degli atti posti in essere dall'istituto previdenziale e non debitamente motivati, ostando a ciò il principio di legalità e di buon andamento dell'attività amministrativa ex pagina 5 di 8 art. 97 Cost.)”.
“Nel caso di specie, la parte convenuta ha compiutamente dedotto – tanto in sede stragiudiziale quanto nella presente sede giudiziale – le ragioni per le quali ha richiesto alla parte ricorrente la restituzione di somme: pertanto era onere di quest'ultima provare di avere diritto alla ritenzione delle somme già ricevute dalla prima.
La giurisprudenza ha chiarito che le disposizioni di cui all'art. 13 della L. n. 421/1991 e all'art. 52 della L. n. 88/1989 – che prevedono dei limiti rigorosi alla ripetibilità delle somme erogate dall'amministrazione previdenziale – si applicano soltanto in materia di pensioni in senso proprio e stretto, e che “in materia di ripetizione dell'indebito in ambito delle prestazioni dell'invalidità civile, si applica la disciplina generale dell'art. 2033 c.c. non potendosi fare un'applicazione estensiva dei principi vigenti nel sottosistema della previdenza sociale” (Cassazione civile, sez. VI, 31/08/2018, n. 21510; in senso analogo
Cass. 17216 del 12 luglio 2017). (…)
Pertanto in materia di prestazioni di natura assistenziale – nella quale categoria rientrano anche le maggiorazioni di cui di discute in questa sede (poiché tali prestazioni non sono legate al versamento di contributi previdenziali da parte del beneficiario delle stesse prestazioni) – non assumono alcuna rilevanza, ai fini della ripetizione delle somme pagate senza titolo, né il fatto che i pagamenti indebiti siano dipesi da un errore compiuto dall'ente erogatore, né lo stato soggettivo (dolo o colpa) del beneficiario né il decorso del termine di cui al comma 2 dell''art. 13 della L. n. 412/1991. (…)
La giurisprudenza più recente ha tuttavia chiarito, operando un mutamento di orientamento rispetto all'orientamento tradizionale, che “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l' art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito pagina 6 di 8 assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere” (Cassazione civile , sez. VI , 30/06/2020 , n. 13223)”.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che la violazione, ad opera del titolare della prestazione, dell'obbligo di comunicazione all' della situazione reddituale rilevante ai CP_1
fini del diritto alla percezione della predetta prestazione, esclude la sussistenza di un affidamento idoneo a giustificare l'irripetibilità dell'indebito (cfr. Cass. n. 10642 del 2019
e, soprattutto, Cass. n. 32940 del 2021).
Nel caso di specie:
- è pacifico che la ricorrente ha omesso di comunicare la sussistenza dei redditi percepiti dall'ex coniuge, e che si trattava di redditi di natura diversa da quella previdenziale o comunque non provenienti da , il che esclude la possibilità di addossare CP_1
all'istituto l'onere di provare di non averli conosciuti;
- è pacifico che l'ammontare di detti redditi impediva la percepibilità della maggiorazione sociale oggetto di indebito chiesto in ripetizione;
Ne consegue che la stessa non può invocare la sussistenza di un affidamento idoneo a giustificare l'irripetibilità dell'indebito.
Le spese seguono la soccombenza e si pongono a carico della ricorrente, in difetto di dichiarazione ex art. 152bis disp. att. cpc relativa ai redditi relativi all'anno antecedente la presente pronuncia.
p.q.m.
il Giudice, definitivamente decidendo:
- rigetta il ricorso;
pagina 7 di 8 - condanna la ricorrente a rifondere all' le spese di lite, che liquida in € 800,00 per CP_1
compensi, oltre accessori.
Sentenza resa ex artt. 127ter e 429 cpc.
Velletri, 16 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 8 di 8