Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 29/04/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
Sentenza n.
Registro generale Appello Lavoro n. 75/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:
Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Presidente
Dott.ssa Serena Sommariva Consigliere
Dott.ssa Daniela Macaluso Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 3059/2024
( est.Martini) promossa da
Parte_1
(nel prosieguo ”,
[...] Parte_2
“l'Azienda” o “l'Ente”) C.F./P.I. , in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dal legale interno dell'Amministrazione Avv. Sabrina
Allisio con domicilio eletto presso la sede dell'Ente in Milano, via Trivulzio, 15
APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._1
Filippo Celoria ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso, sito in Milano,
Piazza San Marco n.1
APPELLATA
I procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno precisato le seguenti conclusioni
PER L'APPELLANTE in totale e completa riforma della Sentenza n. 3059/2024, pubblicata in data 24/07/2024, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, previe tutte le declaratorie del caso, tra cui la fissazione dell'udienza di discussione:
IN VIA PRINCIPALE
1
avanzata in causa;
IN VIA SUBORDINATA
- ridurre le domande promosse dalla ricorrente in primo grado alle sole ferie non godute, senza l'aggiunta di spese legali in quanto ci fu proposta in tal senso in udienza;
IN OGNI CASO
- con vittoria di spese e competenze di causa.
NEL MERITO accertare e dichiarare, comunque, non dovuta alla dott.ssa alcuna Controparte_1
indennità o retribuzione del lavoro straordinario in assenza di esplicita e formale autorizzazione preventiva per le ragioni esposte in narrativa;
accertare e dichiarare non dovuta alla dott.ssa alcun pagamento di ferie Controparte_1
residue non fruite per le ragioni esposte in narrativa;
accertare e dichiarare, quanto alla richiesta di versamento del TFR pari ad € 2.489,52, che la stessa non è accoglibile in quanto il TFR viene liquidato direttamente da dato che CP_2
Parte e è un Ente Pubblico, nonché in quanto le ore di straordinario non CP_3
incidono sul TFR e non consentono la sua maturazione.
PER L'APPELLATA
Piaccia a Codesta Ecc.ma Corte d'Appello rigettare l'appello proposto da
[...]
e e Parte_3 Pt_1 Parte_1
confermare la sentenza di primo grado n. 3059/2024, resa inter partes dal Tribunale di
Milano, Sezione Lavoro, Giudice Unico, dott.ssa Julie Martini.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Milano ha accertato e dichiarato il diritto di al pagamento delle ore di lavoro straordinario prestato nel periodo Controparte_1
01.03.2020 – 30.06.2022 pari a n. 1.215,5 e, per l'effetto, ha condannato
[...]
e e al pagamento in favore di Parte_3 Pt_1 Parte_1 CP_1
dell'importo lordo di €.33.608,575, a titolo di ore di lavoro straordinario relativa
[...]
incidenza del TFR pari ad €.2.489,52, oltre interessi legali decorrenti dalla data di cessazione del rapporto di lavoro al saldo effettivo.
2 Ha altresì accertato e dichiarato che ha maturato e non goduto n. 13,5 Controparte_1 giorni di ferie, e per l'effetto, ha condannato e e Parte_3 Pt_1 [...]
, al pagamento in favore di dell'importo di €. Parte_1 Controparte_1
3.181,63, oltre interessi legali decorrenti dalla data di cessazione del rapporto di lavoro al saldo.
L'odierna appellata deduceva di aver svolto, in favore dell'odierna CP_1
appellante, attività lavorativa in qualità Dirigente Medico, a far data dal 26.08.2008 a tutto il 14.09.2022 con applicazione del CCNL Sanità Dirigenza medica;
di aver svolto nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2022, durante il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sanitaria, attività lavorativa in eccedenza rispetto all'ordinario orario di lavoro, dedicandosi, in particolare, alle diverse prestazioni aggiuntive rispetto alle mansioni ordinariamente svolte.
La , dando atto che lo stesso datore di lavoro ha quantificato in “complessive CP_1 numero 1.215,5” le ore di lavoro da lei prestate in eccedenza rispetto all'ordinario orario per il periodo 01.03.2020 – 30.06.2022, ha lamentato che nessuna delle predette ore di lavoro svolte in eccedenza le era stata pagata e che neppure aveva potuto godere di alcun riposo compensativo connesso a tale accumulo di ore.
La lamentava altresì che il datore di lavoro aveva omesso di contabilizzare tra CP_1
le competenze di fine rapporto e, quindi, di pagarle quanto alla stessa dovuto a titolo di ferie residue( 13,5 giornate).
IL Tribunale di Milano, con la sentenza impugnata , ha statuito : “È incontestato che le ore di lavoro straordinario siano state svolte dalla nel periodo di emergenza CP_1
sanitaria verificatosi tra il marzo 2020 ed il giugno 2022, così come incontestato, oltre che del tutto credibile, è il fatto che la lavoratrice si sia trovata a svolgere delle attività differenti ed aggiuntive rispetto alle mansioni normalmente affidatele.
Non può pertanto mettersi seriamente in discussione la circostanza che la ricorrente si sia trovata ad operare presso una struttura sanitaria ed in piena emergenza epidemiologica con la necessità di svolgere ore di lavoro aggiuntive rispetto all'ordinario orario.
Sicché, l'argomentazione circa l'assenza di una espressa autorizzazione da parte del direttore responsabile appare, nel caso di specie, davvero pretestuosa.
La convenuta neppure contesta quanto dedotto in ricorso dalla in merito alla CP_1
necessità di dover svolgere attività aggiuntiva ed ulteriore rispetto alla sua ordinaria attività lavorativa. In ogni caso, è pure evidente che e Stelline Parte_3
3 e si sia certamente avvantaggiata dalla prestazione di lavoro Parte_1
straordinario della , ed il doc. 6 di parte ricorrente ne costituisce la riprova. È CP_1
la stessa dott.ssa , Dirigente responsabile Area gestione risorse umane ed Parte_4
accreditamento, a riconoscere la sussistenza di una attività resa dalla in CP_1 eccedenza rispetto all'orario ordinario in periodo emergenziale per complessivo numero di ore 1.215,5.
La copiosa giurisprudenza citata dalla convenuta, per quanto certamente condivisibile, non può trovare applicazione nello specifico caso concreto, nel quale l'assoluta eccezionalità della emergenza sanitaria, verificatesi nel periodo per cui è causa, giustifica certamente lo svolgimento di attività lavorativa straordinaria pure in assenza di una esplicita e formale autorizzazione dell'Amministrazione in ragione del fatto che sono evidenti le effettive esigenze di pubblico interesse che hanno determinato il ricorso ad una prestazione lavorativa eccezionale della lavoratrice.
Le ore di lavoro svolte dalla ricorrente “in eccedenza” rispetto alle ordinarie 38 ore settimanali non possono che essere trattate come ore di lavoro straordinario diurno
(non avendo la ricorrente neppure dedotto di aver svolto lavoro straordinario notturno e/o festivo).
Conseguentemente alla andranno retribuite, ai sensi della norma su CP_1 richiamata, le 1.215,5 ore per l'importo di euro 27,65 ciascuna a titolo di straordinario diurno, quindi, per l'importo di euro 33.608,575 (corrispondenti ad Euro 27,65 x
1.215,5).
A tale importo deve aggiungersi la relativa incidenza del TFR pari ad Euro 2.489,52
(corrispondenti a Euro 33.608,575 / 13,5), non trovando alcun fondamento l'eccezione di parte convenuta secondo cui tale richiesta andrebbe rigettata “in quanto il TFR viene liquidato direttamente da (ex ) dato che è un Ente CP_2 CP_4 Controparte_5
Pubblico e, pertanto, la ricorrente potrà ottenerne la liquidazione richiedendola proprio all' . CP_2
Quanto alle ferie maturate e non godute dalla al termine del rapporto, è CP_1
documentale, in quanto si evince dalle buste paga e dai fogli presenza consegnati dalla azienda alla ricorrente, che le ore di ferie maturate e non godute dalla CP_1 ammontano a 13,5 giorni……Complessivamente, quindi, la retribuzione oraria della ricorrente risulta pari ad Euro 39,28, come da calcolo effettuato dalla stessa in ricorso e neppure contestata da parte convenuta.
4 Il datore di lavoro va quindi condannato al pagamento in favore della CP_1 dell'importo di euro 3.181,63 (corrispondenti a Euro 39,28 x 6 giorni x 13,5 giorni =
Euro 3.181,63) a titolo di ferie maturate e non godute.”. Parte Parte Avverso detta sentenza interponeva appello e ritenendo erronea, illegittima ed illecita la valutazione del giudice di prime cure, stante l'assenza della preventiva autorizzazione al lavoro straordinario ex art. 30 CCNL SANITA' triennio 2016-2018, sottoscritto il 19.12.2019.
Parte appellante sostiene che l'art. 30 CCNL 19.12.2019 – Sanità Dirigenza Medica – prevede che “1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 15, comma 3, del D.Lgs. n.
502/1992 e s.m.i., le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 66/2003 e, pertanto, non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro. Esse sono consentite ai dirigenti, per i servizi di guardia e di pronta disponibilità. Esse possono essere compensate a domanda del dirigente con riposi sostitutivi da fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, di regola entro il mese successivo tenuto conto delle ferie maturate e non fruite.
2. La prestazione di lavoro straordinario è espressamente autorizzata dal direttore responsabile sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dalle
Aziende ed Enti, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione.
3. A decorrere dal mese successivo alla data di sottoscrizione del presente CCNL, la tariffa oraria per il lavoro straordinario dei dirigenti è rideterminata in: - € 27,65, per lo straordinario diurno;
- € 31,12, per lo straordinario notturno o festivo;
- € 35,75, per lo straordinario notturno-festivo.
4. Il fondo per la corresponsione dei compensi per il lavoro straordinario è quello determinato ai sensi dell'art. 96 (Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro).”
In assenza di un'esplicita e formale autorizzazione preventiva, quindi, non è consentita alcuna liquidazione a titolo di indennità per lavoro straordinario.
Precisa inoltre che la normativa di riferimento (art. 62, commi 2 e 3 e art. 65, comma 3, del CCNL 5 dicembre 1996, area dirigenza medica e veterinaria) prevede che il compenso per il lavoro straordinario venga riconosciuto soltanto in casi specificamente previsti (come per la attività connessa alle guardie mediche o alla pronta disponibilità: artt. 19 e 20 del medesimo CCNL cit.), mentre il superamento dell'orario di lavoro è in genere compensato dalla retribuzione di risultato, senza che sia possibile distinguere il
5 superamento dell'orario per il raggiungimento dell'obiettivo assegnato e quello imposto dalle esigenze del servizio ordinario.
Parte appellante censura altresì la sentenza nella parte in cui statuisce che “A tale importo deve aggiungersi la relativa incidenza del TFR pari ad Euro 2.489,52
(corrispondenti a Euro 33.608,575 / 13,5), non trovando alcun fondamento l'eccezione di parte convenuta secondo cui tale richiesta andrebbe rigettata “in quanto il TFR viene Part liquidato direttamente da (ex ) dato che e è un Ente CP_2 CP_4 CP_3
Pubblico e, pertanto, la ricorrente potrà ottenerne la liquidazione richiedendola proprio all' . CP_2
Ciò risulterebbe errato, in virtù del fatto che il TFR (o TFS, a seconda della posizione del lavoratore) viene liquidato direttamente da (ex competenza , dato che CP_2 CP_4
Parte e è un Ente Pubblico a tutti gli effetti di legge e regolamento, qualifica CP_3 che esclude l'applicazione della diversa disciplina prevista per i dipendenti privati.
Secondo parte appellante ,l'attività prestata dal Dipendente come lavoro straordinario non produce TFR (o TFS, a seconda della posizione del lavoratore), tantomeno incide sulla sua formazione e sulla sua quantificazione.
In merito alle ferie, parte appellante precisa che non risulta, e non è stato in alcun modo provato dalla , che la stessa abbia mai fatto richiesta di usufruire delle ferie CP_1
residue e che questa richiesta le sia stata negata da . Controparte_5
Manca quindi una responsabilità datoriale nella mancata fruizione, prova ne è che una volta dimessa abbia fruito di tutto il periodo addirittura coincidente con il periodo di preavviso, avendolo concordata con il direttore in quel momento preposto.
Con memoria del 20 marzo 2025,resiste , chiedendo il rigetto dell'appello e CP_1
precisando che in tema di pubblico impiego contrattualizzato, il lavoratore ha diritto al pagamento della prestazione resa per lavoro straordinario nella misura prevista dalla contrattazione collettiva, ove sia eseguita con il consenso, anche implicito, del datore di lavoro o di chi abbia il potere di conformare la relativa prestazione, a prescindere dalla validità della richiesta o dal rispetto dei limiti e delle regole sulla spesa pubblica, che può incidere, eventualmente, sulla responsabilità dei funzionari verso la pubblica amministrazione, atteso che tale consenso è il solo elemento che condiziona l'applicabilità dell'art. 2126 c.c., in relazione all'art. 2108 c.c.
All'udienza del 01.04.2025, all'esito della discussione delle parti, la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
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6 L'appello è parzialmente fondato per le seguenti motivazioni.
La Corte di Cassazione si è ripetutamente espressa sulla disciplina del lavoro straordinario della dirigenza medica (Cass., Sez. L, 28 giugno 2022, n. 20801; 7 agosto
2020 n. 16855; 5 agosto 2020 n. 16711; 25 giugno 2020 n. 12629; 22 giugno 2020 n.
12201), “individuando la normativa di riferimento nell'art. 62, commi 2 e 3 e art. 65, comma 3, del c.c.n.l. 5 dicembre 1996, area dirigenza medica e veterinaria, a tenore dei quali il compenso per il lavoro straordinario viene riconosciuto soltanto in casi specificamente previsti (come per la attività connessa alle guardie mediche o alla pronta disponibilità: artt. 19 e 20 del medesimo c.c.n.l. cit.) mentre il superamento dell'orario di lavoro è in genere compensato dalla retribuzione di risultato, senza che sia possibile distinguere il superamento dell'orario per il raggiungimento dell'obiettivo assegnato e quello imposto dalle esigenze del servizio ordinario;
4. tale principio - affermato dalla
Sezioni Unite nell'arresto del 17 aprile 2009 n. 9146 in relazione a dirigente medico incaricato della direzione di struttura - è stato in seguito ribadito per tutti i dirigenti medici, anche in posizione non apicale ed è stato confermato nella vigenza dei contratti collettivi dei successivi quadrienni, c.c.n.l.
8.6.2000 e c.c.n.l. 3.11.2005 (Cass. n.
16855/2020 cit.; Cass. n. 28787/2017; Cass. 4 giugno 2012 n. 8958);
5. va evidenziato, inoltre, che l'art. 80 dello stesso c.c.n.l. del 5 dicembre 1996 stabilisce che le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere eccezionale, devono rispondere ad effettive esigenze di servizio ed essere previamente autorizzate;
6. il lavoro straordinario resta dunque limitato a specifiche prestazioni aggiuntive, come guardie mediche e pronta disponibilità, ma in tal caso sulla base della previa autorizzazione del datore di lavoro, la cui mancanza non consente di riconoscere altrimenti alcun diritto retributivo a tale titolo (Cass. n. 16711/2020; Cass. n. 7348/2017 ,Ord., 27/11/2023 n. 32832).
Già in epoca risalente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. Cass.,Sez. Un., 17 aprile 2009, n. 9146) avevano affermato tale regola generale, negando fosse possibile la distinzione tra il superamento dell'orario di lavoro preordinato al raggiungimento dei risultati assegnati e quello imposto da esigenze del servizio ordinario.
Questo indirizzo giurisprudenziale è del tutto rispettoso del complessivo impianto della contrattazione collettiva in materia.
“Infatti, l'art. 60 del c.c.n.l. del 3.11.2005 dispone che: «nelle parti non modificate o integrate o disapplicate dal presente contratto, restano confermate tutte le norme dei sotto elencati contratti ivi comprese in particolare le disposizioni riguardanti l'orario di lavoro e l'orario notturno nonché l'art. 62, comma 1 del c.c.n.l.» (tra i contratti elencati
7 vi sono il c.c.n.l. del 5 dicembre 1996, quadriennio 1994-1997 per la parte normativa e primo biennio 1994 1995 per la parte economica, il c.c.n.l. del 5 dicembre 1996, relativo al II biennio economico 1996-1997, il c.c.n.l. 8 giugno 2000, quadriennio 1998 ‒ 2001 per la parte normativa e I e II biennio parte economica).
L'art. 14 del medesimo c.c.n.l. del 2005, dopo avere ribadito, al comma 1, che: «i dirigenti assicurano la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro, articolando, con le procedure individuate dall'art. 6, comma 1 lett. B), in modo flessibile l'impegno di servizio per correlarlo alle esigenze della struttura cui sono preposti ed all'espletamento dell'incarico affidato, in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare», ha precisato che: (i) «i volumi prestazionali richiesti all'equipe ed i relativi tempi di attesa massimi per la fruizione delle prestazioni stesse vengono definiti con le procedure dell'art. 65, comma 6 del c.c.n.l. 5 dicembre 1996 nell'assegnazione degli obiettivi annuali ai dirigenti di ciascuna unità operativa, stabilendo la previsione oraria per la realizzazione di detti programmi»; (ii) «l'impegno di servizio necessario per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti l'orario dovuto di cui al comma 2
è negoziato con le procedure e per gli effetti dell'art. 65, comma 6 citato. In tale ambito vengono individuati anche gli strumenti orientati a ridurre le liste di attesa», prevedendo, al secondo comma, che: «L'orario di lavoro dei dirigenti di cui al comma 1
è confermato in 38 ore settimanali, al fine di assicurare il mantenimento del livello di efficienza raggiunto dai servizi sanitari e per favorire lo svolgimento delle attività gestionali e/o professionali, correlate all'incarico affidato e conseguente agli obiettivi di budget negoziati a livello aziendale, nonché quelle di didattica, ricerca ed aggiornamento», ed al sesto comma che: «Ove per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti quelli negoziati ai sensi dei commi 1 e 5, sia necessario un impegno aggiuntivo, l'azienda, sulla base delle linee di indirizzo regionali di cui all'art. 9, comma 1, lettera g) ed ove ne ricorrano i requisiti e le condizioni, può concordare con l'equipe interessata l'applicazione dell'istituto previsto dall'art. 55, comma 2 del c.c.n.l. 8 giugno 2000 in base al regolamento adottato con le procedure dell'art. 4, comma 2, lett.
G)».
4.4 L'interpretazione della contrattazione collettiva offre, dunque, una ricostruzione complessiva del sistema retributivo scelto per compensare l'attività dei dirigenti medici, anche non apicali (v. Cass. 4 giugno 2012, n. 8958; Cass. 16 ottobre 2015, n. 21010), che depone in senso univoco per la non configurabilità del lavoro eccedentario da parte di tutti i dirigenti medici, in ragione della sussistenza di un regime orario flessibile delle loro prestazioni e di un sistema di retribuzione incentivante basato sulla valorizzazione
8 degli obiettivi perseguiti, anziché sul computo del tempo impiegato per lo svolgimento delle prestazioni lavorative.
Soprattutto dal citato art. 14 del c.c.n.l. del 2005, che si occupa proprio dell'organizzazione dei turni di lavoro, si evince che questa disposizione non ha alcun legame con il diritto alla retribuzione del medico, la quale è stabilita, invece, su base mensile e in misura omnicomprensiva di tutte le prestazioni dal medesimo rese, conformemente al disposto dell'art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, per il quale
«Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa (…)»( Cassazione Civile Sent. Sez. L Num. 20796 Anno 2024).
Applicando detti principi al caso in ispecie, lo svolgimento di lavoro straordinario svolto dal dirigente medico , inteso quale prestazione eccedente gli orari stabiliti CP_1
dalla contrattazione collettiva non fa sorgere in capo alla stessa diritti retributivi ulteriori rispetto a quanto previsto a titolo di retribuzione di risultato o a titolo di remunerazione di specifiche attività aggiuntive ( ad es. pronta disponibilità, guardie mediche, prestazioni autorizzate non programmabili, ecc.).
Sul punto, si precisa che l'art. 30 CCNL 19.12.2019 – Sanità Dirigenza Medica – prevede che “1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 15, comma 3, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 66/2003 e, pertanto, non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro. Esse sono consentite ai dirigenti, per i servizi di guardia e di pronta disponibilità. Esse possono essere compensate a domanda del dirigente con riposi sostitutivi da fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, di regola entro il mese successivo tenuto conto delle ferie maturate e non fruite.
2. La prestazione di lavoro straordinario è espressamente autorizzata dal direttore responsabile sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dalle Aziende ed Enti, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione…….”
L'odierna appellata, già nel ricorso di primo grado, elencava dettagliatamente le prestazioni aggiuntive rispetto alle mansioni ordinariamente svolte dalla medesima, che venivano così individuate: ”i. progettazione e redazione della procedura di gestione delle infezioni;
ii. gestione delle criticità cliniche (osservazione e isolamento);iii. verifica della
9 corretta applicazione di DPCM 23.2.2020, DG Welfare 3.3.2020 ed ulteriori normative regionali;
iv. progettazione e redazione della procedura di gestione della camera mortuaria e successiva verifica di corretta applicazione della procedura;
v. gestione della informazione al personale ed ai famigliari;
vi. gestione della distribuzione dei
DPI;vii. organizzazione della formazione relativa alle nuove procedure COVID;
viii. gestione del front office di public relation con le famiglie degli ospiti. ix. presidio sugli ulteriori audit interni di controllo.
Si tratta evidentemente di attività che non rientrano nei servizi di guardia e di pronta disponibilità come previsto dal su richiamato art.30 CCNL Sanità Dirigenza Medica e, quindi, di attività che non consentono prestazioni di lavoro straordinario.
Conseguentemente nulla è dovuto all'odierna appellata a titolo di differenze retributive per lavoro straordinario e relativa incidenza del TFR.
Sul punto, la relativa domanda formulata dalla in primo grado, va dunque CP_1
rigettata e, la sentenza impugnata, riformata.
Con l'ultimo motivo di appello, parte appellante lamenta l'erroneità e illegittimità della decisione del Giudice di primo grado in relazione al pagamento delle ferie non godute.
La sentenza, impugnata correttamente ha statuito che “Quanto alle ferie maturate e non godute dalla al termine del rapporto, è documentale, in quanto si evince dalle CP_1
buste paga e dai fogli presenza consegnati dalla azienda alla ricorrente ,che le ore di ferie maturate e non godute dalla ammontano a 13,5 giorni…….Deve CP_1
ritenersi, quindi, incontestato che 13,5 giorni di ferie siano stati effettivamente maturati dalla ricorrente e non goduti al momento della cessazione del rapporto di lavoro.”
Come previsto dall'art. 33 del CCNL Sanità-Dirigenti, le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili all'atto della cessazione del rapporto.
Pertanto, essendo le ferie maturate e non godute dalla un fatto pacifico, ne CP_1
consegue la correttezza della sentenza impugnata anche ove ha condannato parte appellante al pagamento dell'importo di €.3.181,63, oltre interessi legali, al predetto titolo.
Il motivo di appello non è quindi meritevole di accoglimento.
Alla luce delle argomentazioni esposte, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione, la sentenza impugnata va dunque parzialmente riformata nel senso di cui in motivazione.
Le spese processuali del doppio grado seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante .
10 Considerato il valore della causa, rilevata l'assenza di attività istruttoria nel presente grado di giudizio, le stesse vanno liquidate in base al D.M. 10.03.2014 n. 55, come modificato dal D.M. n. 147/22, in €.2.000,00 (€.1.000,00 per il I grado ed €.1.000,00 per il II grado), oltre a spese generali e oneri di legge, con distrazione in favore dell'avvocato antistatario.
PQM
In parziale riforma della sentenza n. 3059/2024 del Tribunale di Milano, rigetta la domanda di pagamento delle ore di lavoro straordinario e relativa incidenza del TFR, così come formulata in primo grado dall'appellata.
Conferma le altre statuizioni di merito.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del doppio grado liquidate in €.2.000,00, oltre spese generali ed accessori di legge, con distrazione in favore dell'avvocato antistatario.
Milano,01.04.2025
Il giudice ausiliario relatore Il Presidente
Dott.ssa Daniela Macaluso Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo
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