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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 14/01/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4492/2014 del R.G.A.C., avente ad oggetto: azione di ripetizione indebito bancario
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Formisano come da Parte_1 procura in atti;
ATTRICE
E
, rappresentata e difesa Controparte_1 dagli avv.ti Alessandro Pasca e Filiberto Pasca, come da procura in atti
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 27/11/2024, che richiamano quelle di cui agli atti introduttivi del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 1/8/2014 la Parte_1
in riferimento al conto corrente ordinario n. 11524.84 ed ai conti
[...] anticipi nn. 33339106.12 - 33019406.24 – 64325010.42 e 69076412.93, conveniva la chiedendo al giudice di Controparte_1 accertare e dichiarare l'effettivo superamento, nella determinazione degli interessi passivi applicati dal convenuto istituto di credito ai predetti rapporti del tasso soglia limite di usura ex Legge n° 108 del 7 marzo 1996 e dell'art. 1815 cod. civ, e conseguentemente disporre, per il periodo dal 2003 al 2013, la rielaborazione dei rapporti di conto corrente senza applicare nessun tasso ovvero al tasso legale;
in ogni caso, dichiarare la nullità, inefficacia e/o invalidità delle clausole di cui al contratto di c/c afferenti la determinazione del tasso ultra-legale, non pattuite con riferimento a criteri certi di determinazione e quindi di determinare l'esatto dare-avere tra le parti, con condanna della banca al riaccredito delle somme indebitamente addebitate e/o riscosse, pari a €. 360.656,45 come da ctp prodotta in atti o di quelle maggiori o minori accertate in caso di causa, anche mediante ctu.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/3 Si costituiva tempestivamente la eccependo la prescrizione CP_2 delle rimesse solutorie antedecennali e chiedendo il rigetto della domanda, deducendo che in data 27/6/2003 era stato aperto il conto corrente n.
11524.84 presso la filiale di Sarno – ancora in corso alla data della domanda, con contratto regolarmente sottoscritto dalla correntista, convenendo validamente tutte le condizioni contrattuali riguardo ai tassi, alla commissione di massimo scoperto ed altro. Confermava che società attrice aveva goduto nel tempo di regolari affidamenti le cui condizioni sono state a loro volte definite nelle lettere-contratto di credito del 19/10/2005, del 27/09/2006, del
20/11/2008, del 2/2/2009, del 20/12/2010, del 3/5/2012 e del 31/01/2013; nei contratti anticipi valutari e finanziamenti in euro e valuta del 20/12/2010, anticipazioni contro cessioni di credito del 20/12/2010, del 09/08/2011 riguardo al rapporto n. 64325010-42, del 9/8/2011 riguardo rapporto n.
64324810-36 e del 29/5/2012 riguardo al rapporto n. 69076412,93, con condizioni contrattuali modificate nel corso degli anni.
Prodotta dalle parti la documentazione contrattuale e contabile su indicata, espletata ctu con il dott. , depositata relazione Persona_1 integrativa, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione.
La domanda attorea è in parte fondata e va pertanto accolta per quanto di ragione.
Invero il ctu, con relazione ben argomentata in fatto e in diritto, logicamente motivata e che qui si richiama ad integrazione della presente decisione, ha correttamente accertato: 1) che il rapporto di conto corrente è stato di fatto affidato per euro 250.000,00 dal momento della attivazione in data 27/6/2003 e poi anche formalmente con contratto di apertura di credito del 19/10/2015; 2) che vi sono state rimesse solutorie al 30/7/2004, eliminando dalla ricostruzione del rapporto i relativi importi;
3) che non vi è stata alcuna usura originaria e sopravvenuta;
4) che sono stati validamente pattuiti gli interessi ultralegali e anatocistici, ma che non risultano documentati valide modifiche delle condizioni mediante l'esercizio dello ius variandi previsto in contratto;
5) che la clausola di commissione massimo scoperto non è stata validamente prevista con l'indicazione dei criteri di applicazione dell'aliquota indicata, sia nel rapporto di conto corrente, che nei rapporti di anticipo su fatture;
6) che non risulta alcuna clausola scritta per la commissione di disponibilità accordata.
In base ai detti criteri, il ctu ha ricostruito correttamente il rapporto di conto corrente n. 11524.84, sul quale si sono riversai gli effetti dei conti anticipi, determinando, con l'ipotesi B della relazione integrativa, un saldo
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/3 creditorio a favore dell'attrice pari ad euro 229.885,48 alla data del 3/1/2014, in luogo del saldo risultante dall'estratto conto della banca alla stessa data pari ad euro 45.708,74 sempre a credito della correntista società.
Considerato che alla sopra detta data il rapporto di conto corrente era ancora in corso e che non è stata allegata e provata la chiusura del conto successivamente, va pronunciata una mera decisione di accertamento, con rigetto della domanda di condanna della alla restituzione di somme CP_1 indebitamente contabilizzate. La banca dovrà solo aggiornare la contabilità del rapporto di c/c partendo dal saldo accertato con la presente decisione.
Atteso il parziale accoglimento della domanda attorea, sussistono giusti motivi per compensare per la metà le spese di giudizio e porre quelle di ctu al
50% a carico di ciascuna parte. La liquidazione delle spettanze va fatta come da dispositivo, in relazione ad un valore della causa tra euro 260.001,00 ed euro 520.000,00 tariffe medie, per studio, introduzione, trattazione e decisionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie in parte la domanda e per l'effetto dichiara che il rapporto di conto corrente n. 11524.84 aveva un saldo creditorio a favore dell'attrice pari ad euro 229.885,48 alla data del 3/1/2014, in luogo del saldo banca di euro 45.708,74 sempre a credito della correntista società.
2) Rigetta ogni altra domanda
3) Compensa per la metà le spese di giudizio e pone quelle di ctu al 50% a carico di ciascuna parte e condanna la convenuta al pagamento all'attrice della restante metà delle spese di giudizio e cioè di euro 11.228,50 , oltre rimborso della metà del contributo unificato, rimborso spese generali, Cpa
e Iva come per legge, con distrazione al difensore antistatario.
Così deciso in data 14/1/2025 Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4492/2014 del R.G.A.C., avente ad oggetto: azione di ripetizione indebito bancario
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Formisano come da Parte_1 procura in atti;
ATTRICE
E
, rappresentata e difesa Controparte_1 dagli avv.ti Alessandro Pasca e Filiberto Pasca, come da procura in atti
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 27/11/2024, che richiamano quelle di cui agli atti introduttivi del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 1/8/2014 la Parte_1
in riferimento al conto corrente ordinario n. 11524.84 ed ai conti
[...] anticipi nn. 33339106.12 - 33019406.24 – 64325010.42 e 69076412.93, conveniva la chiedendo al giudice di Controparte_1 accertare e dichiarare l'effettivo superamento, nella determinazione degli interessi passivi applicati dal convenuto istituto di credito ai predetti rapporti del tasso soglia limite di usura ex Legge n° 108 del 7 marzo 1996 e dell'art. 1815 cod. civ, e conseguentemente disporre, per il periodo dal 2003 al 2013, la rielaborazione dei rapporti di conto corrente senza applicare nessun tasso ovvero al tasso legale;
in ogni caso, dichiarare la nullità, inefficacia e/o invalidità delle clausole di cui al contratto di c/c afferenti la determinazione del tasso ultra-legale, non pattuite con riferimento a criteri certi di determinazione e quindi di determinare l'esatto dare-avere tra le parti, con condanna della banca al riaccredito delle somme indebitamente addebitate e/o riscosse, pari a €. 360.656,45 come da ctp prodotta in atti o di quelle maggiori o minori accertate in caso di causa, anche mediante ctu.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/3 Si costituiva tempestivamente la eccependo la prescrizione CP_2 delle rimesse solutorie antedecennali e chiedendo il rigetto della domanda, deducendo che in data 27/6/2003 era stato aperto il conto corrente n.
11524.84 presso la filiale di Sarno – ancora in corso alla data della domanda, con contratto regolarmente sottoscritto dalla correntista, convenendo validamente tutte le condizioni contrattuali riguardo ai tassi, alla commissione di massimo scoperto ed altro. Confermava che società attrice aveva goduto nel tempo di regolari affidamenti le cui condizioni sono state a loro volte definite nelle lettere-contratto di credito del 19/10/2005, del 27/09/2006, del
20/11/2008, del 2/2/2009, del 20/12/2010, del 3/5/2012 e del 31/01/2013; nei contratti anticipi valutari e finanziamenti in euro e valuta del 20/12/2010, anticipazioni contro cessioni di credito del 20/12/2010, del 09/08/2011 riguardo al rapporto n. 64325010-42, del 9/8/2011 riguardo rapporto n.
64324810-36 e del 29/5/2012 riguardo al rapporto n. 69076412,93, con condizioni contrattuali modificate nel corso degli anni.
Prodotta dalle parti la documentazione contrattuale e contabile su indicata, espletata ctu con il dott. , depositata relazione Persona_1 integrativa, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione.
La domanda attorea è in parte fondata e va pertanto accolta per quanto di ragione.
Invero il ctu, con relazione ben argomentata in fatto e in diritto, logicamente motivata e che qui si richiama ad integrazione della presente decisione, ha correttamente accertato: 1) che il rapporto di conto corrente è stato di fatto affidato per euro 250.000,00 dal momento della attivazione in data 27/6/2003 e poi anche formalmente con contratto di apertura di credito del 19/10/2015; 2) che vi sono state rimesse solutorie al 30/7/2004, eliminando dalla ricostruzione del rapporto i relativi importi;
3) che non vi è stata alcuna usura originaria e sopravvenuta;
4) che sono stati validamente pattuiti gli interessi ultralegali e anatocistici, ma che non risultano documentati valide modifiche delle condizioni mediante l'esercizio dello ius variandi previsto in contratto;
5) che la clausola di commissione massimo scoperto non è stata validamente prevista con l'indicazione dei criteri di applicazione dell'aliquota indicata, sia nel rapporto di conto corrente, che nei rapporti di anticipo su fatture;
6) che non risulta alcuna clausola scritta per la commissione di disponibilità accordata.
In base ai detti criteri, il ctu ha ricostruito correttamente il rapporto di conto corrente n. 11524.84, sul quale si sono riversai gli effetti dei conti anticipi, determinando, con l'ipotesi B della relazione integrativa, un saldo
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/3 creditorio a favore dell'attrice pari ad euro 229.885,48 alla data del 3/1/2014, in luogo del saldo risultante dall'estratto conto della banca alla stessa data pari ad euro 45.708,74 sempre a credito della correntista società.
Considerato che alla sopra detta data il rapporto di conto corrente era ancora in corso e che non è stata allegata e provata la chiusura del conto successivamente, va pronunciata una mera decisione di accertamento, con rigetto della domanda di condanna della alla restituzione di somme CP_1 indebitamente contabilizzate. La banca dovrà solo aggiornare la contabilità del rapporto di c/c partendo dal saldo accertato con la presente decisione.
Atteso il parziale accoglimento della domanda attorea, sussistono giusti motivi per compensare per la metà le spese di giudizio e porre quelle di ctu al
50% a carico di ciascuna parte. La liquidazione delle spettanze va fatta come da dispositivo, in relazione ad un valore della causa tra euro 260.001,00 ed euro 520.000,00 tariffe medie, per studio, introduzione, trattazione e decisionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie in parte la domanda e per l'effetto dichiara che il rapporto di conto corrente n. 11524.84 aveva un saldo creditorio a favore dell'attrice pari ad euro 229.885,48 alla data del 3/1/2014, in luogo del saldo banca di euro 45.708,74 sempre a credito della correntista società.
2) Rigetta ogni altra domanda
3) Compensa per la metà le spese di giudizio e pone quelle di ctu al 50% a carico di ciascuna parte e condanna la convenuta al pagamento all'attrice della restante metà delle spese di giudizio e cioè di euro 11.228,50 , oltre rimborso della metà del contributo unificato, rimborso spese generali, Cpa
e Iva come per legge, con distrazione al difensore antistatario.
Così deciso in data 14/1/2025 Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/3