Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/03/2025, n. 1401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1401 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12973 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini ELl'Unione europea
In persona EL Giudice Monocratico dott. Andrea Natale ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 12973 / 2024 promossa da:
nato il [...] in [...] Parte_1
nato il [...] in [...] Persona_1
RI EL SA RO LI nata il [...] in [...]
MA de LA IE RO LI nata il [...] in [...] nato il [...] in [...] Parte_2 rappresentati e difesi dall'Avv. ROSSELLA PERRI
RICORRENTI
CONTRO
in persona EL Ministro pro tempore, con il patrocinio Controparte_1 ELl'Avvocatura Distrettuale ELlo Stato di Torino
RESISTENTE nonché nel contraddittorio con il
Pubblico Ministero – Procura ELla Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino
Oggetto: riconoscimento ELla cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
, cittadina italiana, per tutti i motivi indicati nella narrativa che precede e, per l'effetto,
[...] ordinare al in p. EL Ministro p.t., e, per esso, all'Ufficiale di Stato civile Controparte_1
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei Registri ELlo Stato civile, ELla cittadinanza degli odierni ricorrenti provvedendo alle eventuali comunicazioni nonché ogni consequenziale provvedimento alle autorità di legge.
Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali e CPA come per legge, da distrarsi in favore EL sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
Motivi in fatto e di diritto ELla decisione
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato presso la Cancelleria EL Tribunale di Torino in data
17.7.2024, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e Controparte_1
dichiarare lo status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti ELla cittadina italiana , nata il [...] da genitori italiani, a Verolengo (TO), come da Persona_2
estratto di nascita (cfr. doc. 1).
emigrava in Argentina e ivi contraeva matrimonio con nel Persona_2 Persona_3
1927 (cfr. doc 3). In data 4.7.1937 nasceva in Argentina la loro figlia (cfr. doc. 4). Persona_4
Inoltre, l'ava italiana non si naturalizzava cittadina argentina come attestato dal certificato negativo di naturalizzazione, prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille – al pari di tutti i certificati esteri ivi depositati – nel quale si legge quanto segue “che non risulta iscritta, fino alla data odierna, la signora , nata il giorno 18/10/1902 in Italia – Torino Per_2 Parte_3 Persona_5
– Verolengo. Deceduta.” (cfr. doc. 2).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale ELlo Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri ELlo stato civile, ELla cittadinanza.
Il Giudice, con decreto depositato in data 30.7.2024, ai sensi ELl'art. 281-decies c.p.c. fissava udienza di comparizione al 20.2.2025. Con decreto EL 18.10.2024 il Giudice disponeva la sostituzione ELl'udienza di comparizione con il deposito di note scritte ai sensi ELl'art. 127-ter c.p.c., assegnando termine sino a tale data per il deposito ELle note scritte.
Il , ritualmente citato, non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento EL ricorso.
2. Preliminarmente va affermata la competenza ELla Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di
Torino, al riguardo l'art. 1, comma 36 ELla legge di riforma EL processo civile n. 206 EL 26.11.2021 ha modificato il comma 5 ELl'art. 4 EL decreto-legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento ELlo stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita EL padre, ELla madre o ELl'avo cittadini italiani”. Il successivo comma 37 ha previsto che la disposizione di cui sopra entrasse in vigore a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore ELla legge. Pertanto, dal 22 giugno
2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita EL padre, ELla madre o, in ultima ratio, ELl'antenato dei ricorrenti. In ordine alla competenza funzionale ELla Sezione Immigrazione si osserva che l'art. 1 EL decreto-legge EL 17.02.2017 n. 13 ha istituito le Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini ELl'Unione europea, presso i tribunali ordinari EL luogo nel quale hanno sede le Corti
d'appello, e la legge di conversione EL 13 aprile 2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana". Pertanto, nel caso di specie, posto che i ricorrenti risiedono all'estero, che l'ava è nata a Verolengo in [...], che ricade nella giurisdizione EL Distretto di Corte di appello di Torino, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
3. Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento ELla cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il paese di residenza, è ormai da anni ben nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Argentina, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in almeno dieci anni. In questi casi è possibile adire direttamente il
Tribunale in Italia per ottenere il riconoscimento ELla cittadinanza, senza attendere la fila EL
. Secondo un orientamento ormai consolidato ELla giurisprudenza di merito, deve Parte_4
conseguentemente ritenersi che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e che Parte_5
contraddicano l'articolo 3 EL D.P.R 362/1994, norma che fissa in 730 giorni (due anni) il termine per definire il procedimento di cittadinanza. Inoltre, si deve tenere in considerazione l'operatività EL termine generale per la conclusione EL procedimento di cui all'art. 2 ELla Legge n. 241/1990, secondo cui procedimenti di competenza ELle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro tempi determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata EL processo.
Invero, le lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti sopra indicati, riconoscerà la cittadinanza italiana EL richiedente.
4. In linea di principio, il riconoscimento ELla cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione EL possesso ininterrotto dalla nascita ELlo status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1, L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio ELla Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge ELlo Stato al quale questi appartengono”. La legislazione italiana, EL resto, anche in regime ELla normativa precedentemente in vigore alla Legge
n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto ELla cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio. Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento ELlo status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero:
1) discendenza dal soggetto originariamente investito ELlo status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato);
2) prova ELl'assenza di interruzioni nella trasmissione ELla cittadinanza.
Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue.
Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova ELla fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione ELla cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima ELla nascita EL figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 EL 24 agosto 2022).
5. Nel caso di specie, la domanda è fondata.
I ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento ELlo status di cittadini italiani in virtù ELla discendenza da cittadina italiana, emigrato in Argentina. La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, tradotta ed apostillata, da cui emerge:
- che l'ava , cittadina italiana, è nata il [...] a [...], Torino Persona_2
e ha contratto matrimonio in Argentina con nel 1927 (doc. 1 e 3); Persona_3
- che non si è mai naturalizzata cittadina argentina come da certificato Persona_2
negativo di naturalizzazione riLAciato dalle Autorità argentine competenti (doc. 2);
- che dall'unione tra e , è nata in Argentina in [...] Persona_2 Persona_3
4.7.1937 (doc. 4), la quale ha contratto matrimonio nel 1961con Persona_4 Pt_1
, argentino, (doc. 5) e dalla loro unione nasceva il figlio e odierno ricorrente,
[...] [...]
in data 9.11.1967 (doc. 6); Parte_1 - che contraeva matrimonio con nel1988 (doc. Parte_1 Persona_6
7) e dalla loro unione sono nati i figli e odierni ricorrenti: Persona_1
in data 19.7.1988 (doc. 8), in data 30.1.1990 (doc. Controparte_2
9), in data 22.7.1997 (doc. 10) e Controparte_3 [...]
in data 9.1.2001 (doc. 11). Parte_2
5.1 Con riguardo alla trasmissione ELla cittadinanza in linea femminile, tale sequenza – sulla base ELla legge al tempo vigente – avrebbe determinato l'interruzione ELla trasmissione ELla cittadinanza iure sanguinis con il matrimonio di , sia perché al tempo prevista – salvi casi Persona_4
marginali – unicamente per via paterna, sia perché l'art. 10 ELla l. n. 555/1912 stabiliva la perdita ELla cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Orbene, la nota sentenza ELla Corte costituzionale n. 30 EL 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 ELla Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali ELla previgente disciplina legislativa sullo status civitatis e consentito quindi la possibilità di acquisto ELla cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la medesima Corte, con la Sentenza n. 87 EL 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., il sopra citato art.10 ELla Legge n. 555 EL 1912, “nella parte in cui prevede la perdita ELla cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà ELla donna”.
Inoltre, la Corte di Cassazione la quale, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha affermato che “per effetto ELle sentenze ELla Corte Costituzionale n. 87 EL 1975 e n. 30 EL 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore ELla L. 555 EL 1912 che sia stata, di conseguenza, privata ELla cittadinanza italiana a causa EL matrimonio”. Ed invero, “pur condividendo il principio ELl'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità ELle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data EL 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore ELla Costituzione, la
Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva
l'estinzione per effetto di rinuncia da parte EL richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte ELl'ascendente o EL genitore dai quali deriva il riconoscimento) per
l'effetto perdurante, anche dopo l'entrata in vigore ELla Costituzione, ELl'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 EL
25/02/2009). Pertanto, in forza ELl'efficacia ELle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore ELla nuova Costituzione, la titolarità ELla cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948 e, conseguentemente, ai loro discendenti.
Per i figli nati da madre italiana dopo il 1948 è riconosciuta la trasmissione iure sanguinis dalla madre, sempre in forza ELla sentenza ELla Corte Costituzionale n. 30 EL 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale ELl'art. 1 n. 1 ELla legge n.555 EL 1912, “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, in violazione degli artt. 3 e 29 Cost.
Quindi, nel caso di specie, la sig.ra ha potuto trasmettere la cittadinanza italiana Persona_4
iure sanguinis al proprio figlio, sig. , odierno ricorrente, nato in data [...], Parte_1
e quest'ultimo ha potuto a sua volta trasmetterla ai figli, odierni ricorrenti.
Con riguardo alla trasmissione ELla cittadinanza in linea maschile, secondo la normativa italiana, la cittadinanza si trasmette per discendenza iure sanguinis, per cui alla nascita si acquista la cittadinanza EL proprio genitore, ex articolo 1 ELla Legge n. 91/92: “è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini confermando il principio EL riconoscimento ELla cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio EL cittadino, a prescindere dal luogo di nascita”.
Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, colui che è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto cittadino italiano se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (purché l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data ELla proclamazione EL Regno d'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione ELla cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima ELla nascita EL figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
Dunque, alla luce ELla consolidata giurisprudenza, se l'avo italiano non è mai stato naturalizzato come cittadino ELlo Stato di emigrazione e, al contempo, gli ascendenti in linea retta non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana, il diritto dei richiedenti ad essere riconosciuto cittadino italiano
è fondato e la domanda deve essere accolta.
Nel caso di specie, risultano integralmente provati (mediante gli appositi certificati apostillati riLAciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane) i requisiti per riconoscere la cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti e, pertanto, la domanda di riconoscimento ELla cittadinanza iure sanguinis va accolta.
6. Tenuto conto ELla natura ELla procedura e non essendovi stata costituzione in giudizio ELle altre parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie il ricorso e riconosce in capo ai ricorrenti
nato il [...] in [...], Parte_1
nato il [...] in [...], Persona_1
nata il [...] in [...], Controparte_2
nata il [...] in [...] e Controparte_3
nato il [...] in [...], Parte_2
il diritto al riconoscimento ELla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale ELlo stato civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri ELlo stato civile, ELla cittadinanza ELla persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità
Consolari competenti;
- compensa le spese di causa.
Così deciso in Torino, il 20/2/2025
Il Giudice
Dr. Andrea Natale