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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/07/2025, n. 4177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4177 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Nicola SARACINO presidente dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI consigliere relatore dott.ssa Giovanna GIANI' consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1853 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2021 trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. depositata il 18 marzo 2025 e vertente
TRA
(c.f.: Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avvocato Luciano Costanzo
APPELLANTE
E
(c.f.: , Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
(c.f.: ), (c.f.: P.IVA_3 Controparte_3 P.IVA_4 rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato
APPELLATI
OGGETTO: altre controversie di diritto amministrativo
1
CONCLUSIONI
Il difensore dell'appellante ha concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Per gli appellati: v. conclusioni precisate nella comparsa di costituzione e risposta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ha proposto appello avverso l'ordinanza ex art. Parte_1
702-ter c.p.c. resa dal Tribunale di Roma nel procedimento iscritto al n.r.g. 33020/2020, che ha dichiarato il difetto di giurisdizione sulla domanda proposta dal per la condanna Pt_1 della del e del Controparte_1 Controparte_2 [...] al pagamento della somma di 3.179.094,99 € a titolo di rimborso delle spese di CP_3 gestione degli uffici giudiziari di cui agli artt. 1 e 2 della legge 24 aprile 1941, n. 392
(contributo richiesto dal invocando il d.P.C.M. del 10 marzo 2017), ritenendo in ogni Pt_1 caso infondata la domanda nel merito.
L'appellante ha dedotto al riguardo che:
a) il tribunale ha erroneamente ritenuto fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalle Amministrazioni convenute, in quanto il è titolare di un diritto Pt_1 soggettivo all'erogazione del contributo per le spese di gestione degli uffici giudiziari e, di conseguenza, la giurisdizione spetta al giudice ordinario;
b) contrariamente a quanto sostenuto dal tribunale, il vanta un credito certo, Pt_1 liquido ed esigibile in forza del d.P.C.M. del 10 marzo 2017, essendo al riguardo irrilevante il fatto che le Amministrazioni convenute abbiano o meno completato le fasi del procedimento di spesa.
La il e il Controparte_1 Controparte_2 [...] si sono costituiti in giudizio, domandando il rigetto dell'appello perché CP_3 infondato.
Con note di trattazione scritta depositate in data 11 febbraio 2025, l'appellante ha dichiarato di volere rinunciare all'appello proposto e ha chiesto che venga dichiarata l'estinzione del giudizio (con compensazione delle spese di lite), rappresentando il fatto che nelle more del presente giudizio il giudice amministrativo ha annullato il d.P.C.M. del 10 marzo 2017 su cui si fondava la pretesa creditoria del Pt_1
La rinuncia all'appello, comportando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, determina la rinuncia all'azione: deve quindi essere dichiarata l'estinzione del giudizio a prescindere dall'accettazione delle altre parti costituite (Cass. 14780/2019; Cass.
31199/2018; Cass. 5250/2018).
Nel giudizio di appello, l'identità degli effetti prodotti dalla rinuncia all'impugnazione e dalla rinuncia agli atti del giudizio di impugnazione (e cioè il passaggio in giudicato della sentenza impugnata) implica che, nonostante le differenze tra i due istituti, ad entrambi debba
2 applicarsi la regola dettata dall'art. 306, quarto comma, c.p.c., il quale stabilisce che “il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti”.
Tale regola costituisce infatti immediata applicazione del principio generale di causalità nella regolazione delle spese processuali e attribuisce al giudice la sola funzione di liquidazione delle spese, con esclusione di qualunque potere di individuazione della parte soccombente e di compensazione totale o parziale delle spese (Cass. 31199/2018; Cass.
5250/2018; Cass. 21707/2006).
Applicando tali princìpi al caso di specie, e rilevato che le parti non hanno raggiunto un accordo per la regolazione delle spese processuali, non può dunque essere accolta la richiesta di compensazione delle spese avanzata dalla parte appellante, essendo questo giudice privo del potere di “decidere” sulle spese di lite.
Le spese di lite che la parte rinunciante deve rimborsare alla parte appellata vengono liquidate nella misura complessiva di 20.000,00 € per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% (compensi così determinati tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente svolta e dei valori medi di cui alle tabelle allegate al d.m. 10 marzo 2014, n. 55
– come sostituite dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147 - ridotti in considerazione della semplicità della controversia).
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara estinto il giudizio per rinuncia agli atti e dispone la cancellazione della causa dal ruolo;
2) liquida in 20.000,00 € le spese processuali che il Parte_1
deve rimborsare alle Amministrazioni appellate, oltre spese generali nella
[...] misura del 15%.
Così deciso in Roma, il 26 giugno 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Gianluca MAURO PELLEGRINI Nicola SARACINO
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Nicola SARACINO presidente dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI consigliere relatore dott.ssa Giovanna GIANI' consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1853 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2021 trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. depositata il 18 marzo 2025 e vertente
TRA
(c.f.: Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avvocato Luciano Costanzo
APPELLANTE
E
(c.f.: , Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
(c.f.: ), (c.f.: P.IVA_3 Controparte_3 P.IVA_4 rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato
APPELLATI
OGGETTO: altre controversie di diritto amministrativo
1
CONCLUSIONI
Il difensore dell'appellante ha concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Per gli appellati: v. conclusioni precisate nella comparsa di costituzione e risposta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ha proposto appello avverso l'ordinanza ex art. Parte_1
702-ter c.p.c. resa dal Tribunale di Roma nel procedimento iscritto al n.r.g. 33020/2020, che ha dichiarato il difetto di giurisdizione sulla domanda proposta dal per la condanna Pt_1 della del e del Controparte_1 Controparte_2 [...] al pagamento della somma di 3.179.094,99 € a titolo di rimborso delle spese di CP_3 gestione degli uffici giudiziari di cui agli artt. 1 e 2 della legge 24 aprile 1941, n. 392
(contributo richiesto dal invocando il d.P.C.M. del 10 marzo 2017), ritenendo in ogni Pt_1 caso infondata la domanda nel merito.
L'appellante ha dedotto al riguardo che:
a) il tribunale ha erroneamente ritenuto fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalle Amministrazioni convenute, in quanto il è titolare di un diritto Pt_1 soggettivo all'erogazione del contributo per le spese di gestione degli uffici giudiziari e, di conseguenza, la giurisdizione spetta al giudice ordinario;
b) contrariamente a quanto sostenuto dal tribunale, il vanta un credito certo, Pt_1 liquido ed esigibile in forza del d.P.C.M. del 10 marzo 2017, essendo al riguardo irrilevante il fatto che le Amministrazioni convenute abbiano o meno completato le fasi del procedimento di spesa.
La il e il Controparte_1 Controparte_2 [...] si sono costituiti in giudizio, domandando il rigetto dell'appello perché CP_3 infondato.
Con note di trattazione scritta depositate in data 11 febbraio 2025, l'appellante ha dichiarato di volere rinunciare all'appello proposto e ha chiesto che venga dichiarata l'estinzione del giudizio (con compensazione delle spese di lite), rappresentando il fatto che nelle more del presente giudizio il giudice amministrativo ha annullato il d.P.C.M. del 10 marzo 2017 su cui si fondava la pretesa creditoria del Pt_1
La rinuncia all'appello, comportando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, determina la rinuncia all'azione: deve quindi essere dichiarata l'estinzione del giudizio a prescindere dall'accettazione delle altre parti costituite (Cass. 14780/2019; Cass.
31199/2018; Cass. 5250/2018).
Nel giudizio di appello, l'identità degli effetti prodotti dalla rinuncia all'impugnazione e dalla rinuncia agli atti del giudizio di impugnazione (e cioè il passaggio in giudicato della sentenza impugnata) implica che, nonostante le differenze tra i due istituti, ad entrambi debba
2 applicarsi la regola dettata dall'art. 306, quarto comma, c.p.c., il quale stabilisce che “il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti”.
Tale regola costituisce infatti immediata applicazione del principio generale di causalità nella regolazione delle spese processuali e attribuisce al giudice la sola funzione di liquidazione delle spese, con esclusione di qualunque potere di individuazione della parte soccombente e di compensazione totale o parziale delle spese (Cass. 31199/2018; Cass.
5250/2018; Cass. 21707/2006).
Applicando tali princìpi al caso di specie, e rilevato che le parti non hanno raggiunto un accordo per la regolazione delle spese processuali, non può dunque essere accolta la richiesta di compensazione delle spese avanzata dalla parte appellante, essendo questo giudice privo del potere di “decidere” sulle spese di lite.
Le spese di lite che la parte rinunciante deve rimborsare alla parte appellata vengono liquidate nella misura complessiva di 20.000,00 € per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% (compensi così determinati tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente svolta e dei valori medi di cui alle tabelle allegate al d.m. 10 marzo 2014, n. 55
– come sostituite dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147 - ridotti in considerazione della semplicità della controversia).
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara estinto il giudizio per rinuncia agli atti e dispone la cancellazione della causa dal ruolo;
2) liquida in 20.000,00 € le spese processuali che il Parte_1
deve rimborsare alle Amministrazioni appellate, oltre spese generali nella
[...] misura del 15%.
Così deciso in Roma, il 26 giugno 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Gianluca MAURO PELLEGRINI Nicola SARACINO
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