Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 24/02/2025, n. 630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 630 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice
3) Dott.ssa Rossella Di Palo Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al N° 2456/2024 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza del giorno 03/12/2024, vertente TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli Parte_1
Avv.ti MAJELLO PAOLA e MASSIMILIANO VARRIALE, presso i quali elettivamente domicilia;
- RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Controparte_1 dall'Avv. SAPORITO MARIA TERESA, presso la quale elettivamente domicilia;
- RESISTENTE E
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
- INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Divorzio - Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: Per le parti, come riportato nel verbale di udienza del 03/12/2024;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza viene redatta con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (art. 132, comma II, n. 4, c.p.c., come modificato dalla L. 18/6/2009 n. 69).
Con ricorso, ritualmente depositato e notificato, parte ricorrente ha chiesto pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con parte resistente in data 11/09/2008 in Battipaglia (SA) – dal quale sono nate due figlie ( nata il [...]; Persona_1
nata il [...]) – e altri provvedimenti. Persona_2
Parte resistente, costituitasi in giudizio, non si è opposta alla domanda di divorzio e chiesto diversi provvedimenti
Infine, all'udienza del 03/12/24, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto il seguente accordo:
- Conferma delle condizioni della separazione con le seguenti modifiche:
1)il sig. nel periodo di frequentazione scolastica preleverà le minori il sabato dopo Pt_1 la scuola e le terrà con sé sino alla domenica alle ore 20,30 con possibilità di recuperare le giornate perse il venerdì nelle pause scolastiche di volta in volta stabilite dalla scuola;
2) aumento dell'assegno di mantenimento per le minori di ulteriori €100,00 che quindi saranno pari a totali euro 775,00€ all'attualità.
- La sig.ra rinuncia all'assegno divorzile e il sig. accetta la rinuncia. CP_1 Pt_1
Spese compensate.
La causa è stata rimessa al collegio per la decisione. La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
E' infatti provato il titolo addotto a fondamento della stessa, ossia la separazione personale pronunciata dal Tribunale di S. Maria C.V. con sentenza del 06.04.2023.
E' parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione (anzi, esplicitamente confermata) dalla parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art. 5 L. n 74/87.
Ricorre pertanto nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n 2 lett. b) L. n 898/70, così come modificato dall'art. 5 citato, e del resto, attese le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative ed appaiono conformi agli interessi della prole, ritiene il Tribunale di poterli porre alla base della presente decisione.
Le spese processuali vanno compensate integralmente in considerazione del raggiungimento degli accordi.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella controversia civile iscritta al N° 2456/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Battipaglia (SA) l'11/09/2008 da , nato a [...] il [...] e , nata a Parte_1 Controparte_1
Salerno il 06/08/1971 (atto n.109, Parte II, S. A, anno 2008);
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BATTIPAGLIA secondo quanto previsto dall'art. 10 L. 1/12/1970 n. 898 per le annotazioni previste dall'ordinamento dello stato civile (D.P.R.
3.11.2000 n. 396);
c) adotta le statuizioni accessorie indicate in parte motiva;
d) dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 04/12/24
Il Presidente Dott.ssa Giovanna Caso