Decreto cautelare 2 novembre 2023
Ordinanza cautelare 23 novembre 2023
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 18/04/2025, n. 3262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 3262 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03262/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05004/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5004 del 2023, proposto da Studio Radiologico AR ST e C. S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Arturo Umberto Meo, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Succivo e Regione Campania, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore non costituiti in giudizio;
Asl Caserta, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Antonia Sarro, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) della nota del Comune di Succivo, protocollo n.12898 del 10 ottobre 2023, comunicata al ricorrente a mezzo p.e.c in pari data, e avente ad oggetto “ Revoca di autorizzazione all'esercizio n.001/2018 del 06.03.2018, nonché della relativa rettifica del 20.06.2023 – Studio Radiologico ST & C. s.n.c., in Succivo alla Via Martiri Atellani n. 9 ”;
b) della nota della ASL Caserta del 29 giugno 2023, registrata al protocollo interno del Comune di Succivo con numero 8473, non conosciuta dal ricorrente, ma richiamata per relationem nel provvedimento gravato sub a);
c) della nota della ASL Caserta del 21 luglio 2023, registrata al protocollo interno del Comune di Succivo con numero 9506, non conosciuta dal ricorrente, ma richiamata per relationem nel provvedimento gravato sub a), con la quale l’Azienda Sanitaria ha chiesto al Comune di trasmettere l’autorizzazione n.01/2018 resa dal Comune di Succivo in data 6 marzo 2018, nonché tutta la documentazione relativa alla predetta autorizzazione, oltre alla SCIA presentata dalla struttura sanitaria in data 20.06.2023, prot. n. 7906, e della relativa nota di riscontro del Comune di Succivo dell’8/08/2023 protocollo n.10198, parimenti non conosciuta dal ricorrente e richiamata nel provvedimento gravato sub a);
d) della nota della ASL Caserta- Commissione ex DGRC 7301/2001, trasmessa al servizio SUAP del Comune di Succivo in data 06.09.2023, e assunta a numero di protocollo generale n.11109, richiamata e interamente trascritta nel provvedimento gravato sub a), con la quale la ASL, tra l’altro, ha rappresentato che allorquando la ricorrente ha richiesto la voltura in proprio favore del titolo autorizzativo n.1/2016 rilasciato al Dott. Maurizio Tuccillo, il Comune “ impropriamente e senza richiedere il necessario preventivo parere della Commissione, rilasciava autorizzazione all’esercizio n. 1/2018 in favore del Dottore AR ST quale legale rappresentante della società “Studio Radiologico AR ST & C. s.n.c. ”, per l’espletamento di attività di studio medico professionale, successivamente rettificata in data 20 giugno 2023 quale autorizzazione all’esercizio di attività radiologia diagnostica in favore della richiamata società”;
e) della nota del Comune di Succivo- servizio SUAP, protocollo n. 12146 del 25 settembre 2023, non conosciuta dal ricorrente e richiamata nel provvedimento gravato sub a), con la quale si è richiesto il parere di compatibilità sulla voltura della autorizzazione all’esercizio n.1/2018 per il Centro Radiologico AR ST & C. s.n.c.;
f) del parere negativo trasmesso in riscontro alla predetta richiesta di cui al punto e), dalla Commissione ex dGRC 7301/2001, con nota acquisita al protocollo n. 12410 del 28 settembre 2023, richiamata nel provvedimento gravato sub a), con la quale si è riportato integralmente quanto già evidenziato con la nota protocollo n. 11109 del 6 settembre 2023;
g) di tutti gli atti istruttori e non che hanno portato al provvedimento impugnato sub a), ancorché non conosciuti e non noti, ivi compreso, ove lesivo e per quanto di ragione del Decreto del Commissario ad acta n.107/2019, richiamato nel provvedimento gravato sub a) e avente ad oggetto “DCA n.99 del 04.12.2019.- Disposizioni regolatorie delle attività degli studi professionali odontoiatrici, medici e delle altre professioni sanitarie nonché semplificazioni nella procedura di rilascio dell’autorizzazione all’esercizio attraverso la segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi della legge 241/1990.– Rettifica”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Asl Caserta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Rosaria Palma nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2025 e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con il ricorso introduttivo, notificato e depositato il 1° novembre 2023, il Centro ricorrente ha chiesto annullarsi il provvedimento con il quale il Comune di Succivo ha disposto -solo in data 10 ottobre 2023 - la revoca di autorizzazione all'esercizio n. 1/2018 del 6 marzo 2018, contestualmente impugnando la relativa rettifica del 20 giugno 2023 e gli atti presupposti e connessi come in epigrafe indicati.
2. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
I.- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 21 QUINQUIES DELLA LEGGE N.241 DEL 7 AGOSTO 1990 E SMI - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART 21 NONIES DELLA LEGGE N.241 DEL 7 AGOSTO 1990 E SMI– VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ ARTT. 97 COST.- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART 8 TER DEL DLGS 502/1992 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 2555 DEL CC. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITA’ E BUONA AMMINISTRAZIONE – VIOLAZIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO - INGIUSTIZIA MANIFESTA;
II.- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART 3 DELLA LEGGE 241/1990 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA DGRC 7301/2001 – DIFETTO DI MOTIVAZIONE – MOTIVAZIONE CONTRADDITTORIA – ECCESSO DI POTERE PER FALSITA’ DEI PRESUPPOSTI – INGIUSTIZIA MANIFESTA;
III.- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA DGRC 7301/2001 – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E FALSITA’ DEI PRESUPPOSTI – INGIUSTIZIA MANIFESTA.
3. Posta l’insussistenza dei presupposti previsti dall’art. 21-quinquies della l. n. 241/1990 parte ricorrente deduce che il provvedimento gravato debba essere più correttamente qualificato, in base al suo contenuto sostanziale, come annullamento d’ufficio ex art 21-nonies della Legge n. 241/1990.
Di qui la sua illegittimità in quanto posto in essere in violazione del termine massimo stabilito dalla legge e comunque in assenza di una situazione di pregiudizio per l’ente pubblico.
4. In subordine, con il secondo motivo di ricorso si lamenta il difetto di istruttoria delle avversate determinazioni, tenuto anche conto della circostanza che la Commissione ex DGRC 7301/2001 non avrebbe formulato alcun parere negativo (non essendosi espressa sul fabbisogno ai sensi come prescritto dalla deliberazione giuntale n. 7301/2001) e che neppure sarebbe stato rilasciato il parere finale della Regione Campania.
5. Ancora in via subordinata (rispetto al primo ed al secondo motivo di ricorso) si deduce che, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 21-quinquies e 21-nonies della Legge 241/1990, le Amministrazioni intimate non potrebbero più esercitare alcun potere di ritiro in autotutela, con conseguente stabilità del titolo autorizzatorio rilasciato alla ricorrente.
6. Si è costituita in resistenza la Asl di Caserta deducendo che in materia di autorizzazioni sanitarie, stante il loro carattere personale e la rilevanza degli interessi coinvolti, non è possibile ritenere sussistente alcun automatismo tra il trasferimento dell’attività dell’azienda ed il trasferimento della relativa autorizzazione amministrativa; di tal che, analogamente, anche la cessione di azienda non potrebbe produrre ex se alcun effetto traslativo dell’autorizzazione.
7. Con ordinanza n. 2197 del 23 novembre 2023, non gravata in appello, la I Sezione del Tar Campania ha accolto la domanda cautelare significando, da un lato, che il provvedimento impugnato si fonda su un vizio di legittimità rilevato dall’amministrazione resistente in violazione dei termini previsti dall’art. 21 nonies l. 241 del 1990 e ritenendo dall’altro, sussistente il periculum in mora in ragione dell’impossibilità per la ricorrente, per effetto dei provvedimenti impugnati, di proseguire nella propria attività.
8. All’udienza pubblica del 14 gennaio 2025 la causa, sentiti i difensori delle parti presenti, è stata trattenuta in decisione.
9. Il ricorso è fondato e va accolto nei sensi che seguono.
10. Il gravato provvedimento di “revoca” è motivato in ragione della richiesta da parte del Centro ricorrente della voltura in proprio favore dell’autorizzazione sindacale all’esercizio n. 1/2016 (in precedenza rilasciata in favore del dott. Maurizio Tuccillo quale titolare di studio professionale) in assenza del preventivo parere di compatibilità di competenza della Commissione ex d.G.R.C n. 7300/01.
11. Tale parere, in particolare, è stato ritenuto dal Comune intimato necessario ed imprescindibile vertendosi, nell’ipotesi all’esame, non di semplice voltura, ma di richiesta di nuova autorizzazione.
12. La Sezione, conformemente a quanto già rilevato nella sede cautelare, ritiene che le determinazioni censurate, stigmatizzando l’assenza di un requisito di legittimità dell’atto costituiscono effettivamente espressione tardiva del potere di annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies della l. n. 241/1990.
13. La documentazione in atti evidenzia che il Comune di Succivo ha rilasciato in favore della ricorrente l’autorizzazione sindacale n. 1/2018 in esecuzione della sentenza della V Sezione del Tar Napoli n. 1164/2018 avendo quest’ultima riconosciuto l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione civica sulla richiesta di voltura dell’autorizzazione sindacale n. 1/2016 intestata ad altro soggetto.
14. Ebbene, solo a seguito della richiesta di rettifica dell’autorizzazione n. 1/2018 il Comune ha richiesto in data 25 settembre 2023 alla Commissione ex d.G.R.C n. 7300/2001 il parere di sua competenza; indi ha “revocato” l’autorizzazione n. 1/2018 ritenendo il relativo procedimento viziato in mancanza del parere della Commissione.
15. Ciò posto, si osserva che l’art. 21-nonies della l. n. 241/1990, applicabile per quanto sopra specificato alla fattispecie in esame, al comma 1 stabilisce che “ il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell' articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo ”.
16. Di poi il comma 2 precisa che “ È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole”, mentre il successivo comma 2-bis (nella versione scaturente dalle modifiche introdotte dall'art. 63, comma 1, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108) prevede che “ I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di dodici mesi di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”.
17. Alla luce delle anzidette coordinate normative il Tribunale ritiene fondato il primo motivo di ricorso in quanto, posto che non è contestata la falsa rappresentazione dei fatti da parte del centro ricorrente, effettivamente il provvedimento gravato è stato adottato dall’Amministrazione civica in violazione del termine di legge prescritto dal novellato art. 21 – nonies della l. n. 241/1990 per l’esercizio del potere di annullamento d'ufficio.
18. A tutto concedere, il provvedimento impugnato è comunque carente sotto il profilo motivazionale.
19. Non risultano, invero, evidenziate le ragioni di interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione dell'atto, in bilanciamento con la posizione di affidamento del ricorrente, quale destinatario dell'atto medesimo, e con tutti gli altri interessi emersi nel corso dell'istruttoria (Consiglio di Stato sez. VII, 15/02/2024, n.153).
20. Tanto in considerazione del fatto che l’Asl, per il tramite della specifica Commissione ex d.G.R.C 7301/2001, non si è comunque espressa sulla verifica del fabbisogno e/o sulla eventuale mancanza dei requisiti strutturali ed impiantistici e, quindi, non ha evidenziato imprescindibili ragioni ostative alla continuazione dell’attività.
21. Per tali ragioni, e assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso (peraltro formulati in via subordinata), il ricorso va accolto nei sensi e nei termini sopra evidenziati, fermi restando i poteri di verifica e di vigilanza delle Amministrazioni intimate previsti dalla stessa d.G.R.C. 7301/2001.
22. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Condanna il Comune di Succivo e l’Asl Caserta, in solido, al pagamento in favore del Centro ricorrente delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00) euro oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente
Rosaria Palma, Primo Referendario, Estensore
Vincenzo Sciascia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosaria Palma | Guglielmo Passarelli Di Napoli |
IL SEGRETARIO