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Sentenza 21 maggio 2024
Sentenza 21 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 21/05/2024, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
composto dai magistrati:
Lucia Sebastiani Presidente rel. Ettore Di Roberto Giudice
Maurizio Drigani Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. 563/2024 R.G. avente ad oggetto: Divorzio congiunto
Promossa con ricorso congiuntamente depositato da
, nata in [...] il [...] Parte_1
Cittadina rumeno
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]con l'Avv. BASCHERINI MONICA
e nato in [...] il [...] Parte_2 cittadino rumeno Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. FORNACIARI NATASCIA
e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero che ha apposto il visto in data 18.3.2024
sulle CONCLUSIONI Precisate dalle parti all'udienza del 14 maggio 2024:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2) PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
2-a) La figlia resta affidata ad entrambi i genitori, i Persona_1 quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
2-b) La figlia resterà collocata prevalentemente Persona_1 presso la dimora materna, ma al fine di favorire un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, considerata l' età della minore, gli orari di lavoro del padre, fatto salvo ogni diverso accordo, il padre terrà la figlia con sé a week end alterni dal venerdi pomeriggio e fino alla domenica dopo l'orario del pranzo, quando la riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 15:00;
2- c) La minore, previo accordo tra i genitori, potrà rimanere dal papà anche altri giorni o più notti. In ogni caso ciascun genitore, nel periodo di permanenza della figlia presso la propria abitazione, si rende disponibile a favorire e garantire, con la massima collaborazione e fatti salvi gli impegni personali e lavorativi, la comunicazione e l'incontro del minore con l'altro genitore, mediante chiamate o videochiamate.
2-d) Salvo diverso accordo tra i genitori fermo restando le condizioni di cui ai punti precedenti, le festività tutte, nessuna esclusa, ivi espressamente compreso il giorno di Natale, il 26 dicembre, il Capodanno, la Pasqua ed il lunedì dell'Angelo saranno trascorsi dalla figlia alternativamente con il padre e con la madre: ad esempio se la minore trascorrerà il Natale con il padre, trascorrerà con la madre il successivo giorno di S. Stefano e così via, mentre l'anno successivo trascorrerà il giorno di Natale con la madre ed il successivo giorno di S. Stefano con il padre e così via. Per i giorni non festivi durante le vacanze scolastiche natalizie verrà attuata la suddivisione ordinaria dei tempi di permanenza come sopra disciplinata.
2-e) Per ogni altra festività (onomastici, ponti scolastici ecc) i genitori si accorderanno di volta in volta in relazione alle esigenze concrete ed impegnandosi ad assicurare la loro costante presenza alla figlia.
2-f) Qualora i SI.ri e fossero impossibilitati a Parte_1 Parte_2 tenere con sé la figlia nei giorni di loro spettanza, dovranno dare adeguato preavviso all'altro genitore, in modo da concordare una soluzione alternativa.
2 2-g) Durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno.
2- h) I coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito anche telefonico, nonché il loro domicilio, ed hanno sempre l'obbligo di comunicare la località e l'indirizzo in cui trascorreranno le vacanze con i figli.
3) ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
3.a) Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, il SI.
corrisponderà alla SI.ra la somma di Euro Parte_2 Parte_1
400,00 per il mantenimento delle figlie entro e non oltre il 10 di ogni mese.
Detta somma sarà oggetto di annuale rivalutazione ed adeguamento in base agli indici ISTAT. La figlia pur essendo Persona_2 maggiorenne, non è ancora economicamente autosufficiente ed attualmente è iscritta all . Organizzazione_1
3-b) Il SI. concorrerà, altresì, nella misura del 50% alle Parte_2 spese mediche straordinarie per le proprie figlie, che dovranno comunque essere concordate ed idoneamente documentate, nonché nella misura del
50 % per le spese straordinarie scolastiche (libri compresi), ivi comprese le gite organizzate nel corso dell'anno scolastico e sportive sempre riferite ai figli. Il rimborso al coniuge che, eventualmente, anticipi le sopra indicate spese avverrà, solo, previa esibizione delle relative pezze giustificative. Si allega copia delle Linee Guida stilate dal Tribunale di La Spezia per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli.
3-c) In relazione alle spese straordinarie superiori a 100,00 euro da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, fax, mail, etc) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 3 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalla stessa, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta 3-d) I SI.ri e concordano che l'assegno Unico Parte_1 Parte_2 ed Universale sarà percepito integralmente dalla SI.ra . Il Parte_1
SI. si impegna a sottoscrivere e fornire tutta la Parte_2 documentazione che si renderà necessaria per il percepimento del predetto assegno da parte della SI.ra . Parte_1
4. Altre condizioni economiche, debiti e crediti reciproci .
4-a) La SI.ra , disoccupata, attualmente è aiutata Parte_1 economicamente dalla propria famiglia di origine ed il SI. si Parte_2 obbliga a corrispondere alla medesima la somma pari ad € 50.00,00 mensili a titolo di assegno divorzile entro e non oltre il giorno dieci di ogni mese tramite accredito in c/c e che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio.
3 4-b) La detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spesestraordinarie.
4-c) La macchina KA targata FL727WT di proprietà del SI. Parte_2 rimarrà nella disponibilità della moglie che provvederà al pagamento dell'assicurazione.
4-d) La macchina ME targata FT168XY di proprietà della SI.ra Pt_1
rimarrà nella disponibilità del SI. che provvederà al
[...] Parte_2 pagamento dell'assicurazione.
4-e) I ricorrenti acconsentono che la SI.ra mantenga il Parte_1 cognome del marito.
4-f). Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo dei rispettivi passaporti.
4-g) I coniugi dichiarano di avere regolato ogni questione connessa all'assegnazione, attribuzione o divisione di ogni altro bene mobile acquistato in costanza di matrimonio senza aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra a qualsiasi titolo alle presenti condizioni.
4-h) Entrambi i ricorrenti danno atto che con la sottoscrizione del presente ricorso non avranno più nulla a pretendere ad alcun titolo e/o ragione nessuna esclusa ed eccettuata, l'uno dall'altra, salvo il puntuale adempimento di tutte le clausole del presente atto.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 13/03/2024, premettendo di aver contratto in data 2 maggio 1998 in Vama Buzaului, (certificato serie C.10, Nr. 732298), trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Carrara al n. 223 parte II Serie C, ufficio 1 dell'anno 2023, di aver avuto due figlie ( Persona_2
nata l'[...] e nata il [...]) e di
[...] Persona_1 essere venuta meno la comunione spirituale e materiale tra coniugi, hanno chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio in applicazione del diritto rumeno, che non prevede l'istituto della separazione, alle condizioni di cui al ricorso
All'udienza delegata del 14 maggio 2024 le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di divorzio secondo la disciplina del codice rumeno.
La causa, previa acquisizione del parere obbligatorio del Pubblico
Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio. Vanno preliminarmente affermate la giurisdizione italiana e l'applicazione delle norme processuali italiane anche se i coniugi sono entrambi cittadini
4 rumeni ed il matrimonio è stato contratto in Romania, in applicazione dell'art. 3 del Regolamento (Ce) del Consiglio n. 2201/2003 del 27 novembre 2003, essendo i coniugi entrambi residenti in [...], anche in applicazione dell'art. 3 l. n. 218/95, enunciante il principio generale, e dell'art. 32 che richiama l'art. 3 in ordine alla giurisdizione in materia -tra le altre- di scioglimento del matrimonio, la giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia. Quanto alla legge applicabile al rapporto deve richiamarsi l'art. 5 del Reg. CE 1259/2010 - c.d. Roma III ), in quanto entrambi i coniugi, sottoscrivendo il ricorso congiunto, hanno manifestato la volontà di applicare il diritto rumeno, (nonché il criterio di collegamento contenuto nell'art. 31 l.n. 218/97 che sancisce, nell'ipotesi di scioglimento del matrimonio, l'applicazione dalla legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda).
Nel merito, quindi, conformemente a quanto confermato dalle parti in udienza, in relazione alle rispettive volontà di sciogliere il vincolo matrimoniale, e conformemente a quanto statuito dal codice rumeno, che prevede che il divorzio possa essere pronunciato in assenza di pregressa separazione e in caso di domanda congiunta delle parti (artt.373 e 374 codice rumeno), la domanda va accolta.
Quanto alle modalità di affidamento, collocazione, frequentazione della figlia minore va applicata la Convenzione dell'Aja 19.10.1996, ratificata dall'Italia con l. 18.6.2015 n. 101, sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori.
Tale Convenzione individua come criterio di collegamento principale quello della residenza abituale del minore sia ai fini della giurisdizione sia ai fini della legge applicabile.
Nel merito le condizioni concordate tra le parti sono rispondenti all'interesse della figlia minore in quanto garantiscono un equilibrato rapporto della stessa con entrambi i genitori,.
Quanto alla determinazione dell'assegno quale contributo al mantenimento delle figlie, va applicato il Regolamento (CE) n. 4/2009 del
Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari.
Tale Regolamento, applicabile anche alle obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità (art. 1 punto 1) individua la competenza a pronunciarsi in materia nell'autorità giurisdizionale del luogo in cui il convenuto o il creditore (cioè nel caso di
5 specie la minore), risiede abitualmente ovvero in quella competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa allo stato delle persone qualora la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione, salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione, salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti (in tutti i casi l'autorità giudiziaria italiana). Inoltre il Reg. CE 4/2009 prevede quale legge applicabile alle obbligazioni alimentari quella determinata dal protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007. Ai sensi dell'art. 3 del protocollo le obbligazioni alimentari sono disciplinate dalla “legge dello Stato di residenza abituale del creditore”, e quindi, nella specie, dalla legge italiana
Tanto premesso, alla luce dei redditi delle parti e delle esigenze delle figlie, anche correlate alle rispettive età delle stesse, si ritiene congruo il contributo al mantenimento concordato tra le parti a carico del padre.
Anche le ulteriori statuizioni economiche concordate non sono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
L'assenza di contrasto in ordine all'affidamento, collocazione e frequentazione della prole e il contenuto stesso dell'accordo tra le parti rende superfluo l'ascolto in giudizio della prole minore d'età, alla stregua dell'art. 473-bis.4 ult. comma c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe
Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1
contratto nel luogo e nella data e iscritto nei registri dello Parte_2
Stato civile di cui in narrativa omologando le seguenti condizioni relative alla prole e prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti: 1) i coniugi vivranno separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2) PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
2-a) La figlia resta affidata ad entrambi i genitori, i Persona_1 quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale,
6 eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
2-b) La figlia resterà collocata prevalentemente Persona_1 presso la dimora materna, ma al fine di favorire un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, considerata l' età della minore, gli orari di lavoro del padre, fatto salvo ogni diverso accordo, il padre terrà la figlia con sé a week end alterni dal venerdi pomeriggio e fino alla domenica dopo l'orario del pranzo, quando la riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 15:00; 2- c) La minore, previo accordo tra i genitori, potrà rimanere dal papà anche altri giorni o più notti. In ogni caso ciascun genitore, nel periodo di permanenza della figlia presso la propria abitazione, si rende disponibile a favorire e garantire, con la massima collaborazione e fatti salvi gli impegni personali e lavorativi, la comunicazione e l'incontro del minore con l'altro genitore, mediante chiamate o videochiamate.
2-d) Salvo diverso accordo tra i genitori fermo restando le condizioni di cui ai punti precedenti, le festività tutte, nessuna esclusa, ivi espressamente compreso il giorno di Natale, il 26 dicembre, il Capodanno, la Pasqua ed il lunedì dell'Angelo saranno trascorsi dalla figlia alternativamente con il padre e con la madre: ad esempio se la minore trascorrerà il Natale con il padre, trascorrerà con la madre il successivo giorno di S. Stefano e così via, mentre l'anno successivo trascorrerà il giorno di Natale con la madre ed il successivo giorno di S. Stefano con il padre e così via. Per i giorni non festivi durante le vacanze scolastiche natalizie verrà attuata la suddivisione ordinaria dei tempi di permanenza come sopra disciplinata.
2-e) Per ogni altra festività (onomastici, ponti scolastici ecc) i genitori si accorderanno di volta in volta in relazione alle esigenze concrete ed impegnandosi ad assicurare la loro costante presenza alla figlia.
2-f) Qualora i SI.ri e fossero impossibilitati a Parte_1 Parte_2 tenere con sé la figlia nei giorni di loro spettanza, dovranno dare adeguato preavviso all'altro genitore, in modo da concordare una soluzione alternativa.
2-g) Durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno.
2- h) I coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito anche telefonico, nonché il loro domicilio, ed hanno sempre l'obbligo di comunicare la località e l'indirizzo in cui trascorreranno le vacanze con i figli.
3) ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
7 3.a) Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, il SI.
corrisponderà alla SI.ra la somma di Euro Parte_2 Parte_1
400,00 per il mantenimento delle figlie entro e non oltre il 10 di ogni mese. Detta somma sarà oggetto di annuale rivalutazione ed adeguamento in base agli indici ISTAT. La figlia pur essendo Persona_2 maggiorenne, non è ancora economicamente autosufficiente ed attualmente è iscritta all . Organizzazione_1
3-b) Il SI. concorrerà, altresì, nella misura del 50% alle Parte_2 spese mediche straordinarie per le proprie figlie, che dovranno comunque essere concordate ed idoneamente documentate, nonché nella misura del
50 % per le spese straordinarie scolastiche (libri compresi), ivi comprese le gite organizzate nel corso dell'anno scolastico e sportive sempre riferite ai figli. Il rimborso al coniuge che, eventualmente, anticipi le sopra indicate spese avverrà, solo, previa esibizione delle relative pezze giustificative. Si allega copia delle Linee Guida stilate dal Tribunale di La Spezia per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli.
3-c) In relazione alle spese straordinarie superiori a 100,00 euro da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, fax, mail, etc) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 3 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalla stessa, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta 3-d) I SI.ri e concordano che l'assegno Unico Parte_1 Parte_2 ed Universale sarà percepito integralmente dalla SI.ra . Il Parte_1
SI. si impegna a sottoscrivere e fornire tutta la Parte_2 documentazione che si renderà necessaria per il percepimento del predetto assegno da parte della SI.ra . Parte_1
4. Altre condizioni economiche, debiti e crediti reciproci .
4-a) La SI.ra , disoccupata, attualmente è aiutata Parte_1 economicamente dalla propria famiglia di origine ed il SI. si Parte_2 obbliga a corrispondere alla medesima la somma pari ad € 50.00,00 mensili a titolo di assegno divorzile entro e non oltre il giorno dieci di ogni mese tramite accredito in c/c e che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio.
4-b) La detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spesestraordinarie.
8 4-c) La macchina KA targata FL727WT di proprietà del SI. Parte_2 rimarrà nella disponibilità della moglie che provvederà al pagamento dell'assicurazione.
4-d) La macchina ME targata FT168XY di proprietà della SI.ra Pt_1
rimarrà nella disponibilità del SI. che provvederà al
[...] Parte_2 pagamento dell'assicurazione.
4-e) I ricorrenti acconsentono che la SI.ra mantenga il Parte_1 cognome del marito.
4-f). Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo dei rispettivi passaporti.
4-g) I coniugi dichiarano di avere regolato ogni questione connessa all'assegnazione, attribuzione o divisione di ogni altro bene mobile acquistato in costanza di matrimonio senza aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra a qualsiasi titolo alle presenti condizioni.
4-h) Entrambi i ricorrenti danno atto che con la sottoscrizione del presente ricorso non avranno più nulla a pretendere ad alcun titolo e/o ragione nessuna esclusa ed eccettuata, l'uno dall'altra, salvo il puntuale adempimento di tutte le clausole del presente atto.
Manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale dello Stato civile italiano per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
Così deciso alla Spezia nella camera di consiglio del 16/05/2024
Il Presidente estensore
Lucia SEBASTIANI
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
composto dai magistrati:
Lucia Sebastiani Presidente rel. Ettore Di Roberto Giudice
Maurizio Drigani Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. 563/2024 R.G. avente ad oggetto: Divorzio congiunto
Promossa con ricorso congiuntamente depositato da
, nata in [...] il [...] Parte_1
Cittadina rumeno
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]con l'Avv. BASCHERINI MONICA
e nato in [...] il [...] Parte_2 cittadino rumeno Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. FORNACIARI NATASCIA
e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero che ha apposto il visto in data 18.3.2024
sulle CONCLUSIONI Precisate dalle parti all'udienza del 14 maggio 2024:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2) PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
2-a) La figlia resta affidata ad entrambi i genitori, i Persona_1 quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
2-b) La figlia resterà collocata prevalentemente Persona_1 presso la dimora materna, ma al fine di favorire un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, considerata l' età della minore, gli orari di lavoro del padre, fatto salvo ogni diverso accordo, il padre terrà la figlia con sé a week end alterni dal venerdi pomeriggio e fino alla domenica dopo l'orario del pranzo, quando la riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 15:00;
2- c) La minore, previo accordo tra i genitori, potrà rimanere dal papà anche altri giorni o più notti. In ogni caso ciascun genitore, nel periodo di permanenza della figlia presso la propria abitazione, si rende disponibile a favorire e garantire, con la massima collaborazione e fatti salvi gli impegni personali e lavorativi, la comunicazione e l'incontro del minore con l'altro genitore, mediante chiamate o videochiamate.
2-d) Salvo diverso accordo tra i genitori fermo restando le condizioni di cui ai punti precedenti, le festività tutte, nessuna esclusa, ivi espressamente compreso il giorno di Natale, il 26 dicembre, il Capodanno, la Pasqua ed il lunedì dell'Angelo saranno trascorsi dalla figlia alternativamente con il padre e con la madre: ad esempio se la minore trascorrerà il Natale con il padre, trascorrerà con la madre il successivo giorno di S. Stefano e così via, mentre l'anno successivo trascorrerà il giorno di Natale con la madre ed il successivo giorno di S. Stefano con il padre e così via. Per i giorni non festivi durante le vacanze scolastiche natalizie verrà attuata la suddivisione ordinaria dei tempi di permanenza come sopra disciplinata.
2-e) Per ogni altra festività (onomastici, ponti scolastici ecc) i genitori si accorderanno di volta in volta in relazione alle esigenze concrete ed impegnandosi ad assicurare la loro costante presenza alla figlia.
2-f) Qualora i SI.ri e fossero impossibilitati a Parte_1 Parte_2 tenere con sé la figlia nei giorni di loro spettanza, dovranno dare adeguato preavviso all'altro genitore, in modo da concordare una soluzione alternativa.
2 2-g) Durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno.
2- h) I coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito anche telefonico, nonché il loro domicilio, ed hanno sempre l'obbligo di comunicare la località e l'indirizzo in cui trascorreranno le vacanze con i figli.
3) ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
3.a) Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, il SI.
corrisponderà alla SI.ra la somma di Euro Parte_2 Parte_1
400,00 per il mantenimento delle figlie entro e non oltre il 10 di ogni mese.
Detta somma sarà oggetto di annuale rivalutazione ed adeguamento in base agli indici ISTAT. La figlia pur essendo Persona_2 maggiorenne, non è ancora economicamente autosufficiente ed attualmente è iscritta all . Organizzazione_1
3-b) Il SI. concorrerà, altresì, nella misura del 50% alle Parte_2 spese mediche straordinarie per le proprie figlie, che dovranno comunque essere concordate ed idoneamente documentate, nonché nella misura del
50 % per le spese straordinarie scolastiche (libri compresi), ivi comprese le gite organizzate nel corso dell'anno scolastico e sportive sempre riferite ai figli. Il rimborso al coniuge che, eventualmente, anticipi le sopra indicate spese avverrà, solo, previa esibizione delle relative pezze giustificative. Si allega copia delle Linee Guida stilate dal Tribunale di La Spezia per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli.
3-c) In relazione alle spese straordinarie superiori a 100,00 euro da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, fax, mail, etc) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 3 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalla stessa, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta 3-d) I SI.ri e concordano che l'assegno Unico Parte_1 Parte_2 ed Universale sarà percepito integralmente dalla SI.ra . Il Parte_1
SI. si impegna a sottoscrivere e fornire tutta la Parte_2 documentazione che si renderà necessaria per il percepimento del predetto assegno da parte della SI.ra . Parte_1
4. Altre condizioni economiche, debiti e crediti reciproci .
4-a) La SI.ra , disoccupata, attualmente è aiutata Parte_1 economicamente dalla propria famiglia di origine ed il SI. si Parte_2 obbliga a corrispondere alla medesima la somma pari ad € 50.00,00 mensili a titolo di assegno divorzile entro e non oltre il giorno dieci di ogni mese tramite accredito in c/c e che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio.
3 4-b) La detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spesestraordinarie.
4-c) La macchina KA targata FL727WT di proprietà del SI. Parte_2 rimarrà nella disponibilità della moglie che provvederà al pagamento dell'assicurazione.
4-d) La macchina ME targata FT168XY di proprietà della SI.ra Pt_1
rimarrà nella disponibilità del SI. che provvederà al
[...] Parte_2 pagamento dell'assicurazione.
4-e) I ricorrenti acconsentono che la SI.ra mantenga il Parte_1 cognome del marito.
4-f). Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo dei rispettivi passaporti.
4-g) I coniugi dichiarano di avere regolato ogni questione connessa all'assegnazione, attribuzione o divisione di ogni altro bene mobile acquistato in costanza di matrimonio senza aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra a qualsiasi titolo alle presenti condizioni.
4-h) Entrambi i ricorrenti danno atto che con la sottoscrizione del presente ricorso non avranno più nulla a pretendere ad alcun titolo e/o ragione nessuna esclusa ed eccettuata, l'uno dall'altra, salvo il puntuale adempimento di tutte le clausole del presente atto.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 13/03/2024, premettendo di aver contratto in data 2 maggio 1998 in Vama Buzaului, (certificato serie C.10, Nr. 732298), trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Carrara al n. 223 parte II Serie C, ufficio 1 dell'anno 2023, di aver avuto due figlie ( Persona_2
nata l'[...] e nata il [...]) e di
[...] Persona_1 essere venuta meno la comunione spirituale e materiale tra coniugi, hanno chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio in applicazione del diritto rumeno, che non prevede l'istituto della separazione, alle condizioni di cui al ricorso
All'udienza delegata del 14 maggio 2024 le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di divorzio secondo la disciplina del codice rumeno.
La causa, previa acquisizione del parere obbligatorio del Pubblico
Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio. Vanno preliminarmente affermate la giurisdizione italiana e l'applicazione delle norme processuali italiane anche se i coniugi sono entrambi cittadini
4 rumeni ed il matrimonio è stato contratto in Romania, in applicazione dell'art. 3 del Regolamento (Ce) del Consiglio n. 2201/2003 del 27 novembre 2003, essendo i coniugi entrambi residenti in [...], anche in applicazione dell'art. 3 l. n. 218/95, enunciante il principio generale, e dell'art. 32 che richiama l'art. 3 in ordine alla giurisdizione in materia -tra le altre- di scioglimento del matrimonio, la giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia. Quanto alla legge applicabile al rapporto deve richiamarsi l'art. 5 del Reg. CE 1259/2010 - c.d. Roma III ), in quanto entrambi i coniugi, sottoscrivendo il ricorso congiunto, hanno manifestato la volontà di applicare il diritto rumeno, (nonché il criterio di collegamento contenuto nell'art. 31 l.n. 218/97 che sancisce, nell'ipotesi di scioglimento del matrimonio, l'applicazione dalla legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda).
Nel merito, quindi, conformemente a quanto confermato dalle parti in udienza, in relazione alle rispettive volontà di sciogliere il vincolo matrimoniale, e conformemente a quanto statuito dal codice rumeno, che prevede che il divorzio possa essere pronunciato in assenza di pregressa separazione e in caso di domanda congiunta delle parti (artt.373 e 374 codice rumeno), la domanda va accolta.
Quanto alle modalità di affidamento, collocazione, frequentazione della figlia minore va applicata la Convenzione dell'Aja 19.10.1996, ratificata dall'Italia con l. 18.6.2015 n. 101, sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori.
Tale Convenzione individua come criterio di collegamento principale quello della residenza abituale del minore sia ai fini della giurisdizione sia ai fini della legge applicabile.
Nel merito le condizioni concordate tra le parti sono rispondenti all'interesse della figlia minore in quanto garantiscono un equilibrato rapporto della stessa con entrambi i genitori,.
Quanto alla determinazione dell'assegno quale contributo al mantenimento delle figlie, va applicato il Regolamento (CE) n. 4/2009 del
Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari.
Tale Regolamento, applicabile anche alle obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità (art. 1 punto 1) individua la competenza a pronunciarsi in materia nell'autorità giurisdizionale del luogo in cui il convenuto o il creditore (cioè nel caso di
5 specie la minore), risiede abitualmente ovvero in quella competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa allo stato delle persone qualora la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione, salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione, salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti (in tutti i casi l'autorità giudiziaria italiana). Inoltre il Reg. CE 4/2009 prevede quale legge applicabile alle obbligazioni alimentari quella determinata dal protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007. Ai sensi dell'art. 3 del protocollo le obbligazioni alimentari sono disciplinate dalla “legge dello Stato di residenza abituale del creditore”, e quindi, nella specie, dalla legge italiana
Tanto premesso, alla luce dei redditi delle parti e delle esigenze delle figlie, anche correlate alle rispettive età delle stesse, si ritiene congruo il contributo al mantenimento concordato tra le parti a carico del padre.
Anche le ulteriori statuizioni economiche concordate non sono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
L'assenza di contrasto in ordine all'affidamento, collocazione e frequentazione della prole e il contenuto stesso dell'accordo tra le parti rende superfluo l'ascolto in giudizio della prole minore d'età, alla stregua dell'art. 473-bis.4 ult. comma c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe
Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1
contratto nel luogo e nella data e iscritto nei registri dello Parte_2
Stato civile di cui in narrativa omologando le seguenti condizioni relative alla prole e prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti: 1) i coniugi vivranno separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2) PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
2-a) La figlia resta affidata ad entrambi i genitori, i Persona_1 quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale,
6 eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
2-b) La figlia resterà collocata prevalentemente Persona_1 presso la dimora materna, ma al fine di favorire un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, considerata l' età della minore, gli orari di lavoro del padre, fatto salvo ogni diverso accordo, il padre terrà la figlia con sé a week end alterni dal venerdi pomeriggio e fino alla domenica dopo l'orario del pranzo, quando la riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 15:00; 2- c) La minore, previo accordo tra i genitori, potrà rimanere dal papà anche altri giorni o più notti. In ogni caso ciascun genitore, nel periodo di permanenza della figlia presso la propria abitazione, si rende disponibile a favorire e garantire, con la massima collaborazione e fatti salvi gli impegni personali e lavorativi, la comunicazione e l'incontro del minore con l'altro genitore, mediante chiamate o videochiamate.
2-d) Salvo diverso accordo tra i genitori fermo restando le condizioni di cui ai punti precedenti, le festività tutte, nessuna esclusa, ivi espressamente compreso il giorno di Natale, il 26 dicembre, il Capodanno, la Pasqua ed il lunedì dell'Angelo saranno trascorsi dalla figlia alternativamente con il padre e con la madre: ad esempio se la minore trascorrerà il Natale con il padre, trascorrerà con la madre il successivo giorno di S. Stefano e così via, mentre l'anno successivo trascorrerà il giorno di Natale con la madre ed il successivo giorno di S. Stefano con il padre e così via. Per i giorni non festivi durante le vacanze scolastiche natalizie verrà attuata la suddivisione ordinaria dei tempi di permanenza come sopra disciplinata.
2-e) Per ogni altra festività (onomastici, ponti scolastici ecc) i genitori si accorderanno di volta in volta in relazione alle esigenze concrete ed impegnandosi ad assicurare la loro costante presenza alla figlia.
2-f) Qualora i SI.ri e fossero impossibilitati a Parte_1 Parte_2 tenere con sé la figlia nei giorni di loro spettanza, dovranno dare adeguato preavviso all'altro genitore, in modo da concordare una soluzione alternativa.
2-g) Durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno.
2- h) I coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito anche telefonico, nonché il loro domicilio, ed hanno sempre l'obbligo di comunicare la località e l'indirizzo in cui trascorreranno le vacanze con i figli.
3) ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
7 3.a) Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, il SI.
corrisponderà alla SI.ra la somma di Euro Parte_2 Parte_1
400,00 per il mantenimento delle figlie entro e non oltre il 10 di ogni mese. Detta somma sarà oggetto di annuale rivalutazione ed adeguamento in base agli indici ISTAT. La figlia pur essendo Persona_2 maggiorenne, non è ancora economicamente autosufficiente ed attualmente è iscritta all . Organizzazione_1
3-b) Il SI. concorrerà, altresì, nella misura del 50% alle Parte_2 spese mediche straordinarie per le proprie figlie, che dovranno comunque essere concordate ed idoneamente documentate, nonché nella misura del
50 % per le spese straordinarie scolastiche (libri compresi), ivi comprese le gite organizzate nel corso dell'anno scolastico e sportive sempre riferite ai figli. Il rimborso al coniuge che, eventualmente, anticipi le sopra indicate spese avverrà, solo, previa esibizione delle relative pezze giustificative. Si allega copia delle Linee Guida stilate dal Tribunale di La Spezia per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli.
3-c) In relazione alle spese straordinarie superiori a 100,00 euro da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, fax, mail, etc) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 3 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalla stessa, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta 3-d) I SI.ri e concordano che l'assegno Unico Parte_1 Parte_2 ed Universale sarà percepito integralmente dalla SI.ra . Il Parte_1
SI. si impegna a sottoscrivere e fornire tutta la Parte_2 documentazione che si renderà necessaria per il percepimento del predetto assegno da parte della SI.ra . Parte_1
4. Altre condizioni economiche, debiti e crediti reciproci .
4-a) La SI.ra , disoccupata, attualmente è aiutata Parte_1 economicamente dalla propria famiglia di origine ed il SI. si Parte_2 obbliga a corrispondere alla medesima la somma pari ad € 50.00,00 mensili a titolo di assegno divorzile entro e non oltre il giorno dieci di ogni mese tramite accredito in c/c e che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio.
4-b) La detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spesestraordinarie.
8 4-c) La macchina KA targata FL727WT di proprietà del SI. Parte_2 rimarrà nella disponibilità della moglie che provvederà al pagamento dell'assicurazione.
4-d) La macchina ME targata FT168XY di proprietà della SI.ra Pt_1
rimarrà nella disponibilità del SI. che provvederà al
[...] Parte_2 pagamento dell'assicurazione.
4-e) I ricorrenti acconsentono che la SI.ra mantenga il Parte_1 cognome del marito.
4-f). Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo dei rispettivi passaporti.
4-g) I coniugi dichiarano di avere regolato ogni questione connessa all'assegnazione, attribuzione o divisione di ogni altro bene mobile acquistato in costanza di matrimonio senza aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra a qualsiasi titolo alle presenti condizioni.
4-h) Entrambi i ricorrenti danno atto che con la sottoscrizione del presente ricorso non avranno più nulla a pretendere ad alcun titolo e/o ragione nessuna esclusa ed eccettuata, l'uno dall'altra, salvo il puntuale adempimento di tutte le clausole del presente atto.
Manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale dello Stato civile italiano per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
Così deciso alla Spezia nella camera di consiglio del 16/05/2024
Il Presidente estensore
Lucia SEBASTIANI
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