Ordinanza cautelare 1 febbraio 2024
Ordinanza collegiale 27 novembre 2024
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 24/06/2025, n. 868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 868 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/06/2025
N. 00868/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00007/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Simona De Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno-Questura di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Bari, alla via Melo, 97;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
del provvedimento del Questore di Bari, ufficio immigrazione cat. A.11/2023/Imm. IV Sez. n.21/P.S., notificato in data 15.12.2023 a mani del ricorrente, ove veniva decretata l'irricevibilità della richiesta di conversione del permesso di soggiorno, da PS per protezione speciale a PS per motivi di lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura di Bari;
Vista la nota del 16 giugno 2025, con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 giugno 2025 il dott. Lorenzo Ieva e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
A seguito di ordinanze cautelari e interlocutoria, l’Amministrazione dell’Interno ha riesaminato la fattispecie concreta , rilasciando l’anelato titolo di soggiorno al cittadino extracomunitario istante.
Indi, con apposita nota, parte ricorrente ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, con condanna alle spese, come ivi precisata. Nulla replicava sul punto l’Avvocatura erariale.
Al Collegio non resta che prendere atto della sopraggiunta cessazione della materia del contendere.
La regolazione delle spese del giudizio segue il principio della soccombenza; le stesse sono liquidate come in dispositivo in favore del difensore dichiaratosi antistatario e distrattario dei propri onorari.
Altresì, il Collegio prende atto della dichiarazione del difensore, circa la carenza del requisito, ai fini dell’ammissione al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (sezione terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Ministero dell’Interno - Questura di Bari al pagamento delle spese del giudizio, in favore del difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario e distrattario, che si liquidano in €. 1.000,00, oltre accessori di legge.
Altresì, decreta l’inammissibilità del gratuito patrocinio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Blanda, Presidente
Lorenzo Ieva, Primo Referendario, Estensore
Lorenzo Mennoia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Lorenzo Ieva | Vincenzo Blanda |
IL SEGRETARIO