Decreto cautelare 30 novembre 2021
Ordinanza cautelare 12 gennaio 2022
Sentenza 21 novembre 2022
Rigetto
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 03/01/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00020/2025REG.PROV.COLL.
N. 01183/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1183 del 2023, proposto da: 1) Ministero delle imprese e del Made in Italy, 2) Cassa depositi e prestiti, 3) Ader - Agenzia delle entrate riscossione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Area s.p.a, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio Menchini, Francesco Mazzoni, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Sergio Menchini sito in Massa, via Alberica, n. 14;
nei confronti
Consorzio Zona Industriale Apuana, MPS Capital Services Banca per l’impresa s.p.a., Marmi 2000 s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per la Toscana (Sezione seconda) n. 1353 del 2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Area s.p.a;
Viste le memorie delle parti;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il cons. Giuseppe La Greca;
Uditi nell’udienza del 14 novembre 2024 per le parti l’avvocato dello Stato Antonio Grumetto e l’avv. Francesco Mazzoni, anche in sostituzione dell’avv. Sergio Menchini;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1.- Con il ricorso introduttivo di prime cure Area s.p.a. impugnava in parte qua e con richiesta di annullamento, il provvedimento con il quale il Consorzio Z.I.A, determinava la concessione definitiva del contributo già richiesto per un programma di investimenti relativi a un intervento da realizzare nell’area retroportuale di Marina di Carrara (MS), incluso nel Patto territoriale della Provincia di Massa Carrara. Detto contributo riguardava la costruzione di un nuovo magazzino merci coperto, la realizzazione di un nuovo tronco di binario di raccordo tra i due magazzini coperti e la linea ferroviaria già esistente, la attivazione di un sistema informatico per il controllo e la gestione della movimentazione di mezzi e di merci, il completamento della recinzione, l’illuminazione perimetrale del complesso e dell’area doganale e, infine, l’installazione di un carroponte e l’acquisto di carrelli elevatori.
1.2.- Con la relazione istruttoria del 5 ottobre 1998 Mediocredito Toscano s.p.a., istituto bancario convenzionato responsabile dell’istruttoria del Patto, dichiarava concedibile un contributo di euro 2.375.701,74, erogabili in due quote annuali, per i « beni acquistabili direttamente dall’impresa »; la Cassa depositi e prestiti erogava, quindi, alla ricorrente un contributo complessivo pari a euro 2.138.131,57.
1.3.- In data 30 giugno 2003 MPS Merchant s.p.a., subentrata a Mediocredito Toscano s.p.a., stante l’intervenuta ultimazione del programma di investimenti realizzato dalla ricorrente, provvedeva alla stesura della relazione sullo stato finale del programma medesimo; il 10 giugno 2009 la competente Commissione effettuava un accertamento sul programma di investimenti realizzato dalla ricorrente; essa rilevava che i quattro carrelli elevatori, oggetto di acquisto finanziato, risultavano essere stati venduti « sei mesi e ventidue giorni prima della scadenza dell’impegno sul mantenimento dei beni previsto dalla normativa », poiché il termine iniziale del periodo di cinque anni sarebbe « convenzionalmente coincidente con la data dell’ultima fattura » che « risulta essere del 28/05/2002 e di conseguenza la scadenza quinquennale il 28/05/2007 »; con il risultato che le relative spese non potevano essere ammesse a finanziamento.
1.4.- A ventuno anni dalla concessione del contributo, a vent’anni dall’erogazione e a dieci anni di distanza dall’accertamento suddetto il Commissario del Consorzio Z.I.A., il 16 aprile 2019, comunicava l’avvio del procedimento di calcolo dell’agevolazione da concedere in via definitiva, prospettando una riduzione del contributo da € 2.375.701,74 a €1.911.992,00; ne conseguiva che la società dovesse restituire € 226.139,57 euro, oltre 30.534,97 euro per interessi e 10.309,64 per oneri relativi all’accertamento da parte della Commissione ministeriale, per un totale di 266.984,18 euro; il Consorzio Z.I.A. emanava quindi il provvedimento di concessione definitiva del contributo n. 178/2019, qui impugnato.
2.1.- Con ricorso per motivi aggiunti la società ricorrente impugnava la cartella di pagamento n. 06620200001318635000 con la quale era richiesto il pagamento di euro 274.999,59, in esito al provvedimento del Consorzio Z.I.A. n. 178/2019, nonché il provvedimento di iscrizione a ruolo recante n. 2020/000309 e gli atti connessi. Evidenziava, tra l’altro, che la dimostrazione che i carrelli fossero entrati in funzione già nel maggio 2000, immediatamente dopo l’acquisto, oltre a rispondere a ordinari canoni di ragionevolezza e alla normale prassi aziendale, sarebbe stata data dai bilanci, dalle scritture contabili, dalla relazione del Consiglio di amministrazione e dalle pagine del libro cespiti prodotte, da cui sarebbe risultato che i carrelli in parola erano iscritti tra le immobilizzazioni materiali (per complessivi 1.840.000.000,00 delle allora vecchie lire, ovverosia per il costo di acquisto) e messi in ammortamento a partire da quell’anno, ovverosia dal 2000, per complessivi 184.000.000,00 di lire, pari al 10% del costo di acquisto.
3.1.- Con sentenza n. 1353 del 2022 T.a.r. Toscana, sez. II, rilevata la sussistenza di un interesse a contrastare gli atti nella parte in cui riducevano l’importo economico, accoglieva il ricorso.
3.2.- L’iter argomentativo del T.a.r. seguiva le seguenti direttrici:
- l’art. 9, comma 3, d.lgs. n. 123 del 1998, normativa in materia di razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, prevede che « qualora i beni acquistati con l'intervento siano alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla concessione, ovvero prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso all'intervento, è disposta la revoca dello stesso, il cui importo è restituito con le modalità di cui al comma 4 »;
- il presupposto di applicazione della disposizione citata, guardando al suo tenore letterale, appariva essere il mancato decorso di almeno cinque anni tra l’acquisto dei beni con il finanziamento e la cessione degli stessi; « le parti sono concordi nell’individuare il termine finale del suddetto termine (il dies ad quem), poiché è pacifico tra loro che la cessione da parte della società ricorrente dei quattro carrelli elevatori sia avvenuta il 6 novembre 2006, mentre hanno prospettive diverse circa il dies a quo del termine medesimo » (§ 8.1. della sentenza);
- nel verbale di accertamento di spesa sarebbe stato indicato che « i quattro carrelli Kalmar sono stati acquistati nel maggio 2000 (come da fatture nn. 80267, 80262, 80277), dall’altro lato, che “la data di entrata in funzione, convenzionalmente coincidente con la data dell’ultima fattura, risulta essere il 28/5/2002 e di conseguenza la scadenza quinquennale il 28/5/2007”; ne consegue che “detti carrelli elevatori risultano essere stati alienati sei mesi e ventidue giorni prima della scadenza dell’impegno sul mantenimento dei beni previsto dalla normativa”. Si ricava già dagli scritti delle parti in corso di causa, ed è stato comunque confermato dai difensori in sede di udienza di discussione della causa, che l’ultima indicata fattura della quale si parla non è relativa all’acquisto degli elevatori (acquistati nel maggio 2000), bensì di altri beni legati al finanziamento. Si pone quindi la questione interpretativa di cosa si debba intendere per individuazione convenzionale della data di entrata in funzione »;
- «[…] da un lato, il verbale del 21 luglio 2009 della Commissione di verifica accerta che l’alienazione dei carrelli (avvenuta il 6.11.2006) sia qualificabile come anteriore al quinquennio di cui all’art. 9 del d.lgs. n. 123 del 1998 perché individua il dies a quo del termine medesimo nel 28.5.2002, data dell’ultima fattura di acquisto correlata al finanziamento. Dall’altro lato però tale lettura dell’art. 9 cit. risulta costituire l’applicazione di quanto stabilito dalla circolare ministeriale n. 900315 del 2000, che non è tuttavia applicabile alla presente fattispecie ratione temporis. La decisione della suddetta commissione, che è alla base degli atti gravati, per come motivata, non appare reggere ad un vaglio di legittimità, non essendo riuscita a motivare convincentemente del perché nella specie risulterebbe violato l’obbligo di mantenere i beni acquisitati con il finanziamento per almeno un quinquennio. Cioè non è dato comprendere l’assunto in base al quale, a fronte di carrelli pacificamente acquistati nel maggio 2000 e venduti nel novembre 2006, non sarebbe rispettata la prescrizione di mantenerli per almeno cinque anni, tanto più in presenza di una dichiarazione di concedibilità del finanziamento posta in essere in data 5 ottobre 1998 da parte del Mediocredito Toscano s.p.a. Il tutto in presenza di una norma primaria (art. 9, comma 3, del d.lgs. n. 123 del 1998) che prevede la revoca del finanziamento concesso “qualora i beni acquistati con l'intervento siano alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla concessione, ovvero prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso all'intervento ».
4.- Avverso la predetta sentenza hanno interposto appello il Ministero delle imprese e del made in Italy, Cassa depositi e prestiti s.p.a. e l’Agenzia delle entrate – riscossione, le quali ne hanno chiesto la riforma sula base di un unico motivo di doglianza (violazione e falsa applicazione art.9, comma 3, d.lgs. 123 del 1998, artt. 6 e 8 d.m. n. 527 del 1995, come integrato e modificato dal d.m. 319 del 1997, nonché art.12 d.m. n. 320 del 2000). Sostengono le Amministrazioni appellanti che:
- nel caso di specie troverebbe applicazione il d.m. n. 527 del 1995, integrato dal d.m. 31 luglio 1997, n. 319, applicabile ratione temporis al momento della concessione provvisoria del contributo: l’art. 8 stabilirebbe che « le agevolazioni sono revocate in tutto o in parte (dal MIMIT) ... qualora vengano distolte dall’uso previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali, la cui realizzazione od acquisizione è stata oggetto dell'agevolazione, prima di cinque anni dalla data di entrata in funzione dell’impia nto […]»;
- con la domanda di ammissione alla società si sarebbe impegnata a non distogliere dall’uso previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali nel termine di cinque anni « dalla relativa data di entrata in funzione »;
- la nozione di « data di entrata in funzione dell’impianto » sarebbe stata chiarita dalla circolare del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato n. 900315 del 14 luglio 2000, circolare esplicativa del d.m. n. 527 del 1995;
- il provvedimento non sarebbe stato adottato in applicazione dell’art. 9, c. 3, d.lgs. n. 123 del 1998 ma ai sensi dell’art. 8 d.m. n. 527 del 1995 (confermato dall’art. 12, comma 3, lett. b), d. m. n. 320 del 2000: ne discenderebbe che il dies a quo del termine quinquennale di cui trattasi deve essere, in tesi, individuato in conformità a tali disposizioni regolamentari;
- detto art. 8 porrebbe quale momento iniziale del divieto di distogliere i beni agevolati la « data di entrata in funzione dell’impianto », da individuarsi, in mancanza di dichiarazione da parte del soggetto agevolato, nella data dell’ultima fattura relativa alle spese ammissibili. E ciò perché si presumerebbe che solo dal completamento delle spese necessarie per il progetto finanziato l’impianto per cui è stata concessa l’agevolazione sia potuto entrare in funzione;
- sarebbe stato il legale rappresentante di Area s.p.a. con dichiarazione sostitutiva di notorietà del 24 giugno 2009 a riconoscere l’esistenza di un grave errore nell’individuazione del dies a quo da parte della società.
4.1.- Si è costituita in giudizio Area s.p.a. la quale, con memoria, ha contrastato le pretese delle appellanti Amministrazioni non senza dubitare dell’ammissibilità dell’appello in ragione della mancata impugnazione del capo della sentenza in cui è stata affermata l’inapplicabilità della circolare ministeriale n. 900315 del 2000 alla fattispecie oggetto di presente giudizio. Ha evidenziato Area s.p.a. che:
- sul libro cespiti sarebbero indicate le date delle fatture e, soprattutto, sarebbe attestata la « data di entrata in funzione», dalla quale risulterebbe che tutti i quattro carrelli sarebbero entrati in funzione nel maggio 2000 e alienati il 6 novembre 2006. Sarebbe da individuarsi, quindi, nel mese di maggio 2000 la decorrenza del termine del vincolo quinquennale, che risulterebbe qui rispettato poiché i quattro carrelli risultano alienati soltanto il 6 novembre 2006;
- nonostante sarebbe provato che i quattro carrelli elevatori siano stati acquistati e siano entrati in funzione nel maggio 2000, l’Amministrazione sarebbe incorsa in errore in quanto ha inteso far decorrere il termine dal 28 maggio 2002, data dell’ultima fattura di acquisto, correlata all’intero finanziamento e non all’acquisto dei carrelli;
- la parte pubblica avrebbe fatto applicazione della circolare del Ministero n. 900315 del 2000 e non si sarebbe avveduta come la stessa circolare stabilisca che « le disposizioni di cui alla presente circolare hanno efficacia con riferimento alle domande presentata a decorrere dal 2000 » (con conseguente sua asserita inapplicabilità al caso di specie);
- nel caso di specie il termine quinquennale sarebbe decorso dal giorno di effettiva entrata in funzione dei carrelli e non da un momento successivo convenzionalmente individuato;
- nessuna delle disposizioni regolamentari applicabili al caso di specie avrebbe previsto l’individuazione della « data di entrata in funzione dell’impianto » sul quale si fonderebbe la ricostruzione dell’Avvocatura dello Stato contenuta nel ricorso in appello che, come chiarito, si rinverrebbe soltanto nella disposizione dettata dalla circolare n. 900315/2000, espressamente inapplicabile al caso di specie;
- Area s.p.a. aveva sottoscritto l’obbligo di non distogliere dall’uso previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali agevolate prima di cinque anni dalla relativa data di entrata in funzione e tale obbligo sarebbe stato rispettato.
4.2.- Consorzio Zona Industriale Apuana, MPS Capital Services Banca per l’impresa s.p.a., Marmi 2000 s.r.l., pur ritualmente intimati, non si sono costituiti in giudizio.
5.- In prossimità dell’udienza le appellanti Amministrazioni hanno depositato memoria di replica.
6.- All’udienza pubblica del 14 novembre 2024, presenti i procuratori delle parti i quali si sono riportati alle già rassegnate domande e conclusioni, l’appello, su richiesta degli stessi, è stato trattenuto in decisione.
7.- L’appello, alla stregua di quanto si dirà, è infondato. Tale esito esonera il Collegio, per evidenti ragioni di economia processuale, dallo scrutinio delle questioni in rito sollevate dalla parte appellata.
8.- Il quadro normativo di riferimento rilevante nella vicenda per cui è causa è articolato nei termini che seguono.
8.1.- L’istanza di aiuto è stata presentata ai sensi dell’art. 2, commi 203, ss., l. n. 662 del 1996 (cfr., cfr. provvedimento di concessione delle agevolazioni n. 178 del 2019, atto impugnato, produzione di parte ricorrente all. 10 al ricorso di primo grado).
8.2.- Il d.m. 20 ottobre 1995, n. 527, recante « Regolamento recante le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese», stabilisce, all’art. 8, per quanto qui di interesse che «1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, dall'articolo 10, comma 4 e dall'articolo 11, comma 1 bis, le agevolazioni sono revocate in tutto o in parte dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, anche su segnalazione della banca concessionaria: […] b) qualora vengano distolte, in qualsiasi forma, anche mediante cessione di attività ad altro imprenditore, dall'uso previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali, la cui realizzazione od acquisizione è stata oggetto dell'agevolazione, prima di cinque anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto; […]».
8.3.- L’art. 9, comma 3, d. lgs. n. 123 del 1998 stabilisce che « Qualora i beni acquistati con l'intervento siano alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla concessione, ovvero prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso all'intervento, è disposta la revoca dello stesso, il cui importo è restituito con le modalità di cui al comma 4 ».
9.- Incontestata tra le parti la vendita dei carrelli in data 6 novembre 2006, l’Amministrazione ha ritenuto dover far decorrere il quinquennio ex art. 8 d.m. n. 527 del 1995 dall’ultima fattura di acquisto riguardante il programma, la quale è datata 28 maggio 2002. Tale data è stata ritenuta, invece erroneamente individuata dal T.a.r. il quale ha evidenziato come la disciplina di riferimento deponesse per una anteriore decorrenza, da stabilirsi ai sensi del predetto d.lgs. n. 123 del 1998, art. 9, comma 3.
10.- Ora, premesso che non vi sono ragioni per non ritenere applicabile alla vicenda per cui è causa la disciplina delle agevolazioni contenuta nel medesimo d. lgs. n. 123 del 1998, vigente al momento della concessione del beneficio e considerato che i « princìpi » da esso desumibili sono stati espressamente qualificati « princìpi generale dell’ordinamento giuridico » (cfr. art. 12, comma 2), va rilevato che ove pure si volesse fare applicazione dell’art. 8, comma 1, lett. b) d.m. n. 527 del 1995, la previsione in esso contenuta circa la decorrenza del termine dalla data di « entrata in funzione dell’impianto », non potrebbe costituire oggetto di eterointegrazione ad opera delle circolari emanate dall’amministrazione, a pena di un sovvertimento del sistema delle fonti. In presenza di un dato regolamentare non del tutto perspicuo quale proprio quello del 1995, l’Amministrazione avrebbe dovuto specificare ab origine , con atto quantomeno di pari valenza, preliminarmente, cosa intendesse per entrata in funzione dell’impianto, proprio per impedire che in presenza di progetti complessi e articolati la genericità della previsione potesse indurre in errore i beneficiari del contributo. Nessuna ragione impediva di leggere la disposizione, in una prospettiva anche di buona fede, nel senso di considerare l’entrata in funzione dei carrelli come entrata in funzione dell’‘impianto’, nel caso di specie da farsi coincidere, in assenza di ulteriori specificazioni e in assenza di contestazioni sulle risultanze – in fatto – del libro cespiti, con la data di acquisto degli stessi.
11.- Ne consegue l’infondatezza dell’appello.
12.- Il carattere anche interpretativo della vicenda giustifica la compensazione, tra le parti costituite, delle spese del presente grado di giudizio. Non è luogo a statuizione sulle spese nei confronti di Consorzio Zona Industriale Apuana, MPS Capital Services Banca per l’impresa s.p.a., Marmi 2000 s.r.l., non costituiti in giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo rigetta e, per l’effetto, conferma l’impugnata sentenza.
Spese compensate tra le parti costituite; nulla per le spese nei confronti di Consorzio Zona Industriale Apuana, MPS Capital Services Banca per l’impresa s.p.a., Marmi 2000 s.r.l.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2024 con l’intervento dei magistrati:
Sergio De Felice, Presidente
Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere
Oreste Mario Caputo, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
Giuseppe La Greca, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe La Greca | Sergio De Felice |
IL SEGRETARIO