Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 29/03/2025, n. 1196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1196 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
n. 13143/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Antonio
Caradonna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13143/2021, avente ad oggetto:
lesione personale, riservata per la decisione all'udienza del 2.12.2024 (con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.), promossa da:
(CF: ), rapp.ta e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giancarlo Parente (CF: ), elettivamente domiciliata in via G. C.F._2
Gigante 174, Napoli, presso lo studio del predetto difensore.
PARTE ATTRICE
CONTRO
(CF: ), rapp. e difesa dall'avv. Giuseppe Controparte_1 P.IVA_1
Fabozzi (CF: ), elettivamente domiciliata in Via Galatina 8, San C.F._3
Marcellino, presso lo studio del predetto difensore.
NONCHE'
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PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la
motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della
causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti
conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (comma aggiunto
dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), la presente sentenza viene redatta in
maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data
14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni
contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017 Prot.
Pertanto devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente
pronuncia sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti sia i verbali delle udienze
in cui la causa è stata trattata, nonché i provvedimenti assunti.
Con atto di citazione ritualmente notificato, formulava domanda Parte_1
nei confronti dei predetti convenuti al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni subiti per effetto di un sinistro stradale occorso in Cava de' Tirreni in data
14.8.2015, alle ore 14.30 circa, allorquando alla via Guglielmo Marconi ella veniva pagina 2 di 7 investita dall'auto Audi targata CV462WW di proprietà di ed Controparte_2
assicurata presso la L'attrice assumeva che a bordo della propria bicicletta CP_1
era ferma lungo il margine della carreggiata all'altezza del Bar Marconi allorquando veniva tamponata dal veicolo Audi;
per effetto dell'urto l'attrice rovinava a terra sul lato destro, impattando contro il ciglio del marciapiede.
Costituitasi in giudizio, contestava le avverse pretese e deduceva, in CP_1
particolare, che il dispositivo di scatola nera installato sul veicolo Audi registrava, nella giornata del 14.8.2015, una geolocalizzazione non coerente con il verificarsi dell'evento di causa.
Stando al report generato dal dispositivo, il veicolo quel giorno avrebbe circolato nei comuni di Sant'Antimo, di Napoli, in Campania e Qualiano, senza CP_3 CP_4
mai uscire dalla zona a nord della provincia di Napoli. Alle ore 14.30, in particolare,
esso era fermo e a motore spento al Rione De Gasperi di Giugliano in Campania, ove era giunto alle 13.45 e da cui è ripartito alle ore 15.40.
Formulava anche altre difese di merito e chiedeva il rigetto della domanda.
Acquisite le rispettive istanze istruttorie, veniva escusso il teste . Testimone_1
Veniva disposta ed espletata C.T.U. medico legale con il dott. Sulle Persona_1
conclusioni rassegnate, la causa veniva riservata per la decisione.
Verificate positivamente sia la procedibilità della domanda che la legittimazione delle parti, l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, per asserita indeterminatezza dell'oggetto, è infondata;
il contenuto dell'atto è tale da risultare ben delineati sia il petitum che la causa petendi. La domanda è altresì proponibile, essendo stata essa preceduta da rituale richiesta di risarcimento.
pagina 3 di 7 Nel merito, la domanda risulta non provata e va respinta, per le ragioni di seguito illustrate. Invero, la complessiva disamina delle risultanze del processo e del materiale probatorio acquisito non consente di ritenere raggiunta la prova del fatto storico narrato da parte attrice e posto a fondamento della pretesa risarcitoria azionata.
L'attrice non ha assolto in maniera adeguata all'onere probatorio di dimostrare, in termini certi ed inequivoci, l'effettivo verificarsi dell'evento secondo le modalità
descritte e dunque la riconducibilità eziologica del danno al dedotto tamponamento, il che induce a ritenere inverosimile ed indimostrata la vicenda descritta nella domanda risarcitoria.
Un primo e fondamentale elemento di criticità va individuato nella contraddizione che emerge dalla lettura dell'atto di citazione, in ciò confermato dalla deposizione resa dal testimone, ove l'evento è presentato come un tamponamento a tergo della bicicletta ad opera dell'Audi (in più punti dell'atto di citazione si riferisce infatti di
“tamponamento” e al capo 4 della premessa specificamente si precisa che “il veicolo proveniva da tergo”) rispetto al contenuto del modello di constatazione amichevole di incidente, il cui grafico rappresenta inequivocabilmente la diversa posizione del velocipede, rivolto verso l'auto.
Il testimone escusso, peraltro, rappresenta lo stato dei luoghi come una strada “ad unica carreggiata”, laddove è emerso dai rilievi fotografici in atti che essa consta invece di due carreggiate, una per ogni senso di marcia, separate da un'aiuola spartitraffico.
Per altri versi, particolari perplessità sorgono sia dalla singolare contemporanea presenza, in Cava de' Tirreni, dei protagonisti (attore, convenuto e testimone), tutti provenienti dal medesimo territorio, sia dalla scarsa collaborazione dell'attore nella fase pagina 4 di 7 stragiudiziale, per la mancata tempestiva richiesta di danni, in considerazione del fatto che si tratta di un sinistro avvenuto nel 2015 e che solo nel 2021 veniva a giudizio, pur avendo l'attrice subito lesioni tutt'altro contenute.
Ad ulteriore conferma della inverosimiglianza della vicenda narrata in citazione,
occorre rilevare che, dalle risultanze versate in atti del dispositivo satellitare installato sull'autovettura (c.d. scatola nera), emerge che, nell'arco di tempo comprensivo del momento in cui si sarebbe verificato il sinistro, cioè dalle ore 13.45 alle ore 15.40 del
14.8.2015, l'autoveicolo presunto investitore risultava fermo e a motore spento in altro luogo, per la precisione in Giugliano in Campania, desumendosi da ciò che l'autoveicolo del convenuto non abbia avuto alcun ruolo nella causazione dell'evento lesivo subito dall'attrice.
Non v'è motivo di dubitare della valenza probatoria del documento in questione,
peraltro accompagnato da certificazione di regolare installazione e funzionamento.
D'altra parte, il suo contenuto è tale da rendere irragionevole ogni dubbio circa il suo funzionamento.
In tal senso, può ritenersi che le risultanze relative ai dati del veicolo registrati nel giorno del sinistro concorrono - unitamente agli ulteriori elementi già sopra evidenziati -
a rendere del tutto implausibile ed a ritenere del tutto priva di adeguato riscontro probatorio la vicenda descritta nell'atto di citazione.
Dalle altre emergenze istruttorie non è stato infatti possibile rinvenire nessun altro elemento di prova utile a consentire una coerente e verosimile ricostruzione fattuale razionalmente credibile.
In conclusione, la contraddittorietà delle risultanze istruttorie e lo scarso livello di pagina 5 di 7 verosimiglianza dei fatti allegati in citazione impediscono di ritenere raggiunta la prova della dinamica del sinistro così come descritto dall'attrice.
Ne deriva che la domanda attorea deve essere rigettata, restando assorbita ogni altra questione.
Le spese processuali seguono la soccombenza ex art. 91 comma 1 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo, in considerazione del valore della controversia individuato ai sensi dell'art. 5 D.M. 10.3.2014 n. 55 e dell'art. 14 comma 1 c.p.c.
(scaglione da € 26.001 a € 50.000). Vanno comunque aggiunti l'IVA e la CPA, se dovute, come per legge (cfr Cass. civ. sez. III, 8/11/2012, n. 19307) nonché il 15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario ex art. 2 comma 3 D.M. 10/3/2014 n. 55, che è
dovuto “in ogni caso” e quindi segue automaticamente la condanna pronunciata ex art. 91 comma 1 c.p.c. (v. Cass. civ. sez. III, 8/7/2010, n. 16153).
Pone a carico dell'attrice, ed in solido tra tutte le parti, le spese di CTU liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente decidendo sulla domanda proposta da nei confronti della e di , ogni Parte_1 CP_1 Controparte_2
contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda attorea;
- condanna l'attrice al pagamento, in favore della spa convenuta, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.540,00 per compensi, oltre rimborso, cpa ed iva,
se dovuti, come per legge.
- Pone a carico dell'attrice, ed in solido tra tutte le parti, le spese di CTU liquidate pagina 6 di 7 come da separato decreto.
Aversa, 29.3.2025
Il Giudice
Dr. Antonio Caradonna
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