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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/10/2025, n. 1660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1660 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro di Salerno, Dr. A.M. D'Antonio, all'udienza del 2 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5126/2024 Reg. Gen. Sez. Lavoro, e vertente
TRA
Parte 1 (C.F. C.F. 1 ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Carmelo Bifano ed Annamaria Goglia, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Salerno, via dei Principati n. 78, giusto mandato a margine del ricorso introduttivo
Ricorrente
E
Controparte 1 - con sede legale in Roma in persona del suo Presidente legale rapp.te pro tempore, elettivamente domiciliato in C.So Garibaldi 38 Salerno, presso la sede dell' CP_2 in uno al suo procuratore e difensore Avv. Francesco Bove, che lo rappresenta e difende in forza di procura generale ad lites del 22.3.2024 n.37875 Rep. per notar
Per 1 di Roma
Resistente
Avente ad oggetto: impugnativa provvedimento di ripetizione di indebito
Conclusioni rassegnate alla presente udienza: Le parti hanno trasmesso note di trattazione scritta riportandosi alle conclusioni di cui al ricorso introduttivo
Succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 10.10.2024 il ricorrente in epigrafe dichiarava che con domanda presentata in data 03/01/2023 aveva chiesto la concessione del trattamento AS;
che per il periodo dal 04/01/2023 al 19/05/2023 aveva percepito l'importo complessivo di €. 6.044,01; che in data
16/01/2023 apriva una partita iva per avviare un'attività di noleggio mezzi di trasporto marittimo e fluviale;
che tuttavia l'impresa rimaneva inattiva fino al completamento di tutti gli adempimenti burocratici;
che la Camera di Commercio gli inviava le ricevute relative alla trasmissione della comunicazione unica relative all'inizio dell'attività d'impresa soltanto in data 12.4.2023 sicchè solo da tale data egli poteva intraprendere l'attività di impresa, emettendo la prima fattura solo in data
09/05/2023. Tanto premesso il ricorrente lamentava che, con provvedimento ricevuto in data
20/09/2023, 1,CP sede di Salerno chiedeva la restituzione dell'importo di €. 5.934,08, poiché dal
16/01/2023 al 18/06/2023, a detta dell'ente: "è stata corrisposta indennità di disoccupazione NASPI parzialmente non spettante per rioccupazione al di fuori dei casi previsti dalla legge"; il ricorrente, CP in data 26/09/2023, provvedeva a depositare ricorso in via amministrativa, rigettato dall' con provvedimento del 11/10/2023, con motivazioni totalmente differenti da quelle fornite nell'avviso di accertamento dell'indebito, ossia asserendo che il ricorrente avrebbe avuto l'obbligo di comunicare il reddito presunto derivante dall'attività entro 30 giorni, pena la decadenza della prestazione;
il CP ricorrente riteneva di non essere tenuto alla restituzione dell'importo contestato dall' in quanto tale importo sarebbe stato percepito legittimamente essendo l'attività di impresa non incompatibile con l'erogazione dell'indennità di disoccupazione, ai sensi dell'art. 10 Jobs Act e lamentava, infine
, anche la violazione e/o falsa applicazione della legge n. 448/2001 sulla ripetizione dell'indebito in ambito assistenziale;
tanto esposto, concludeva chiedeva al giudice adito di in via preliminare:
1) Accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità dei provvedimenti dell'CP_2 oggetto d'impugnazione, per i motivi esposti in fatto e in diritto nel ricorso de quo, in quanto vi è incertezza e/o contrasto tra le motivazioni ivi contenute;
nel merito: 2) Accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità dei provvedimenti dell'CP_2 accertamento dell'indebito del 6 settembre 2023 e rigetto del ricorso in via amministrativa del 11 ottobre 2023 n. prot. CP_2 7293.11/10/2023.0008622, relativi al presunto debito del sig. Parte 1 per la somma di €. 5.934,08 così come sopra specificato e per l'effetto dichiarare in capo al ricorrente, per i motivi sopra indicati in fatto e in diritto, l'inesistenza del debito pari ad €. 5.934,08 a favore dell' CP_2 3) In subordine, nella denegata CP ipotesi di conferma dei provvedimenti de quibus, limitare la ripetizione dell'indebito, per i motivi indicati in premessa fatto e diritto, alle sole somme relative al periodo nel quale l'attività d'impresa svolta dal ricorrente e la corresponsione dell'indennità AS coesistevano, ossia relativamente al mese di maggio 2023. 4) Condannare l'CP_2 in persona del Presidente p.t., al pagamento in favore del ricorrente delle somme che, eventualmente, nelle more del procedimento de quo, abbia indebitamente trattenute a titolo di compensazione;
5) Condannare l'CP_2 in persona del Presidente
p.t., al pagamento delle spese ed onorari di causa con attribuzione ai procuratori antistatari".
L,CP costituitosi in giudizio, contestava le pretese di parte ricorrente, affermando che alla luce della normativa vigente nel caso in cui il beneficiario della indennità AS abbia trovato una nuova occupazione, di carattere subordinato o autonomo, il venir meno dello stato di disoccupazione fa perdere il diritto alla relativa indennità. Precisava che nella fattispecie in esame l'indebito derivava dal fatto che il sig. Parte 1 (titolare di P. I. attiva) aveva richiesto la prestazione AS in data 03/01/2023 e, pur avendo iniziato una attività commerciale durante il periodo di percezione della AS, ometteva di segnalare il reddito presunto relativo all'anno in corso entro 30gg. da tale CP data, così come previsto dall'art. 10 Decreto legislativo n. 22 del 2015; conseguenzialmente 12 aveva data applicazione all'art. 11 del citato decreto, che sanzionava con la decadenza dal beneficio la violazione del predetto obbligo;
ribadiva poi che la richiesta di ripetizione dell'importo indebitamente percepito non era affetta da alcun vizio o contraddizione nella sua motivazione, chiedendo che l'adito Tribunale accertasse e dichiarasse improcedibile, inammissibile ed infondata la domanda del ricorrente con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.
Ritenuta la causa documentalmente provata, all'udienza odierna, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti, il Giudice ha deciso come da sentenza con motivazione contestuale.
***********
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.
Abbiamo anticipato, nella parte narrativa della presente decisione, che il ricorrente contesta il diritto dell' CP_2 di recuperare il trattamento di disoccupazione percepito per il periodo 4.1.2023/19.5.2023. Onde verificare se la domanda volta a ritenere illegittima la pretesa restitutoria dell'Ente previdenziale sia o meno fondata, è necessario esaminare le evidenze probatorie fornite dal ricorrente, in quanto grava su di lui l'onere di dimostrare che egli ha legittimamente percepito il trattamento in questione e che, pertanto, ha il diritto di resistere all'avversa pretesa di ripetizione.
Tale assunto trova conforto nella ormai consolidata giurisprudenza, formatasi alla luce della pronuncia a Sezioni Unite, con cui la Suprema Corte ha affrontato la questione del riparto dell'onere probatorio quando oggetto del giudizio sia una domanda volta a contestare l'illegittimità della pretesa dell'Ente previdenziale, con conseguente caducazione del provvedimento restitutorio dell' CP_2 La Suprema Corte ha evidenziato che, nel giudizio instaurato per opporsi alla richiesta di ripetizione dell'indebito da parte dell' CP 1, l'oggetto della domanda non è l'indebito in quanto tale, ma la fondatezza della pretesa dell'attore a conservare la prestazione già erogata, che egli assume (seppure implicitamente) essere stata correttamente percepita secondo le leggi vigenti.
Da ciò conseguono almeno due ordini di conseguenze.
Il primo attiene alla corretta qualificazione della domanda per cui è processo, la quale deve essere opportunamente definita di accertamento negativo (del diritto dell'ente convenuto a ripetere, siccome indebito, quanto pagato), ossia diretta a far accertare l'assenza di un obbligo restitutorio in relazione alla prestazione ricevuta da controparte.
Il secondo, conseguentemente, attiene al corretto riparto dell'onere probatorio. A partire dal 2008, la giurisprudenza di legittimità ha abbandonato il proprio precedente indirizzo, per cui si riteneva che nel giudizio promosso per l'accertamento dell'illegittimità della ripetizione dell'indebito pretesa dall'ente previdenziale, spettasse in generale all'attore, ex art. 2697 c.c., l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto la cui sussistenza esclude l'indebito (cfr. Cass. 11504/2004; Cass.
2032/2006; Cass. 4612/2006). Si è sostenuto, a far data dalla pronuncia 19762/2008 che, nelle azioni di accertamento negativo, la distribuzione dell'onere probatorio non deve avvenire in relazione al ruolo processuale assunto dalle parti, ma collegandosi alla loro specifica posizione sostanziale.
È stato osservato, infatti, che, se l'accertamento del diritto alla ripetizione implica un accertamento
(negativo) in ordine alla inesistenza di una valida causa dell'attribuzione patrimoniale, è altrettanto vero che uno speculare accertamento negativo del diritto alla ripetizione (ossia, come è nell'odierno giudizio, la negazione del diritto di chi abbia effettuato il pagamento asseritamente indebito alla ripetizione della somma erogata) implica necessariamente l'affermazione del diritto dell'attore a trattenere quanto ricevuto e, dunque, a fini probatori, la deduzione di un titolo che consenta di qualificare come esatto adempimento quanto corrisposto dal convenuto.
Ma se così è, ne deriva che, in ossequio al generale meccanismo di riparto dell'onere della prova, è il ricorrente a dover allegare e (successivamente) provare i fatti costitutivi del diritto a percepire e trattenere le somme erogate dall' CP_2 essendo la sussistenza di questo diritto pregiudiziale alla domanda, esplicitamente spiegata, volta ad ottenere una pronuncia di accertamento che sancisca l'illegittimità dell'altrui pretesa restitutoria. Si è affermato, infatti, che oggetto del giudizio, in tali casi, non può che essere il diritto alla prestazione già ricevuta dalla controparte, rispetto al quale assume carattere meramente strumentale il diritto di non restituire quanto ricevuto, dal momento che la richiesta di accertamento negativo della sussistenza dell'indebito non può che implicare la deduzione in giudizio di una ragione di credito il cui fondamento spetta all'attore di provare (Cass.
2032/2006).
Si è concluso, dunque, nel senso di ritenere che in tema di indebito previdenziale, quando il giudizio venga instaurato dal beneficiario di una prestazione e sia volto ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo a restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente attribuito,
"l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico" (Cass. Sez. Un., 4 agosto 2010, n. 18046).
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.
Abbiamo anticipato, nella parte narrativa della presente decisione, che il ricorrente contesta il diritto dell' CP_2 di recuperare il trattamento di disoccupazione percepito per il periodo 4.1.2023/19.5.2023. Onde verificare se la domanda volta a ritenere illegittima la pretesa restitutoria dell'Ente previdenziale sia o meno fondata, è necessario esaminare le evidenze probatorie fornite dal ricorrente, in quanto grava su di lui l'onere di dimostrare che egli ha legittimamente percepito il trattamento in questione e che, pertanto, ha il diritto di resistere all'avversa pretesa di ripetizione.
Tale assunto trova conforto nella ormai consolidata giurisprudenza, formatasi alla luce della pronuncia a Sezioni Unite, con cui la Suprema Corte ha affrontato la questione del riparto dell'onere probatorio quando oggetto del giudizio sia una domanda volta a contestare l'illegittimità della pretesa dell'Ente previdenziale, con conseguente caducazione del provvedimento restitutorio dell' CP_2
La Suprema Corte ha evidenziato che, nel giudizio instaurato per opporsi alla richiesta di ripetizione dell'indebito da parte dell' CP 1 , l'oggetto della domanda non è l'indebito in quanto tale, ma la fondatezza della pretesa dell'attore a conservare la prestazione già erogata, che egli assume (seppure implicitamente) essere stata correttamente percepita secondo le leggi vigenti.
Da ciò conseguono almeno due ordini di conseguenze.
Il primo attiene alla corretta qualificazione della domanda per cui è processo, la quale deve essere opportunamente definita di accertamento negativo (del diritto dell'ente convenuto a ripetere, siccome indebito, quanto pagato), ossia diretta a far accertare l'assenza di un obbligo restitutorio in relazione alla prestazione ricevuta da controparte.
Il secondo, conseguentemente, attiene al corretto riparto dell'onere probatorio. A partire dal 2008, la giurisprudenza di legittimità ha abbandonato il proprio precedente indirizzo, per cui si riteneva che nel giudizio promosso per l'accertamento dell'illegittimità della ripetizione dell'indebito pretesa dall'ente previdenziale, spettasse in generale all'attore, ex art. 2697 c.c., l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto la cui sussistenza esclude l'indebito (cfr. Cass. 11504/2004; Cass.
2032/2006; Cass. 4612/2006). Si è sostenuto, a far data dalla pronuncia 19762/2008 che, nelle azioni di accertamento negativo, la distribuzione dell'onere probatorio non deve avvenire in relazione al ruolo processuale assunto dalle parti, ma collegandosi alla loro specifica posizione sostanziale.
È stato osservato, infatti, che, se l'accertamento del diritto alla ripetizione implica un accertamento
(negativo) in ordine alla inesistenza di una valida causa dell'attribuzione patrimoniale, è altrettanto vero che uno speculare accertamento negativo del diritto alla ripetizione (ossia, come è nell'odierno giudizio, la negazione del diritto di chi abbia effettuato il pagamento asseritamente indebito alla ripetizione della somma erogata) implica necessariamente l'affermazione del diritto dell'attore a trattenere quanto ricevuto e, dunque, a fini probatori, la deduzione di un titolo che consenta di qualificare come esatto adempimento quanto corrisposto dal convenuto.
Ma se così è, ne deriva che, in ossequio al generale meccanismo di riparto dell'onere della prova, è il ricorrente a dover allegare e (successivamente) provare i fatti costitutivi del diritto a percepire e trattenere le somme erogate dall' CP_2 essendo la sussistenza di questo diritto pregiudiziale alla domanda, esplicitamente spiegata, volta ad ottenere una pronuncia di accertamento che sancisca l'illegittimità dell'altrui pretesa restitutoria. Si è affermato, infatti, che oggetto del giudizio, in tali casi, non può che essere il diritto alla prestazione già ricevuta dalla controparte, rispetto al quale assume carattere meramente strumentale il diritto di non restituire quanto ricevuto, dal momento che la richiesta di accertamento negativo della sussistenza dell'indebito non può che implicare la deduzione in giudizio di una ragione di credito il cui fondamento spetta all'attore di provare (Cass.
2032/2006).
Si è concluso, dunque, nel senso di ritenere che in tema di indebito previdenziale, quando il giudizio venga instaurato dal beneficiario di una prestazione e sia volto ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo a restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente attribuito,
"l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico" (Cass. Sez. Un., 4 agosto 2010, n. 18046).
Orbene, nella specie, il ricorrente non ha fornito una prova idonea ad affermare la legittimità della percezione della indennità di disoccupazione di cui oggi l'CP_2 chiede la restituzione.
L'indennità NASPI è concessa a quei lavoratori che hanno perso il lavoro non per propria volontà e si trovano, quindi, in una situazione di disoccupazione a seguito di qualsiasi tipologia di licenziamento compreso quello disciplinare, per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa, scadenza del contratto a termine, dimissioni per giusta causa.
La prestazione spetta quindi ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente l'occupazione, qualora sussistano congiuntamente i requisiti dello stato di disoccupazione involontaria, di almeno
13 settimane lavorate nei quattro anni precedenti la disoccupazione, nonché almeno30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti l'inizio della disoccupazione.
Infine, il percepimento dell'indennità NASpI è subordinato a precisi limiti reddituali, potendo essere mantenuto lo status di disoccupato se si ricava nel corso dell'anno in cui è ricompreso il periodo di erogazione un reddito fino a 8.174 euro in caso di lavoro dipendente o parasubordinato o 5.500 euro annui per i lavoratori autonomi.
L' CP 1 resistente eccepisce, a supporto della richiesta di restituzione, la mancata comunicazione, entro 30 gg. dall'inizio dell'attività di lavoro autonomo, dei redditi presunti.
Ed invero, l'art. L'art. 10 del D.Lgs. 22/2015 cit., intitolato "Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale", prevede (comma 1): "Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve informare l'CP_2 entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne. La NASPI è ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il lavoratore esentato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi è tenuto a presentare all CP_2 un'apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale entro il 31 marzo dell'anno successivo. Nel caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore è tenuto a restituire la NASPI percepita dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale".
L'art. 9 del D.Lgs. 22/2015 disciplina la compatibilità della AS con lo svolgimento di una attività di lavoro subordinato. Precisamente il comma 2 riguarda l'ipotesi di attività di lavoro subordinato iniziata durante il godimento della AS: “Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la
NASPI instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione conserva il diritto alla prestazione, ridotta nei termini di cui all'articolo 10, a condizione che comunichi all CP_2 entro trenta giorni dall'inizio dell'attività il reddito annuo previsto ...".
Il successivo comma 3 dell'art. 9 disciplina l'ipotesi di attività di lavoro subordinato preesistente alla domanda: "Il lavoratore titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale che cessi da uno dei detti rapporti ... e il cui reddito corrisponda a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ha diritto, ricorrendo tutti gli altri requisiti, di percepire la NASPI, ridotta nei termini di cui all'articolo 10, a condizione che comunichi all CP_2 entro trenta giorni dalla domanda di prestazione il reddito annuo previsto”.
Infine va richiamato l'art. 11 del D.Lgs. 22/2015 cit. che prevede, tra le ipotesi di decadenza dalla fruizione della AS:
-l'inizio di un'attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni di cui all'art. 9, commi 2 e 3 (art. 11 lett. b);
-l'inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, primo periodo (art. 11 lett. c).
CP Per l'interpretazione della nuova disciplina è stata emanata la Circolare n. 94 del 12.5.2015 che ha chiarito che:
-in caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato del soggetto percettore di NASPI il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione si mantiene la prestazione ridotta a condizione che il percettore comunichi all CP_2 entro un mese dall'inizio dell'attività, il reddito annuo previsto (para.
2.10.a.2);
-Il lavoratore titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale che cessi da uno dei detti rapporti e il cui reddito sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, ha diritto, ricorrendo tutti gli altri requisiti previsti e a condizione che comunichi all CP 2 entro un mese dalla domanda di prestazione il reddito annuo previsto derivante dal o dai rapporti rimasti in essere, di percepire la NASpI, ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto (para.
2.10.a.3);
-in caso di svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma, di impresa individuale o parasubordinata, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, il soggetto beneficiario deve informare l'CP_2 entro un mese dall'inizio dell'attività, o entro un mese dalla domanda di NASPI se l'attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da tale attività. In tal caso l'indennità NASpI è ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data di fine dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno (para.
2.10.b).
Dalle disposizioni riportate deriva che l'indennità di disoccupazione AS è fruibile anche in caso di contemporaneo svolgimento di una attività di lavoro autonomo, purché il reddito che ne deriva non superi una determinata soglia. Qualora l'attività autonoma produca un reddito, inoltre, l'entità della
AS è rideterminata e ridotta in proporzione del reddito percepito.
Per consentire all' CP_2 di verificare la permanenza o no del diritto alla AS e nel primo caso di quantificare la prestazione spettante, la legge prevede a carico dell'interessato l'obbligo di dare comunicazione all' CP_2 della attività autonoma svolta con indicazione del reddito presunto, entro il termine di 30 giorni dall'inizio della attività ovvero, se l'attività autonoma è preesistente, entro 30 giorni dalla domanda di AS (vd. per analogia l'art. 9 comma 3 del D.Lgs. 22/2015 sul contemporaneo svolgimento di più attività di lavoro subordinato e circ. CP 294/2015 cit.).
Questa comunicazione ha quindi una duplice finalità: per un verso, informa l'ente previdenziale dello svolgimento della attività di lavoro autonomo;
per l'altro, rende palese all'istituto la percezione o no di un reddito derivante da detta attività. Queste informazioni sono necessarie all' CP_2 come già rilevato - sia per verificare la permanenza del diritto alla indennità di disoccupazione (che si perde in caso di superamento di determinati valori soglia), sia per definire l'entità della prestazione da erogare, che va riproporzionata all'eventuale altro reddito dichiarato (qualora quest'ultimo non comporti la perdita dello stato di disoccupazione).
Dalla ratio descritta si desume che l'obbligo della comunicazione in esame sussiste anche quando il beneficiario prevede di non trarre alcun reddito dalla attività di lavoro autonomo svolta (cfr., a conferma, anche la lettera dell'art. 10 del D.lgs. 22 del 2010 che prescrive, in caso di svolgimento di una attività di lavoro autonomo, di informare l'ente). In tal caso l'interessato dovrà comunque comunicare all' CP_2 l'attività autonoma esercitata, specificando che prevede di trarne un reddito pari a zero.
Solo comunicando lo svolgimento della attività autonoma si consente alla amministrazione di effettuare i necessari controlli e, tra l'altro, di accertare il reddito effettivo del lavoratore al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi, come richiesto dall'art. 10 del D.Lgs. 22/2015 (se dalla dichiarazione dei redditi dovesse infatti emergere un reddito percepito diverso da quello presunto dichiarato, pari a zero, l'CP_2 dovrebbe d'ufficio ricalcolare l'entità della AS ai sensi dell'art. 10 del Lgs. 22/2015).
Ancora, l'obbligo del beneficiario della AS di comunicare il contemporaneo svolgimento di una attività autonoma (o subordinata) ha una finalità antielusiva: fornisce all' CP 2 i dati necessari per svolgere adeguati controlli e previene condotte dirette ad occultate attività incompatibili con l'erogazione della AS. Anche le finalità descritte richiedono che l'attività autonoma esercitata in costanza di AS sia resa “palese" alla amministrazione, indipendentemente dalla previsione di trarne un reddito.
Quanto alle conseguenze sanzionatorie, l'omessa comunicazione dei redditi presunti determina la decadenza dal beneficio della prestazione, sia se l'attività (autonoma o subordinata) è preesistente alla domanda di AS sia se è iniziata durante la fruizione della AS.
Il regime descritte si desume dall'art. 11 del D.Lgs. 22/2015 che sanziona con la decadenza dalla prestazione AS l'ipotesi in cui è omessa la dichiarazione del reddito presunto, quando è iniziata una attività di lavoro autonomo (art. 11 lett. c), ovvero quando è iniziata una attività lavorativa subordinata (art. 11 lett. b) e richiama, rispettivamente, l'art. 10 comma 1 e l'art. 9, commi 2 e 3.
L'art. 9 comma 3 del D.lgs. 22/2015 disciplina in realtà il caso di attività di lavoro subordinato preesistente compatibile con la AS e prevede espressamente che la comunicazione dei redditi presunti sia una condizione di accoglimento della domanda di disoccupazione. L'art. 11, quindi, qualifica come "decadenza" anche ipotesi di mancato accoglimento (diniego) della domanda di naspi
(quale appunto la fattispecie dell'art. 9 comma 3).
Il medesimo trattamento, espressamente previsto per l'attività di lavoro subordinato preesistente alla domanda di naspi, va applicato alla attività di lavoro autonomo già esercitata al momento della domanda di disoccupazione. La comunicazione della attività autonoma svolta e del reddito presunto entro 30 giorni dalla domanda di AS è condizione di accoglimento della domanda, ossia presupposto per l'erogazione della prestazione che in difetto di comunicazione non va corrisposta.
A supporto, si richiama la Circolare CP_2 n. 174 del 23.11.2017 (para. 49) ove in relazione ad entrambe le fattispecie di attività lavorativa autonoma o subordinata compatibile con la AS, si chiarisce che "Il beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza, informare l' CP_2 entro un mese dall'inizio dell'attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di
NASPI se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche ove sia pari a zero". Per la verità la predetta circolare chiarisce anche, in conformità a quanto sostenuto dal ricorrente, che il possesso della IVA non implica necessariamente l'inizio dell'attività di impresa, sicchè occorre accertare se detta attività sia effettivamente iniziata.
E, nel caso che ci occupa, si può ritenere che l'CP_2 abbia sufficientemente documentato l'inizio dell'attività lavorativa autonoma di noleggio imbarcazioni alla data del 23 febbraio 2023 con la comunicazione effettuata dallo stesso ricorrente alla Capitaneria di Porto e con la visura camerale che attesta l'inizio dell'attività di impresa nella predetta data mentre la documentazione fornita dal و
ricorrente non appare idonea a smentire tali risultanze.
E poiché il ricorrente non ha effettuato, entro il termine di trenta giorni dall'inizio dell'attività, la comunicazione dei redditi presunti, legittimamente l'CP_2 ha chiesto la restituzione della indennità
AS già corrisposta.
La richiesta di ripetizione dell'importo indebitamente percepito non è affetta da alcun vizio o contraddizione nella sua motivazione. Essa indica quale causale della richiesta "E' stata corrisposta indennita' di disoccupazione NASPI parzialmente non spettante per rioccupazione" e tale motivazione non è in contrasto con quella indicata nella delibera di reiezione del ricorso amministrativo, laddove si precisa che: "In caso di avvio di attività tipizzate (ART, COMM, CD/CM,
IAP, PARASUB, Autonomo iscritto ad Albi o Casse Private, Avv ecc.) con partita IVA: obbligo di comunicazione del reddito presunto derivante da tale attività entro 30 giorni, pena decadenza della prestazione".
Il ricorso, per come proposto, va pertanto rigettato.
Sussistono tuttavia giusti motivi, in considerazione della controvertibilità delle questioni trattate, per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
1.rigetta il ricorso;
2.compensa tra le parti le spese del giudizio.
Salerno 2 ottobre 2025
Il Giudice
A.M.D'Antonio
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro di Salerno, Dr. A.M. D'Antonio, all'udienza del 2 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5126/2024 Reg. Gen. Sez. Lavoro, e vertente
TRA
Parte 1 (C.F. C.F. 1 ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Carmelo Bifano ed Annamaria Goglia, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Salerno, via dei Principati n. 78, giusto mandato a margine del ricorso introduttivo
Ricorrente
E
Controparte 1 - con sede legale in Roma in persona del suo Presidente legale rapp.te pro tempore, elettivamente domiciliato in C.So Garibaldi 38 Salerno, presso la sede dell' CP_2 in uno al suo procuratore e difensore Avv. Francesco Bove, che lo rappresenta e difende in forza di procura generale ad lites del 22.3.2024 n.37875 Rep. per notar
Per 1 di Roma
Resistente
Avente ad oggetto: impugnativa provvedimento di ripetizione di indebito
Conclusioni rassegnate alla presente udienza: Le parti hanno trasmesso note di trattazione scritta riportandosi alle conclusioni di cui al ricorso introduttivo
Succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 10.10.2024 il ricorrente in epigrafe dichiarava che con domanda presentata in data 03/01/2023 aveva chiesto la concessione del trattamento AS;
che per il periodo dal 04/01/2023 al 19/05/2023 aveva percepito l'importo complessivo di €. 6.044,01; che in data
16/01/2023 apriva una partita iva per avviare un'attività di noleggio mezzi di trasporto marittimo e fluviale;
che tuttavia l'impresa rimaneva inattiva fino al completamento di tutti gli adempimenti burocratici;
che la Camera di Commercio gli inviava le ricevute relative alla trasmissione della comunicazione unica relative all'inizio dell'attività d'impresa soltanto in data 12.4.2023 sicchè solo da tale data egli poteva intraprendere l'attività di impresa, emettendo la prima fattura solo in data
09/05/2023. Tanto premesso il ricorrente lamentava che, con provvedimento ricevuto in data
20/09/2023, 1,CP sede di Salerno chiedeva la restituzione dell'importo di €. 5.934,08, poiché dal
16/01/2023 al 18/06/2023, a detta dell'ente: "è stata corrisposta indennità di disoccupazione NASPI parzialmente non spettante per rioccupazione al di fuori dei casi previsti dalla legge"; il ricorrente, CP in data 26/09/2023, provvedeva a depositare ricorso in via amministrativa, rigettato dall' con provvedimento del 11/10/2023, con motivazioni totalmente differenti da quelle fornite nell'avviso di accertamento dell'indebito, ossia asserendo che il ricorrente avrebbe avuto l'obbligo di comunicare il reddito presunto derivante dall'attività entro 30 giorni, pena la decadenza della prestazione;
il CP ricorrente riteneva di non essere tenuto alla restituzione dell'importo contestato dall' in quanto tale importo sarebbe stato percepito legittimamente essendo l'attività di impresa non incompatibile con l'erogazione dell'indennità di disoccupazione, ai sensi dell'art. 10 Jobs Act e lamentava, infine
, anche la violazione e/o falsa applicazione della legge n. 448/2001 sulla ripetizione dell'indebito in ambito assistenziale;
tanto esposto, concludeva chiedeva al giudice adito di in via preliminare:
1) Accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità dei provvedimenti dell'CP_2 oggetto d'impugnazione, per i motivi esposti in fatto e in diritto nel ricorso de quo, in quanto vi è incertezza e/o contrasto tra le motivazioni ivi contenute;
nel merito: 2) Accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità dei provvedimenti dell'CP_2 accertamento dell'indebito del 6 settembre 2023 e rigetto del ricorso in via amministrativa del 11 ottobre 2023 n. prot. CP_2 7293.11/10/2023.0008622, relativi al presunto debito del sig. Parte 1 per la somma di €. 5.934,08 così come sopra specificato e per l'effetto dichiarare in capo al ricorrente, per i motivi sopra indicati in fatto e in diritto, l'inesistenza del debito pari ad €. 5.934,08 a favore dell' CP_2 3) In subordine, nella denegata CP ipotesi di conferma dei provvedimenti de quibus, limitare la ripetizione dell'indebito, per i motivi indicati in premessa fatto e diritto, alle sole somme relative al periodo nel quale l'attività d'impresa svolta dal ricorrente e la corresponsione dell'indennità AS coesistevano, ossia relativamente al mese di maggio 2023. 4) Condannare l'CP_2 in persona del Presidente p.t., al pagamento in favore del ricorrente delle somme che, eventualmente, nelle more del procedimento de quo, abbia indebitamente trattenute a titolo di compensazione;
5) Condannare l'CP_2 in persona del Presidente
p.t., al pagamento delle spese ed onorari di causa con attribuzione ai procuratori antistatari".
L,CP costituitosi in giudizio, contestava le pretese di parte ricorrente, affermando che alla luce della normativa vigente nel caso in cui il beneficiario della indennità AS abbia trovato una nuova occupazione, di carattere subordinato o autonomo, il venir meno dello stato di disoccupazione fa perdere il diritto alla relativa indennità. Precisava che nella fattispecie in esame l'indebito derivava dal fatto che il sig. Parte 1 (titolare di P. I. attiva) aveva richiesto la prestazione AS in data 03/01/2023 e, pur avendo iniziato una attività commerciale durante il periodo di percezione della AS, ometteva di segnalare il reddito presunto relativo all'anno in corso entro 30gg. da tale CP data, così come previsto dall'art. 10 Decreto legislativo n. 22 del 2015; conseguenzialmente 12 aveva data applicazione all'art. 11 del citato decreto, che sanzionava con la decadenza dal beneficio la violazione del predetto obbligo;
ribadiva poi che la richiesta di ripetizione dell'importo indebitamente percepito non era affetta da alcun vizio o contraddizione nella sua motivazione, chiedendo che l'adito Tribunale accertasse e dichiarasse improcedibile, inammissibile ed infondata la domanda del ricorrente con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.
Ritenuta la causa documentalmente provata, all'udienza odierna, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti, il Giudice ha deciso come da sentenza con motivazione contestuale.
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Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.
Abbiamo anticipato, nella parte narrativa della presente decisione, che il ricorrente contesta il diritto dell' CP_2 di recuperare il trattamento di disoccupazione percepito per il periodo 4.1.2023/19.5.2023. Onde verificare se la domanda volta a ritenere illegittima la pretesa restitutoria dell'Ente previdenziale sia o meno fondata, è necessario esaminare le evidenze probatorie fornite dal ricorrente, in quanto grava su di lui l'onere di dimostrare che egli ha legittimamente percepito il trattamento in questione e che, pertanto, ha il diritto di resistere all'avversa pretesa di ripetizione.
Tale assunto trova conforto nella ormai consolidata giurisprudenza, formatasi alla luce della pronuncia a Sezioni Unite, con cui la Suprema Corte ha affrontato la questione del riparto dell'onere probatorio quando oggetto del giudizio sia una domanda volta a contestare l'illegittimità della pretesa dell'Ente previdenziale, con conseguente caducazione del provvedimento restitutorio dell' CP_2 La Suprema Corte ha evidenziato che, nel giudizio instaurato per opporsi alla richiesta di ripetizione dell'indebito da parte dell' CP 1, l'oggetto della domanda non è l'indebito in quanto tale, ma la fondatezza della pretesa dell'attore a conservare la prestazione già erogata, che egli assume (seppure implicitamente) essere stata correttamente percepita secondo le leggi vigenti.
Da ciò conseguono almeno due ordini di conseguenze.
Il primo attiene alla corretta qualificazione della domanda per cui è processo, la quale deve essere opportunamente definita di accertamento negativo (del diritto dell'ente convenuto a ripetere, siccome indebito, quanto pagato), ossia diretta a far accertare l'assenza di un obbligo restitutorio in relazione alla prestazione ricevuta da controparte.
Il secondo, conseguentemente, attiene al corretto riparto dell'onere probatorio. A partire dal 2008, la giurisprudenza di legittimità ha abbandonato il proprio precedente indirizzo, per cui si riteneva che nel giudizio promosso per l'accertamento dell'illegittimità della ripetizione dell'indebito pretesa dall'ente previdenziale, spettasse in generale all'attore, ex art. 2697 c.c., l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto la cui sussistenza esclude l'indebito (cfr. Cass. 11504/2004; Cass.
2032/2006; Cass. 4612/2006). Si è sostenuto, a far data dalla pronuncia 19762/2008 che, nelle azioni di accertamento negativo, la distribuzione dell'onere probatorio non deve avvenire in relazione al ruolo processuale assunto dalle parti, ma collegandosi alla loro specifica posizione sostanziale.
È stato osservato, infatti, che, se l'accertamento del diritto alla ripetizione implica un accertamento
(negativo) in ordine alla inesistenza di una valida causa dell'attribuzione patrimoniale, è altrettanto vero che uno speculare accertamento negativo del diritto alla ripetizione (ossia, come è nell'odierno giudizio, la negazione del diritto di chi abbia effettuato il pagamento asseritamente indebito alla ripetizione della somma erogata) implica necessariamente l'affermazione del diritto dell'attore a trattenere quanto ricevuto e, dunque, a fini probatori, la deduzione di un titolo che consenta di qualificare come esatto adempimento quanto corrisposto dal convenuto.
Ma se così è, ne deriva che, in ossequio al generale meccanismo di riparto dell'onere della prova, è il ricorrente a dover allegare e (successivamente) provare i fatti costitutivi del diritto a percepire e trattenere le somme erogate dall' CP_2 essendo la sussistenza di questo diritto pregiudiziale alla domanda, esplicitamente spiegata, volta ad ottenere una pronuncia di accertamento che sancisca l'illegittimità dell'altrui pretesa restitutoria. Si è affermato, infatti, che oggetto del giudizio, in tali casi, non può che essere il diritto alla prestazione già ricevuta dalla controparte, rispetto al quale assume carattere meramente strumentale il diritto di non restituire quanto ricevuto, dal momento che la richiesta di accertamento negativo della sussistenza dell'indebito non può che implicare la deduzione in giudizio di una ragione di credito il cui fondamento spetta all'attore di provare (Cass.
2032/2006).
Si è concluso, dunque, nel senso di ritenere che in tema di indebito previdenziale, quando il giudizio venga instaurato dal beneficiario di una prestazione e sia volto ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo a restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente attribuito,
"l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico" (Cass. Sez. Un., 4 agosto 2010, n. 18046).
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.
Abbiamo anticipato, nella parte narrativa della presente decisione, che il ricorrente contesta il diritto dell' CP_2 di recuperare il trattamento di disoccupazione percepito per il periodo 4.1.2023/19.5.2023. Onde verificare se la domanda volta a ritenere illegittima la pretesa restitutoria dell'Ente previdenziale sia o meno fondata, è necessario esaminare le evidenze probatorie fornite dal ricorrente, in quanto grava su di lui l'onere di dimostrare che egli ha legittimamente percepito il trattamento in questione e che, pertanto, ha il diritto di resistere all'avversa pretesa di ripetizione.
Tale assunto trova conforto nella ormai consolidata giurisprudenza, formatasi alla luce della pronuncia a Sezioni Unite, con cui la Suprema Corte ha affrontato la questione del riparto dell'onere probatorio quando oggetto del giudizio sia una domanda volta a contestare l'illegittimità della pretesa dell'Ente previdenziale, con conseguente caducazione del provvedimento restitutorio dell' CP_2
La Suprema Corte ha evidenziato che, nel giudizio instaurato per opporsi alla richiesta di ripetizione dell'indebito da parte dell' CP 1 , l'oggetto della domanda non è l'indebito in quanto tale, ma la fondatezza della pretesa dell'attore a conservare la prestazione già erogata, che egli assume (seppure implicitamente) essere stata correttamente percepita secondo le leggi vigenti.
Da ciò conseguono almeno due ordini di conseguenze.
Il primo attiene alla corretta qualificazione della domanda per cui è processo, la quale deve essere opportunamente definita di accertamento negativo (del diritto dell'ente convenuto a ripetere, siccome indebito, quanto pagato), ossia diretta a far accertare l'assenza di un obbligo restitutorio in relazione alla prestazione ricevuta da controparte.
Il secondo, conseguentemente, attiene al corretto riparto dell'onere probatorio. A partire dal 2008, la giurisprudenza di legittimità ha abbandonato il proprio precedente indirizzo, per cui si riteneva che nel giudizio promosso per l'accertamento dell'illegittimità della ripetizione dell'indebito pretesa dall'ente previdenziale, spettasse in generale all'attore, ex art. 2697 c.c., l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto la cui sussistenza esclude l'indebito (cfr. Cass. 11504/2004; Cass.
2032/2006; Cass. 4612/2006). Si è sostenuto, a far data dalla pronuncia 19762/2008 che, nelle azioni di accertamento negativo, la distribuzione dell'onere probatorio non deve avvenire in relazione al ruolo processuale assunto dalle parti, ma collegandosi alla loro specifica posizione sostanziale.
È stato osservato, infatti, che, se l'accertamento del diritto alla ripetizione implica un accertamento
(negativo) in ordine alla inesistenza di una valida causa dell'attribuzione patrimoniale, è altrettanto vero che uno speculare accertamento negativo del diritto alla ripetizione (ossia, come è nell'odierno giudizio, la negazione del diritto di chi abbia effettuato il pagamento asseritamente indebito alla ripetizione della somma erogata) implica necessariamente l'affermazione del diritto dell'attore a trattenere quanto ricevuto e, dunque, a fini probatori, la deduzione di un titolo che consenta di qualificare come esatto adempimento quanto corrisposto dal convenuto.
Ma se così è, ne deriva che, in ossequio al generale meccanismo di riparto dell'onere della prova, è il ricorrente a dover allegare e (successivamente) provare i fatti costitutivi del diritto a percepire e trattenere le somme erogate dall' CP_2 essendo la sussistenza di questo diritto pregiudiziale alla domanda, esplicitamente spiegata, volta ad ottenere una pronuncia di accertamento che sancisca l'illegittimità dell'altrui pretesa restitutoria. Si è affermato, infatti, che oggetto del giudizio, in tali casi, non può che essere il diritto alla prestazione già ricevuta dalla controparte, rispetto al quale assume carattere meramente strumentale il diritto di non restituire quanto ricevuto, dal momento che la richiesta di accertamento negativo della sussistenza dell'indebito non può che implicare la deduzione in giudizio di una ragione di credito il cui fondamento spetta all'attore di provare (Cass.
2032/2006).
Si è concluso, dunque, nel senso di ritenere che in tema di indebito previdenziale, quando il giudizio venga instaurato dal beneficiario di una prestazione e sia volto ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo a restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente attribuito,
"l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico" (Cass. Sez. Un., 4 agosto 2010, n. 18046).
Orbene, nella specie, il ricorrente non ha fornito una prova idonea ad affermare la legittimità della percezione della indennità di disoccupazione di cui oggi l'CP_2 chiede la restituzione.
L'indennità NASPI è concessa a quei lavoratori che hanno perso il lavoro non per propria volontà e si trovano, quindi, in una situazione di disoccupazione a seguito di qualsiasi tipologia di licenziamento compreso quello disciplinare, per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa, scadenza del contratto a termine, dimissioni per giusta causa.
La prestazione spetta quindi ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente l'occupazione, qualora sussistano congiuntamente i requisiti dello stato di disoccupazione involontaria, di almeno
13 settimane lavorate nei quattro anni precedenti la disoccupazione, nonché almeno30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti l'inizio della disoccupazione.
Infine, il percepimento dell'indennità NASpI è subordinato a precisi limiti reddituali, potendo essere mantenuto lo status di disoccupato se si ricava nel corso dell'anno in cui è ricompreso il periodo di erogazione un reddito fino a 8.174 euro in caso di lavoro dipendente o parasubordinato o 5.500 euro annui per i lavoratori autonomi.
L' CP 1 resistente eccepisce, a supporto della richiesta di restituzione, la mancata comunicazione, entro 30 gg. dall'inizio dell'attività di lavoro autonomo, dei redditi presunti.
Ed invero, l'art. L'art. 10 del D.Lgs. 22/2015 cit., intitolato "Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale", prevede (comma 1): "Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve informare l'CP_2 entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne. La NASPI è ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il lavoratore esentato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi è tenuto a presentare all CP_2 un'apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale entro il 31 marzo dell'anno successivo. Nel caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore è tenuto a restituire la NASPI percepita dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale".
L'art. 9 del D.Lgs. 22/2015 disciplina la compatibilità della AS con lo svolgimento di una attività di lavoro subordinato. Precisamente il comma 2 riguarda l'ipotesi di attività di lavoro subordinato iniziata durante il godimento della AS: “Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la
NASPI instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione conserva il diritto alla prestazione, ridotta nei termini di cui all'articolo 10, a condizione che comunichi all CP_2 entro trenta giorni dall'inizio dell'attività il reddito annuo previsto ...".
Il successivo comma 3 dell'art. 9 disciplina l'ipotesi di attività di lavoro subordinato preesistente alla domanda: "Il lavoratore titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale che cessi da uno dei detti rapporti ... e il cui reddito corrisponda a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ha diritto, ricorrendo tutti gli altri requisiti, di percepire la NASPI, ridotta nei termini di cui all'articolo 10, a condizione che comunichi all CP_2 entro trenta giorni dalla domanda di prestazione il reddito annuo previsto”.
Infine va richiamato l'art. 11 del D.Lgs. 22/2015 cit. che prevede, tra le ipotesi di decadenza dalla fruizione della AS:
-l'inizio di un'attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni di cui all'art. 9, commi 2 e 3 (art. 11 lett. b);
-l'inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, primo periodo (art. 11 lett. c).
CP Per l'interpretazione della nuova disciplina è stata emanata la Circolare n. 94 del 12.5.2015 che ha chiarito che:
-in caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato del soggetto percettore di NASPI il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione si mantiene la prestazione ridotta a condizione che il percettore comunichi all CP_2 entro un mese dall'inizio dell'attività, il reddito annuo previsto (para.
2.10.a.2);
-Il lavoratore titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale che cessi da uno dei detti rapporti e il cui reddito sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, ha diritto, ricorrendo tutti gli altri requisiti previsti e a condizione che comunichi all CP 2 entro un mese dalla domanda di prestazione il reddito annuo previsto derivante dal o dai rapporti rimasti in essere, di percepire la NASpI, ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto (para.
2.10.a.3);
-in caso di svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma, di impresa individuale o parasubordinata, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, il soggetto beneficiario deve informare l'CP_2 entro un mese dall'inizio dell'attività, o entro un mese dalla domanda di NASPI se l'attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da tale attività. In tal caso l'indennità NASpI è ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data di fine dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno (para.
2.10.b).
Dalle disposizioni riportate deriva che l'indennità di disoccupazione AS è fruibile anche in caso di contemporaneo svolgimento di una attività di lavoro autonomo, purché il reddito che ne deriva non superi una determinata soglia. Qualora l'attività autonoma produca un reddito, inoltre, l'entità della
AS è rideterminata e ridotta in proporzione del reddito percepito.
Per consentire all' CP_2 di verificare la permanenza o no del diritto alla AS e nel primo caso di quantificare la prestazione spettante, la legge prevede a carico dell'interessato l'obbligo di dare comunicazione all' CP_2 della attività autonoma svolta con indicazione del reddito presunto, entro il termine di 30 giorni dall'inizio della attività ovvero, se l'attività autonoma è preesistente, entro 30 giorni dalla domanda di AS (vd. per analogia l'art. 9 comma 3 del D.Lgs. 22/2015 sul contemporaneo svolgimento di più attività di lavoro subordinato e circ. CP 294/2015 cit.).
Questa comunicazione ha quindi una duplice finalità: per un verso, informa l'ente previdenziale dello svolgimento della attività di lavoro autonomo;
per l'altro, rende palese all'istituto la percezione o no di un reddito derivante da detta attività. Queste informazioni sono necessarie all' CP_2 come già rilevato - sia per verificare la permanenza del diritto alla indennità di disoccupazione (che si perde in caso di superamento di determinati valori soglia), sia per definire l'entità della prestazione da erogare, che va riproporzionata all'eventuale altro reddito dichiarato (qualora quest'ultimo non comporti la perdita dello stato di disoccupazione).
Dalla ratio descritta si desume che l'obbligo della comunicazione in esame sussiste anche quando il beneficiario prevede di non trarre alcun reddito dalla attività di lavoro autonomo svolta (cfr., a conferma, anche la lettera dell'art. 10 del D.lgs. 22 del 2010 che prescrive, in caso di svolgimento di una attività di lavoro autonomo, di informare l'ente). In tal caso l'interessato dovrà comunque comunicare all' CP_2 l'attività autonoma esercitata, specificando che prevede di trarne un reddito pari a zero.
Solo comunicando lo svolgimento della attività autonoma si consente alla amministrazione di effettuare i necessari controlli e, tra l'altro, di accertare il reddito effettivo del lavoratore al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi, come richiesto dall'art. 10 del D.Lgs. 22/2015 (se dalla dichiarazione dei redditi dovesse infatti emergere un reddito percepito diverso da quello presunto dichiarato, pari a zero, l'CP_2 dovrebbe d'ufficio ricalcolare l'entità della AS ai sensi dell'art. 10 del Lgs. 22/2015).
Ancora, l'obbligo del beneficiario della AS di comunicare il contemporaneo svolgimento di una attività autonoma (o subordinata) ha una finalità antielusiva: fornisce all' CP 2 i dati necessari per svolgere adeguati controlli e previene condotte dirette ad occultate attività incompatibili con l'erogazione della AS. Anche le finalità descritte richiedono che l'attività autonoma esercitata in costanza di AS sia resa “palese" alla amministrazione, indipendentemente dalla previsione di trarne un reddito.
Quanto alle conseguenze sanzionatorie, l'omessa comunicazione dei redditi presunti determina la decadenza dal beneficio della prestazione, sia se l'attività (autonoma o subordinata) è preesistente alla domanda di AS sia se è iniziata durante la fruizione della AS.
Il regime descritte si desume dall'art. 11 del D.Lgs. 22/2015 che sanziona con la decadenza dalla prestazione AS l'ipotesi in cui è omessa la dichiarazione del reddito presunto, quando è iniziata una attività di lavoro autonomo (art. 11 lett. c), ovvero quando è iniziata una attività lavorativa subordinata (art. 11 lett. b) e richiama, rispettivamente, l'art. 10 comma 1 e l'art. 9, commi 2 e 3.
L'art. 9 comma 3 del D.lgs. 22/2015 disciplina in realtà il caso di attività di lavoro subordinato preesistente compatibile con la AS e prevede espressamente che la comunicazione dei redditi presunti sia una condizione di accoglimento della domanda di disoccupazione. L'art. 11, quindi, qualifica come "decadenza" anche ipotesi di mancato accoglimento (diniego) della domanda di naspi
(quale appunto la fattispecie dell'art. 9 comma 3).
Il medesimo trattamento, espressamente previsto per l'attività di lavoro subordinato preesistente alla domanda di naspi, va applicato alla attività di lavoro autonomo già esercitata al momento della domanda di disoccupazione. La comunicazione della attività autonoma svolta e del reddito presunto entro 30 giorni dalla domanda di AS è condizione di accoglimento della domanda, ossia presupposto per l'erogazione della prestazione che in difetto di comunicazione non va corrisposta.
A supporto, si richiama la Circolare CP_2 n. 174 del 23.11.2017 (para. 49) ove in relazione ad entrambe le fattispecie di attività lavorativa autonoma o subordinata compatibile con la AS, si chiarisce che "Il beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza, informare l' CP_2 entro un mese dall'inizio dell'attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di
NASPI se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche ove sia pari a zero". Per la verità la predetta circolare chiarisce anche, in conformità a quanto sostenuto dal ricorrente, che il possesso della IVA non implica necessariamente l'inizio dell'attività di impresa, sicchè occorre accertare se detta attività sia effettivamente iniziata.
E, nel caso che ci occupa, si può ritenere che l'CP_2 abbia sufficientemente documentato l'inizio dell'attività lavorativa autonoma di noleggio imbarcazioni alla data del 23 febbraio 2023 con la comunicazione effettuata dallo stesso ricorrente alla Capitaneria di Porto e con la visura camerale che attesta l'inizio dell'attività di impresa nella predetta data mentre la documentazione fornita dal و
ricorrente non appare idonea a smentire tali risultanze.
E poiché il ricorrente non ha effettuato, entro il termine di trenta giorni dall'inizio dell'attività, la comunicazione dei redditi presunti, legittimamente l'CP_2 ha chiesto la restituzione della indennità
AS già corrisposta.
La richiesta di ripetizione dell'importo indebitamente percepito non è affetta da alcun vizio o contraddizione nella sua motivazione. Essa indica quale causale della richiesta "E' stata corrisposta indennita' di disoccupazione NASPI parzialmente non spettante per rioccupazione" e tale motivazione non è in contrasto con quella indicata nella delibera di reiezione del ricorso amministrativo, laddove si precisa che: "In caso di avvio di attività tipizzate (ART, COMM, CD/CM,
IAP, PARASUB, Autonomo iscritto ad Albi o Casse Private, Avv ecc.) con partita IVA: obbligo di comunicazione del reddito presunto derivante da tale attività entro 30 giorni, pena decadenza della prestazione".
Il ricorso, per come proposto, va pertanto rigettato.
Sussistono tuttavia giusti motivi, in considerazione della controvertibilità delle questioni trattate, per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
1.rigetta il ricorso;
2.compensa tra le parti le spese del giudizio.
Salerno 2 ottobre 2025
Il Giudice
A.M.D'Antonio