Ordinanza cautelare 21 luglio 2023
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 04/06/2025, n. 10775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10775 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 10775/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09616/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9616 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, in proprio e in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui minori -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Cristiana Fedeli, Floriano Guerra e Generoso Petrillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Generoso Petrillo in Roma, via Cicerone n. 28;
contro
Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- dell'ordinanza dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata del 3.04.2023, avente ad oggetto “Ordinanza di sgombero ex art. 47 comma 2 del decreto legislativo 6 settembre 2022 n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni”;
- dell'ordinanza dell'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata del 13.05.2023, prot. interno n. -OMISSIS- del 17.05.2023, avente ad oggetto “Ordinanza di sgombero ex art. 47 comma 2 del decreto legislativo 6 settembre 2022 n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni”;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché non conosciuti, ivi compreso, per quanto occorrer possa, il verbale della Polizia di Stato – Commissariato di -OMISSIS- n. -OMISSIS- del 26.11.2022 acquisito agli atti dell'Agenzia con prot. n. -OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2025 il dott. Alberto Ugo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Il ricorrente, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale dei suoi tre figli minori, ha impugnato due ordinanze di sgombero ex art. 47, comma 2, D.Lgs. n. 159 del 2011 dell’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, indicate in epigrafe, in forza delle quali è stato loro ordinato di rilasciare un immobile, oggetto di un provvedimento di confisca divenuto definitivo.
2. – A sostegno dell’impugnazione, il ricorrente ha dedotto in punto di fatto:
- che le due ordinanze di sgombero attengono a un bene immobile di proprietà del ricorrente, che è stato oggetto di una confisca ex d.lgs. n. 159/2011 con decreto del Tribunale di Roma n. -OMISSIS-, emesso il 25 febbraio 2020, divenuto definitivo il 21 gennaio 2022, in seguito al rigetto da parte della Corte di Cassazione dell’impugnazione proposta dal ricorrente (sentenza n. -OMISSIS- del 21 gennaio 2022);
- che il predetto immobile è attualmente abitato dal ricorrente, dai suoi quattro figli minori e dalla compagna;
- che il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha ammesso il ricorrente al regime di detenzione domiciliare, per espiazione pena ai sensi dell’art. 47 ter O.P., Legge 354/1975, proprio presso l’immobile oggetto di confisca.
3. – In punto di diritto, il ricorrente ha dedotto:
- che lo sgombero dell’immobile sarebbe illegittimo perché stato ordinato in difetto del necessario presupposto dell’occupazione abusiva dell’immobile confiscato, in quanto al ricorrente è vietato lasciare l’immobile de quo , in virtù dell’ordinanza di detenzione domiciliare presso tale immobile; il ricorrente, infatti, “ ancorché non è più il proprietario dell’immobile […], né lo occupa sulla base di un titolo reale o personale di godimento opponibile all’Agenzia dei beni confiscati, abita legittimamente l’immobile de quo in forza di un ordine del Giudice Penale; e ciò per il tempo di esecuzione della pena che andrà a spirare il 23.11.2024 ”;
- che sussisterebbe anche una grave carenza di istruttoria, in quanto l’Agenzia avrebbe dovuto accertare se sussistevano cause ostative al rilascio dell’immobile prima di ordinarne lo sgombero e, quindi, appurare se il ricorrente effettivamente occupava illegittimamente l’immobile;
- che sarebbero state violate le garanzie partecipative del ricorrente, il quale, se avesse ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento, avrebbe potuto far presente alla Autorità l’insussistenza dei presupposti per ordinare lo sgombero.
4. – Si è costituita in giudizio l’Agenzia Nazionale per l’amministrazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata.
5. – Con ordinanza n. -OMISSIS- del 21 luglio 2023, questo Tribunale ha rigettato l’istanza di tutela cautelare per assenza del requisito del fumus boni juris .
Il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello cautelare con ordinanza n. -OMISSIS- del 27 ottobre 2023.
6. – All’udienza pubblica del 21 maggio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. – Il ricorso è infondato.
8. – Precisa, anzitutto, il Collegio che nella fattispecie di cui è causa non è contestata l’esistenza di un provvedimento definitivo di confisca dell’immobile oggetto del provvedimento di sgombero.
Lo stesso ricorrente afferma, infatti, che il provvedimento del Tribunale di Roma, che dispone la confisca de qua, è divenuto irrevocabile in data 21 gennaio 2022 per effetto della pronuncia della Corte di Cassazione.
Deve, pertanto, convenirsi sul fatto che, a seguito della confisca, il bene immobile in esame sia stato acquisito al patrimonio dello Stato (art. 45, comma 1, d.lgs. n. 159/2011) e sia, per l’effetto, venuto meno qualsivoglia titolo in forza del quale il ricorrente occupava precedentemente l’immobile.
L’ordinanza del Tribunale di sorveglianza, che ammette il ricorrente al regime di detenzione domiciliare presso l’immobile, non può certamente far acquisire al medesimo un titolo legittimo di possesso del bene.
Al contrario, fronte della ricezione dell’ordinanza di sgombero, il ricorrente avrebbe dovuto chiedere al giudice dell’esecuzione penale di scontare la pena residua presso altro luogo.
Tale considerazioni portano a concludere che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, l’ordinanza impugnata è stata emessa in presenza di una situazione fattuale di occupazione abusiva dell’immobile da parte del medesimo.
9. – Non sono fondate nemmeno le censure di carenza di istruttoria e di violazione delle garanzie partecipative, alla luce del carattere vincolato dell’ordinanza di sgombero.
Quest’ultima infatti, così come congegnata dal legislatore, è riconducibile all’esercizio di un potere vincolato e costituisce un “atto dovuto”, strettamente consequenziale rispetto alla confisca definitiva dei beni.
L’Agenzia ha, infatti, il potere-dovere di ordinare agli occupanti di lasciare libero un bene che, per effetto della confisca, ha acquisito un’impronta rigidamente pubblicistica, che non consente di distoglierlo, anche solo temporaneamente, dal vincolo di destinazione e dalle finalità pubbliche ( cfr . Cons. Stato, Sez. III, 4 marzo 2019, n. 1499).
Per queste ragioni, le censure relative alla mancata partecipazione al procedimento di sgombero sono infondate, in quanto i provvedimenti all’esame, avendo natura strettamente vincolata, non richiedono apporti partecipativi del soggetto destinatario (Tar Lazio- Roma, Sez. I, 24 marzo 2025, n. 5909).
Non appaiono fondate nemmeno le censure relative alla mancata considerazione dell’ordinanza del giudice di sorveglianza, atteso che, come detto, la stessa era ininfluente ai fini del corretto esercizio del potere di sgombero da parte dell’Agenzia di un immobile ormai entrato a far parte del patrimonio dello Stato.
10. – Alla luce di tutte le considerazioni svolte, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
11. – Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, che liquida in complessivi € 1.500,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare tutti i soggetti menzionati nella presente sentenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Politi, Presidente
Angelo Fanizza, Consigliere
Alberto Ugo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alberto Ugo | Roberto Politi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.