Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza 23/01/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00077/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01088/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1088 del 2024, proposto da IK GA, rappresentata e difesa dagli avvocati Maristella Cipolla, Elisabetta Garassini, Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci e Walter Miceli, con domicilio eletto presso lo studio Elisabetta Garassini in Loano, Piazzale Mazzini, n. 18/10;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio in Genova, v.le Brigate Partigiane, n. 2;
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Imperia, Sezione Lavoro, 22 marzo 2024, n. 60, resa in causa recante r.g. 553/2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'istruzione e del merito;
Visto l'art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025 il dott. Nicola Pistilli e udito l’avvocato dello Stato come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 6 novembre 2024 e depositato in giudizio il 25 novembre 2024, la ricorrente chiede l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza in epigrafe indicata, con la quale il Ministero dell’istruzione e del merito è stato condannato ad assegnare alla medesima la “carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” ex art. 1, co. 121, della l. 13 luglio 2015, n. 107 per le annualità specificate nel titolo.
Il Ministero si è costituito in giudizio.
All’udienza del 15 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione previo avviso circa la possibile irricevibilità del ricorso per tardività.
Preliminarmente, il Collegio ritiene di poter definire il ricorso sulla base di questione rilevata d’ufficio in udienza pur in assenza del difensore della ricorrente, posto che l’art. 73, co. 3 c.p.a. prevede la concessione di un termine solo per l’ipotesi in cui la questione emerga dopo il passaggio in decisione della causa (Cons. Stato, Sez. IV, 24 novembre 2022, n. 10348).
Il ricorso per ottemperanza è irricevibile per la tardività del deposito, in quanto effettuato oltre il termine dimidiato di quindici giorni dalla notifica, per come fissato dal combinato disposto degli artt. 45, co. 1 e 87, co. 2, lett. d) e 3, c.p.a. Ai sensi dell’art. 87, co. 3, c.p.a. « nei giudizi di cui al comma 2, con esclusione dell’ipotesi di cui alla lettera a), e fatto salvo quanto disposto dall’articolo 116, comma 1, tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario, tranne quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti ». E nell’ambito dei giudizi di cui al comma 2 dell’art. 87 c.p.a., alla lettera d) sono compresi i giudizi di ottemperanza, con la conseguenza che, salvi i termini espressamente eccettuati, quello per il deposito del ricorso introduttivo per ottemperanza è dimezzato rispetto a quello ordinario, che l’art. 45, co. 1 c.p.a. fissa in trenta giorni.
Ne discende che il deposito del ricorso notificato in data 6 novembre 2024, effettuato il successivo 25 novembre, risulta tardivo.
In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile.
Le spese possono essere compensate in ragione della definizione in rito sulla base di una questione rilevata d’ufficio dal Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Luca Morbelli, Presidente
Angelo Vitali, Consigliere
Nicola Pistilli, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Pistilli | Luca Morbelli |
IL SEGRETARIO