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Ordinanza 9 aprile 2025
Ordinanza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, ordinanza 09/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. 94/2024 R.G.
Tribunale Ordinario di Gela
SEZIONE CIVILE
ORDINANZA
Il Giudice dott.ssa Stefania Sgroi, letti gli atti della causa n. 94/2024 R.G. , a seguito dell'udienza del 9/4/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.; rilevato che nessuna delle parti ha depositato note scritte sostitutive di tale udienza, nel termine perentorio assegnato ex art. 127-ter c.p.c. con il provvedimento che risulta in atti comunicato dalla cancelleria, come già verificatosi alla precedente udienza del 2.4.2025, tenuta anch'essa ex art. 127- ter c.p.c.; visto l'art. 127-ter c.p.c., ai sensi del quale “se nessuna delle parti depositerà le note scritte nel termine assegnato, il giudice assegnerà un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fisserà udienza;
se a seguito di tale rinvio, nessuna delle parti depositerà le note scritte nel nuovo termine o comparirà all'udienza, il giudice ordinerà che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiarerà l'estinzione del processo”;
P.Q.M.
ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Si comunichi.
Gela, 09/04/2025
IL GIUDICE dott.ssa Stefania Sgroi
1
Tribunale Ordinario di Gela
SEZIONE CIVILE
ORDINANZA
Il Giudice dott.ssa Stefania Sgroi, letti gli atti della causa n. 94/2024 R.G. , a seguito dell'udienza del 9/4/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.; rilevato che nessuna delle parti ha depositato note scritte sostitutive di tale udienza, nel termine perentorio assegnato ex art. 127-ter c.p.c. con il provvedimento che risulta in atti comunicato dalla cancelleria, come già verificatosi alla precedente udienza del 2.4.2025, tenuta anch'essa ex art. 127- ter c.p.c.; visto l'art. 127-ter c.p.c., ai sensi del quale “se nessuna delle parti depositerà le note scritte nel termine assegnato, il giudice assegnerà un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fisserà udienza;
se a seguito di tale rinvio, nessuna delle parti depositerà le note scritte nel nuovo termine o comparirà all'udienza, il giudice ordinerà che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiarerà l'estinzione del processo”;
P.Q.M.
ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Si comunichi.
Gela, 09/04/2025
IL GIUDICE dott.ssa Stefania Sgroi
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