Sentenza 25 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 25/03/2026, n. 1406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1406 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01406/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04916/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4916 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Carmelina Lanzara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Bartolomeo, Antonello Mandarano e Annalisa Pelucchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso la sede dell’Avvocatura Comunale in Milano, via della Guastalla, n. 6;
Società OL LA S.p.A., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
ex art.116 c.p.a. dei provvedimenti di diniego dell’istanza di accesso agli atti presentata dalla ricorrente, adottati dal Comune di Milano e dalla Società OL LA S.p.A. sulle istanze presentate dalla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 la dott.ssa VA CC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La signora -OMISSIS- espone di aver risieduto presso un immobile di edilizia residenziale pubblica in Milano nel quale si era trasferita al fine di prestare assistenza alla madre assegnataria dell’alloggio, poi successivamente deceduta, nonché per far fronte a una propria esigenza abitativa a seguito dell’allontanamento forzato dalla casa coniugale disposto con provvedimento giudiziario.
2. Premette, altresì, di aver subito in data 14.07.2025 un procedimento di sgombero eseguito dalla Società OL LA S.p.A. (di seguito solo “OL LA”) su incarico del Comune di Milano, essendo stata considerata quale occupante illegittima e senza titolo del predetto alloggio popolare, in mancanza di alcun formale provvedimento di subentro che ne avesse autorizzato la permanenza.
3. In data 29.07.2025, la ricorrente ha presentato al Comune di Milano e a OL LA istanza di accesso agli atti ai sensi della Legge n. 241/1990, chiedendo l’ostensione della “ ordinanza di sgombero (…) provvedimento eseguito in data 14.05.2025 per l’unità immobiliare sita a -OMISSIS- ” motivata da esigenze di difesa legale (cfr. doc. 1 del Comune e doc. 2 della ricorrente).
4. Con nota trasmessa via email in data 6.08.2025, il competente ufficio comunale ha riscontrato la suddetta istanza precisando che, “ non essendo in possesso dell’atto richiesto, ha inoltrato la pratica a MM Spa - Divisione Casa, che provvederà, in qualità di gestore del patrimonio immobiliare abitativo del Comune di Milano, a fornire il relativo riscontro ” (cfr. doc. 2 della ricorrente).
5. A sua volta, con comunicazione del 28.08.2025, OL LA ha risposto alla predetta richiesta di accesso agli atti specificando di aver avuto conoscenza, tramite segnalazioni all’ufficio T.P.A. (Tutela del patrimonio), di una probabile occupazione abusiva dell’alloggio in questione – ancora intestato alla defunta madre della ricorrente, titolare del contratto di locazione – e di aver conseguentemente accertato, a seguito di verifiche ispettive del proprio personale, la presenza della signora -OMISSIS- e del figlio nel predetto immobile in assenza di alcun valido titolo autorizzativo. Inoltre, nella comunicazione in esame, si dà atto della presentazione di una querela per il reato 633 c.p. e della conseguente attivazione, da parte di OL LA, della procedura per il reintegro nel possesso dell’immobile prevista dalla Convenzione stipulata tra detta società e il Comune di Milano, poi sfociata nella decisione finale del Tavolo Tecnico con la Questura di Milano del 09.07.2025, che avrebbe reso non necessaria la formalizzazione di apposita ordinanza di sgombero (cfr. doc. 2 e 3 del Comune).
6. In data 3.09.2025, la ricorrente quindi ha inoltrato al Comune di Milano e alla Società OL LA una nuova richiesta di accesso agli atti, chiedendo di avere copia dei seguenti documenti: a) segnalazione dell’Ufficio T.P.A.; b) verbali dei sopralluoghi effettuati presso l’unità immobiliare interessata dalla procedura di sgombero; c) querela ex art. 633 c.p., d) decisione del 9.07.2025, anche in questo caso facendo riferimento a esigenze difensive (cfr. doc. 4 del Comune).
7. In data 19.09.2025, OL LA ha riscontrato detta ulteriore richiesta precisando che “ le regioni del diniego all’accesso agli atti di cui trattasi, opposto dalla scrivente Società in qualità di Gestore, risiedono nell’assenza di un interesse concreto e attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata in capo alla sig.ra -OMISSIS- la quale non risulta essere titolare di alcun regolare contratto di locazione. Ne consegue che anche l’attività difensiva evocata quale motivazione dell’accesso agli atti risulta debole e mal si coniuga con una posizione, come quella della sig.ra -OMISSIS-, sfornita di alcuna tutela in assenza di contratto vigente ”. In tale occasione ha inoltre trasmesso il verbale di intervento del 14.07.2025 (cfr. doc. 5 del Comune).
8. In data 18.10.2025, infine, la ricorrente ha chiesto nuovamente l’ostensione dei seguenti documenti: a) ordinanza di sgombero, b) segnalazione ufficio T.P.A., c) verbali dei sopralluoghi effettuati presso l’unità immobiliare interessata dalla procedura di sgombero, c) querela ex art. 633 c.p., d) decisione del Tavolo tecnico del 9.07.2025 (cfr. doc. 7 del Comune).
9. Il Comune di Milano, avendo rilevato che l’istanza del 18.10.2025 era stata inviata direttamente all’Ufficio pratiche edilizie, ha fornito un riscontro interlocutorio in data 20.10.2025 indicando le corrette modalità per la presentazione della richiesta, sul presupposto che la stessa avesse a oggetto una pratica edilizia.
10. Per parte sua, con nota del 4.11.2025, OL LA ha riscontrato l’istanza ostensiva del 18.10.2025 richiamando le precedenti comunicazioni già trasmesse alla ricorrente, ribadendo “ l’impossibilità di fornirLe l’ordinanza di sgombero, emessa dal Questore e non dal Gestore degli alloggi popolari ” e contestando, infine, quanto dichiarato dalla ricorrente in ordine alle modalità violente dello sgombero, in quanto effettuate legittimamente alla presenza delle forze dell’ordine.
11. Con l’odierno ricorso, la signora -OMISSIS- impugna le comunicazioni con cui il Comune di Milano e OL LA hanno riscontrato le istanze di accesso dalla stessa presentate per il tramite del proprio patrocinatore legale, ritenendo sussistere tutti i presupposti fattuali e normativi di cui all’art. 22 e ss. della Legge n. 241/1990 per l’ostensione della documentazione richiesta.
12. Si è costituito in giudizio per resistere al ricorso il Comune di Milano, eccependo preliminarmente la tardività dell’impugnativa nella parte in cui è rivolta avverso gli atti dallo stesso adottati e insistendo nel merito per il rigetto delle doglianze. OL LA, sebbene regolarmente intimata, non si è costituita in giudizio.
13. Alla camera di consiglio del 4.03.2026, previo avviso alle parti della sussistenza di possibili profili di parziale tardività e inammissibilità del ricorso come riportato a verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.
14. Ritiene il Collegio che, come anche rilevato ex officio , il ricorso sia in parte improcedibile per tardività e in parte inammissibile, nei termini di seguito illustrati.
15. Sotto un primo profilo, è fondata l’eccezione del Comune di Milano di improcedibilità del gravame per tardività nella parte in cui ha a oggetto le comunicazioni del 6.08.25 e del 20.10.2025 con cui l’Ente ha riscontrato, per quanto di sua competenza, le richieste di accesso agli atti formulate dalla ricorrente. Difatti, il presente ricorso è stato notificato soltanto in data 2.12.2025 e, dunque, ben oltre il termine decadenziale di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione dei provvedimenti impugnati, ai sensi dell’art. 116, comma 1, c.p.a.
16. Parimenti, il ricorso è improcedibile per tardività anche nella parte in cui si rivolge avverso le risposte del 28.08.2025 e del 19.09.2025 fornite da OL LA in riscontro alle istanze ostensive formalizzate dalla ricorrente a luglio e settembre 2025, in quanto, anche in questo caso, l’impugnativa è intervenuta oltre il termine decadenziale sopra indicato.
17. Il ricorso, pertanto, risulta tempestivo soltanto laddove ha ad oggetto la risposta di OL LA da ultimo fornita in data 4.11.2025, contestandone la legittimità e la correttezza. In tale parte, tuttavia, come rilevato officiosamente dal Collegio nel corso della camera di consiglio fissata per la trattazione della controversia, il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.
17.1 Sotto un primo profilo, la richiesta della ricorrente di ricevere copia dell’ordinanza di sgombero dell’immobile dalla stessa occupato è stata già riscontrata dall’ente gestore con la nota del 28.08.2025, nella quale è stato chiarito che tale provvedimento non risulta emanato – o, comunque, non è nella disponibilità del gestore – in quanto lo sgombero è stato effettuato sulla base del Protocollo siglato dal Comune di Milano con la Prefettura di Milano e OL LA per la repressione delle occupazioni abusive del patrimonio immobiliare pubblico. Nelle proprie memorie difensive, l’ente ha ulteriormente chiarito che le procedure di sgombero degli occupanti senza titolo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica siti in Regione Lombardia – quale risulta essere, allo stato, l’odierna ricorrente, in mancanza di qualsivoglia contestazione sul punto o allegazione di segno contrario – sono disciplinate dal citato Protocollo denominato “ Piano operativo di azione per la prevenzione ed il contrasto alle occupazioni abusive di alloggi di E.R.P .” siglato nel 2020 e aggiornato nel 2023 (cfr. doc. 4 dell’amministrazione), nel quale sono indicate le specifiche procedure concordate tra le suddette istituzione per l’effettuazione degli sgomberi degli occupanti abusivi rientranti nell’“ anagrafe delle occupazioni senza titolo ” elaborata dal Comune.
Nello specifico, è prevista la costituzione di un Gruppo di Lavoro, coordinato da un dirigente delegato dal Prefetto, cui partecipano i rappresentanti delle forze dell’ordine e del Comune di Milano, che si occuperà dell’integrazione “ delle informazioni da far confluire nella Banca Dati messa a disposizione da Regione Lombardia, per una visione complessiva di insieme del fenomeno delle occupazioni abusive nella città di Milano ”; pertanto, “ l’elenco dei nuclei che hanno priorità di sgombero viene portato al Tavolo Tecnico della Questura, che procederà settimanalmente alla programmazione in base agli indirizzi forniti in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e secondo la disponibilità della forza pubblica ” (cfr. doc. 4 dell’amministrazione, pag. 17). Sulla base di tale Protocollo, pertanto, è stato eseguito lo sgombero dell’immobile occupato abusivamente dalla ricorrente, per cui non risulta che sia stata adottata alcuna ordinanza di sgombero o, comunque, come correttamente evidenziato da OL LA, ogni specifica richiesta al riguardo potrebbe eventualmente essere rivolta agli Uffici della Questura e non all’ente gestore.
17.2 Per il resto, l’istanza del 18.10.2025 è meramente reiterativa della precedente trasmessa ai medesimi destinatari (Comune di Milano e OL LA) in data 3.09.2025, che è stata riscontrata con comunicazione del 19.09.2025 non tempestivamente impugnata. Come noto, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, “ la reiterazione di una domanda di accesso agli atti è ammissibile solo in presenza di fatti nuovi (sopravvenuti o meno) non rappresentati nell'originaria istanza o a fronte di diversa prospettazione dell'interesse giuridicamente rilevante. Tale conclusione discende, nonostante la qualificazione dell'accesso come diritto, dalla natura impugnatoria del processo in materia di accesso ai documenti amministrativi; sicché deve ritenersi inammissibile il ricorso avente ad oggetto la medesima domanda di accesso a suo tempo già proposta e sulla quale si era già formato un giudicato (T.A.R. Napoli, sez. VI, 07/06/2021, n. 3782). Parimenti, nel caso – qui ricorrente – di mancata impugnazione del provvedimento di diniego, non è possibile la reiterazione della medesima istanza, né l'impugnazione del successivo diniego, laddove a questo possa riconoscersi carattere meramente confermativo del primo, qualora non sussistono fatti nuovi, sopravvenuti o meno, non presenti nell'originaria istanza o anche una diversa prospettazione dell'interesse giuridicamente rilevante, in ordine alla legittimazione all'accesso (T.A.R. Napoli, sez. VI, 10/07/2020, n. 2990; Cons. Stato, V sez., 02/03/2021, n. 1779; V sez., 6.11.2017, n. 5099) ” (cfr. T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, 6.04.2023, n. 207).
17.3 Nel caso di specie, l’esame dell’istanza di accesso da ultimo formalizzata dalla ricorrente ne rivela il contenuto meramente reiterativo della precedente richiesta formalizzata in data 3.09.2025, senza che sia stata introdotta l’illustrazione di nuovi elementi e fatti sopravvenuti che avrebbero in ipotesi potuto consentire la riproposizione della domanda e senza una differente prospettazione dell’interesse giuridicamente rilevante inteso come posizione legittimante l’accesso. Difatti, la nota a firma del procuratore legale della ricorrente che accompagna l’istanza ostensiva del 18.10.2025 nulla aggiunge o modifica rispetto all’individuazione dei presupposti sulla scorta dei quali l’accesso è stato esercitato e che OL LA ha già ritenuto infondati, come illustrato nei precedenti riscontri non tempestivamente impugnati. Ne consegue, sulla scorta dell’insegnamento giurisprudenziale sopra richiamato, che il ricorso avverso l’ultima nota di riscontro di OL LA del 4.11.2025 è inammissibile, in quanto diretto avverso un atto meramente confermativo del precedente e dunque, come tale, non dotato di diretta lesività.
18. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato in parte improcedibile per tardività laddove diretto avverso le note con cui il Comune di Milano e OL LA hanno riscontrato negativamente – rispettivamente, il primo, in data 6.08.2025 e 20.10.2025 e, la seconda, in data 28.08.2025 e 19.09.2025 – le istanze di accesso presentate dalla ricorrente, mentre è inammissibile nella parte in cui è diretto avverso il diniego di accesso di OL LA del 4.11.2025.
19. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte improcedibile per tardività e in parte inammissibile, nei termini di cui in motivazione.
Condanna parte ricorrente -OMISSIS- al pagamento delle spese di giudizio a favore del Comune di Milano, che liquida in euro 1.000,00 (mille//00) oltre Iva e accessori di legge; nulla per le spese nei confronti di OL LA S.p.A., non costituita.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA AD SO, Presidente
Silvia Cattaneo, Consigliere
VA CC, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA CC | MA AD SO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.