Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 17/04/2025, n. 818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 818 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Monza
Seconda Sezione civile VERBALE DELLA CAUSA n. r.g.1054/ 2024
tra C.F. ) Parte_1 C.F._1
ATTORE e (C.F. CP_1 C.F._2
(C.F. ) CP_2 C.F._3
CONVENUTI
Oggi 17/04/2025 alle ore 13.30 innanzi alla dott.ssa Ilaria Bertolozzi sono comparsi Per l'avv. MEDICI SILVIA oggi sostituita dall'Avv. Parte_1
Alessandro Agostini. Per i convenuti nessuno. Il Giudice, rilevata la regolarità della notifica ai convenuti dell'ordinanza di mutamento del rito, ne dichiara la contumacia. Il Giudice invita la parte presente a precisare le conclusioni. Il procuratore della parte attrice precisa le conclusioni come da propria memoria integrativa datata 11 febbraio 2025. L'Avv. Agostini dichiara che l'immobile non è stato restituito e che la morosità persste.
Esaurita la discussione orale, alle ore 15.10 il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. Il Giudice dott. Ilaria Bertolozzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA Seconda Sezione CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ilaria Bertolozzi ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1054/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. MEDICI SILVIA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Largo Augusto n. 7 ATTORE/INTIMANTE
Contro (C.F. CP_1 C.F._2
(C.F. CP_2 C.F._3
CONVENUTI/INTIMATI CONTUMACI CONCLUSIONI La parte attrice ha concluso come da propria memoria integrativa e così come di seguito:
Per i motivi sopra esposti, il sig. ut supra rappresentato e Parte_1 difeso, con il presente atto rassegna le seguenti CONCLUSIONI Voglia l'Ill.mo Tribunale di Monza, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: In via principale:
- dichiarare risolto il contratto di locazione de quo per inadempimento delle parti convenute/conduttrici;
- condannare le parti convenute/conduttrici alla immediata riconsegna e rilascio degli immobili (appartamento e box) oggetto di locazione;
- condannare le parti convenute/conduttrici al pagamento della somma di € 28.800,00 per la morosità maturata a tutto il 11.02.2025, oltre al pagamento dell'importo di euro 800 mensili, sino alla pronuncia della sentenza, nonché euro 800 mensili, o alla minore o maggiore somma ritenuta di giustizia, a titolo di indennizzo per l'occupazione delle predette unità immobiliari a partire dalla dichiarata risoluzione contrattuale fino all'effettivo rilascio delle stesse libere da persone e cose. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida oltre a richiesta di ingiunzione per i canoni scaduti e a scadere, il signor denunciava la morosità dei signori e Parte_1 CP_1
conduttori degli immobili (appartamento e box) per uso abitativo CP_2 in Cusano Milanino (MI) via Guglielmo Marconi n. 70/A, a causa dell'omesso pagamento del canone di locazione nonché degli oneri accessori, per l'importo complessivo di € 19.200,00. Contestualmente, conveniva in giudizio i medesimi conduttori avanti al Tribunale di Monza per ivi sentir convalidare l'intimato sfratto ed emettere ingiunzione di pagamento. All'udienza fissata per il giudizio di convalida, nessuno compariva per gli intimati. Stante il perfezionamento della notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c. e l'incompatibilità di tale modalità con lo speciale procedimento di convalida, si provvedeva a mutare il rito, al fine della prosecuzione del giudizio nelle forme del rito locatizio. Ritualmente notificata anche l'ordinanza di mutamento del rito, all'odierna udienza, presente il solo procuratore della parte attrice, che precisava le conclusioni richiamando la propria memoria integrativa, veniva dichiarata la contumacia dei convenuti e la causa veniva discussa e decisa con contestuale emissione della sentenza ex art. 429 cpc.
* * * Va affermata l'impossibilità -nel caso concreto- di convalidare lo sfratto, posto che l'irreperibilità della parte intimata ha consentito la notifica dell'intimazione con modalità idonee a realizzare una presunzione legale di conoscenza dell'atto e non una sufficiente probabilità di conoscenza effettiva dello stesso (cfr. C. Cost. n. 15/2000). Ciò doverosamente premesso, la domanda attorea può essere accolta. Risulta infatti provata in causa l'esistenza tra le parti di contratto di locazione ad uso abitativo registrato. Costituiva pertanto onere dei conduttori dimostrare il puntuale adempimento delle obbligazioni a loro carico, tra cui quella principale di pagamento dei canoni, oltre che degli oneri accessori (cfr. Cass. SS.UU. civ. n. 13533/01). In mancanza di costituzione, ciò non è avvenuto, e nemmeno sono state sollevate eccezioni estintive o modificative dell'obbligazione pecuniaria. La morosità dedotta dall'intimante, per complessivi € 19.200,00 alla data dell'intimazione, ma divenuta pari ad € 28.800,00 alla data della memoria integrativa dell'11 febbraio 2025 ed attualmente perdurante, come dichiarato anche oggi in udienza da parte attrice, è sicuramente riconducibile alla previsione di cui all'art. 5 L. n. 392/78 (trattasi di locazione ad uso abitativo) sicché la valutazione della gravità dell'inadempimento risulta predeterminata per legge. Alle argomentazioni che precedono consegue la declaratoria di risoluzione del contratto per grave inadempimento dei conduttori e la loro condanna al rilascio immediato dell'immobile in favore dell'attore, libero da persone e cose. Consegue altresì la condanna dei conduttori al pagamento in favore dell'attore della somma di € 28.800,00 per la morosità maturata all'11 febbraio 2025, oltre ai successivi importi (€ 800,00 mensili, per canoni e spese) scaduti e a scadere sino all'effettivo rilascio, ex art. 1591 c.c. Il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a carico dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione ed istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara risolto per morosità dei conduttori il contratto di locazione tra le parti;
conseguentemente, condanna i convenuti a rilasciare immediatamente l'immobile in favore dell'attore, libero da persone e cose;
condanna i convenuti al pagamento in favore dell'attore della somma di € 28.800,00 per la morosità maturata all'11 febbraio 2025, oltre ai successivi importi (€ 800,00 mensili, per canoni e spese) scaduti e a scadere sino all'effettivo rilascio. Condanna altresì i conduttori in solido a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 3.324,00 (di cui € 919,00 per fase di studio, € 709,00 per fase introduttiva, € 352,00 per fase di trattazione ed € 1.344,00 per fase decisionale) oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali. Monza, 17/04/2025 Il Giudice dott. Ilaria Bertolozzi