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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 01/07/2025, n. 1311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1311 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea in composizione monocratica in persona del dott. Filippo Palumbo, provvedendo ai sensi degli artt. 281-sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come risultanti a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149,
c.d. "Riforma Cartabia") all'esito del deposito di note scritte in so- stituzione dell'udienza;
letti ed esaminati gli atti di causa;
richiamato il contenuto del precedente provvedimento di fissa- zione di udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., che, dalla consul- tazione del fascicolo telematico, risulta essere stato debitamente comunicato alle parti;
preso atto delle note di trattazione scritta in sostituzione della citata udienza, depositate telematicamente in atti e da intendersi qui integralmente richiamate;
rilevato che parte ricorrente ha fornito prova della rituale notifi- ca del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza alla controparte, la quale non risulta essersi costituita in giudizio;
osservato che oggetto del giudizio risulta essere l'accertamento dello stato di cittadinanza italiana, per cui il rito applicabile è quello previsto dall'art. 19-bis d.lgs. 150/2011 e che il presente procedimento risulta instaurato dopo la data del 28.02.2023, sic- ché (in ragione di quanto disposto dall'art. 35, comma 1, d.lgs.
149/2022, come modificato dalla Legge n. 197/2022) il rito appli- cabile richiamato dal predetto art. 19-bis d.lgs. 150/2011 è quello semplificato di cognizione, disciplinato agli artt. 281-decies e ss.
c.p.c.;
ritenuto che la causa sia matura per la decisione e che possa in
Pag. 1 di 11 questa sede procedersi con la pronuncia della sentenza ai sensi dei citati artt. 281-sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come ri- sultanti a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, c.d. "Riforma
Cartabia"), atteso che parte convenuta/resistente, nonostante la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udien- za, non si è costituita in giudizio e parte attrice/ricorrente, nelle proprie note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha espressamente chiesto la decisione della causa, formulando anche le relative conclusioni;
pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. R.G. 1872 / 2023 promosso da:
1. nato a [...]/SP – Brasile il Controparte_1
24.02.1964;
2. nato a [...]é/SP – Controparte_2
Brasile il 25.09.2001;
3. nato a [...]/SP- Bra- Persona_1 sile il 28/10/1975, per sé e – unitamente a
[...]
nata a [...]/SP, Brasile, il Controparte_3
06/08/1974 – in qualità di genitori esercenti la responsabili- tà genitoriale sui figli minori:
4. , nata a [...]/SP - Bra- Controparte_4 sile il 01/08/2007, e
5. , nato a [...]/SP - Brasile Controparte_5 il 01/08/2007, e
6. , nato a [...]/SP - Brasile Controparte_6 il 01/08/2007;
7. nata a [...] Persona_2
Campo/SP – Brasile il 05.04.1977, per sé e – unitamente a nato a [...]/SP, Controparte_7
Brasile, il 21.09.1984 – in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui figli minori:
8. nata a [...]/SP – Brasile il Controparte_8
21.12.2016, e
Pag. 2 di 11 9. nato a [...]/SP – Bra- Controparte_9 sile il 28.02.2018;
10. nato a [...]/SP – Controparte_10
Brasile il 05.10.1998;
11. nato a [...]- Persona_3 po/SP- Brasile il 24/10/1982, per sé e – unitamente a CP_11 mara nata a [...]/MG - Controparte_12
Brasile il 29/11/1979 – in qualità di genitori esercenti la re- sponsabilità genitoriale sul figlio minore:
12. , nato a [...]/SP - Parte_1
Brasile il 20/11/2006; tutti elettivamente domiciliati, ai fini del presente giudizio, in Ca- tanzaro alla Via Pascali n. 6, presso lo studio dell'Avv. Carlofer- nando Parisi, che li rappresenta e difende unitamente all'avv. Va- gner Teixeira Cardoso, giuste procure speciali versate in atti;
- parti ricorrenti -
nei confronti del , in persona del Controparte_13
Ministro p.t.
- parte resistente non costituita -
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
FATTO E DI DIRITTO
1.- I ricorrenti hanno proposto ricorso avverso il
[...]
al fine di ottenere il riconoscimento della cittadinanza CP_13 italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti in linea retta ed ininterrotta di “1. Controparte_14
, cittadino italiano, nato a [...], Comune in
[...]
Provincia di Potenza (PZ) il 29.06.1981 (Doc. 02) figlio di
[...]
e , non si è MAI Per_4 Controparte_15
NATURALIZZATO e non ha mai rinunciato alla Per_5 cittadinanza Italiana come da certificato negativo di naturalizza-
Pag. 3 di 11 zione che si allega (Doc. 03)”. In particolare, gli odierni ricorrenti hanno dedotto in fatto quanto segue:
“ 2. , in da- Controparte_14 ta 15.01.1905, si univa in matrimonio con (Doc. Persona_6
04);
3. Dalla loro unione nasceva in Brasile, in data 29.04.1911,
[...]
o o (Doc. 05); Persona_7 Persona_8 Persona_8
4. , in Parte_2 data 30.07.1932, si univa in matrimonio con Controparte_16 nato (Doc. 06);
5. Dalla loro unione nascevano in Brasile tre figli: in data
03.02.1935 (Doc. 07), in data 04.08.1938 Controparte_14 [...]
(Doc. 08) ed in data 26.03.1950 (Doc. Per_9 Persona_10
09);
6. , in data 11.06.1959, si univa in matrimonio Controparte_14 con che prendeva il nome di Persona_11 Persona_12
(Doc. 10); Dalla loro unione nasceva in Brasile, in data
[...]
24.02.1964, “ricorrente” (Doc. 11); Controparte_1 Persona_13
, in data 10.08.1998, si univa in matrimonio con
[...] CP_17
e prendeva il nome di
[...] Persona_14
(Doc. 12); Dalla loro unione nasceva in Brasile, in data
25.09.2001, “ricorrente” (Doc. 13); Controparte_2
7. , in data 11.10.1962, si univa in matrimonio Persona_9 con che prendeva il nome di Parte_3 Parte_4
(Doc. 14); Dalla loro unione nasceva in Brasile, in data
28.10.1975, “ricorrente” (Doc. 15); Persona_1
in data 04.07.1996, si univa in matri- Persona_1 monio con o Controparte_18 Persona_15 che prendeva il nome di o
[...] Controparte_3 [...]
(Doc. 16); Dalla loro unione nasceva- Persona_16 no in Brasile, in data 01.08.2007, i gemelli Persona_17
“ricorrente” (Doc.17), “ricorrente”
[...] Controparte_6
(Doc.18) e “ricorrente” (Doc. 19); Controparte_5
8. , in data 26.06.1971, si univa in matrimonio Persona_10 con e prendeva il nome di Persona_18 Persona_19
(Doc. 20); Dalla loro unione nascevano in Brasile due figli: in
[...]
Pag. 4 di 11 data 05.04.1977 “ricorrente” (Doc. 21) ed Persona_2 in data 24.10.1982 “ricorrente” (Doc. 22); Persona_3
Dall'unione di e Persona_2 Persona_20 sceva in Brasile, in data 05.10.1998, “ri- Controparte_10 corrente” (Doc. 23); , in data 03.03.2012, si Persona_2 univa in matrimonio con (Doc. 24); Dalla Persona_21 loro unione nascevano in Brasile due figli: in data 21.12.2016
[...]
“ricorrente” (Doc. 25) ed in data 28.02.2018 Persona_22 [...]
“ricorrente” (Doc. 26); Persona_23 Persona_3 in data 18.10.2002, si univa in matrimonio con Persona_24 che prendeva il nome di
[...] Persona_25
(Doc. 27); t. Dalla loro unione nasceva in Brasile, in
[...] data 20.11.2006, “ricorrente” (Doc. 28); Persona_26
A sostegno della domanda, gli odierni ricorrenti hanno prodotto documenti e certificazioni, debitamente tradotte e apostillate, tali da considerarsi provata la loro linea di discendenza italiana.
Il , nonostante la regolare notifica Controparte_13 all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, non si costitui- va nel presente procedimento e, pertanto, se ne dichiara la con- tumacia.
2.- Preliminarmente, in ordine alla competenza del Tribunale adito, si osserva che l'art. 1, comma 36, della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il se- guente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. Il successivo comma 37, ha previsto che la disposizione di cui sopra venisse applicata a partire dal centot- tantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal
22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come pa- rametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della ma- dre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti. In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione, si osserva inoltre che decreto-legge del 17.02.2017 n. 13 ha istitui- to le "Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione
Pag. 5 di 11 internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Euro- pea" presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le
Corti d'appello e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in mate- ria di "stato di cittadinanza italiana".
Alla luce di detti principi, posto che nel caso di specie i ricorrenti risiedono all'estero e che il sig. (conosciuto Controparte_14 anche come o ), loro Controparte_14 Controparte_14 avo, nasceva a Venosa (Pz), città che rientra nella competenza del Distretto della Corte di Appello di Potenza, il Foro competente
è inderogabilmente il Tribunale Civile di Potenza - Sezione specia- lizzata in materia di immigrazione protezione internazionale e li- bera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea.
3.- In linea di principio, dovrebbe dunque affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cit- tadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generaziona- li per linea femminile in epoca precostituzionale e pertanto nes- sun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giuri- sprudenza costituzionale (sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmis- sione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto Controparte_13 limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il Brasile, sulla scorta della documentazione attestante la sua discendenza da un citta- dino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Tuttavia, parte ricorrente ha dedotto di aver tentato di ottenere il numero di prenotazione presso il Consolato Generale d'Italia a
San Paolo, ma senza successo in quanto sulla pagina web del sito consolare (in atti) compare la dicitura “Si informa che la fila per il riconoscimento della cittadinanza italiana è purtroppo lunga – a
Pag. 6 di 11 causa dei milioni di italo-discendenti residenti in questa circoscri- zione consolare dei quali molti richiedono la cittadinanza italiana
- e non può essere evitata. I tempi di attesa sono dovuti anche alle decine di migliaia di discendenti che, per molte generazioni, non hanno aggiornato la propria situazione anagrafica presso questo
Consolato Generale, come previsto dalla legge.”
è risultato anche il tentativo di ottenere un appuntamento Pt_5 attraverso la piattaforma Prenot@mi, il nuovo portale ministeriale creato per la gestione digitalizzata degli appuntamenti per i servi- zi consolari, il cui servizio di ricezione risulta sospeso a causa del raggiungimento del numero massimo di iscrizioni presentabili.
Inoltre, come da documentazione in atti, i tempi di evasione delle istanze di riconoscimento della cittadinanza sono enormemente dilatati, con un'attesa di oltre 10 anni.
In merito all'interesse ad agire dei ricorrenti, va poi rilevato come questo venga definito dall'art. 100 c.p.c., quale condizione dell'azione, come l'interesse di colui che propone la domanda ad ottenere tutela giurisdizionale;
tale interesse deve essere concreto, cioè effettivo ed attuale, ossia esistente quantomeno al momento della decisione. Secondo l'opinione tradizionale, questo sorge quando vi è uno stato di obbiettiva lesione del diritto e l'idoneità del provvedimento richiesto al giudice a porvi rimedio. Tale inte- resse consiste, dunque, nella necessità di ottenere dal processo la protezione dell'interesse sostanziale a semplice e sola affermazio- ne da parte del soggetto della lesione di un proprio diritto.
Ebbene, ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241 del 7.08.1990 i pro- cedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devo esse- re conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
Nella specie, il D.P.C.M. del 17 gennaio 2014 n. 33 prescrive che la durata massima del procedimento amministrativo per l'accertamento del possesso della cittadinanza italiana iure san- guinis, da parte degli Uffici sia pari a 730 giorni. Cio- Parte_6 nonostante, per giurisprudenza prevalente, il decorso del termine di 730 giorni non può essere configurato, in difetto di espressa previsione legislativa, come condizione di procedibilità, proponibi-
Pag. 7 di 11 lità o ammissibilità della domanda, poiché, essendo la nozione di improcedibilità, intesa generalmente come conseguenza di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessa- rio nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, non potendo, atte- se le gravi conseguenze, procedersi ad applicazione analogica in materia sanzionatoria.
A tutto ciò si aggiunga che l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispet- to all'interesse vantato, comportano invero una lesione dell'inte- resse stesso, equivalente ad un diniego di riconoscimento del dirit- to, giustificando in tal senso l'interesse a ricorrere alla tutela giu- risdizionale.
Pertanto, sussiste la legittimazione ad agire dei ricorrenti.
4.- Nel merito il ricorso deve essere accolto per le seguenti ra- gioni.
Com'è noto, per principio, il riconoscimento della cittadinanza ita- liana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto quale discendente di cittadino italiano (ex art. 1, comma 1, Legge n. E' cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apo- lidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori se- condo la legge dello Stato al quale questi appartengono).
La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normati- va precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Leg- ge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e fi- glio. Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti di avo italiano emigrato all'estero si basano sostanzialmente sulla dimo- strazione della discendenza diretta da soggetto originariamente
Pag. 8 di 11 investito dello status civitatis italiano (nella specie l'avo emigra- to); ed invero, al riguardo si è espressa la Suprema Corte di Cas- sazione a Sezioni Unite con le c.d. sentenze gemelle nn. 25317 e
25318 del 2022, che hanno affermato il seguente principio di dirit- to: “secondo la tradizione giuridica italiana,nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza
n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per atto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla sem- plice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadi- nanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di tra- smissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto ec- cezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva”.
Nel caso di specie, va anzitutto rilevato che non risulta che l'avo degli odierni ricorrenti, il cittadino italiano Controparte_14
(conosciuto anche come o Controparte_14 Parte_7
), nato a [...] il [...], abbia mai rinunciato
[...] alla cittadinanza italiana in favore di quella brasiliana, come at- testato dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato in data 02.03.2023 dal Ministero di Giustizia e Sicurezza Pubblica,
Segreteria Nazionale di Giustizia e Cittadinanza, Dipartimento
Migrazioni (doc. 3 in atti), sicché ha potuto trasmettere iure san- guinis la cittadinanza italiana ai suoi discendenti.
Al riguardo, la linea di discendenza riportata in ricorso trova esat- to riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata.
Più precisamente, dalla documentazione depositata emerge che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino e, Per_5 pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa “iure sanguinis” al figlio (noto anche Persona_8 come , che a sua volta Parte_2 Persona_8
l'aveva tramessa ai suoi figli, nato nel 1935, Controparte_14 [...]
nato nel 1938 e nata nel 1950. Persona_27 Persona_28
Costoro a loro volta hanno trasmesso la cittadinanza agli odierni
Pag. 9 di 11 ricorrenti e ai di loro discendenti. Dall'esame delle certificazioni anagrafiche depositata emerge, inoltre, che la linea di discenden- za dei ricorrenti è tale da non contemplare né eventi interruttivi rappresentati da passaggi per via materna intervenuti in epoca precostituzionale né tantomeno ostacoli di carattere normativo, ratione temporis, alla trasmissione della cittadinanza italiana.
In conclusione, alla luce di tutto quanto precede, il ricorso merita accoglimento, dovendo dichiararsi che i ricorrenti sono cittadini italiani e disporsi l'adozione, da parte del , Controparte_13 dei provvedimenti conseguenti.
5. Sussistono giusti motivi, in ragione della peculiarità della materia e delle questioni trattate e della mancata costituzione di parte resistente, per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pro- nunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- DICHIARA la contumacia del resistente;
Controparte_13
- DICHIARA che i ricorrenti:
1. nato a [...]/SP – Brasile il Controparte_1
24.02.1964;
2. nato a [...]é/SP – Controparte_2
Brasile il 25.09.2001;
3. nato a [...]/SP- Bra- Persona_1 sile il 28/10/1975;
4. , nata a [...]/SP - Bra- Controparte_4 sile il 01/08/2007;
5. , nato a [...]/SP - Brasile Controparte_5 il 01/08/2007;
6. , nato a [...]/SP - Brasile Controparte_6 il 01/08/2007;
7. nata a [...] Persona_2
Campo/SP – Brasile il 05.04.1977;
8. nata a [...]/SP – Brasile il Controparte_8
21.12.2016;
9. nato a [...]/SP – Bra- Controparte_9 sile il 28.02.2018;
Pag. 10 di 11 10. nato a [...]/SP – Controparte_10
Brasile il 05.10.1998;
11. nato a [...]- Persona_3 po/SP- Brasile il 24/10/1982;
12. , nato a [...]/SP - Parte_1
Brasile il 20/11/2006; sono cittadini italiani iure sanguinis dalla nascita;
- e per esso, Parte_8 all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Venosa (Pz), ovvero ogni altro competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinan- za della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunica- zioni alle autorità consolari competenti;
- DICHIARA le spese di lite integralmente compensate;
- MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso il 27.06.2025
Il Giudice dott. Filippo Palumbo
Pag. 11 di 11
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea in composizione monocratica in persona del dott. Filippo Palumbo, provvedendo ai sensi degli artt. 281-sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come risultanti a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149,
c.d. "Riforma Cartabia") all'esito del deposito di note scritte in so- stituzione dell'udienza;
letti ed esaminati gli atti di causa;
richiamato il contenuto del precedente provvedimento di fissa- zione di udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., che, dalla consul- tazione del fascicolo telematico, risulta essere stato debitamente comunicato alle parti;
preso atto delle note di trattazione scritta in sostituzione della citata udienza, depositate telematicamente in atti e da intendersi qui integralmente richiamate;
rilevato che parte ricorrente ha fornito prova della rituale notifi- ca del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza alla controparte, la quale non risulta essersi costituita in giudizio;
osservato che oggetto del giudizio risulta essere l'accertamento dello stato di cittadinanza italiana, per cui il rito applicabile è quello previsto dall'art. 19-bis d.lgs. 150/2011 e che il presente procedimento risulta instaurato dopo la data del 28.02.2023, sic- ché (in ragione di quanto disposto dall'art. 35, comma 1, d.lgs.
149/2022, come modificato dalla Legge n. 197/2022) il rito appli- cabile richiamato dal predetto art. 19-bis d.lgs. 150/2011 è quello semplificato di cognizione, disciplinato agli artt. 281-decies e ss.
c.p.c.;
ritenuto che la causa sia matura per la decisione e che possa in
Pag. 1 di 11 questa sede procedersi con la pronuncia della sentenza ai sensi dei citati artt. 281-sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come ri- sultanti a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, c.d. "Riforma
Cartabia"), atteso che parte convenuta/resistente, nonostante la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udien- za, non si è costituita in giudizio e parte attrice/ricorrente, nelle proprie note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha espressamente chiesto la decisione della causa, formulando anche le relative conclusioni;
pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. R.G. 1872 / 2023 promosso da:
1. nato a [...]/SP – Brasile il Controparte_1
24.02.1964;
2. nato a [...]é/SP – Controparte_2
Brasile il 25.09.2001;
3. nato a [...]/SP- Bra- Persona_1 sile il 28/10/1975, per sé e – unitamente a
[...]
nata a [...]/SP, Brasile, il Controparte_3
06/08/1974 – in qualità di genitori esercenti la responsabili- tà genitoriale sui figli minori:
4. , nata a [...]/SP - Bra- Controparte_4 sile il 01/08/2007, e
5. , nato a [...]/SP - Brasile Controparte_5 il 01/08/2007, e
6. , nato a [...]/SP - Brasile Controparte_6 il 01/08/2007;
7. nata a [...] Persona_2
Campo/SP – Brasile il 05.04.1977, per sé e – unitamente a nato a [...]/SP, Controparte_7
Brasile, il 21.09.1984 – in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui figli minori:
8. nata a [...]/SP – Brasile il Controparte_8
21.12.2016, e
Pag. 2 di 11 9. nato a [...]/SP – Bra- Controparte_9 sile il 28.02.2018;
10. nato a [...]/SP – Controparte_10
Brasile il 05.10.1998;
11. nato a [...]- Persona_3 po/SP- Brasile il 24/10/1982, per sé e – unitamente a CP_11 mara nata a [...]/MG - Controparte_12
Brasile il 29/11/1979 – in qualità di genitori esercenti la re- sponsabilità genitoriale sul figlio minore:
12. , nato a [...]/SP - Parte_1
Brasile il 20/11/2006; tutti elettivamente domiciliati, ai fini del presente giudizio, in Ca- tanzaro alla Via Pascali n. 6, presso lo studio dell'Avv. Carlofer- nando Parisi, che li rappresenta e difende unitamente all'avv. Va- gner Teixeira Cardoso, giuste procure speciali versate in atti;
- parti ricorrenti -
nei confronti del , in persona del Controparte_13
Ministro p.t.
- parte resistente non costituita -
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
FATTO E DI DIRITTO
1.- I ricorrenti hanno proposto ricorso avverso il
[...]
al fine di ottenere il riconoscimento della cittadinanza CP_13 italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti in linea retta ed ininterrotta di “1. Controparte_14
, cittadino italiano, nato a [...], Comune in
[...]
Provincia di Potenza (PZ) il 29.06.1981 (Doc. 02) figlio di
[...]
e , non si è MAI Per_4 Controparte_15
NATURALIZZATO e non ha mai rinunciato alla Per_5 cittadinanza Italiana come da certificato negativo di naturalizza-
Pag. 3 di 11 zione che si allega (Doc. 03)”. In particolare, gli odierni ricorrenti hanno dedotto in fatto quanto segue:
“ 2. , in da- Controparte_14 ta 15.01.1905, si univa in matrimonio con (Doc. Persona_6
04);
3. Dalla loro unione nasceva in Brasile, in data 29.04.1911,
[...]
o o (Doc. 05); Persona_7 Persona_8 Persona_8
4. , in Parte_2 data 30.07.1932, si univa in matrimonio con Controparte_16 nato (Doc. 06);
5. Dalla loro unione nascevano in Brasile tre figli: in data
03.02.1935 (Doc. 07), in data 04.08.1938 Controparte_14 [...]
(Doc. 08) ed in data 26.03.1950 (Doc. Per_9 Persona_10
09);
6. , in data 11.06.1959, si univa in matrimonio Controparte_14 con che prendeva il nome di Persona_11 Persona_12
(Doc. 10); Dalla loro unione nasceva in Brasile, in data
[...]
24.02.1964, “ricorrente” (Doc. 11); Controparte_1 Persona_13
, in data 10.08.1998, si univa in matrimonio con
[...] CP_17
e prendeva il nome di
[...] Persona_14
(Doc. 12); Dalla loro unione nasceva in Brasile, in data
25.09.2001, “ricorrente” (Doc. 13); Controparte_2
7. , in data 11.10.1962, si univa in matrimonio Persona_9 con che prendeva il nome di Parte_3 Parte_4
(Doc. 14); Dalla loro unione nasceva in Brasile, in data
28.10.1975, “ricorrente” (Doc. 15); Persona_1
in data 04.07.1996, si univa in matri- Persona_1 monio con o Controparte_18 Persona_15 che prendeva il nome di o
[...] Controparte_3 [...]
(Doc. 16); Dalla loro unione nasceva- Persona_16 no in Brasile, in data 01.08.2007, i gemelli Persona_17
“ricorrente” (Doc.17), “ricorrente”
[...] Controparte_6
(Doc.18) e “ricorrente” (Doc. 19); Controparte_5
8. , in data 26.06.1971, si univa in matrimonio Persona_10 con e prendeva il nome di Persona_18 Persona_19
(Doc. 20); Dalla loro unione nascevano in Brasile due figli: in
[...]
Pag. 4 di 11 data 05.04.1977 “ricorrente” (Doc. 21) ed Persona_2 in data 24.10.1982 “ricorrente” (Doc. 22); Persona_3
Dall'unione di e Persona_2 Persona_20 sceva in Brasile, in data 05.10.1998, “ri- Controparte_10 corrente” (Doc. 23); , in data 03.03.2012, si Persona_2 univa in matrimonio con (Doc. 24); Dalla Persona_21 loro unione nascevano in Brasile due figli: in data 21.12.2016
[...]
“ricorrente” (Doc. 25) ed in data 28.02.2018 Persona_22 [...]
“ricorrente” (Doc. 26); Persona_23 Persona_3 in data 18.10.2002, si univa in matrimonio con Persona_24 che prendeva il nome di
[...] Persona_25
(Doc. 27); t. Dalla loro unione nasceva in Brasile, in
[...] data 20.11.2006, “ricorrente” (Doc. 28); Persona_26
A sostegno della domanda, gli odierni ricorrenti hanno prodotto documenti e certificazioni, debitamente tradotte e apostillate, tali da considerarsi provata la loro linea di discendenza italiana.
Il , nonostante la regolare notifica Controparte_13 all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, non si costitui- va nel presente procedimento e, pertanto, se ne dichiara la con- tumacia.
2.- Preliminarmente, in ordine alla competenza del Tribunale adito, si osserva che l'art. 1, comma 36, della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il se- guente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. Il successivo comma 37, ha previsto che la disposizione di cui sopra venisse applicata a partire dal centot- tantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal
22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come pa- rametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della ma- dre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti. In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione, si osserva inoltre che decreto-legge del 17.02.2017 n. 13 ha istitui- to le "Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione
Pag. 5 di 11 internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Euro- pea" presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le
Corti d'appello e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in mate- ria di "stato di cittadinanza italiana".
Alla luce di detti principi, posto che nel caso di specie i ricorrenti risiedono all'estero e che il sig. (conosciuto Controparte_14 anche come o ), loro Controparte_14 Controparte_14 avo, nasceva a Venosa (Pz), città che rientra nella competenza del Distretto della Corte di Appello di Potenza, il Foro competente
è inderogabilmente il Tribunale Civile di Potenza - Sezione specia- lizzata in materia di immigrazione protezione internazionale e li- bera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea.
3.- In linea di principio, dovrebbe dunque affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cit- tadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generaziona- li per linea femminile in epoca precostituzionale e pertanto nes- sun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giuri- sprudenza costituzionale (sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmis- sione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto Controparte_13 limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il Brasile, sulla scorta della documentazione attestante la sua discendenza da un citta- dino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Tuttavia, parte ricorrente ha dedotto di aver tentato di ottenere il numero di prenotazione presso il Consolato Generale d'Italia a
San Paolo, ma senza successo in quanto sulla pagina web del sito consolare (in atti) compare la dicitura “Si informa che la fila per il riconoscimento della cittadinanza italiana è purtroppo lunga – a
Pag. 6 di 11 causa dei milioni di italo-discendenti residenti in questa circoscri- zione consolare dei quali molti richiedono la cittadinanza italiana
- e non può essere evitata. I tempi di attesa sono dovuti anche alle decine di migliaia di discendenti che, per molte generazioni, non hanno aggiornato la propria situazione anagrafica presso questo
Consolato Generale, come previsto dalla legge.”
è risultato anche il tentativo di ottenere un appuntamento Pt_5 attraverso la piattaforma Prenot@mi, il nuovo portale ministeriale creato per la gestione digitalizzata degli appuntamenti per i servi- zi consolari, il cui servizio di ricezione risulta sospeso a causa del raggiungimento del numero massimo di iscrizioni presentabili.
Inoltre, come da documentazione in atti, i tempi di evasione delle istanze di riconoscimento della cittadinanza sono enormemente dilatati, con un'attesa di oltre 10 anni.
In merito all'interesse ad agire dei ricorrenti, va poi rilevato come questo venga definito dall'art. 100 c.p.c., quale condizione dell'azione, come l'interesse di colui che propone la domanda ad ottenere tutela giurisdizionale;
tale interesse deve essere concreto, cioè effettivo ed attuale, ossia esistente quantomeno al momento della decisione. Secondo l'opinione tradizionale, questo sorge quando vi è uno stato di obbiettiva lesione del diritto e l'idoneità del provvedimento richiesto al giudice a porvi rimedio. Tale inte- resse consiste, dunque, nella necessità di ottenere dal processo la protezione dell'interesse sostanziale a semplice e sola affermazio- ne da parte del soggetto della lesione di un proprio diritto.
Ebbene, ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241 del 7.08.1990 i pro- cedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devo esse- re conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
Nella specie, il D.P.C.M. del 17 gennaio 2014 n. 33 prescrive che la durata massima del procedimento amministrativo per l'accertamento del possesso della cittadinanza italiana iure san- guinis, da parte degli Uffici sia pari a 730 giorni. Cio- Parte_6 nonostante, per giurisprudenza prevalente, il decorso del termine di 730 giorni non può essere configurato, in difetto di espressa previsione legislativa, come condizione di procedibilità, proponibi-
Pag. 7 di 11 lità o ammissibilità della domanda, poiché, essendo la nozione di improcedibilità, intesa generalmente come conseguenza di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessa- rio nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, non potendo, atte- se le gravi conseguenze, procedersi ad applicazione analogica in materia sanzionatoria.
A tutto ciò si aggiunga che l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispet- to all'interesse vantato, comportano invero una lesione dell'inte- resse stesso, equivalente ad un diniego di riconoscimento del dirit- to, giustificando in tal senso l'interesse a ricorrere alla tutela giu- risdizionale.
Pertanto, sussiste la legittimazione ad agire dei ricorrenti.
4.- Nel merito il ricorso deve essere accolto per le seguenti ra- gioni.
Com'è noto, per principio, il riconoscimento della cittadinanza ita- liana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto quale discendente di cittadino italiano (ex art. 1, comma 1, Legge n. E' cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apo- lidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori se- condo la legge dello Stato al quale questi appartengono).
La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normati- va precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Leg- ge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e fi- glio. Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti di avo italiano emigrato all'estero si basano sostanzialmente sulla dimo- strazione della discendenza diretta da soggetto originariamente
Pag. 8 di 11 investito dello status civitatis italiano (nella specie l'avo emigra- to); ed invero, al riguardo si è espressa la Suprema Corte di Cas- sazione a Sezioni Unite con le c.d. sentenze gemelle nn. 25317 e
25318 del 2022, che hanno affermato il seguente principio di dirit- to: “secondo la tradizione giuridica italiana,nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza
n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per atto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla sem- plice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadi- nanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di tra- smissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto ec- cezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva”.
Nel caso di specie, va anzitutto rilevato che non risulta che l'avo degli odierni ricorrenti, il cittadino italiano Controparte_14
(conosciuto anche come o Controparte_14 Parte_7
), nato a [...] il [...], abbia mai rinunciato
[...] alla cittadinanza italiana in favore di quella brasiliana, come at- testato dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato in data 02.03.2023 dal Ministero di Giustizia e Sicurezza Pubblica,
Segreteria Nazionale di Giustizia e Cittadinanza, Dipartimento
Migrazioni (doc. 3 in atti), sicché ha potuto trasmettere iure san- guinis la cittadinanza italiana ai suoi discendenti.
Al riguardo, la linea di discendenza riportata in ricorso trova esat- to riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata.
Più precisamente, dalla documentazione depositata emerge che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino e, Per_5 pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa “iure sanguinis” al figlio (noto anche Persona_8 come , che a sua volta Parte_2 Persona_8
l'aveva tramessa ai suoi figli, nato nel 1935, Controparte_14 [...]
nato nel 1938 e nata nel 1950. Persona_27 Persona_28
Costoro a loro volta hanno trasmesso la cittadinanza agli odierni
Pag. 9 di 11 ricorrenti e ai di loro discendenti. Dall'esame delle certificazioni anagrafiche depositata emerge, inoltre, che la linea di discenden- za dei ricorrenti è tale da non contemplare né eventi interruttivi rappresentati da passaggi per via materna intervenuti in epoca precostituzionale né tantomeno ostacoli di carattere normativo, ratione temporis, alla trasmissione della cittadinanza italiana.
In conclusione, alla luce di tutto quanto precede, il ricorso merita accoglimento, dovendo dichiararsi che i ricorrenti sono cittadini italiani e disporsi l'adozione, da parte del , Controparte_13 dei provvedimenti conseguenti.
5. Sussistono giusti motivi, in ragione della peculiarità della materia e delle questioni trattate e della mancata costituzione di parte resistente, per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pro- nunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- DICHIARA la contumacia del resistente;
Controparte_13
- DICHIARA che i ricorrenti:
1. nato a [...]/SP – Brasile il Controparte_1
24.02.1964;
2. nato a [...]é/SP – Controparte_2
Brasile il 25.09.2001;
3. nato a [...]/SP- Bra- Persona_1 sile il 28/10/1975;
4. , nata a [...]/SP - Bra- Controparte_4 sile il 01/08/2007;
5. , nato a [...]/SP - Brasile Controparte_5 il 01/08/2007;
6. , nato a [...]/SP - Brasile Controparte_6 il 01/08/2007;
7. nata a [...] Persona_2
Campo/SP – Brasile il 05.04.1977;
8. nata a [...]/SP – Brasile il Controparte_8
21.12.2016;
9. nato a [...]/SP – Bra- Controparte_9 sile il 28.02.2018;
Pag. 10 di 11 10. nato a [...]/SP – Controparte_10
Brasile il 05.10.1998;
11. nato a [...]- Persona_3 po/SP- Brasile il 24/10/1982;
12. , nato a [...]/SP - Parte_1
Brasile il 20/11/2006; sono cittadini italiani iure sanguinis dalla nascita;
- e per esso, Parte_8 all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Venosa (Pz), ovvero ogni altro competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinan- za della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunica- zioni alle autorità consolari competenti;
- DICHIARA le spese di lite integralmente compensate;
- MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso il 27.06.2025
Il Giudice dott. Filippo Palumbo
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