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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 28/03/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1908/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
ZANUSSI MANUELA, con elezione di domicilio in V.LE GRIGOLETTI n.
72/D, 33170 PORDENONE (PN), presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv.to CRISTOFORI MORENA, con elezione di domicilio in LARGO S.
GIORGIO n. 8/B, 33170 PORDENONE (PN), presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Albania il 18/042014, non trascritto in Italia;
con i seguenti figli: , nato a [...] al Tagliamento Persona_1
(PN) il 15/12/2015 e , nato a [...] al Tagliamento Parte_2
(PN) il 16/07/2020, rappresentati dall'Avv. GIUST DONATELLA del Foro di
1 Pordenone, in qualità di curatore speciale dei minori;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI: come da proposta conciliativa formulata dal giudice relatore e cioè “1. dichiararsi la separazione dei coniugi, con rinuncia da parte dei medesimi alle domande reciproche di addebito;
2. revocarsi l'affido ai Servizi sociali e la nomina del curatore speciale e affidarsi i figli minori a entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità
genitoriale; le decisioni di maggior interesse per i minori - riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale- devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità,
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è
esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza dei figli presso di sé; con collocazione prevalente presso la madre;
3. mantenere un mandato di vigilanza e supporto al nucleo familiare dei minori da parte dei Servizi sociali competenti per il Comune di Zoppola, con sostegno educativo e psicologico, avvalendosi anche delle competenze professionali delle altre strutture del territorio;
proseguire il percorso consultoriale su volontario accesso dei coniugi;
4. confermarsi i provvedimenti provvisori in punto affido e mantenimento dei minori e in punto assegno di mantenimento a favore della moglie;
5. spese di lite compensate” alla quale le parti hanno dichiarato di aderire con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 07/03/2025 e, altresì, il curatore speciale nulla ha opposto, nelle sue note scritte, rimettendosi alla decisione del Tribunale.
Motivi della decisione
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20/01/2023, ha chiesto la Parte_1
pronuncia della separazione dal coniuge, con il quale Controparte_1
aveva contratto matrimonio in Albania, in data 18/04/2014 e non trascritto in
Italia; ha dedotto che dall'unione sono nati due figli, e Persona_1
, in atti generalizzati e che è ormai irrimediabilmente cessata Parte_2
l'unione affettiva dei coniugi. Ha chiesto l'affido condiviso dei figli minori,
con collocamento prevalente presso la madre, con assegnazione della casa coniugale;
ha chiesto che il padre veda e tenga con sé i figli minori secondo il piano genitoriale dettagliato e prodotto in atti;
ha chiesto che il padre contribuisca al mantenimento ordinario dei figli minori mediante il versamento di un assegno pari a complessivi euro 600,00 mensili (euro 300,00
a figlio), in forma tracciabile e da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese,
somma soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, oltre la ripartizione delle spese straordinarie al 50% tra i genitori, così come individuate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Pordenone;
ha chiesto,
inoltre, di porre a carico del resistente l'obbligo al mantenimento della moglie,
riconoscendole un importo mensile pari ad euro 500,00, somma che verrà
destinata al pagamento del mutuo e alle utenze gravanti sulla casa familiare, e il versamento dell'assegno dovrà avvenire in forma tracciabile entro il giorno
10 di ogni mese a partire dalla data della presente domanda;
ha chiesto,
altresì, che l'assegno unico universale sia integralmente a favore della madre chiedendo al resistente di impegnarsi a sottoscrivere eventuali dichiarazioni si rendessero necessarie allo scopo;
infine, ha chiesto di autorizzarsi il rilascio del passaporto o di documenti equipollenti per eventuali viaggi all'estero dei figli minori con l'un genitore, di cui l'altro genitore dovrà essere preavvisato con congruo anticipo non inferiore a due settimane e di emettere ogni ulteriore provvedimento ritenuto necessario ed urgente, anche in via
3 istruttoria, con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.
nel costituirsi nel procedimento il 22/12/2023, non si è Controparte_1
opposto alla domanda di separazione, ma si è opposto al collocamento prevalente dei minori presso la ricorrente e si è opposto, altresì, alla richiesta di assegno di mantenimento in favore della moglie, in quanto la stessa lavora regolarmente e per le ulteriori motivazioni paventate nella comparsa di costituzione;
preliminarmente ha, inoltre, dichiarato di essersi spontaneamente già rivolto al Consultorio familiare poiché preoccupato per il comportamento della ricorrente verso i minori e ha chiesto, pertanto, che vengano disposti l'intervento dei Servizi sociali e la nomina di un esperto per la valutazione sui profili di personalità della ricorrente, tali da incidere direttamente sulla capacità genitoriale della stessa;
ha chiesto l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso il padre, al quale sarà assegnata la casa coniugale (con pertinenze e arredi), con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, eccezione fatta per le questioni di ordinaria amministrazione rimesse al genitore che ha con sé
i figli nel momento in cui la esercita;
ha dichiarato che la madre potrà vedere e tenere con sé i figli secondo il piano genitoriale allegato in atti;
ha chiesto di disporsi che il mantenimento dei minori sia a carico totale del padre, oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 100%, così come individuate dal Protocollo del Tribunale di Pordenone, ma tale condizione riguardo al mantenimento varrà solo in caso di collocazione prevalente dei minori presso il padre;
ha chiesto che l'assegno unico universale sia al 100% a favore del padre collocatario, chiedendo alla ricorrente di impegnarsi a sottoscrivere eventuali dichiarazioni che si rendessero necessarie allo scopo;
ha chiesto, infine, di autorizzarsi il rilascio reciproco del passaporto o di documenti equipollenti per eventuali viaggi all'estero dei figli minori con un genitore, di cui l'altro genitore dovrà essere preavvisato con congruo anticipo
4 non inferiore a due settimane, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio, attesa l'infondatezza delle domande e la temerarietà delle stesse.
Con memoria integrativa del 05/01/2024, la ricorrente ha chiesto che il
Tribunale assuma gli opportuni provvedimenti e in ogni caso, ordini al convenuto la cessazione della condotta pregiudizievole da lui posta in essere;
disponga l'allentamento immediato dello stesso dalla casa familiare;
prescriva al convenuto di non avvicinarsi alla ricorrente e ai figli minori, nonché ai luoghi frequentati dagli stessi;
ponga a carico del convenuto e favore della ricorrente e dei figli minori, a titolo di mantenimento, la somma di euro 600,00
complessivi (euro 300,00 a figlio), oltre il 50% delle spese straordinarie con decorrenza immediata e per tutta la durata dell'allontanamento o sino a diversa determinazione assunta nel proseguo del giudizio di separazione;
assuma ogni ulteriore provvedimento ritenuto opportuno;
ad integrazione, ha ribadito sostanzialmente le conclusioni già formulate con il ricorso introduttivo dando atto, inoltre, che la ricorrente non si oppone all'ipotetica disposizione di un percorso consultoriale con annesso intervento dei competenti servizi al fine di monitorare e se possibile supportare l'esercizio della genitorialità al fine di consentire di attraversare la crisi separativa in modo idoneo;
si oppone, invece, alla nomina di un esperto che, se eventualmente nominato, dovrà svolgere accertamenti su entrambi i genitori e le loro rispettive capacità genitoriali.
Con decreto del 11/01/2024, il Giudice relatore, in seguito alla memoria integrativa di data 05/01/2024, ha informato le parti, ai sensi dell'art. 473-
bis.42, u.c., c.p.c., che non sono tenute a presentarsi personalmente all'udienza di comparizione e che, se compaiono, il Giudice si astiene dal procedere al tentativo di conciliazione e dall'invitarle a rivolgersi ad un mediatore familiare, salvi i casi di cui al medesimo comma, u.c., ove ne ricorrano i presupposti;
ha chiesto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
5 Pordenone informazioni circa l'esistenza di procedimenti relativi agli abusi e alle violenze allegate, definiti o pendenti, recanti come indagato/imputato il convenuto e la trasmissione dei relativi atti non coperti dal segreto di cui all'art. 329 c.p.p.
In data 15/01/2024, la Procura ha riferito che non vi sono iscrizioni ulteriori rispetto a quella risultante dal certificato rilasciato ex art. 335 c.p.p., che il p.p.
è in fase di indagini preliminari e che al momento non vi sono richieste definitorie.
All'esito dell'udienza del 25/01/2024, il Giudice relatore ha pronunciato i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti, ovvero, ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, dato atto che si è già interrotta la convivenza e la coabitazione, ma pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
ha affidato i figli minori, in atti generalizzati, ai Servizi Sociali competenti per il Comune di
Zoppola (PN); ha disposto che i Servizi Sociali mantengano i minori collocati in via provvisoria presso la madre, con rimessione all'Ente affidatario, in collaborazione con i Servizi specialistici della competente Asl, di garantire una sollecita presa in carico dei minori per un sostegno psicologico e/o psicoterapeutico, nonché presso il Servizio di Neuropsichiatria infantile, volto a supportarli in tutte le loro necessità evolutive, comprese quelle inerenti al profilo educativo e scolastico;
ha nominato curatore speciale dei minori l'Avv.
Donatella Giust del foro di Pordenone, conferendo allo stesso, ai sensi dell'art. 473-bis.8 c.p.c., il potere di adottare, nell'interesse esclusivo dei minori, previa audizione dei Servizi affidatari, dei genitori e previo ascolto dei minori ai sensi dell'art. 473-bis.8 c.p.c., le decisioni relative alla salute e al percorso scolastico dei minori, con ciò limitando la responsabilità genitoriale delle parti,
sino alla revoca dell'incarico al curatore. Il curatore speciale e l'Ente
affidatario, per l'effetto, hanno esercitato i poteri connessi con la responsabilità
genitoriale in relazione ai rapporti con l'istituzione scolastica e con le autorità
6 sanitarie. I genitori hanno conservato la responsabilità genitoriale per tutte le altre scelte di straordinaria e ordinaria amministrazione;
ha disposto visite padre-figli ed ha delegato l'Ente affidatario all'inserimento di una figura educativa domiciliare, che possa sostenere la madre e il padre nell'espletamento di una più consona e tutelante funzione genitoriale;
ha disposto che il padre provveda al mantenimento dei figli minori in via indiretta, mediante un assegno provvisorio mensile pari a euro 600,00 (euro
300,00 a figlio), da versarsi entro il giorno 05 di ogni mese in forma tracciabile alla madre, con decorrenza dalla domanda giudiziale, assegno annualmente rivalutabile secondo le variazioni, se in aumento, degli indici Istat;
ha disposto che ciascun genitore provveda al pagamento del 50% delle spese straordinarie, come individuate nel Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione divorzio stipulato tra il Tribunale di Pordenone e l'Ordine degli Avvocati di Pordenone
in data 22 febbraio 2018; ha disposto che l'assegno unico universale sia percepito al 100% dalla madre, in quanto genitore collocatario prevalente,
mentre le detrazioni fiscali, ove applicabili come per legge, saranno al 50% a favore di entrambi i genitori;
ha disposto che il convenuto versi alla ricorrente l'importo di euro 400,00, a titolo di contributo per il suo mantenimento, da versarsi in via anticipata e in forma tracciabile entro il giorno 05 di ogni mese,
con decorrenza dalla domanda, ai sensi dell'art. 473 bis.22, primo comma,
c.p.c.; ha rigettato le domande avanzate ex art. 473 bis.40 c.p.c. con la memoria depositata da parte ricorrente in data 05/01/2024; ha incaricato il Consultorio
competente per il territorio di Zoppola (PN) di fornire, in collaborazione con i
Servizi Sociali, un approfondimento circa le dinamiche presenti nella coppia genitoriale, con particolare attenzione alla qualità delle relazioni di ciascun genitore con i figli e di verificare la praticabilità di un percorso volto alla diminuzione o al superamento del conflitto ed al raggiungimento di accordi
7 per la gestione condivisa della genitorialità; ha autorizzato il curatore speciale al deposito della memoria di costituzione almeno dieci giorni prima della prossima udienza;
infine, ha rinviato la causa al 05/07/2024.
In data 21/06/2024 è stata acquisita la relazione del Consultorio dalla quale è
emerso che gli operatori fin dal primo colloquio hanno notato la presenza di un forte stato di conflittualità tra i genitori, pur riconoscendo entrambi la sofferenza arrecata ai figli, specialmente nel minore , a seguito della Pt_2
separazione; le parti sono apparse ancorate nella propria posizione vedendo nell'altro l'inadeguatezza e la causa della rottura del legame di coppia. Per gli operatori, i due elementi principali che hanno inciso maggiormente nel conflitto della coppia sono stati, in primis, la presenza di rispettive denunce penali attualmente in corso e, inoltre, l'intreccio relazionale delle due famiglie,
in quanto il fratello della ricorrente si era spostato con la sorella del convenuto e le parti in causa hanno riferito esserci anche per tale coppia, in corso una separazione conflittuale. Le parti hanno dichiarato all'Ente di essersi allontanate a giugno 2023, su decisione della ricorrente, ma, comunque, su condivisione del convenuto, essendosi ormai incrinato il rapporto e che dopo la rottura il convenuto si è trasferito in un appartamento in cui vive insieme con la di lui sorella e la di lui nipote, mentre la ricorrente è rimasta nella casa coniugale insieme con i figli e la figlia maggiore avuta da precedente matrimonio. Nell'ultimo colloquio effettuatosi, gli operatori hanno riscontrato un miglioramento, se pur parziale, riconosciuto anche dalle parti stesse, in merito alla gestione dei figli;
da entrambi i genitori è stato riconosciuto positivamente il ruolo avuto in questo periodo del curatore speciale dei minori rispetto al porre attenzione ai bisogni e al benessere dei loro figli. Riguardo ai momenti di frequentazione tra padre e figli, gli operatori hanno ritenuto adeguato quanto stabilito in sede di udienza, considerato il tipo di lavoro del padre che a volte lo porta a lavorare lontano da casa. Gli operatori hanno
8 sottolineato che appare adeguato, e che debba permanere ancora per alcuni mesi (almeno fino a quando le questioni economiche legali non abbiano trovato soluzione), il metodo utilizzato dai genitori nel comunicare sui bisogni dei minori, ovvero, attraverso messaggi o per mezzo dei rispettivi avvocati.
Infine, hanno sottolineato che la coppia pare maggiormente attenta alle necessità dei minori, ma che comunque la situazione dei rapporti complessi tra gli adulti necessiti ancora del supporto dei Servizi mantenendo anche l'affidamento all'Ente Locale dei minori e, pertanto, hanno richiesto un proseguo del percorso al fine di supportate la genitorialità per almeno ulteriori sei mesi.
In seguito all'udienza del 05/07/2024, tenutasi mediante trattazione scritta, il
Giudice relatore, con ordinanza del 10/07/2024, ha disposto la prosecuzione dell'incarico conferito al Servizio sociale competente per il Comune di
Zoppola e al Consultorio familiare Distretto del Noncello e ha rinviato la causa al 24/01/2025.
In data 17/01/2025, il Consultorio familiare ha depositato la relazione di aggiornamento dalla quale si è evinto che, dai colloqui intercorsi con i genitori iniziati dopo il periodo estivo 2024, gli operatori hanno potuto constatare un miglioramento generale delle modalità relazionali tra le parti. Gli operatori hanno evidenziato, altresì, che la maggior focalizzazione delle parti sulle difficoltà dei minori ha loro permesso di attenuare le rigidità delle contrapposizioni sui modelli familiari di appartenenza a vantaggio di una migliore integrazione nell'ambiente in cui vivono e di una maggiore attenzione ai bisogni dei loro figli. Gli operatori hanno dichiarato come le vacanze estive siano state organizzate positivamente e nel reciproco rispetto,
grazie anche al supporto mediativo del collega dei Servizi Sociali e al coinvolgimento del curatore speciale. Per gli operatori permane la questione legata alla presenza della zia paterna (sorella del convenuto), poiché la madre
9 ribadisce la sua posizione, ovvero, che sia solo il padre ad occuparsi del ritiro dei figli da scuola, il quale ha accettato, con l'accordo preso che, se per esigenze lavorative, dovesse essere lontano avviserà la ricorrente, la quale si attiverà lei per gestire i minori;
in merito a tale accordo gli operatori si sono pronunciati favorevoli nel farlo perdurare anche in futuro, in quanto ha contribuito al raggiungimento di un equilibrio. In conclusione, l'Ente ha evidenziato come i genitori siano risusciti ad accettare meglio le indicazioni dei servizi sociosanitari che si sono attivati nei loro confronti e come siano riusciti a focalizzarsi maggiormente sulle necessità e i bisogni dei minori,
mettendo in atto anche delle strategie mediative per arrivare ad una gestione condivisa della bigenitorialità; hanno sottolineato una situazione migliorativa negli adulti, che ha portato ad una diminuzione della conflittualità, il rispetto dei tempi di frequentazione di ciascuno genitore nella gestione dell'affido condiviso, l'accoglimento da parte dei genitori delle proposte mediative del servizio sociale, rimanendo, infine, a disposizione della coppia genitoriale per un supporto alla genitorialità qualora ne ravvisassero il bisogno.
In seguito all'udienza del 24/01/2025, tenutasi mediante trattazione scritta delle parti e del curatore speciale, il Giudice relatore, con ordinanza del
29/01/2025, ha invitato le parti a conciliare la lite, secondo le condizioni riportate in epigrafe. Le parti hanno aderito alla proposta conciliativa con note scritte depositate in sostituzione di udienza del 07/03/2025 e il curatore speciale dei minori nulla ha opposto, dichiarando, nelle note scritte depositate in sostituzione di udienza del 07/03/2025, di rimettersi alla decisione del
Tribunale.
Con ordinanza del 07/03/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
***
Preliminarmente, deve osservarsi che il matrimonio contratto dalle parti non
10 risulta trascritto in Italia. Occorre precisare che il matrimonio celebrato all'estero dalle parti, entrambe cittadine straniere, anche se non trascritto nei registri dello stato civile italiano ha piena rilevanza nel nostro ordinamento.
Ciò in applicazione dell'art. 28 l.n. 218/95, secondo il quale il matrimonio è
valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento. Il matrimonio celebrato in
Albania dalle parti è pienamente valido nello Stato in cui fu celebrato, come risulta dalla copia dell'atto di matrimonio prodotta in giudizio. La mancata trascrizione del vincolo coniugale in Italia non è di per sé elemento ostativo a riconoscere il vincolo nel nostro ordinamento, in quanto, fatti salvi i limiti derivanti dal rispetto dell'ordine pubblico, il matrimonio che gli stranieri abbiano celebrato nel loro Paese di appartenenza va considerato efficace anche in Italia per il principio del rispetto delle relazioni internazionali e delle norme di diritto internazionale, sancito dall'art. 10 Cost., a nulla rilevando la mancata trascrizione dello stesso nei registri dello stato civile. Il principio enunciato è
corollario del più ampio principio della rilevanza della trascrizione del matrimonio nel nostro ordinamento. Tale formalità non è elemento costitutivo del vincolo, in quanto il matrimonio, anche se contratto all'estero, è valido in
Italia sempre che sussistano i requisiti previsti dalla legge del luogo di celebrazione. In tal senso, diverse sono state le pronunce della Suprema Corte
secondo la quale, nel caso di matrimonio di cittadini italiani contratto all'estero, secondo le forme ivi stabilite, il vincolo è valido in Italia,
indipendentemente dall'osservanza delle norme nazionali relative alle pubblicazioni ed alla trascrizione (Sez. 1, Sentenza n. 9578 del 17/09/1993).
Ciò premesso, la domanda di separazione personale proposta da Pt_1
, alla quale la controparte ha aderito, deve essere accolta, posto che
[...]
l'indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il
11 processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Il Tribunale rileva che le condizioni della proposta conciliativa, accolte dalle parti, risultano rispondenti agli interessi, relazionali ed economici della prole e ne garantiscono il centro di relazioni consolidato;
i motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio in Albania, in data 18/04/2014;
[...]
dà atto che i coniugi hanno rinunciato alle domande di addebito;
revoca l'affido ai Servizi sociali e la nomina del curatore speciale e affida i figli minori a entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse per i minori - riguardanti l'istruzione,
l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale- devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza dei figli presso di sé; con collocazione prevalente presso la madre;
dispone che sia mantenuto un mandato di vigilanza e supporto al nucleo familiare dei minori da parte dei Servizi sociali competenti per il Comune di
Zoppola, con sostegno educativo e psicologico, avvalendosi anche delle competenze professionali delle altre strutture del territorio;
dispone che il percorso consultoriale prosegua su volontario accesso dei coniugi;
conferma i provvedimenti temporanei e urgenti in punto affido dei minori e,
12 cioè, dispone che il padre potrà tenere con sé i figli con i Controparte_1
seguenti tempi e le seguenti modalità: tutte le settimane, per un pomeriggio infrasettimanale, in difetto di accordo il mercoledì, con prelievo da scuola e riaccompagnamento alla casa familiare alle 20,30; a fine settimana alternati,
con prelievo il venerdì all'uscita di scuola e riaccompagnamento a casa la domenica alle 20,30; durante l'estate per 15 giorni, anche non consecutivi, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno. Per le festività natalizie, ad anni alterni: dal 23 dicembre al 30 dicembre;
dal 31 dicembre al 7 gennaio. Per le festività pasquali: ad anni alterni. Il giorno del proprio compleanno ed il giorno della festa del papà; ad anni alterni il pomeriggio o la sera del compleanno dei figli;
conferma i provvedimenti temporanei e urgenti in punto mantenimento dei minori e, cioè, dispone che il padre provveda al Controparte_1
mantenimento dei figli in via indiretta, mediante un assegno provvisorio mensile pari a euro 600,00 (euro 300,00 a figlio), da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese in forma tracciabile alla madre con decorrenza dalla Parte_1
domanda giudiziale;
assegno annualmente rivalutabile secondo le variazioni,
se in aumento, degli indici Istat.
dispone che ciascun genitore provveda al pagamento del 50% delle spese straordinarie, come individuate nel Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione divorzio stipulato tra il Tribunale di Pordenone e l'Ordine degli Avvocati di Pordenone
in data 22 febbraio 2018;
l'assegno unico universale sarà percepito al 100% dalla madre, in quanto genitore collocatario prevalente, mentre le detrazioni fiscali, ove applicabili come per legge, saranno al 50% a favore di entrambi i genitori;
conferma i provvedimenti temporanei e urgenti in punto mantenimento della moglie e, cioè, dispone che versi a l'importo di Controparte_1 Parte_1
13 euro 400,00, a titolo di contributo per il suo mantenimento, da versarsi in via anticipata e in forma tracciabile entro il giorno 5 di ogni mese;
con decorrenza dalla domanda, ai sensi dell'art. 473.bis.22, primo comma, c.p.c.. La somma è
soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, se in aumento.
compensa le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 28/03/2025
Si comunichi ai Servizi sociali competenti per il Comune di Zoppola e al
Consultorio familiare di Azzano Decimo.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1908/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
ZANUSSI MANUELA, con elezione di domicilio in V.LE GRIGOLETTI n.
72/D, 33170 PORDENONE (PN), presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv.to CRISTOFORI MORENA, con elezione di domicilio in LARGO S.
GIORGIO n. 8/B, 33170 PORDENONE (PN), presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Albania il 18/042014, non trascritto in Italia;
con i seguenti figli: , nato a [...] al Tagliamento Persona_1
(PN) il 15/12/2015 e , nato a [...] al Tagliamento Parte_2
(PN) il 16/07/2020, rappresentati dall'Avv. GIUST DONATELLA del Foro di
1 Pordenone, in qualità di curatore speciale dei minori;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI: come da proposta conciliativa formulata dal giudice relatore e cioè “1. dichiararsi la separazione dei coniugi, con rinuncia da parte dei medesimi alle domande reciproche di addebito;
2. revocarsi l'affido ai Servizi sociali e la nomina del curatore speciale e affidarsi i figli minori a entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità
genitoriale; le decisioni di maggior interesse per i minori - riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale- devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità,
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è
esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza dei figli presso di sé; con collocazione prevalente presso la madre;
3. mantenere un mandato di vigilanza e supporto al nucleo familiare dei minori da parte dei Servizi sociali competenti per il Comune di Zoppola, con sostegno educativo e psicologico, avvalendosi anche delle competenze professionali delle altre strutture del territorio;
proseguire il percorso consultoriale su volontario accesso dei coniugi;
4. confermarsi i provvedimenti provvisori in punto affido e mantenimento dei minori e in punto assegno di mantenimento a favore della moglie;
5. spese di lite compensate” alla quale le parti hanno dichiarato di aderire con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 07/03/2025 e, altresì, il curatore speciale nulla ha opposto, nelle sue note scritte, rimettendosi alla decisione del Tribunale.
Motivi della decisione
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20/01/2023, ha chiesto la Parte_1
pronuncia della separazione dal coniuge, con il quale Controparte_1
aveva contratto matrimonio in Albania, in data 18/04/2014 e non trascritto in
Italia; ha dedotto che dall'unione sono nati due figli, e Persona_1
, in atti generalizzati e che è ormai irrimediabilmente cessata Parte_2
l'unione affettiva dei coniugi. Ha chiesto l'affido condiviso dei figli minori,
con collocamento prevalente presso la madre, con assegnazione della casa coniugale;
ha chiesto che il padre veda e tenga con sé i figli minori secondo il piano genitoriale dettagliato e prodotto in atti;
ha chiesto che il padre contribuisca al mantenimento ordinario dei figli minori mediante il versamento di un assegno pari a complessivi euro 600,00 mensili (euro 300,00
a figlio), in forma tracciabile e da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese,
somma soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, oltre la ripartizione delle spese straordinarie al 50% tra i genitori, così come individuate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Pordenone;
ha chiesto,
inoltre, di porre a carico del resistente l'obbligo al mantenimento della moglie,
riconoscendole un importo mensile pari ad euro 500,00, somma che verrà
destinata al pagamento del mutuo e alle utenze gravanti sulla casa familiare, e il versamento dell'assegno dovrà avvenire in forma tracciabile entro il giorno
10 di ogni mese a partire dalla data della presente domanda;
ha chiesto,
altresì, che l'assegno unico universale sia integralmente a favore della madre chiedendo al resistente di impegnarsi a sottoscrivere eventuali dichiarazioni si rendessero necessarie allo scopo;
infine, ha chiesto di autorizzarsi il rilascio del passaporto o di documenti equipollenti per eventuali viaggi all'estero dei figli minori con l'un genitore, di cui l'altro genitore dovrà essere preavvisato con congruo anticipo non inferiore a due settimane e di emettere ogni ulteriore provvedimento ritenuto necessario ed urgente, anche in via
3 istruttoria, con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.
nel costituirsi nel procedimento il 22/12/2023, non si è Controparte_1
opposto alla domanda di separazione, ma si è opposto al collocamento prevalente dei minori presso la ricorrente e si è opposto, altresì, alla richiesta di assegno di mantenimento in favore della moglie, in quanto la stessa lavora regolarmente e per le ulteriori motivazioni paventate nella comparsa di costituzione;
preliminarmente ha, inoltre, dichiarato di essersi spontaneamente già rivolto al Consultorio familiare poiché preoccupato per il comportamento della ricorrente verso i minori e ha chiesto, pertanto, che vengano disposti l'intervento dei Servizi sociali e la nomina di un esperto per la valutazione sui profili di personalità della ricorrente, tali da incidere direttamente sulla capacità genitoriale della stessa;
ha chiesto l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso il padre, al quale sarà assegnata la casa coniugale (con pertinenze e arredi), con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, eccezione fatta per le questioni di ordinaria amministrazione rimesse al genitore che ha con sé
i figli nel momento in cui la esercita;
ha dichiarato che la madre potrà vedere e tenere con sé i figli secondo il piano genitoriale allegato in atti;
ha chiesto di disporsi che il mantenimento dei minori sia a carico totale del padre, oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 100%, così come individuate dal Protocollo del Tribunale di Pordenone, ma tale condizione riguardo al mantenimento varrà solo in caso di collocazione prevalente dei minori presso il padre;
ha chiesto che l'assegno unico universale sia al 100% a favore del padre collocatario, chiedendo alla ricorrente di impegnarsi a sottoscrivere eventuali dichiarazioni che si rendessero necessarie allo scopo;
ha chiesto, infine, di autorizzarsi il rilascio reciproco del passaporto o di documenti equipollenti per eventuali viaggi all'estero dei figli minori con un genitore, di cui l'altro genitore dovrà essere preavvisato con congruo anticipo
4 non inferiore a due settimane, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio, attesa l'infondatezza delle domande e la temerarietà delle stesse.
Con memoria integrativa del 05/01/2024, la ricorrente ha chiesto che il
Tribunale assuma gli opportuni provvedimenti e in ogni caso, ordini al convenuto la cessazione della condotta pregiudizievole da lui posta in essere;
disponga l'allentamento immediato dello stesso dalla casa familiare;
prescriva al convenuto di non avvicinarsi alla ricorrente e ai figli minori, nonché ai luoghi frequentati dagli stessi;
ponga a carico del convenuto e favore della ricorrente e dei figli minori, a titolo di mantenimento, la somma di euro 600,00
complessivi (euro 300,00 a figlio), oltre il 50% delle spese straordinarie con decorrenza immediata e per tutta la durata dell'allontanamento o sino a diversa determinazione assunta nel proseguo del giudizio di separazione;
assuma ogni ulteriore provvedimento ritenuto opportuno;
ad integrazione, ha ribadito sostanzialmente le conclusioni già formulate con il ricorso introduttivo dando atto, inoltre, che la ricorrente non si oppone all'ipotetica disposizione di un percorso consultoriale con annesso intervento dei competenti servizi al fine di monitorare e se possibile supportare l'esercizio della genitorialità al fine di consentire di attraversare la crisi separativa in modo idoneo;
si oppone, invece, alla nomina di un esperto che, se eventualmente nominato, dovrà svolgere accertamenti su entrambi i genitori e le loro rispettive capacità genitoriali.
Con decreto del 11/01/2024, il Giudice relatore, in seguito alla memoria integrativa di data 05/01/2024, ha informato le parti, ai sensi dell'art. 473-
bis.42, u.c., c.p.c., che non sono tenute a presentarsi personalmente all'udienza di comparizione e che, se compaiono, il Giudice si astiene dal procedere al tentativo di conciliazione e dall'invitarle a rivolgersi ad un mediatore familiare, salvi i casi di cui al medesimo comma, u.c., ove ne ricorrano i presupposti;
ha chiesto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
5 Pordenone informazioni circa l'esistenza di procedimenti relativi agli abusi e alle violenze allegate, definiti o pendenti, recanti come indagato/imputato il convenuto e la trasmissione dei relativi atti non coperti dal segreto di cui all'art. 329 c.p.p.
In data 15/01/2024, la Procura ha riferito che non vi sono iscrizioni ulteriori rispetto a quella risultante dal certificato rilasciato ex art. 335 c.p.p., che il p.p.
è in fase di indagini preliminari e che al momento non vi sono richieste definitorie.
All'esito dell'udienza del 25/01/2024, il Giudice relatore ha pronunciato i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti, ovvero, ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, dato atto che si è già interrotta la convivenza e la coabitazione, ma pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
ha affidato i figli minori, in atti generalizzati, ai Servizi Sociali competenti per il Comune di
Zoppola (PN); ha disposto che i Servizi Sociali mantengano i minori collocati in via provvisoria presso la madre, con rimessione all'Ente affidatario, in collaborazione con i Servizi specialistici della competente Asl, di garantire una sollecita presa in carico dei minori per un sostegno psicologico e/o psicoterapeutico, nonché presso il Servizio di Neuropsichiatria infantile, volto a supportarli in tutte le loro necessità evolutive, comprese quelle inerenti al profilo educativo e scolastico;
ha nominato curatore speciale dei minori l'Avv.
Donatella Giust del foro di Pordenone, conferendo allo stesso, ai sensi dell'art. 473-bis.8 c.p.c., il potere di adottare, nell'interesse esclusivo dei minori, previa audizione dei Servizi affidatari, dei genitori e previo ascolto dei minori ai sensi dell'art. 473-bis.8 c.p.c., le decisioni relative alla salute e al percorso scolastico dei minori, con ciò limitando la responsabilità genitoriale delle parti,
sino alla revoca dell'incarico al curatore. Il curatore speciale e l'Ente
affidatario, per l'effetto, hanno esercitato i poteri connessi con la responsabilità
genitoriale in relazione ai rapporti con l'istituzione scolastica e con le autorità
6 sanitarie. I genitori hanno conservato la responsabilità genitoriale per tutte le altre scelte di straordinaria e ordinaria amministrazione;
ha disposto visite padre-figli ed ha delegato l'Ente affidatario all'inserimento di una figura educativa domiciliare, che possa sostenere la madre e il padre nell'espletamento di una più consona e tutelante funzione genitoriale;
ha disposto che il padre provveda al mantenimento dei figli minori in via indiretta, mediante un assegno provvisorio mensile pari a euro 600,00 (euro
300,00 a figlio), da versarsi entro il giorno 05 di ogni mese in forma tracciabile alla madre, con decorrenza dalla domanda giudiziale, assegno annualmente rivalutabile secondo le variazioni, se in aumento, degli indici Istat;
ha disposto che ciascun genitore provveda al pagamento del 50% delle spese straordinarie, come individuate nel Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione divorzio stipulato tra il Tribunale di Pordenone e l'Ordine degli Avvocati di Pordenone
in data 22 febbraio 2018; ha disposto che l'assegno unico universale sia percepito al 100% dalla madre, in quanto genitore collocatario prevalente,
mentre le detrazioni fiscali, ove applicabili come per legge, saranno al 50% a favore di entrambi i genitori;
ha disposto che il convenuto versi alla ricorrente l'importo di euro 400,00, a titolo di contributo per il suo mantenimento, da versarsi in via anticipata e in forma tracciabile entro il giorno 05 di ogni mese,
con decorrenza dalla domanda, ai sensi dell'art. 473 bis.22, primo comma,
c.p.c.; ha rigettato le domande avanzate ex art. 473 bis.40 c.p.c. con la memoria depositata da parte ricorrente in data 05/01/2024; ha incaricato il Consultorio
competente per il territorio di Zoppola (PN) di fornire, in collaborazione con i
Servizi Sociali, un approfondimento circa le dinamiche presenti nella coppia genitoriale, con particolare attenzione alla qualità delle relazioni di ciascun genitore con i figli e di verificare la praticabilità di un percorso volto alla diminuzione o al superamento del conflitto ed al raggiungimento di accordi
7 per la gestione condivisa della genitorialità; ha autorizzato il curatore speciale al deposito della memoria di costituzione almeno dieci giorni prima della prossima udienza;
infine, ha rinviato la causa al 05/07/2024.
In data 21/06/2024 è stata acquisita la relazione del Consultorio dalla quale è
emerso che gli operatori fin dal primo colloquio hanno notato la presenza di un forte stato di conflittualità tra i genitori, pur riconoscendo entrambi la sofferenza arrecata ai figli, specialmente nel minore , a seguito della Pt_2
separazione; le parti sono apparse ancorate nella propria posizione vedendo nell'altro l'inadeguatezza e la causa della rottura del legame di coppia. Per gli operatori, i due elementi principali che hanno inciso maggiormente nel conflitto della coppia sono stati, in primis, la presenza di rispettive denunce penali attualmente in corso e, inoltre, l'intreccio relazionale delle due famiglie,
in quanto il fratello della ricorrente si era spostato con la sorella del convenuto e le parti in causa hanno riferito esserci anche per tale coppia, in corso una separazione conflittuale. Le parti hanno dichiarato all'Ente di essersi allontanate a giugno 2023, su decisione della ricorrente, ma, comunque, su condivisione del convenuto, essendosi ormai incrinato il rapporto e che dopo la rottura il convenuto si è trasferito in un appartamento in cui vive insieme con la di lui sorella e la di lui nipote, mentre la ricorrente è rimasta nella casa coniugale insieme con i figli e la figlia maggiore avuta da precedente matrimonio. Nell'ultimo colloquio effettuatosi, gli operatori hanno riscontrato un miglioramento, se pur parziale, riconosciuto anche dalle parti stesse, in merito alla gestione dei figli;
da entrambi i genitori è stato riconosciuto positivamente il ruolo avuto in questo periodo del curatore speciale dei minori rispetto al porre attenzione ai bisogni e al benessere dei loro figli. Riguardo ai momenti di frequentazione tra padre e figli, gli operatori hanno ritenuto adeguato quanto stabilito in sede di udienza, considerato il tipo di lavoro del padre che a volte lo porta a lavorare lontano da casa. Gli operatori hanno
8 sottolineato che appare adeguato, e che debba permanere ancora per alcuni mesi (almeno fino a quando le questioni economiche legali non abbiano trovato soluzione), il metodo utilizzato dai genitori nel comunicare sui bisogni dei minori, ovvero, attraverso messaggi o per mezzo dei rispettivi avvocati.
Infine, hanno sottolineato che la coppia pare maggiormente attenta alle necessità dei minori, ma che comunque la situazione dei rapporti complessi tra gli adulti necessiti ancora del supporto dei Servizi mantenendo anche l'affidamento all'Ente Locale dei minori e, pertanto, hanno richiesto un proseguo del percorso al fine di supportate la genitorialità per almeno ulteriori sei mesi.
In seguito all'udienza del 05/07/2024, tenutasi mediante trattazione scritta, il
Giudice relatore, con ordinanza del 10/07/2024, ha disposto la prosecuzione dell'incarico conferito al Servizio sociale competente per il Comune di
Zoppola e al Consultorio familiare Distretto del Noncello e ha rinviato la causa al 24/01/2025.
In data 17/01/2025, il Consultorio familiare ha depositato la relazione di aggiornamento dalla quale si è evinto che, dai colloqui intercorsi con i genitori iniziati dopo il periodo estivo 2024, gli operatori hanno potuto constatare un miglioramento generale delle modalità relazionali tra le parti. Gli operatori hanno evidenziato, altresì, che la maggior focalizzazione delle parti sulle difficoltà dei minori ha loro permesso di attenuare le rigidità delle contrapposizioni sui modelli familiari di appartenenza a vantaggio di una migliore integrazione nell'ambiente in cui vivono e di una maggiore attenzione ai bisogni dei loro figli. Gli operatori hanno dichiarato come le vacanze estive siano state organizzate positivamente e nel reciproco rispetto,
grazie anche al supporto mediativo del collega dei Servizi Sociali e al coinvolgimento del curatore speciale. Per gli operatori permane la questione legata alla presenza della zia paterna (sorella del convenuto), poiché la madre
9 ribadisce la sua posizione, ovvero, che sia solo il padre ad occuparsi del ritiro dei figli da scuola, il quale ha accettato, con l'accordo preso che, se per esigenze lavorative, dovesse essere lontano avviserà la ricorrente, la quale si attiverà lei per gestire i minori;
in merito a tale accordo gli operatori si sono pronunciati favorevoli nel farlo perdurare anche in futuro, in quanto ha contribuito al raggiungimento di un equilibrio. In conclusione, l'Ente ha evidenziato come i genitori siano risusciti ad accettare meglio le indicazioni dei servizi sociosanitari che si sono attivati nei loro confronti e come siano riusciti a focalizzarsi maggiormente sulle necessità e i bisogni dei minori,
mettendo in atto anche delle strategie mediative per arrivare ad una gestione condivisa della bigenitorialità; hanno sottolineato una situazione migliorativa negli adulti, che ha portato ad una diminuzione della conflittualità, il rispetto dei tempi di frequentazione di ciascuno genitore nella gestione dell'affido condiviso, l'accoglimento da parte dei genitori delle proposte mediative del servizio sociale, rimanendo, infine, a disposizione della coppia genitoriale per un supporto alla genitorialità qualora ne ravvisassero il bisogno.
In seguito all'udienza del 24/01/2025, tenutasi mediante trattazione scritta delle parti e del curatore speciale, il Giudice relatore, con ordinanza del
29/01/2025, ha invitato le parti a conciliare la lite, secondo le condizioni riportate in epigrafe. Le parti hanno aderito alla proposta conciliativa con note scritte depositate in sostituzione di udienza del 07/03/2025 e il curatore speciale dei minori nulla ha opposto, dichiarando, nelle note scritte depositate in sostituzione di udienza del 07/03/2025, di rimettersi alla decisione del
Tribunale.
Con ordinanza del 07/03/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
***
Preliminarmente, deve osservarsi che il matrimonio contratto dalle parti non
10 risulta trascritto in Italia. Occorre precisare che il matrimonio celebrato all'estero dalle parti, entrambe cittadine straniere, anche se non trascritto nei registri dello stato civile italiano ha piena rilevanza nel nostro ordinamento.
Ciò in applicazione dell'art. 28 l.n. 218/95, secondo il quale il matrimonio è
valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento. Il matrimonio celebrato in
Albania dalle parti è pienamente valido nello Stato in cui fu celebrato, come risulta dalla copia dell'atto di matrimonio prodotta in giudizio. La mancata trascrizione del vincolo coniugale in Italia non è di per sé elemento ostativo a riconoscere il vincolo nel nostro ordinamento, in quanto, fatti salvi i limiti derivanti dal rispetto dell'ordine pubblico, il matrimonio che gli stranieri abbiano celebrato nel loro Paese di appartenenza va considerato efficace anche in Italia per il principio del rispetto delle relazioni internazionali e delle norme di diritto internazionale, sancito dall'art. 10 Cost., a nulla rilevando la mancata trascrizione dello stesso nei registri dello stato civile. Il principio enunciato è
corollario del più ampio principio della rilevanza della trascrizione del matrimonio nel nostro ordinamento. Tale formalità non è elemento costitutivo del vincolo, in quanto il matrimonio, anche se contratto all'estero, è valido in
Italia sempre che sussistano i requisiti previsti dalla legge del luogo di celebrazione. In tal senso, diverse sono state le pronunce della Suprema Corte
secondo la quale, nel caso di matrimonio di cittadini italiani contratto all'estero, secondo le forme ivi stabilite, il vincolo è valido in Italia,
indipendentemente dall'osservanza delle norme nazionali relative alle pubblicazioni ed alla trascrizione (Sez. 1, Sentenza n. 9578 del 17/09/1993).
Ciò premesso, la domanda di separazione personale proposta da Pt_1
, alla quale la controparte ha aderito, deve essere accolta, posto che
[...]
l'indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il
11 processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Il Tribunale rileva che le condizioni della proposta conciliativa, accolte dalle parti, risultano rispondenti agli interessi, relazionali ed economici della prole e ne garantiscono il centro di relazioni consolidato;
i motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio in Albania, in data 18/04/2014;
[...]
dà atto che i coniugi hanno rinunciato alle domande di addebito;
revoca l'affido ai Servizi sociali e la nomina del curatore speciale e affida i figli minori a entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse per i minori - riguardanti l'istruzione,
l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale- devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza dei figli presso di sé; con collocazione prevalente presso la madre;
dispone che sia mantenuto un mandato di vigilanza e supporto al nucleo familiare dei minori da parte dei Servizi sociali competenti per il Comune di
Zoppola, con sostegno educativo e psicologico, avvalendosi anche delle competenze professionali delle altre strutture del territorio;
dispone che il percorso consultoriale prosegua su volontario accesso dei coniugi;
conferma i provvedimenti temporanei e urgenti in punto affido dei minori e,
12 cioè, dispone che il padre potrà tenere con sé i figli con i Controparte_1
seguenti tempi e le seguenti modalità: tutte le settimane, per un pomeriggio infrasettimanale, in difetto di accordo il mercoledì, con prelievo da scuola e riaccompagnamento alla casa familiare alle 20,30; a fine settimana alternati,
con prelievo il venerdì all'uscita di scuola e riaccompagnamento a casa la domenica alle 20,30; durante l'estate per 15 giorni, anche non consecutivi, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno. Per le festività natalizie, ad anni alterni: dal 23 dicembre al 30 dicembre;
dal 31 dicembre al 7 gennaio. Per le festività pasquali: ad anni alterni. Il giorno del proprio compleanno ed il giorno della festa del papà; ad anni alterni il pomeriggio o la sera del compleanno dei figli;
conferma i provvedimenti temporanei e urgenti in punto mantenimento dei minori e, cioè, dispone che il padre provveda al Controparte_1
mantenimento dei figli in via indiretta, mediante un assegno provvisorio mensile pari a euro 600,00 (euro 300,00 a figlio), da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese in forma tracciabile alla madre con decorrenza dalla Parte_1
domanda giudiziale;
assegno annualmente rivalutabile secondo le variazioni,
se in aumento, degli indici Istat.
dispone che ciascun genitore provveda al pagamento del 50% delle spese straordinarie, come individuate nel Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione divorzio stipulato tra il Tribunale di Pordenone e l'Ordine degli Avvocati di Pordenone
in data 22 febbraio 2018;
l'assegno unico universale sarà percepito al 100% dalla madre, in quanto genitore collocatario prevalente, mentre le detrazioni fiscali, ove applicabili come per legge, saranno al 50% a favore di entrambi i genitori;
conferma i provvedimenti temporanei e urgenti in punto mantenimento della moglie e, cioè, dispone che versi a l'importo di Controparte_1 Parte_1
13 euro 400,00, a titolo di contributo per il suo mantenimento, da versarsi in via anticipata e in forma tracciabile entro il giorno 5 di ogni mese;
con decorrenza dalla domanda, ai sensi dell'art. 473.bis.22, primo comma, c.p.c.. La somma è
soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, se in aumento.
compensa le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 28/03/2025
Si comunichi ai Servizi sociali competenti per il Comune di Zoppola e al
Consultorio familiare di Azzano Decimo.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
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