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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 20/12/2025, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Il Collegio, riunito in camera di consiglio e composto dai signori dr. Roberto Rezzonico Presidente dr. Marco Gaeta Consigliere dr. Giovanni Battiato Giudice ausiliario relatore
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n.235/2022 R.G. cont., concernente l'impugnazione della sentenza n.474/2022 resa dal Tribunale di Enna in data 20.6.2022 e depositata il 22.6.2022, avente ad oggetto contratti di mutuo
vertente tra
, nato a [...] il [...] c.f. e Parte_1 C.F._1 Pt_2
, nata a [...] il [...] c.f. difesi dall'avv. Silvestro P.
[...] C.F._2
Plumari per procura in atti, presso il cui studio in Troina corso Campania 12 elettivamente domiciliano - appellanti -
contro
nato a [...] il [...] c.f. Controparte_1
e nata a [...] il [...] c.f. C.F._3 CP_2
, difesi anche disgiuntamente per procura in atti, dall'avv. Andrea C.F._4
Testuzza e dall'avv. Carlo Riela per procura in atti ed elettivamente domiciliati all'indirizzo pec Email_1
- appellati - All'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.6.2025 viene disposta la trattazione scritta della causa ex art.127 ter c.p.c., attese le disposizioni che in tal modo consentono lo svolgimento delle udienze civili ove non richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, quindi le parti hanno depositato note di trattazione, concludendo come dai rispettivi atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione avviato alla notifica il 6.9.2018, e Parte_1 Parte_2
convenivano e avanti il Tribunale di Enna, Controparte_1 CP_2
chiedendo la restituzione di somme erogatele a titolo di mutuo.
Esponevano che:
“a) In data 2/1/2010, gli istanti hanno mutuato ai coniugi e Controparte_1
la somma di euro 160,000,00, comprensiva di interessi per il successivo CP_2
quadriennio al tasso annuo del 2,50%, da restituirsi in rate mensili di euro 3.000,00
ciascuna, con decorrenza dal 31/1/2011 e scadenza 30/3/2015.
L'obbligo restitutorio, pertanto, risulterebbe così limitato da tale clausola contrattuale alla
minor somma complessiva di euro 153.000,00 (51 rate * euro 3.000,00).
b) Successivamente, in data 19/10/2010, gli istanti (ovvero il solo sig. , Parte_1
stante che la scrittura in possesso degli istanti non reca la sottoscrizione della coniuge
sig.ra , pur indicata in atto) hanno mutuato ai coniugi Parte_2 Controparte_1
e la somma di euro 128.436,00, comprensiva di interessi per il successivo CP_2
quadriennio al tasso annuo del 3,00%, da restituirsi in rate mensili di euro 3.000,00
ciascuna, con decorrenza dal 1/1/2015 e scadenza 1/7/2018.
L‟obbligo restitutorio, pertanto, risulterebbe così limitato da tale clausola contrattuale alla
minor somma complessiva di euro 112.000,00 (42 rate * euro 3.000,00).
c) In ciascuno dei contratti suddetti, a garanzia della restituzione dei prestiti che ricevevano, i coniugi , nell'ipotesi di proprio inadempimento si Parte_3
impegnavano a cedere ai mutuanti un appartamento ed un garage in Troina, addirittura
impegnandosi in tale ipotesi a contattare essi stessi un Notaio per il relativo trasferimento.
d) E' invece accaduto che, mentre i coniugi - omettevano di versare CP_2 CP_1
financo la prima rata, al 31/1/2011, per la restituzione del primo prestito ricevuto, gli odierni
attori venivano indagati e successivamente processati nell'ambito del procedimento
penale iscritto al n.820/2010 RGNR Proc. Rep. Nicosia, per i reati di usura e di esercizio
abusivo dell'attività finanziaria.”
Rappresentavano che gli attori erano stati pienamente assolti con sentenza del Tribunale
di Enna n.1538/2016 del 6 dicembre 2016 e, a fronte della diffida ricevuta il 3.7.2018 dai convenuti, quest'ultimi non avevano restituito alcuna somma.
Quindi, così concludevano:
“- ritenere e dichiarare l‟obbligo dei convenuti a restituire agli attori la complessiva somma
di euro 288.436,00 dovuta per le causali di cui in premessa;
- in subordine, ove ritenute prevalenti le clausole contrattuali relative all‟ammortamento dei
prestiti, ricondurre l‟obbligo risarcitorio dei convenuti alla minor somma complessiva di
euro 265.000,00 in tal guisa determinata;
- con aggiunta, in ogni caso, di interessi al saggio legale dalla diffida (ricevuta il 3/7/2018)
al soddisfo;
- in ogni caso, condannare i coniugi convenuti, in solido, al pagamento della somma
complessivamente dovuta agli attori, nonché al rimborso di spese e compensi del presente
giudizio che si è costretti ad intraprendere.”
Con comparsa di risposta del 7.1.2019 si costituivano i convenuti Controparte_1
e , chiedendo l'integrale rigetto della domanda attorea, in via principale CP_2
contestando l'avvenuta consegna delle somme promesse nei due contratti di mutuo, mai perfezionati mediante la traditio:
“La frase di cui al n.II dell‟articolato contrattuale di entrambi i mutui [„…La suddetta somma
viene consegnata in data odierna dai mutuanti ai mutuatari in contanti…‟] non indica
alcuna contestualità tra la sottoscrizione e la traditio, né la implica;
prova ne sia che nel
corpo dell‟atto non v‟è alcuna dichiarazione di presa in consegna del denaro o quietanza
da parte dei convenuti odierni. Va da sé osservare che, ove consegna di denaro vi fosse
effettivamente stata, i mutuanti (che non erano certamente nuovi a queste pratiche, viste
le risultanze del processo penale illustratoci), per la dimensione del prestito e per la
dirimente circostanza che si intendesse consegnare denaro contante, avrebbero
certamente previsto la sottoscrizione di specifica quietanza e ricevuta. Ricordando che la
dazione del denaro mutuato è elemento costitutivo della fattispecie codicistica ex art.1813,
allo stato deve dichiararsi che la domanda non è provata”.
Evidenziavano la “stretta vicinanza delle date e la somiglianza degli importi” tra le due scritture, la previsione di un'unica garanzia nei contratti – avente natura di patto commissorio – e l'incongruità economica nella prospettata restituzione di importi addirittura inferiori alla sorte capitale ricevuta.
Eccepivano, altresì, la nullità dei contratti azionati per violazione di norme imperative,
richiamando la disciplina di cui agli artt.106 e 132 del T.U.B. (D.lgs. 385/1993) e dell'art.16
L.108/1996.
Con memoria ex art.183 co.6 n.1 c.p.c., gli attori evidenziavano come la dizione contrattuale “La suddetta somma viene consegnata in data odierna dai mutuanti ai
mutuatari in contanti”, costituisca piena prova della traditio e del perfezionamento dei contratti di mutuo, indipendentemente da formule sacramentali di quietanza.
Precisavano, altresì, che:
“Nel precedente anno 2007, i possidenti sigg. – , clienti abituali del negozio Pt_1 Pt_2 Despar dei coniugi , a seguito di pressanti richieste di quest‟ultimi avevano loro CP_1
concesso in prestito la considerevole somma di euro
115.000,00, al tasso di interesse dell‟8% annuo, con obbligo di restituzione entro tre anni
in rate mensili comprensive di interessi, garantite dal rilascio di
assegni e/o cambiali.
Ebbene, le rate di tale prestito, verosimilmente utilizzato dai mutuatari per l‟acquisto
dell‟appartamento e del garage poi concessi a garanzia della restituzione della somma
ricevuta in seno ai contratti di mutuo per cui è la presente causa, venivano regolarmente
pagate dai mutuatari in contanti...
Nelle more, tuttavia, e precisamente nel dicembre 2009, i coniugi , che nel CP_1
frattempo avevano come sopra proceduto a restituire ai coniugi la somma di euro Pt_1
108,300,00 in contanti, dietro restituzione dei relativi effetti rilasciati a garanzia,
chiedevano ai primi un ulteriore prestito, che, stavolta, in virtù della correttezza fin lì
mostrata dai coniugi , veniva concesso per come attestato con la scrittura privata CP_1
del 2/1/2010 (all.1 al ns. fascicolo).
Nella detta, redatta o fatta redigere dai coniugi , confluivano, quale capitale CP_1
mutuato, sia la somma di euro 120.000,00 in contanti che i sigg. consegnavano ai Pt_1
coniugi contestualmente alla sottoscrizione del relativo contratto, sia la somma di CP_1
euro 21.660,00 a quella data ancora dovuta in dipendenza del prestito del 2007; vi
confluiva, ancora, la somma di euro 18.340,00 quali interessi al saggio annuo convenuto
del 2,5% sul capitale di euro 141.660,00, per il quadriennio di durata del prestito.
Per il totale complessivo indicato di euro 160.000,00…
Accadeva, di seguito, che i sigg. , ormai in possesso di cieca fiducia da parte degli CP_1
anziani benestanti coniugi , nel mentre non procedevano a restituire alle scadenze Pt_1
pattuite le rate del prestito del 2/1/2010, giustificandosi con la effettuazione, ancora in corso, di lucrosi investimenti per l‟attività commerciale di supermercato dagli stessi gestita,
proprio prospettandone l‟utilità per tale fine chiedevano ai primi un ulteriore prestito, che,
stavolta, sempre con la garanzia del prestigioso appartamento con garage di cui sono
proprietari, e con la promessa di maggior interesse del 3% annuo, veniva concesso per
come attestato con la scrittura privata del 19/10/2010 (all.2 al ns.fascicolo)…”
Sul piano giuridico, contestavano l'eccezione di nullità dei contratti per l'asserita violazione di norme imperative bancarie e della disciplina antiusura e, qualora fosse emersa una nullità dei contratti di mutuo, chiedevano “condannare i coniugi convenuti, in solido, al
pagamento della somma complessivamente dovuta agli attori in dipendenza della vicenda
dedotta in giudizio, in via gradata, ai sensi dell‟art.2033 cod. civ. o, in ulteriore subordine,
ai sensi dell‟art.2041 cod. civ.”
Di poi, con successiva memoria ai sensi dell'art.183 co.6 n.2 c.p.c, gli attori indicavano gli estremi di alcuni assegni circolari consegnati ai convenuti nell'anno 2007 (quando sarebbe stato concesso un precedente prestito di €115.000/00), riportando i numeri e gli importi dei titoli emessi dagli istituti bancari RE, BA AR e Banco di Sicilia a favore di e , intendendo così comprovare la reale dazione Controparte_1 CP_2
della complessiva somma.
Istruita la causa sulla base della sola documentazione allegata dalle parti, con sentenza n.474/2022 il Tribunale di Enna rigettava le domande attoree, con condanna alla refusione delle spese in favore dei convenuti, liquidate “nel complessivo importo di € 14.365,00 per
compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, oltre IVA se e in
quanto dovuta e CPA come per legge.”
Nel merito, il Tribunale osservava che non fosse stata assolta la prova di “consegna” della somma di denaro, quale elemento perfezionativo richiesto dall'art.1813 c.c., per l'effetto non sorgendo l'obbligazione di restituzione da parte dei mutuatari, che peraltro avevano ricevuto la prima diffida al pagamento solo nel 2018.
Rilevava che dai contratti allegati emergeva solo un impegno a consegnare le somme in contanti alla data di sottoscrizione, senza prova certa e documentale della sua concretizzazione, mentre gli assegni prodotti dalla parte attrice risalivano a date precedenti e senza alcuna prova di collegamento ai contratti azionati.
Analogamente, rigettava le domande subordinate formulate ex artt.2033 e 2041 c.c., in quanto carenti del requisito della sussidiarietà, sussistendo l'azione tipica esperita dagli attori, rigettata per carenza dei suoi presupposti.
Con atto di citazione notificato il 27.7.2022, e propongono Parte_1 Parte_2
gravame avverso la sentenza del Tribunale, affidando l'impugnazione ai motivi appresso sintetizzati:
MANCATA PROVA DELLA CONSEGNA DELLE SOMME
Il mutuo è un contratto di natura reale, che si perfeziona con la consegna da parte del mutuante al mutuatario di una determinata quantità di denaro o di altre cose fungibili.
Pertanto, è solo con la “traditio” della somma di denaro da parte del mutuante che sorge in capo al mutuatario l'obbligo del rimborso dell'importo finanziato.
Sul punto, si richiama l'onere probatorio gravante sull'attore ex art.2697 c.c. e la giurisprudenza consolidata (Cass. ord. n.
27372/2021 e n. 30944/2018), ma si critica l'interpretazione del Tribunale che ha escluso la prova del perfezionamento del mutuo, poiché la clausola contrattuale «La suddetta somma viene consegnata in data odierna dai mutuanti ai mutuatari in contanti» deve essere interpretata non come mera promessa, ma come concreto adempimento dell'obbligo di consegna.
I documenti prodotti “non solo escludono la natura di preliminare di mutuo ma consentono ed anzi impongono di ritenere comprovata la consegna delle somme di denaro di cui trattasi, peraltro oggetto di specificazione e precisazione, non contestate dai convenuti …
Gli attori hanno subito una notoria vicenda giudiziaria penalmente rilevante, conclusasi con ampia assoluzione da ogni accusa, vicenda che ha precluso ogni azione di tutela per i medesimi nell'immediato; pertanto non appare inverosimile, come erroneamente ritenuto in sentenza, che gli attori abbiano formalizzato la diffida per il pagamento solo nel 2018, oltre sette anni dopo la scadenza della prima rata...
Le scritture sottoposte a giudizio contengono grossolani errori di calcolo e garanzie di trasferimento immobiliare palesemente nulle, indice dell'ingenuità degli attori nell'accettare tali condizioni;
eppure, tali scritture costituiscono la chiara quietanza della somma erogata, attestata dall'obbligo di restituzione al presente e non al futuro, con utilizzo di verbi al presente nei contratti…
Giunge errata la decisione di primo grado, che ha ignorato tali emergenze probatorie, ritenendo che l'art. II dei contratti («La suddetta somma viene consegnata in data odierna dai mutuanti ai mutuatari in contanti») non dimostri alcuna contestualità fra sottoscrizione e consegna delle somme;
invece, detta previsione va interpretata come assunzione da parte degli attori dell'obbligo di consegnare le somme alla data di stipula.
I contratti in questione integrano la piena quietanza, e comunque la prova, dell'intervenuta consegna delle somme dagli attori ai convenuti;
ed il contegno di questi ultimi, che nella fase stragiudiziale e per mano di Avvocato non hanno contestato di aver ricevuto le somme, fornisce ulteriore conferma quanto sopra.”
SULLA CONDANNA ALLE SPESE
Le ragioni degli attori impongono una diversa regolamentazione delle spese del giudizio avanti al Tribunale, che piuttosto vanno liquidate in loro favore.
In assoluto subordine, nel caso del deprecato rigetto della domanda, la condanna disposta dal Tribunale è eccessiva nella sua liquidazione e non consona alla natura documentale della controversia, alla tardiva costituzione e alla scarsa produzione documentale, conseguendone più correttamente la compensazione o la riduzione delle spese.
Infatti, la somma liquidata “risulta, illegittimamente ed ingiustamente, addirittura esorbitare i valori medi di cui ai vigenti parametri liquidatori, perlopiù in una causa ritenuta di natura documentale (pag.2 Sentenza), ed in favore di una parte costituitasi tardivamente;
che ha depositato solo una delle tre memorie di cui all'art. 183 Cpc;
che ha disertato quasi tutte le udienze e financo l'udienza di precisazione delle conclusioni;
che non ha depositato la Memoria conclusionale di replica.”
Con comparsa responsiva del 30.11.2022 si costituiscono e Controparte_1
, chiedendo l'integrale rigetto dei motivi di appello, secondo le difese assunte CP_2
in primo grado, così in sintesi esponendo: La consegna del denaro, elemento costitutivo della fattispecie codicistica, non è mai stata dimostrata, né con documenti, né
con testi, né si è almeno deferito un interrogatorio formale ai convenuti.
Inoltre, “La Pec, che l'avvocato Silvestro Plumari continuamente esibisce per supportare la tesi della non contestazione dei fatti, attribuendole efficacia confessoria in capo ai convenuti, era unicamente – e non lo comprende solo chi non voglia farlo – un monito al collega perché non si facesse strumentalizzare dalla clientela […] Dico innanzitutto che la tesi della non contestazione dei fatti di causa è platealmente smentita dalle sole parole che utilizzai: “…ove fossero veri i fatti da te posti a fondamento delle richieste ivi avanzate…”.
Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., all'udienza del 26.6.2025 la causa viene trattenuta in decisione, concessi i termini per le difese finali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è infondato.
Gli appellanti lamentano che la sentenza di primo grado abbia errato nel ritenere non provata la consegna del denaro ai mutuatari, interpretando in maniera erronea la norma codicistica di cui all'art.1813 c.c. e l'onere probatorio di cui all'art.2697 c.c.
ll mutuo è un contratto di natura reale, che si perfeziona con la consegna da parte del mutuante al mutuatario di una determinata quantità di denaro o di altre cose fungibili. La
consegna della cosa mutuata non costituisce un mero effetto obbligatorio del contratto, ma
è un elemento costitutivo essenziale, senza il quale non può sorgere l'obbligazione di rimborso.
Parte attrice allega che la clausola contrattuale inserita al n.II di entrambe le scritture del
2.1.2010 e 19.10.2020 (all. 1 e 2 all'atto di citazione), nella quale si dichiara “La suddetta
somma viene consegnata in data odierna dai mutuanti ai mutuatari in contanti”, sia da interpretare come prova del perfezionamento del mutuo.
Tuttavia, tale clausola, isolatamente considerata, non è corredata da alcuna prova accessoria idonea a dimostrare la concreta e reale dazione delle somme promesse, essendo mancante qualsivoglia quietanza, ricevuta, documentazione bancaria o testimonianza che attestino la traditio.
Gli assegni circolari emessi tra il 2007 e il 2009 (all.C alla memoria attorea ex art.183 co.6
n.2), non rappresentano prova della consegna di somme riconducibili agli accordi di cui alle scritture del 2010 e, peraltro, della maggior parte neppure è stata richiesta la acquisizione di copia conforme dalle Banche, così che non è possibile provvedere a disporne la produzione ai sensi dell'art.210 c.p.c.
Le garanzie immobiliari contenute nelle scritture hanno natura di patto commissorio
(rinunciate dagli stessi istanti), riconducendole alla «ingenuità degli attori nell‟accettare
una garanzia di dubbia validità» (atto di citazione pag.6), mentre la comunicazione pec trasmessa dal legale dei convenuti il 18.7.2018 (all.6 all'atto di citazione) in risposta alla diffida di pagamento delle somme ricevuta il 3.7.2018, non costituisce alcun riconoscimento o ammissione di merito (come subito dedotto da parte convenuta nella comparsa di risposta), avendo il seguente contenuto letterale:
“Gentile collega Plumari,
si sono rivolti a questo Studio i coniugi , residenti in [...], portando al Parte_3
mio esame una Tua lettera, vergata per conto di tal . Parte_1
La vicenda riferitami mi lascia alquanto perplesso e mi corre l'obbligo di esporti i miei
dubbi: ove fossero veri i fatti da Te posti a fondamento delle richieste ivi avanzate,
non ti sfuggirà di certo che verseremmo in ipotesi di reato, giacché l‟attività di concessione
di finanziamenti è per legge riservata a soggetti istituzionali e per questo presidiata da
norma penale (art. 644 c.p.) e speciale (L. 108/96 e Dlgs 385/93).
Ne sarebbe conferma la circostanza, narratami dai coniugi, che per quanto a loro
conoscenza il sarebbe già stato indagato e forse processato per i reati connessi a Pt_1
codesta attività. La dimensione dell‟interesse richiesto ed il patto marciano esplicitati nelle scritture private
allegate offrono la certezza dell‟illiceità dell‟attività e della conseguente richiesta di rientro.
Sono certo che il Tuo assistito non ti abbia informato nel dettaglio e ti prego di verificare,
anche alla luce del largo mandato che dichiari di avere da parte sua rispetto all‟incasso
delle somme.
Ovviamente, ci aspettiamo la cessazione di ogni e qualsiasi ulteriore richiesta da parte del
.” Pt_1
Di poi, con riferimento al motivo di appello attinente alle spese di giudizio, premesso che in ragione della soccombenza le stesse sono state correttamente poste a carico degli attori in solido, non essendo giustificabile una loro compensazione neppure in parte stante il rigetto integrale delle domande svolte nei confronti dei convenuti, con riguardo alla loro liquidazione deve farsi esclusivo riferimento al valore delle stesse, così come quantificata dagli attori in € 288.436/00.
Quanto alla stessa liquidazione, è stata effettuata sulla base del D.M. n.55/2014 ratione temporis vigente riferito alla fascia di valore da € 260.001/00 a € 520.000/00 sulla base del parametro minimo (e non di quello medio asserito da parte appellante, pari a € 21.387/00
oltre spese generali e accessori).
Di qui il rigetto dell'appello.
Quale logico corollario, atteso l'esito del giudizio, devono porsi a carico degli appellanti in solido le spese del giudizio di impugnazione, che si liquidano come in dispositivo secondo il vigente D.M. n.147/2022 avuto riguardo allo scaglione di valore della causa da €
260.001/00 ad € 520.000/00 (valore della domanda), sulla base dei parametri minimi,
considerata l'importanza delle questioni giuridiche e fattuali trattate, la difficoltà e il pregio dell'attività svolta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello iscritta al n.235/2022, conferma la sentenza n.474/2022
resa dal Tribunale di Enna in data 20.6.2022 e depositata il 22.6.2022, appellata da e . Parte_1 Parte_2
Condanna in solido e a corrispondere le spese del grado di Parte_1 Parte_2
giudizio in favore degli appellati e in solido, che Controparte_1 CP_2
liquida in complessive € 7.120/00 oltre 15% per rimborso forfetario spese, C.P.A. e I.V.A.
se dovuti.
Ai sensi dell'art.13 co.1 quater D.P.R. n.115/02, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione, in capo all'appellante.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio del 25 settembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
(dr. Giovanni Battiato) (dr. Roberto Rezzonico)