Art. 29. Iscrizione nell'elenco dei professionisti
Per l'iscrizione nell'elenco dei professionisti sono richiesti: l'eta' non inferiore agli anni 21, l'iscrizione nel registro dei praticanti, l'esercizio continuativo della pratica giornalistica per almeno 18 mesi, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 31, e l'esito favorevole della prova di idoneita' professionale di cui all'art. 32.
((Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.)) La iscrizione e' deliberata dal componente Consiglio regionale o interregionale entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. Decorso tale termine, inutilmente il richiedente puo' ricorrere ((Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45 del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE.))
Per l'iscrizione nell'elenco dei professionisti sono richiesti: l'eta' non inferiore agli anni 21, l'iscrizione nel registro dei praticanti, l'esercizio continuativo della pratica giornalistica per almeno 18 mesi, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 31, e l'esito favorevole della prova di idoneita' professionale di cui all'art. 32.
((Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.)) La iscrizione e' deliberata dal componente Consiglio regionale o interregionale entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. Decorso tale termine, inutilmente il richiedente puo' ricorrere ((Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45 del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE.))