Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/03/2025, n. 1108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1108 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli Nord R.G. 7583/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica e nella persona del dott. Alfredo Maffei ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 7583/2022 avente ad oggetto “rapporto di somministrazione” e pendente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., società rappresentata Parte_1
e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'avv. Nicola Simonelli, presso il cui studio, sito in Teverola, alla via Roma n 52, è elettivamente domiciliata
PARTE OPPONENTE
E
in persona in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
società rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso monitorio, dall'avv.
Gianluca Mancini e dall'avv. Salvatore Di Foggia, elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, sito in Gricignano di Aversa, alla via Galileo Galilei n. 5
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI Con note scritte depositate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza originariamente fissata per la data del 2.12.2024, le parti concludevano in conformità dei rispettivi scritti difensivi e la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
1
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, la società Controparte_1
chiedeva emettersi ingiunzione di pagamento, nei confronti della
[...]
del valore di € 12.807,42, corrispondente al credito maturato Parte_1
a titolo di corrispettivo per forniture di energia elettrica effettuate presso l'utenza intestata alla società, credito attestato dalle fatture emesse e risultanti dall'estratto conto allegato al ricorso monitorio.
Notificato il decreto ingiuntivo n. 1998/2022, la società ingiunta proponeva tempestiva opposizione con cui rappresentava di aver già saldato il credito mediante la corresponsione del CMOR in favore del suo nuovo gestore, Controparte_2
[...]
Costituendosi in giudizio, evidenziando la facoltà del Controparte_1
fornitore uscente di poter agire in via giudiziale per il recupero del credito nei confronti del cliente moroso pur nel caso in cui fosse stata attivata la procedura di indennizzo ed evidenziando inoltre che tra il credito complessivo e l'indennizzo calcolato vi CP_3
era comunque una differenza pari ad € 3.322,09, concludeva per il rigetto dell'opposizione.
In assenza di istanze istruttorie, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni ed era riservata in decisione con ordinanza del 5.12.2024.
L'opposizione è parzialmente fondata.
Con riguardo all'unico motivo posto a fondamento dell'opposizione, occorre preliminarmente ricordare che il è il corrispettivo per morosità delle utenze di CP_3
energia, cioè il corrispettivo eventualmente addebitato dal nuovo fornitore di energia al cliente finale, il quale abbia situazioni di morosità pregressa nei confronti del suo precedente fornitore di energia elettrica.
Secondo l'art.
2.2 del Testo Integrato del Sistema Indennitario emanato dall'ARERA,
“L'indennizzo è riconosciuto con riferimento al credito, o di parte di esso, relativo a fatture che contabilizzano consumi e oneri relativi alla fornitura di energia elettrica o gas naturale degli ultimi 5 mesi precedenti la data a partire dalla quale l'utente uscente non è più associato al punto di prelievo o di riconsegna”. La formula per il calcolo dell'indennizzo riconosciuto all'utente uscente è esplicitata all'art. 5.4.
Nella vicenda in esame l'importo CMOR risulta quantificato in € 9.485,33 ed è stato
2 Tribunale di Napoli Nord R.G. 7583/2022
inserito in bolletta da parte del nuovo fornitore Controparte_2
Nell'ambito della propria comparsa conclusionale, ha Controparte_1
precisato di avere, nelle more del procedimento, incassato dall il Controparte_4
predetto indennizzo e di vantare, pertanto, un credito residuo pari ad € 3.322,09.
Va preliminarmente chiarito che la procedura attivata dall'opposta, in ogni caso, essendo di natura amministrativa, non preclude al creditore di procedere giudizialmente in via monitoria atteso l'interesse a far accertare l'esatta consistenza del credito e degli interessi maturati. A tale ultimo riguardo deve precisarsi che nella procedura di indennizzo, parziale rispetto all'intero credito maturato, non sono comunque contemplati gli interessi moratori.
Ebbene, le specifiche allegazioni di parte opposta in merito alla descrizione degli importi documentati dalle fatture, emesse nel corso del tempo, trovano specifico riscontro della documentazione prodotta e non sono state contestate in alcun modo da parte opponente.
Pertanto, può dirsi provato che, prima della conclusione del rapporto di fornitura in essere tra le parti, la società cliente aveva accumulato una morosità pari ad € 12.807,42.
Mediante bonifici ordinati dal 10.3.2022 al 21.6.2022 la ha Parte_2
effettuato, in favore del nuovo fornitore, pagamenti ad integrale copertura di quanto dovuto a titolo di CMOR.
Tale voce di spesa, addebitata in bolletta al cliente finale, è stata introdotta con delibera dell'11 dicembre 2009 ARG/elt 191/09, contenente disposizioni in materia di contenimento del rischio creditizio per il mercato dell'energia elettrica al dettaglio e istituzione di un sistema indennitario a favore degli esercenti la vendita per morosità dei clienti emanata dall'AEEG – Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico, ora Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambienti (ARERA).
Inizialmente, il sistema indennitario è stato previsto solo per il settore dell'energia elettrica e successivamente è stato esteso al settore del gas con deliberazione del 3 agosto
2017, 593/2017/R/com.
Nella specie, al cliente finale, la società opponente, è stato addebitato il corrispettivo
CMOR in relazione ai crediti maturati dal fornitore uscente per la somministrazione di energia elettrica.
Il corrispettivo CMOR è stato introdotto con l'obiettivo di consentire al precedente fornitore di energia elettrica o gas di recuperare gli importi non pagati dal cliente finale,
3 Tribunale di Napoli Nord R.G. 7583/2022
passato ad altro fornitore, in modo tale che il passaggio al nuovo fornitore non diventi per il cliente un escamotage per evitare di sanare la morosità pregressa. Mediante questo sistema indennitario, i nuovi fornitori riscuotono gli importi non pagati per conto dei precedenti gestori. L'onere dell'indennizzo è posto esclusivamente a carico del cliente finale soggetto passivo del credito rispetto al quale l'indennizzo è riconosciuto (art. 2.3, allegato B delibera dell'11 dicembre 2009 cit.). Più nello specifico, in tali ipotesi, il fornitore uscente può presentare la richiesta di indennizzo al gestore del sistema indennitario, che verifica la sussistenza dei presupposti e quindi comunica l'ammissione al sistema indennitario all'impresa distributrice e all'esercente la vendita entrante.
Per l'effetto, l'impresa distributrice applica all'esercente la vendita entrante il corrispettivo CMOR. Una volta ricevuto dal cliente finale il pagamento del corrispettivo
CMOR, l'esercente la vendita entrante lo versa all'impresa distributrice che, a sua volta, lo versa alla Cassa. La a sua volta, paga l'importo CMOR all'esercente la vendita Pt_3
uscente e informa il soggetto gestore del sistema indennitario dell'avvenuto pagamento.
Il sistema indennitario previene ipotesi di indebito arricchimento disciplinando espressamente che ove l'esercente la vendita uscente abbia ricevuto l'indennizzo CMOR
e, nonostante ciò, abbia ricevuto anche il pagamento dell'intero credito da parte del cliente finale, l'esercente la vendita uscente è tenuto a restituire l'indennizzo CMOR all'utente finale.
Nel caso in cui l'esercente la vendita entrante non riceva nei tempi previsti il pagamento del corrispettivo CMOR deve richiedere la sospensione del pagamento dell'indennizzo e, in caso di disattivazione del punto di prelievo, deve chiederne l'annullamento.
Va altresì ribadito che il corrispettivo CMOR non coincide esattamente con il valore della morosità accumulata dal cliente finale prima del recesso dal contratto, ma rappresenta soltanto una quota percentuale della suddetta debitoria, calcolata dallo stesso fornitore uscente al momento dell'attivazione della procedura di indennizzo. Non coincidendo il valore della morosità con quello del suddetto indennizzo e non avendo certezza del pagamento da parte del cliente a favore del nuovo fornitore, il fornitore uscente può – come è appunto avvenuto nel caso in esame – legittimamente procedere al recupero delle somme allo stesso spettante, parallelamente all'avvio della procedura indennitaria.
Ciò che emerge da tale articolata disciplina è che il nuovo fornitore ha un mandato a riscuotere il credito del vecchio fornitore nei confronti del cliente moroso. La riscossione
4 Tribunale di Napoli Nord R.G. 7583/2022
da parte del nuovo fornitore del credito, lo estingue o integralmente o parzialmente.
Nel caso di specie, pertanto, il pacifico pagamento ed avvenuto incasso da parte dell'opposta – dopo il deposito del ricorso monitorio – del CMOR di € 9.845,33, ha evidentemente parzialmente estinto il credito originario.
Pertanto, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e la società opponente deve essere condannata a pagare la minor somma pari a € 3.322,09 (€ 12.807,42 - € 9.845,33), oltre agli interessi legali decorrenti da ogni singola fattura al saldo.
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014 nella versione aggiornata al D.M. n. 147 del 13.8.2022, in relazione al valore della controversia determinato in base al decisum - rientrante nello scaglione da € 1.100,01 a € 5.200,00 – ed all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito per la parte opposta (estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva e decisoria).
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
1998/2022;
• condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al Parte_2
pagamento, in favore di della somma di € Controparte_1
3.322,09, oltre interessi come in parte motiva;
• condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al Parte_2
pagamento, in favore di delle spese processuali, Controparte_1
che si liquidano in € 145,50 per esborsi ed € 1.276,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa in data 21.3.2025
IL GIUDICE
dott. Alfredo Maffei
5