Articolo 2 della Legge 24 novembre 1958, n. 1071
Articolo 1Articolo 3
Versione
2 gennaio 1959
Art. 2.
Il contributo statale negli interessi non puo' superare il limite di lire 4 annue per ogni cento lire di capitale dato in prestito, e per la durata massima di un anno.
Ove peraltro il prestito, per qualsiasi ragione, venisse ad avere una durata inferiore al periodo di un anno, l'ammontare del contributo sara' calcolato in ragione della durata effettiva della operazione.
Entrata in vigore il 2 gennaio 1959