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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/11/2025, n. 2369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2369 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice, dott. Simone Romito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2424/2023 R.G.L.
promossa da:
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
ZI PP, ed elettivamente domiciliato in Torino, via Montecuccoli n. 9, presso lo studio del difensore, giusta procura allegata al ricorso introduttivo
RICORRENTE
CONTRO
(CF: CP_1 C.F._2
CONVENUTA - CONTUMACE
OGGETTO: riconoscimento di rapporto di lavoro subordinato – mansioni e livello contrattuale
– orario di lavoro - retribuzioni
1 CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE: come da ricorso introduttivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 5/4/2023, ha allegato: Parte_1
- di avere lavorato alle dipendenze di , già esercente attività di ristorazione per il CP_1
pubblico in Rivoli (bar-tavola calda “Nord America”, sito in corso Francia n. 108),
dall'1/3/2016 al 17/11/2021, senza regolarizzazione alcuna;
- di avere lavorato per la , in particolare, quale cuoca unica, per 35 ore settimanali, CP_1
suddivise in 5 giorni alla settimana (dalle 8.00 alle 15.00, dal lunedì al venerdì);
- di avere visto la regolarizzazione della propria situazione lavorativa, in modo solo parziale,
dal 18/11/2021 all'11/4/2022, quando l'esponente è stata assunta formalmente con contratto di lavoro subordinato, per 30 ore settimanali, e con inquadramento al livello V del CCNL Pubblici
esercizi, con mansioni di cuoca (pur continuando a seguire l'orario sopra descritto e a svolgere le mansioni già riferite).
La ha quindi chiesto in questa sede il riconoscimento della retrodatazione del rapporto Pt_1
Con di lavoro avuto con la a far data dal marzo del 2016, il riconoscimento del diritto alla retribuzione prevista per il livello III del CCNL Pubblici Esercizi, il riconoscimento dell'orario
Con di lavoro effettivamente seguito, nonché la condanna della al pagamento delle differenze retributive conseguenti, quantificate in euro 74.940,46.
, benchè ritualmente notificata, non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata CP_1
contumace.
Nel corso del procedimento sono state sentiti testimoni ed è stata intimata la convenuta per rendere interrogatorio formale sulle circostanze di cui al ricorso;
la convenuta non si è però
presentata per rendere l'interrogatorio. Nel corso del procedimento sono state assunte altresì
2 informazioni dall'INPS e dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro.
***
2. Le domande della ricorrente sono fondate e devono essere accolte.
Deve rilevarsi, preliminarmente, che risulta documentalmente che la ha di sicuro Pt_1
lavorato per la con contratto di lavoro subordinato, 30 ore settimanali, inquadramento CP_1
al livello V CCNL Pubblici Esercizi e mansioni di cuoca, dal 18/11/2021 al 12/4/2022 (v. doc.
2, 3 e 4 ricorrente), come allegato in ricorso;
necessitando però di ulteriore supporto probatorio le ulteriori allegazioni della ricorrente.
A tal proposito, deve anzitutto ribadirsi che la convenuta, ritualmente convocata per rendere l'interrogatorio formale sulle circostanze dedotte in ricorso (notifica ex art. 140 cpc perfezionatasi in data 10/12/2023), non si è presentata per l'incombente e non ha portato giustificazioni per la sua assenza, dovendosi quindi applicare il disposto dell'art. 232 cpc.
Ha precisato la giurisprudenza di legittimità in ordine all'applicazione del disposto dell'art. 232
co 1 cpc (“Se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio,
valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio”), che:
- “In tema di prove e, in particolare, di interrogatorio formale, l'art. 232 c.p.c. non ricollega
automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto
della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con
tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di
prova” (Cass. ord. n. 41643/2021);
- “In tema di prove, con riferimento all'interrogatorio formale, la disposizione dell'articolo 232
c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto
ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come
ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare
3 ogni altro elemento di prova” (Cass. ord. n. 9436/2018);
- “La sentenza nella quale il giudice ometta di prendere in considerazione la mancata risposta
all'interrogatorio formale non è affetta da vizio di motivazione, atteso che l'art. 232 c.p.c., a
differenza dell'effetto automatico di "ficta confessio" ricollegato a tale vicenda dall'abrogato
art. 218 del precedente codice di rito, riconnette a tale comportamento della parte soltanto una
presunzione semplice che consente di desumere elementi indiziari a favore della avversa tesi
processuale (prevedendo che il giudice possa ritenere come ammessi i fatti dedotti
nell'interrogatorio "valutato ogni altro elemento di prova"), onde l'esercizio di tale facoltà,
rientrando nell'ambito del potere discrezionale del giudice stesso, non è suscettibile di censure
in sede di legittimità” (Cass. ord. n. 4837/2018);
- “In tema di prove, l'art. 232 cod. proc. civ. non ricollega, automaticamente, alla mancata
risposta all'interrogatorio formale, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma
riconosce al giudice soltanto la facoltà di ritenere come ammessi i fatti dedotti con il mezzo
istruttorio, purché concorrano altri elementi di prova” (Cass. n. 17719/2014);
- “La sentenza nella quale il giudice ometta di prendere in considerazione la mancata risposta
all'interrogatorio formale non è affetta da vizio di motivazione, atteso che l'art. 232 cod. proc.
civ., a differenza dell'effetto automatico di "ficta confessio" ricollegato a tale vicenda
dall'abrogato art. 218 del precedente codice di rito, riconnette a tale comportamento della
parte soltanto una presunzione semplice che consente di desumere elementi indiziari a favore
della avversa tesi processuale (prevedendo che il giudice possa ritenere come ammessi i fatti
dedotti nell'interrogatorio "valutato ogni altro elemento di prova"), onde l'esercizio di tale
facoltà, rientrando nell'ambito del potere discrezionale del giudice stesso, non è suscettibile di
censure in sede di legittimità” (Cass. n. 20740/2009);
- “In tema di prove, con riferimento all'interrogatorio formale, la disposizione dell'articolo 232
cod. proc. civ. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per
4 quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere
come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di
valutare ogni altro elemento di prova […]” (Cass. n. 3258/2007).
La mancata presentazione all'udienza fissata per rendere l'interrogatorio formale non può
pertanto essere ritenuta prova autosufficiente degli elementi di fatto allegati dalla , ma Pt_1
l'effetto legale che ne discende deve essere valutato unitamente agli altri elementi di prova raccolti in corso di causa;
in particolare, le prove per testi.
I testi escussi in causa hanno dichiarato:
- il , cliente occasionale del bar-tavola calda “Nord America” (il bar gestito Testimone_1
dalla convenuta), ha riferito di ricordare la presenza della ricorrente presso l'esercizio, in qualità
di cuoca, sin dal 2017/2018 almeno, essendosi recato ivi a pranzare (il teste ha anche specificato che i cibi serviti non erano precotti, ma preparati in cucina);
- la teste frequentatrice più assidua del bar “Nord America”, ha confermato Testimone_2
la presenza della ricorrente presso l'esercizio di ristorazione quantomeno dal 2018 (ricordando la presenza della da almeno un paio di anni prima della pandemia del 2020) nonché lo Pt_1
svolgimento, da parte di costei, dell'attività di cuoca, nonché la presenza sul posto di lavoro già
dal mattino (per la teste dalle 9.00 circa);
- la teste , amica di lunga data della , ha invece collocato la presenza Testimone_3 Pt_1
della ricorrente presso il bar-tavola calda della convenuta sin dal 2015/2016, ricordando di
Con essere passata a trovarla al lavoro, appunto presso il bar della nel periodo nel quale accompagnava la nipote all'asilo nido sito in Cascine Vica (in particolare, il passaggio al bar
“Nord America” avveniva al ritorno dall'accompagnamento all'asilo); deve ritenersi attendibile il ricordo della testimone, visto il riferimento ad abitudine specifica del medesimo periodo;
la ha comunque confermato il disbrigo, da parte della ricorrente, di mansioni di cuoca;
Tes_3
- il teste impiegato del Comune di Rivoli e cliente anch'egli del bar-tavola Testimone_4
5 calda “Nord America”, ha confermato la presenza della ricorrente presso tale esercizio da epoca risalente, non ricordando esattamente da quale anno, ma ritenendo plausibile che si trattasse del
2016; il ha poi riferito di avere anche telefonato al bar per prenotare il servizio di Tes_4
consegna del pranzo sul posto di lavoro, e che in tali occasioni chiamava verso le 10.00 di mattina, parlando talvolta con la;
il ha poi dichiarato di avere interloquito con Pt_1 Tes_4
la ricorrente, in alcune occasioni, delle proprie preferenze in tema di cibo, e che la ricorrente in tali frangenti rispondeva che avrebbe provveduto ad adeguare a tali preferenze il pranzo poi portato al teste (e che in alcune occasioni era da lui chiesto alla di preparargli Pt_1
specificamente alcuni piatti a richiesta), e che, quando il pranzo gli era consegnato presso l'ufficio dall'altra dipendente dell'esercizio, ovvero , la stessa gli riferiva che la Persona_1
ricorrente era rimasta sola all'interno del bar (deducendone quindi il che non vi era Tes_4
nessun altro a lavorare nel bar); risulta comunque dall'insieme della deposizione che la ricorrente preparava personalmente i cibi serviti alla clientela dell'esercizio, e che non si limitasse a lavorare su pre-cotti o semilavorati;
- il teste , amico del figlio della ricorrente, ha dichiarato di ricordare la presenza Testimone_5
della presso il bar della convenuta già dal 2016/2017, ricollegando tale presenza al Pt_1
periodo nel quale giocava a calcio con il figlio di costei, all'età di 19/20 anni (in quel periodo,
secondo quanto riferito, il figlio della ricorrente si recava insieme al teste presso il bar-tavola calda a salutare la madre).
Vi sono quindi elementi probatori che portano, anche indipendentemente, a ritenere che la svolgesse già dal 2016 l'attività di cuoca (nel senso proprio del termine, ovvero di Pt_1
Con addetta alla preparazione personale dei cibi serviti) presso il bar-tavola calda della e che la stessa fosse la cuoca unica dell'esercizio (v. in particolare la deposizione del che si Tes_4
interfacciava con la ricorrente per richieste particolari sul pranzo che ordinava, e che sentiva dirsi dalla che la rimaneva sola nel bar quando gli era portato il pranzo Persona_1 Pt_1
6 in ufficio).
La è stata anch'ella sentita come teste in corso di causa (anche se con diversi rinvii Persona_1
di udienza, vista la necessità di accompagnamento coattivo e di interprete).
La pur se con diverse contraddizioni e rettifiche in corso di deposizioni di precedenti Per_1
dichiarazioni (si veda, ad esempio, la figura dell'aiutante saltuario utilizzato presso il bar-tavola calda
Per_ sino al 2020; aiutante prima impiegato, secondo la a prestare opera lavorativa in cucina, e poi, in seguito a rettifica della deposizione, adetto al servizio ai tavoli), ha fornito elementi utili a confermare la tesi della ricorrente. In particolare:
- la ha confermato che la (che avrebbe iniziato a lavorare presso il “Nord America Per_1 Pt_1
verso il 2017/2018; ma come si è visto, la presenza della ricorrente è collocabile almeno a far data dal 2016, secondo almeno due testi) era la cuoca dell'esercizio e che la stessa si occupava di tutti gli incombenti relativi alla cucina (non solo della preparazione degli ingredienti e dei piatti, ma anche di redigere la lista della spesa, poi trasmessa al fratello della convenuta, che se ne occupava materialmente), avendo l'aiuto saltuario della teste, all'occorrenza, per la pulizia delle verdure;
del lavaggio delle stoviglie a fine servizio si occupava invece la teste, laddove la ricorrente si occupava della sola pulizia dei “fuochi”;
- l'orario lavorativo della ricorrente era collocabile, secondo quanto dichiarato dalla dalle Per_1
8.00/8.30 del mattino alle 14.30 circa, a fronte della fine del servizio del pranzo tra le 13.30 e le 14.00; ora, è piuttosto difficile immaginare, pur considerando che la ricorrente non si occupava del lavaggio finale delle stoviglie, che la stessa in solo mezz'ora avesse già finito di predisporre quanto necessario per il turno del pranzo del giorno successivo e che fosse riuscita anche a pulire la sezione dei fornelli;
più plausibile, considerate le circostanze riferite dalla
è quindi che la finisse la propria attività giornaliera alle 15.00, come allegato in Per_1 Pt_1
ricorso; peraltro, anche per la teste , la quale si recava presso il bar-tavola calda a Tes_3
salutare la ricorrente nel primo pomeriggio, quello delle 15.00 è un orario plausibile di fine
7 servizio.
Alla luce di quanto risultante dalle deposizioni testimoniali e dell'effetto legale conseguente alla mancata presentazione di parte convenuta a rendere l'interrogatorio formale, le circostanze allegate in ricorso possono quindi dirsi provate;
in particolare, che l'attività lavorativa della sia iniziata nel 2016, che l'orario di lavoro fosse dalle 8.00 alle 15.00 (v. quanto sopra Pt_1
osservato sul termine dell'attività in cucina in conseguenza del termine del servizio del pranzo),
per 5 giorni lavorativi, e che la ricorrente sia stata la cuoca unica dell'esercizio. Nessun dubbio può porsi sulla natura subordinata del rapporto di lavoro non regolarizzato, vista la specifica natura delle mansioni disbrigate, che non possono essere di certo svolte in regime di collaborazione autonoma.
In punto di livello retributivo spettante alla ricorrente, per il periodo di lavoro irregolare (marzo
2016 - novembre 2021), ma anche per il periodo regolarizzato, deve osservarsi che:
- il CCNL applicabile al rapporto, sin dal 2016, sia il CCNL Pubblici Esercizi (doc. 5 e 6
ricorrente), dal momento che si tratta della contrattazione collettiva applicata nell'ambito aziendale della convenuta, come risulta dal contratto di lavoro stipulato nel novembre del 2021;
- tale Contratto Collettivo prevede l'inquadramento al livello III dei lavoratori i quali, tra le altre, svolgano le mansioni di cuoco unico;
- tale è la fattispecie della ricorrente, in quanto, come si è visto, la stessa era aiutata dalla Per_1
nella pulizia delle verdure “all'occorrenza”, e quindi in modo sporadico, il che comporta che nella normalità la si occupava di tutti gli incombenti dell'attività di preparazione dei Pt_1
piatti (ivi compresa l'attività di pulizia delle verdure appena descritta); irrilevante è poi che la si occupasse normalmente della pulizia delle stoviglie a fine servizio, non essendo tale Per_1
incombente necessariamente da svolgersi da parte del cuoco unico di III livello, secondo la declaratoria contrattuale;
la ricorrente si occupava poi personalmente delle scorte e delle esigenze di rifornimento delle materie prime, essendo poi irrilevante che gli acquisti fossero
8 curati da soggetto terzo, essendo invece rilevante che tale terzo agisse su impulso dell'addetta unica alla cucina;
- il livello retributivo in discorso deve quindi essere riconosciuto in favore della ricorrente per il periodo privo di regolarizzazione;
ma anche per il periodo regolarizzato, in quanto, ai sensi dell'art. 2103 co 1 c.c. “Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte”, ed ai sensi del co 7 del medesimo articolo “Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi”; ora, posto che risulta accertato che la svolgeva, in costanza di rapporto di lavoro, mansioni Pt_1
pacificamente riconducibili al livello III del CCNL di riferimento in azienda, il trattamento retributivo corrispondente era già stato acquisito negli anni precedenti il novembre del 2021,
come si è visto;
il livello V indicato in contratto individuale di lavoro, corrispondente allo svolgimento di mansioni di secondo cuoco di mensa aziendale o di operatore pizza, risulta quindi non adeguato all'attività effettivamente prestata.
Può quindi dichiararsi la spettanza del livello contrattuale e retributivo III per tutto il periodo
Con lavorato alle dipendenze della
Quanto alla determinazione delle differenze retributive, deve osservarsi che i conteggi di queste sono stati notificati dalla ricorrente unitamente a ricorso e decreto di fissazione di udienza, e che la convenuta, non costituendosi in giudizio, non li ha contestati, ragione per la quale tali conteggi possono essere utilizzati per la presente decisione. La Hu deve essere quindi condannata al pagamento di complessivi euro 74.960,46, di cui euro 9.164,97 a titolo di TFR.
9 Il ricorso, come anticipato, deve pertanto essere integralmente accolto.
3. In punto spese di lite, non vi sono ragioni per discostarsi dalla regola generale della soccombenza. Le spese sono liquidate in dispositivo, con applicazione della maggiorazione ex art. 4 co 1 bis DM 55/2014, nella misura del 15%, stante il contenuto numero di allegati documentali oggetto di link ipertestuali, e tenendo in considerazione la relativa semplicità della lite (anche in ragione della contumacia della convenuta); con distrazione in favore del procuratore alle liti della ricorrente, il quale è stato, all'odierna udienza, dichiarato antistatario dal suo sostituto.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice
disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,
visto l'art. 429 c.p.c.:
- accerta e dichiara che tra e è intercorso rapporto di lavoro Parte_1 CP_1
subordinato dall'1/3/2016 all'11/4/2022, con diritto della Delussu alla retribuzione prevista dal
CCNL Pubblici Esercizi per il livello contrattuale III;
- condanna al pagamento, in favore di di complessivi euro CP_1 Parte_1
74.960,46, di cui euro 9.164,97 a titolo di TFR, a titolo di differenze retributive dovute in forza del rapporto di lavoro di cui sopra;
oltre a rivalutazione monetaria ed interessi;
- visto l'art. 91, 93 cpc, condanna alla rifusione, in favore del procuratore alle liti di CP_1
, antistatario, delle spese del presente giudizio;
spese liquidate in complessivi Parte_1
euro 9.000,00, oltre a maggiorazione del 15% ex art. 4 co 1 bis DM 55/2014, rimborso forfettario, iva e cpa, contributo unificato se versato.
Torino, 7/11/2025
10 Il Giudice
dott. Simone Romito
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice, dott. Simone Romito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2424/2023 R.G.L.
promossa da:
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
ZI PP, ed elettivamente domiciliato in Torino, via Montecuccoli n. 9, presso lo studio del difensore, giusta procura allegata al ricorso introduttivo
RICORRENTE
CONTRO
(CF: CP_1 C.F._2
CONVENUTA - CONTUMACE
OGGETTO: riconoscimento di rapporto di lavoro subordinato – mansioni e livello contrattuale
– orario di lavoro - retribuzioni
1 CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE: come da ricorso introduttivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 5/4/2023, ha allegato: Parte_1
- di avere lavorato alle dipendenze di , già esercente attività di ristorazione per il CP_1
pubblico in Rivoli (bar-tavola calda “Nord America”, sito in corso Francia n. 108),
dall'1/3/2016 al 17/11/2021, senza regolarizzazione alcuna;
- di avere lavorato per la , in particolare, quale cuoca unica, per 35 ore settimanali, CP_1
suddivise in 5 giorni alla settimana (dalle 8.00 alle 15.00, dal lunedì al venerdì);
- di avere visto la regolarizzazione della propria situazione lavorativa, in modo solo parziale,
dal 18/11/2021 all'11/4/2022, quando l'esponente è stata assunta formalmente con contratto di lavoro subordinato, per 30 ore settimanali, e con inquadramento al livello V del CCNL Pubblici
esercizi, con mansioni di cuoca (pur continuando a seguire l'orario sopra descritto e a svolgere le mansioni già riferite).
La ha quindi chiesto in questa sede il riconoscimento della retrodatazione del rapporto Pt_1
Con di lavoro avuto con la a far data dal marzo del 2016, il riconoscimento del diritto alla retribuzione prevista per il livello III del CCNL Pubblici Esercizi, il riconoscimento dell'orario
Con di lavoro effettivamente seguito, nonché la condanna della al pagamento delle differenze retributive conseguenti, quantificate in euro 74.940,46.
, benchè ritualmente notificata, non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata CP_1
contumace.
Nel corso del procedimento sono state sentiti testimoni ed è stata intimata la convenuta per rendere interrogatorio formale sulle circostanze di cui al ricorso;
la convenuta non si è però
presentata per rendere l'interrogatorio. Nel corso del procedimento sono state assunte altresì
2 informazioni dall'INPS e dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro.
***
2. Le domande della ricorrente sono fondate e devono essere accolte.
Deve rilevarsi, preliminarmente, che risulta documentalmente che la ha di sicuro Pt_1
lavorato per la con contratto di lavoro subordinato, 30 ore settimanali, inquadramento CP_1
al livello V CCNL Pubblici Esercizi e mansioni di cuoca, dal 18/11/2021 al 12/4/2022 (v. doc.
2, 3 e 4 ricorrente), come allegato in ricorso;
necessitando però di ulteriore supporto probatorio le ulteriori allegazioni della ricorrente.
A tal proposito, deve anzitutto ribadirsi che la convenuta, ritualmente convocata per rendere l'interrogatorio formale sulle circostanze dedotte in ricorso (notifica ex art. 140 cpc perfezionatasi in data 10/12/2023), non si è presentata per l'incombente e non ha portato giustificazioni per la sua assenza, dovendosi quindi applicare il disposto dell'art. 232 cpc.
Ha precisato la giurisprudenza di legittimità in ordine all'applicazione del disposto dell'art. 232
co 1 cpc (“Se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio,
valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio”), che:
- “In tema di prove e, in particolare, di interrogatorio formale, l'art. 232 c.p.c. non ricollega
automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto
della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con
tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di
prova” (Cass. ord. n. 41643/2021);
- “In tema di prove, con riferimento all'interrogatorio formale, la disposizione dell'articolo 232
c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto
ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come
ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare
3 ogni altro elemento di prova” (Cass. ord. n. 9436/2018);
- “La sentenza nella quale il giudice ometta di prendere in considerazione la mancata risposta
all'interrogatorio formale non è affetta da vizio di motivazione, atteso che l'art. 232 c.p.c., a
differenza dell'effetto automatico di "ficta confessio" ricollegato a tale vicenda dall'abrogato
art. 218 del precedente codice di rito, riconnette a tale comportamento della parte soltanto una
presunzione semplice che consente di desumere elementi indiziari a favore della avversa tesi
processuale (prevedendo che il giudice possa ritenere come ammessi i fatti dedotti
nell'interrogatorio "valutato ogni altro elemento di prova"), onde l'esercizio di tale facoltà,
rientrando nell'ambito del potere discrezionale del giudice stesso, non è suscettibile di censure
in sede di legittimità” (Cass. ord. n. 4837/2018);
- “In tema di prove, l'art. 232 cod. proc. civ. non ricollega, automaticamente, alla mancata
risposta all'interrogatorio formale, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma
riconosce al giudice soltanto la facoltà di ritenere come ammessi i fatti dedotti con il mezzo
istruttorio, purché concorrano altri elementi di prova” (Cass. n. 17719/2014);
- “La sentenza nella quale il giudice ometta di prendere in considerazione la mancata risposta
all'interrogatorio formale non è affetta da vizio di motivazione, atteso che l'art. 232 cod. proc.
civ., a differenza dell'effetto automatico di "ficta confessio" ricollegato a tale vicenda
dall'abrogato art. 218 del precedente codice di rito, riconnette a tale comportamento della
parte soltanto una presunzione semplice che consente di desumere elementi indiziari a favore
della avversa tesi processuale (prevedendo che il giudice possa ritenere come ammessi i fatti
dedotti nell'interrogatorio "valutato ogni altro elemento di prova"), onde l'esercizio di tale
facoltà, rientrando nell'ambito del potere discrezionale del giudice stesso, non è suscettibile di
censure in sede di legittimità” (Cass. n. 20740/2009);
- “In tema di prove, con riferimento all'interrogatorio formale, la disposizione dell'articolo 232
cod. proc. civ. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per
4 quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere
come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di
valutare ogni altro elemento di prova […]” (Cass. n. 3258/2007).
La mancata presentazione all'udienza fissata per rendere l'interrogatorio formale non può
pertanto essere ritenuta prova autosufficiente degli elementi di fatto allegati dalla , ma Pt_1
l'effetto legale che ne discende deve essere valutato unitamente agli altri elementi di prova raccolti in corso di causa;
in particolare, le prove per testi.
I testi escussi in causa hanno dichiarato:
- il , cliente occasionale del bar-tavola calda “Nord America” (il bar gestito Testimone_1
dalla convenuta), ha riferito di ricordare la presenza della ricorrente presso l'esercizio, in qualità
di cuoca, sin dal 2017/2018 almeno, essendosi recato ivi a pranzare (il teste ha anche specificato che i cibi serviti non erano precotti, ma preparati in cucina);
- la teste frequentatrice più assidua del bar “Nord America”, ha confermato Testimone_2
la presenza della ricorrente presso l'esercizio di ristorazione quantomeno dal 2018 (ricordando la presenza della da almeno un paio di anni prima della pandemia del 2020) nonché lo Pt_1
svolgimento, da parte di costei, dell'attività di cuoca, nonché la presenza sul posto di lavoro già
dal mattino (per la teste dalle 9.00 circa);
- la teste , amica di lunga data della , ha invece collocato la presenza Testimone_3 Pt_1
della ricorrente presso il bar-tavola calda della convenuta sin dal 2015/2016, ricordando di
Con essere passata a trovarla al lavoro, appunto presso il bar della nel periodo nel quale accompagnava la nipote all'asilo nido sito in Cascine Vica (in particolare, il passaggio al bar
“Nord America” avveniva al ritorno dall'accompagnamento all'asilo); deve ritenersi attendibile il ricordo della testimone, visto il riferimento ad abitudine specifica del medesimo periodo;
la ha comunque confermato il disbrigo, da parte della ricorrente, di mansioni di cuoca;
Tes_3
- il teste impiegato del Comune di Rivoli e cliente anch'egli del bar-tavola Testimone_4
5 calda “Nord America”, ha confermato la presenza della ricorrente presso tale esercizio da epoca risalente, non ricordando esattamente da quale anno, ma ritenendo plausibile che si trattasse del
2016; il ha poi riferito di avere anche telefonato al bar per prenotare il servizio di Tes_4
consegna del pranzo sul posto di lavoro, e che in tali occasioni chiamava verso le 10.00 di mattina, parlando talvolta con la;
il ha poi dichiarato di avere interloquito con Pt_1 Tes_4
la ricorrente, in alcune occasioni, delle proprie preferenze in tema di cibo, e che la ricorrente in tali frangenti rispondeva che avrebbe provveduto ad adeguare a tali preferenze il pranzo poi portato al teste (e che in alcune occasioni era da lui chiesto alla di preparargli Pt_1
specificamente alcuni piatti a richiesta), e che, quando il pranzo gli era consegnato presso l'ufficio dall'altra dipendente dell'esercizio, ovvero , la stessa gli riferiva che la Persona_1
ricorrente era rimasta sola all'interno del bar (deducendone quindi il che non vi era Tes_4
nessun altro a lavorare nel bar); risulta comunque dall'insieme della deposizione che la ricorrente preparava personalmente i cibi serviti alla clientela dell'esercizio, e che non si limitasse a lavorare su pre-cotti o semilavorati;
- il teste , amico del figlio della ricorrente, ha dichiarato di ricordare la presenza Testimone_5
della presso il bar della convenuta già dal 2016/2017, ricollegando tale presenza al Pt_1
periodo nel quale giocava a calcio con il figlio di costei, all'età di 19/20 anni (in quel periodo,
secondo quanto riferito, il figlio della ricorrente si recava insieme al teste presso il bar-tavola calda a salutare la madre).
Vi sono quindi elementi probatori che portano, anche indipendentemente, a ritenere che la svolgesse già dal 2016 l'attività di cuoca (nel senso proprio del termine, ovvero di Pt_1
Con addetta alla preparazione personale dei cibi serviti) presso il bar-tavola calda della e che la stessa fosse la cuoca unica dell'esercizio (v. in particolare la deposizione del che si Tes_4
interfacciava con la ricorrente per richieste particolari sul pranzo che ordinava, e che sentiva dirsi dalla che la rimaneva sola nel bar quando gli era portato il pranzo Persona_1 Pt_1
6 in ufficio).
La è stata anch'ella sentita come teste in corso di causa (anche se con diversi rinvii Persona_1
di udienza, vista la necessità di accompagnamento coattivo e di interprete).
La pur se con diverse contraddizioni e rettifiche in corso di deposizioni di precedenti Per_1
dichiarazioni (si veda, ad esempio, la figura dell'aiutante saltuario utilizzato presso il bar-tavola calda
Per_ sino al 2020; aiutante prima impiegato, secondo la a prestare opera lavorativa in cucina, e poi, in seguito a rettifica della deposizione, adetto al servizio ai tavoli), ha fornito elementi utili a confermare la tesi della ricorrente. In particolare:
- la ha confermato che la (che avrebbe iniziato a lavorare presso il “Nord America Per_1 Pt_1
verso il 2017/2018; ma come si è visto, la presenza della ricorrente è collocabile almeno a far data dal 2016, secondo almeno due testi) era la cuoca dell'esercizio e che la stessa si occupava di tutti gli incombenti relativi alla cucina (non solo della preparazione degli ingredienti e dei piatti, ma anche di redigere la lista della spesa, poi trasmessa al fratello della convenuta, che se ne occupava materialmente), avendo l'aiuto saltuario della teste, all'occorrenza, per la pulizia delle verdure;
del lavaggio delle stoviglie a fine servizio si occupava invece la teste, laddove la ricorrente si occupava della sola pulizia dei “fuochi”;
- l'orario lavorativo della ricorrente era collocabile, secondo quanto dichiarato dalla dalle Per_1
8.00/8.30 del mattino alle 14.30 circa, a fronte della fine del servizio del pranzo tra le 13.30 e le 14.00; ora, è piuttosto difficile immaginare, pur considerando che la ricorrente non si occupava del lavaggio finale delle stoviglie, che la stessa in solo mezz'ora avesse già finito di predisporre quanto necessario per il turno del pranzo del giorno successivo e che fosse riuscita anche a pulire la sezione dei fornelli;
più plausibile, considerate le circostanze riferite dalla
è quindi che la finisse la propria attività giornaliera alle 15.00, come allegato in Per_1 Pt_1
ricorso; peraltro, anche per la teste , la quale si recava presso il bar-tavola calda a Tes_3
salutare la ricorrente nel primo pomeriggio, quello delle 15.00 è un orario plausibile di fine
7 servizio.
Alla luce di quanto risultante dalle deposizioni testimoniali e dell'effetto legale conseguente alla mancata presentazione di parte convenuta a rendere l'interrogatorio formale, le circostanze allegate in ricorso possono quindi dirsi provate;
in particolare, che l'attività lavorativa della sia iniziata nel 2016, che l'orario di lavoro fosse dalle 8.00 alle 15.00 (v. quanto sopra Pt_1
osservato sul termine dell'attività in cucina in conseguenza del termine del servizio del pranzo),
per 5 giorni lavorativi, e che la ricorrente sia stata la cuoca unica dell'esercizio. Nessun dubbio può porsi sulla natura subordinata del rapporto di lavoro non regolarizzato, vista la specifica natura delle mansioni disbrigate, che non possono essere di certo svolte in regime di collaborazione autonoma.
In punto di livello retributivo spettante alla ricorrente, per il periodo di lavoro irregolare (marzo
2016 - novembre 2021), ma anche per il periodo regolarizzato, deve osservarsi che:
- il CCNL applicabile al rapporto, sin dal 2016, sia il CCNL Pubblici Esercizi (doc. 5 e 6
ricorrente), dal momento che si tratta della contrattazione collettiva applicata nell'ambito aziendale della convenuta, come risulta dal contratto di lavoro stipulato nel novembre del 2021;
- tale Contratto Collettivo prevede l'inquadramento al livello III dei lavoratori i quali, tra le altre, svolgano le mansioni di cuoco unico;
- tale è la fattispecie della ricorrente, in quanto, come si è visto, la stessa era aiutata dalla Per_1
nella pulizia delle verdure “all'occorrenza”, e quindi in modo sporadico, il che comporta che nella normalità la si occupava di tutti gli incombenti dell'attività di preparazione dei Pt_1
piatti (ivi compresa l'attività di pulizia delle verdure appena descritta); irrilevante è poi che la si occupasse normalmente della pulizia delle stoviglie a fine servizio, non essendo tale Per_1
incombente necessariamente da svolgersi da parte del cuoco unico di III livello, secondo la declaratoria contrattuale;
la ricorrente si occupava poi personalmente delle scorte e delle esigenze di rifornimento delle materie prime, essendo poi irrilevante che gli acquisti fossero
8 curati da soggetto terzo, essendo invece rilevante che tale terzo agisse su impulso dell'addetta unica alla cucina;
- il livello retributivo in discorso deve quindi essere riconosciuto in favore della ricorrente per il periodo privo di regolarizzazione;
ma anche per il periodo regolarizzato, in quanto, ai sensi dell'art. 2103 co 1 c.c. “Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte”, ed ai sensi del co 7 del medesimo articolo “Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi”; ora, posto che risulta accertato che la svolgeva, in costanza di rapporto di lavoro, mansioni Pt_1
pacificamente riconducibili al livello III del CCNL di riferimento in azienda, il trattamento retributivo corrispondente era già stato acquisito negli anni precedenti il novembre del 2021,
come si è visto;
il livello V indicato in contratto individuale di lavoro, corrispondente allo svolgimento di mansioni di secondo cuoco di mensa aziendale o di operatore pizza, risulta quindi non adeguato all'attività effettivamente prestata.
Può quindi dichiararsi la spettanza del livello contrattuale e retributivo III per tutto il periodo
Con lavorato alle dipendenze della
Quanto alla determinazione delle differenze retributive, deve osservarsi che i conteggi di queste sono stati notificati dalla ricorrente unitamente a ricorso e decreto di fissazione di udienza, e che la convenuta, non costituendosi in giudizio, non li ha contestati, ragione per la quale tali conteggi possono essere utilizzati per la presente decisione. La Hu deve essere quindi condannata al pagamento di complessivi euro 74.960,46, di cui euro 9.164,97 a titolo di TFR.
9 Il ricorso, come anticipato, deve pertanto essere integralmente accolto.
3. In punto spese di lite, non vi sono ragioni per discostarsi dalla regola generale della soccombenza. Le spese sono liquidate in dispositivo, con applicazione della maggiorazione ex art. 4 co 1 bis DM 55/2014, nella misura del 15%, stante il contenuto numero di allegati documentali oggetto di link ipertestuali, e tenendo in considerazione la relativa semplicità della lite (anche in ragione della contumacia della convenuta); con distrazione in favore del procuratore alle liti della ricorrente, il quale è stato, all'odierna udienza, dichiarato antistatario dal suo sostituto.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice
disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,
visto l'art. 429 c.p.c.:
- accerta e dichiara che tra e è intercorso rapporto di lavoro Parte_1 CP_1
subordinato dall'1/3/2016 all'11/4/2022, con diritto della Delussu alla retribuzione prevista dal
CCNL Pubblici Esercizi per il livello contrattuale III;
- condanna al pagamento, in favore di di complessivi euro CP_1 Parte_1
74.960,46, di cui euro 9.164,97 a titolo di TFR, a titolo di differenze retributive dovute in forza del rapporto di lavoro di cui sopra;
oltre a rivalutazione monetaria ed interessi;
- visto l'art. 91, 93 cpc, condanna alla rifusione, in favore del procuratore alle liti di CP_1
, antistatario, delle spese del presente giudizio;
spese liquidate in complessivi Parte_1
euro 9.000,00, oltre a maggiorazione del 15% ex art. 4 co 1 bis DM 55/2014, rimborso forfettario, iva e cpa, contributo unificato se versato.
Torino, 7/11/2025
10 Il Giudice
dott. Simone Romito
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