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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 05/02/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 2512/2018
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari
Sezione seconda civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Valentina Frongia, pronuncia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
c.f. con sede in Cagliari, Parte_1 P.IVA_1 Parte_1
[...
, in persona dell'amministratore pro tempore Prof. nato a [...] il Parte_2
15/12/1942, elettivamente domiciliato in Cagliari nella via Dante n. 72, presso lo studio degli Avv.
Luca Valdès e Claudio Valdès che lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale in atti, attore contro
p. iva , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede CP_1 P.IVA_2
legale in Nuoro, via Straullu n. 35, elettivamente domiciliata in Cagliari, via Deledda n. 74, presso lo studio dell'avv. Stefano Manso, che la rappresenta e difende in virtù di procura generale in atti rep. n. 138412, racc. n. 37226, rilasciata in data 07/11/2017 registrata a Cagliari in data 8/11/2017 con il n. 8181 a rogito Notaio Persona_1
convenuta
Conclusioni: nell'interesse dell'attore:
“voglia l'Ill.mo Tribunale di Cagliari, in accoglimento del presente ricorso, previa emanazione - nei confronti dell'odierna resistente - di ordine di esibizione ai sensi dell'art. 211 c.p.c., di tutti i documenti relativi alle pratiche distinte ai riferimenti a) Prot. 409181 del CP_1
2/3/2015; b) Prot. 6/15 del 09.09.2015, condannare con sede in Nuoro Via Straullu CP_1
n°35, in persona del legale rapp.te pro tempore, al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di €7.347,83 (settemilatrecentoquarantasette,83) - ottenuta detraendo dal credito
1 (documentalmente provato, vedasi all.2) di €11.212,60 vantato dal condominio in base all'estratto conto del 02.01.2015 (vedasi punto 10 della espositiva), in base alla effettuata CP_1
compensazione (vedasi punti 11 e 12 della superiore parte espositiva) della somma di €3.864,77 per il pagamento della Fattura n. 2014000500154062 del 31.12.2014 – o di quella somma CP_1 diversa, maggiore o minore, che dovesse risultare congrua e di giustizia all'esito del presente procedimento, in ogni caso da maggiorarsi degli interessi legali dalla scadenza al saldo e della rivalutazione monetaria.
In ogni caso con vittoria di spese, onorari e competenze del presente giudizio”.
nell'interesse della convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, rigettare le avverse domande in quanto infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e competenze di lite”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. il ha convenuto in giudizio Parte_1 chiedendo la condanna di quest'ultima al pagamento in suo favore della somma di CP_1
euro 7.347,83, quale residuo di un preesistente credito di cui era originariamente titolare il precedente intestatario dell'utenza idrica.
A fondamento della propria pretesa il ricorrente ha esposto che il è titolare di un' Parte_1
utenza idrica distinta al codice utente n. 50004193. Il contratto di somministrazione idrica CP_1
in questione era originariamente intestato al costruttore dello stabile e a seguito di Controparte_2
domanda di voltura presentata dal DO in data 2/1/2015 il aveva ottenuto il Parte_1 cambio dell'intestazione a proprio nome.
In occasione della presentazione della domanda, aveva consegnato al nella sua CP_1 Pt_2
qualità di amministratore pro tempore del un estratto conto (relativo ai reciproci Parte_1
rapporti dare-avere derivanti dal contratto di fornitura idrica in essere tra le parti) in base al quale, per l'utenza in questione, risultava un credito in favore del pari a euro 11.212,60. Parte_1
Il DO, infatti, risultava essere creditore di in forza di versamenti effettuati in CP_1 eccedenza nell'ambito di una pratica contenziosa tra la SIM s.r.l. (società responsabile del servizio di fornitura idrica per la Città di Cagliari in data antecedente alla costituzione di e CP_1
l'utenza intestata al medesimo DO (al tempo ancora intestata a . Controparte_2
In particolare, con l'emissione di bollettini premarcati di c.c.p. consegnati al in data Pt_2
20/6/2005, in accoglimento dell'istanza presentata in seguito all'accertamento di consumi anomali
2 causati da un guasto all'impianto dello stabile, la Direzione SIM s.r.l. aveva quantificato in complessivi euro 55.279,27 i costi dei consumi idrici da addebitare all'odierno ricorrente a decorrere dagli anni precedenti al 1999 fino al 2004.
Considerato gli importi degli arretrati conteggiati dalla SIM s.r.l., pertanto, il aveva Parte_1
ottenuto una dilazione dei pagamenti e proceduto alla corresponsione di tutti gli importi dovuti.
Tuttavia, in data 17/7/2009 il IT aveva ricevuto da (società subentrata in tutti i CP_1
rapporti giuridici precedentemente facenti capo alla SIM s.r.l.) una raccomandata avente a oggetto
“fatture insolute consumi idrici. Notifica preavviso di distacco immediato e avvio procedura di riscossione coattiva mediante ruolo” con la quale aveva ingiunto al il pagamento delle Parte_1
seguenti somme:
- Euro 1.137,28 per “insoluti riferiti a consumi idrici fatturati dal secondo semestre 2003”;
- Euro 9.976,02 per “insoluti relativi a conguagli ricompresi tra il 1998 e il 2003”.
Ricevuta la diffida, il con istanza del 31/8/2009 aveva chiesto l'annullamento, in virtù della Pt_2
prescrizione, della richiesta di pagamento delle somme per insoluti relativi agli anni 2003 e precedenti e lo sgravio di parte dei pagamenti effettuati da parte del DO a titolo di conguagli, in ottemperanza della sopravvenuta sentenza del Tar Sardegna n. 651/2007, che aveva sancito l'illegittimità dell'applicazione retroattiva dal 1 gennaio 2005 delle nuove tariffe relative ai consumi idrici approvate dall'Autorità competente in data 30 novembre 2005.
L'istanza era stata riscontrata da in data 5 luglio 2010 che aveva comunicato CP_1
l'accoglimento del reclamo, ma di dover attendere l'autorizzazione dell'Autorità Amministrativa
d'ambito territoriale della Sardegna prima di procedere all'elaborazione dei conteggi e del rimborso delle quote versate in eccedenza.
Il DO era venuto, quindi, a conoscenza di essere titolare di un credito di complessivi euro
11.212,60 (per pagamenti effettuati in eccedenza nell'ambito della sopra indicata procedura) nei confronti di soltanto nel Gennaio 2015 quando, effettuata la voltura dell'utenza idrica a CP_1
nome del medesimo DO un dipendente di aveva consegnato al un estratto CP_1 Pt_2
conto del 2/1/2015 e relativo ai reciproci rapporti dare-avere in base al quale per l'utenza in questione risultava, appunto, un credito pari a euro 11.212,60.
Il aveva inoltrato allora istanza di compensazione per la fattura n. 2014000500154062 del Pt_2
31/12/2014 dell'importo di euro 3.864,77 relativa ai consumi del DO per l'anno 2012. Tale istanza era stata accolta da che, come risulta dalla successiva fattura n. CP_1
2015000510143775 emessa in data 29/5/2015 aveva certificato nell'apposito campo relativo alla
“situazione pagamenti” che “le precedenti bollette risultano pagate regolarmente”.
Operata tale compensazione, residuava un credito del ricorrente pari a euro 7.347,83.
3 Il ricevuta ulteriore fattura n. 1.610,16 relativa ai consumi idrici dal 9/1/2015 al Parte_1
18/3/2015 aveva presentato all'odierna resistente ulteriore istanza di compensazione. Nelle more, aveva però notificato al DO una richiesta di pagamento per fatture insolute con CP_1
preavviso di sospensione della fornitura per un totale di euro 3.997,17 relativa alle fatture n.
510294764 del 20/11/2015 di euro 0,60 a titolo di residuo;
n. 510143775 del 29/5/2015 di euro
1.610,16 (che era stata oggetto della seconda domanda di compensazione); n. 510220415 del
31/8/2015 di euro 2.386,41.
Il al fine di evitare la sospensione del servizio di fornitura idrica, aveva provveduto a Parte_1
versare la somma richiesta e si era successivamente recato presso gli uffici di per chiedere CP_1 chiarimenti in ordine alla mancata risposta all'ulteriore istanza di compensazione e alla mancata restituzione dell'importo di euro 7.347,83.
In data 25/5/2017 il DO aveva presentato una richiesta di rimborso dell'importo di euro
7.347,83, che era stata negata da in quanto “come da estratto conto allegato non è CP_1 presente alcun credito da rimborsare”.
***
In data 29/1/2019 si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'avversa CP_1
domanda.
In particolare, ha dedotto che il titolare dell'asserito credito vantato dal CP_1 Parte_1 sarebbe unicamente il precedente intestatario dell'utenza sita in a Cagliari, ovvero Parte_1
il Come emergerebbe dalla documentazione prodotta, infatti, benché i consumi fossero CP_2 asseritamente riconducibili all'odierno ricorrente, l'utenza era intestata al come confermato CP_2
dal DO stesso nonché dal fatto che il codice cliente era diverso (10079313).
Nella richiesta di rimborso, invece, il soggetto richiedente risulta il del quale è stato Parte_1
indicato il codice utente (50004193).
Secondo dunque, si tratterebbe di due soggetti diversi titolari di due distinti rapporti CP_1 obbligatori e solo per tale ragione all'atto dell'esame della richiesta di rimborso, non ha CP_1
rilevato alcun credito in capo al ricorrente.
Unico soggetto legittimato a chiedere il rimborso sarebbe lo stesso titolare del diritto e non il soggetto a esso subentrato, e ciò anche nel caso di specie, nonostante il fatto che l'istanza fosse presentata dal nella sua qualità di amministratore pro tempore del DO e che i Pt_2
consumi effettuati prima del 2015 fossero comunque imputabili al stesso. Parte_1
Inoltre, non sarebbe possibile compensare l'importo contabilizzato in una fattura intestata al
(n. 20155000510143775 del 29/9/2015) con il credito sorto in capo al Parte_1 CP_2
***
4 All'udienza del 24/9/2019 il ricorrente ha dedotto che il in qualità di amministratore del Pt_2
DO, aveva proceduto a richiedere la voltura dell'utenza idrica. La voltura, a differenza del subentro, presuppone un mero cambio di intestazione dell'utenza senza cessazione del contratto precedente e pertanto dei rapporti obbligatori pregressi. Il fatto che abbia assegnato al CP_1
DO un nuovo numero di codice cliente rappresenta un mero protocollo interno dell'Ente. Il
è sempre stato di fatto l'utilizzatore dell'utenza idrica. Parte_1
Alla medesima udienza, ha evidenziato che in data 9/1/2015 si è verificato un subentro CP_1
con cessazione come risulta dal relativo verbale e dallo storico consumi.
**
Il giudice, dato atto che l'istruzione della causa non appariva presentare i caratteri della sommarietà, ha disposto la conversione al rito ordinario.
All'udienza del 12/6/2020 il giudice ha assegnato alle parti i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.
Con ordinanza del 3/11/2022 il giudice ha ordinato ex art. 210 cpc su istanza del CP_3
di produrre il provvedimento Prot. 409181 del 02.03.2015 (pratica contenente tutti i
[...] documenti che hanno determinato l'accoglimento dell'istanza di compensazione, presentata dal
Prof. della fattura n. 20140005001546062 dell'importo di €3.864,77); nonché il Parte_2 documento Prot. 6/15 del 09.09.2015 (pratica relativa all'ulteriore istanza di compensazione, presentata dal Prof. della fattura n. 2015000510143775 dell'importo di €1.610,16). Parte_3
Con ordinanza del 12/01/2023 il giudice ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa:
“accoglimento delle istanze del condominio o pagamento da parte di questo di eventuali morosità, spese del giudizio compensate”.
Dopo alcuni rinvii concessi al fine di consentire ad di pronunciarsi sulla proposta CP_1 conciliativa, il giudice con ordinanza del 27/6/2023 ha rinviato all'udienza del 29/10/2024 per la pronuncia della sentenza ex art. 281-sexies c.p.c.
La causa è stata istruita esclusivamente mediante produzioni documentali. La convenuta non ha adempiuto all'ordine di esibizione dei documenti ex art. 210 c.p.c.
***
La domanda è fondata e deve essere, pertanto, accolta.
Ritiene questo giudice che il credito del pari a euro 7.347,83, nei confronti di Parte_1 CP_1
sia stato adeguatamente provato.
[...]
Al riguardo, si osserva infatti che il ha prodotto in giudizio copia Parte_1 dell'estratto conto relativo all'utenza afferente al DO e trasmesso al (in qualità di Pt_2 amministratore del condominio stesso) da in occasione del cambiamento dell'intestazione CP_1 dell'utenza idrica (originariamente intestata al costruttore dello stabile, . Controparte_2
5 Dal suddetto estratto conto, in virtù dei reciproci rapporti di dare-avere ivi indicati, risulta che al
2/1/2015 sussistesse in relazione all'utenza un credito pari a euro 11.212,60 (doc. 2 attore, p. 9).
Risulta, inoltre, pacifico tra le parti che in data 2/3/2015 il avesse presentato ad una Pt_2 CP_1
istanza di compensazione in relazione alla fattura n. 2014000500154062, dell'importo di euro
3.864,77, del 31/12/2014 e che tale istanza fosse stata accolta da con ciò residuando un CP_1
credito pari a euro 7.347,83.
L'importo di tale credito deve, dunque, ritenersi provato dal momento che risulta implicito nell'accoglimento dell'istanza di compensazione un riconoscimento del relativo debito (e, dunque, della sua esistenza) da parte di CP_1
Sul punto si rileva che il tribunale al fine di verificare i reciproci rapporti di dare-avere fra il e a prescindere dalla intestazione meramente formale dell'utenza al Parte_1 CP_1 costruttore ha invitato ai sensi dell'art. 210 c.p.p. a produrre tutta la CP_2 CP_1
documentazione in suo possesso in relazione alla compensazione richiesta e ottenuta dal
DO con istanza del 2/3/2015.
Tale ordine è rimasto tuttavia inadempiuto, con conseguente impossibilità per il tribunale di verificare l'esatta consistenza dell'eventuale credito di parte attrice.
Ciò premesso l'inosservanza dell'ordine di esibizione, unitamente al fatto che la stessa ha CP_1 riconosciuto che l'istanza di compensazione era stata accolta, induce a ritenere provato il credito del nella misura indicata, ovvero euro 7.347,83 (pari alla differenza tra il credito originario Parte_1 risultate dall'estratto conto del gennaio 2015 e la somma oggetto di compensazione).
Quanto al mancato adempimento dell'ordine di esibizione si ricorda che la giurisprudenza ha affermato che l'inosservanza di tale ordine costituisce un comportamento dal quale il giudice può desumere argomenti di prova ai sensi dell'art. 116, comma secondo, cod. proc. civ. (ex multis, si vedano Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 13/06/2024, n. 16472, Sez. L, Sentenza n. 2148 del
27/01/2017, Rv. 642868-01, Sez. 3, Sentenza n. 20104 del 18/09/2009, Rv. 609676 - 01).
Si rileva, altresì, che anche in base al principio di vicinanza della prova qualora l'estratto conto del
2015 avesse contenuto errori di varia natura, o il credito fosse stato successivamente estinto, ben andrebbe potuto allegare i calcoli corretti e produrre in giudizio i relativi i documenti. CP_1
La difesa di è invece sostanzialmente incentrata sulla diversità formale dei due utenti CP_1
( e il , mentre il credito azionato dall'attore è contestato solo genericamente, CP_2 Parte_1
senza alcuna indicazione dei motivi per i quali il medesimo sarebbe inesistente.
In riferimento agli argomenti di difesa utilizzati da si evidenzia che è pacifico in causa che CP_1 precedentemente al gennaio 2015 l'utenza fosse formalmente intestata a costruttore Controparte_2 dell'immobile di;
che soltanto in data 2/1/2015 il ha provveduto a Parte_1 Parte_1
6 richiedere (e successivamente ha ottenuto) l'intestazione della medesima utenza a proprio nome;
che, comunque, il era sempre stato utilizzatore di fatto dell'utenza e perciò aveva Parte_1
sempre provveduto al pagamento delle fatture solo formalmente intestate al CP_2
ha, tuttavia, contestato che il DO fosse legittimato a chiedere il pagamento in suo CP_1 favore in quanto l'esclusivo titolare del credito sarebbe, in realtà, il precedente intestatario CP_2 dell'utenza di , benché i consumi fossero asseritamente riconducibili ad altri Parte_1
soggetti. Ciò sarebbe confermato dal fatto che la richiesta presentata dal fosse una Parte_1 richiesta di subentro (e non di “voltura”), come dimostrato dai documenti prodotti in causa (doc. 1 attore e docc. 7 e 8 parte convenuta), nonché dal fatto che il codice utente del e del CP_2
fosse diverso. Si tratterebbe, pertanto, di due utenti diversi, titolari di due distinti Parte_1
rapporti obbligatori.
Tale prospettazione non può essere condivisa.
Si osserva, infatti, che risulta pacifico in causa che, a parte l'intestazione formale, l'utenza condominiale intestata dapprima a e successivamente al Controparte_4 Parte_1
[...
sia la medesima (nonostante il diverso codice utente), e che i consumi siano sempre stati riferiti al DO. Dai documenti prodotti dall'attore emerge, inoltre, che l'utenza n. 174704 sia sempre stata un'utenza condominiale: in particolare, dal doc. n. 6 (comunicazione di del CP_1
17/07/2009) si evince che il tipo di contratto fosse “DO residenti”; dal doc. 7 (fattura di euro 3.864,77 del 31/12/2014) che la tipologia di utenza fosse “domestico condominio residente”.
Pertanto, nonostante il dato letterale della richiesta presentata dal in data 2/1/2015 (che Parte_1 recava la dicitura “Subentro a contratto n. 10079313”), essa deve essere più correttamente qualificata quale ipotesi di successione nel contratto già esistente, con conseguente successione sia nei debiti che nei crediti relativi all'utenza in questione (compreso il credito oggetto di causa) o comunque quale mera regolarizzazione dell'intestazione formale del contratto di somministrazione già stipulato per l'utenza condominiale.
Stante l'evidente identità del soggetto (ovvero il non può dirsi che il precedente Parte_1
contratto di somministrazione sia stato risolto, cosicché lo stesso DO deve ritenersi titolare nei confronti di del credito di cui è causa e, come osservato sopra, pari a euro CP_1
7.347,83. Su tale somma sono dovuti, inoltre, gli interessi al tasso legale dal 3/8/2017, data di ricezione da parte di della diffida (doc. 13 prodotto dall'attore) sino al saldo. CP_1
Non risulta dovuta, invece, la rivalutazione monetaria trattandosi di debito di valuta e non di valore.
7 ***
Infine, deve essere rigettata la domanda di condanna di ai sensi dell'art. 96 c.p.c. dal CP_1
momento che, alla luce della peculiarità delle questioni del caso di specie, non appare sussistente né la colpa grave, né tantomeno il dolo nell'aver resistito in giudizio quali presupposti necessari per la condanna. Né si ritiene sufficiente in tal senso la sola inosservanza all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.
***
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in applicazione dei valori medi del
D.M. n. 55 del 2014, con la riduzione al 50% per la fase istruttoria in ragione dell'attività effettivamente svolta, secondo lo scaglione di riferimento per le cause di valore da euro 5.201,00 a euro 26.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1) Accoglie la domanda proposta dall'attore e, per l'effetto, condanna al CP_1
pagamento in favore del della somma di euro Controparte_5
7.347,83,00 oltre interessi al tasso legale dal 3/8/2017 fino al saldo;
2) condanna alla rifusione in favore del CP_1 Parte_1 Controparte_5
delle spese del presente giudizio liquidate in complessivi euro 4.237,00 per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge e oltre spese per il contributo unificato, l'iscrizione della causa a ruolo e le spese di notifica.
Così deciso in Cagliari il 05/02/2025.
Il giudice
(Valentina Frongia)
8
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari
Sezione seconda civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Valentina Frongia, pronuncia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
c.f. con sede in Cagliari, Parte_1 P.IVA_1 Parte_1
[...
, in persona dell'amministratore pro tempore Prof. nato a [...] il Parte_2
15/12/1942, elettivamente domiciliato in Cagliari nella via Dante n. 72, presso lo studio degli Avv.
Luca Valdès e Claudio Valdès che lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale in atti, attore contro
p. iva , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede CP_1 P.IVA_2
legale in Nuoro, via Straullu n. 35, elettivamente domiciliata in Cagliari, via Deledda n. 74, presso lo studio dell'avv. Stefano Manso, che la rappresenta e difende in virtù di procura generale in atti rep. n. 138412, racc. n. 37226, rilasciata in data 07/11/2017 registrata a Cagliari in data 8/11/2017 con il n. 8181 a rogito Notaio Persona_1
convenuta
Conclusioni: nell'interesse dell'attore:
“voglia l'Ill.mo Tribunale di Cagliari, in accoglimento del presente ricorso, previa emanazione - nei confronti dell'odierna resistente - di ordine di esibizione ai sensi dell'art. 211 c.p.c., di tutti i documenti relativi alle pratiche distinte ai riferimenti a) Prot. 409181 del CP_1
2/3/2015; b) Prot. 6/15 del 09.09.2015, condannare con sede in Nuoro Via Straullu CP_1
n°35, in persona del legale rapp.te pro tempore, al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di €7.347,83 (settemilatrecentoquarantasette,83) - ottenuta detraendo dal credito
1 (documentalmente provato, vedasi all.2) di €11.212,60 vantato dal condominio in base all'estratto conto del 02.01.2015 (vedasi punto 10 della espositiva), in base alla effettuata CP_1
compensazione (vedasi punti 11 e 12 della superiore parte espositiva) della somma di €3.864,77 per il pagamento della Fattura n. 2014000500154062 del 31.12.2014 – o di quella somma CP_1 diversa, maggiore o minore, che dovesse risultare congrua e di giustizia all'esito del presente procedimento, in ogni caso da maggiorarsi degli interessi legali dalla scadenza al saldo e della rivalutazione monetaria.
In ogni caso con vittoria di spese, onorari e competenze del presente giudizio”.
nell'interesse della convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, rigettare le avverse domande in quanto infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e competenze di lite”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. il ha convenuto in giudizio Parte_1 chiedendo la condanna di quest'ultima al pagamento in suo favore della somma di CP_1
euro 7.347,83, quale residuo di un preesistente credito di cui era originariamente titolare il precedente intestatario dell'utenza idrica.
A fondamento della propria pretesa il ricorrente ha esposto che il è titolare di un' Parte_1
utenza idrica distinta al codice utente n. 50004193. Il contratto di somministrazione idrica CP_1
in questione era originariamente intestato al costruttore dello stabile e a seguito di Controparte_2
domanda di voltura presentata dal DO in data 2/1/2015 il aveva ottenuto il Parte_1 cambio dell'intestazione a proprio nome.
In occasione della presentazione della domanda, aveva consegnato al nella sua CP_1 Pt_2
qualità di amministratore pro tempore del un estratto conto (relativo ai reciproci Parte_1
rapporti dare-avere derivanti dal contratto di fornitura idrica in essere tra le parti) in base al quale, per l'utenza in questione, risultava un credito in favore del pari a euro 11.212,60. Parte_1
Il DO, infatti, risultava essere creditore di in forza di versamenti effettuati in CP_1 eccedenza nell'ambito di una pratica contenziosa tra la SIM s.r.l. (società responsabile del servizio di fornitura idrica per la Città di Cagliari in data antecedente alla costituzione di e CP_1
l'utenza intestata al medesimo DO (al tempo ancora intestata a . Controparte_2
In particolare, con l'emissione di bollettini premarcati di c.c.p. consegnati al in data Pt_2
20/6/2005, in accoglimento dell'istanza presentata in seguito all'accertamento di consumi anomali
2 causati da un guasto all'impianto dello stabile, la Direzione SIM s.r.l. aveva quantificato in complessivi euro 55.279,27 i costi dei consumi idrici da addebitare all'odierno ricorrente a decorrere dagli anni precedenti al 1999 fino al 2004.
Considerato gli importi degli arretrati conteggiati dalla SIM s.r.l., pertanto, il aveva Parte_1
ottenuto una dilazione dei pagamenti e proceduto alla corresponsione di tutti gli importi dovuti.
Tuttavia, in data 17/7/2009 il IT aveva ricevuto da (società subentrata in tutti i CP_1
rapporti giuridici precedentemente facenti capo alla SIM s.r.l.) una raccomandata avente a oggetto
“fatture insolute consumi idrici. Notifica preavviso di distacco immediato e avvio procedura di riscossione coattiva mediante ruolo” con la quale aveva ingiunto al il pagamento delle Parte_1
seguenti somme:
- Euro 1.137,28 per “insoluti riferiti a consumi idrici fatturati dal secondo semestre 2003”;
- Euro 9.976,02 per “insoluti relativi a conguagli ricompresi tra il 1998 e il 2003”.
Ricevuta la diffida, il con istanza del 31/8/2009 aveva chiesto l'annullamento, in virtù della Pt_2
prescrizione, della richiesta di pagamento delle somme per insoluti relativi agli anni 2003 e precedenti e lo sgravio di parte dei pagamenti effettuati da parte del DO a titolo di conguagli, in ottemperanza della sopravvenuta sentenza del Tar Sardegna n. 651/2007, che aveva sancito l'illegittimità dell'applicazione retroattiva dal 1 gennaio 2005 delle nuove tariffe relative ai consumi idrici approvate dall'Autorità competente in data 30 novembre 2005.
L'istanza era stata riscontrata da in data 5 luglio 2010 che aveva comunicato CP_1
l'accoglimento del reclamo, ma di dover attendere l'autorizzazione dell'Autorità Amministrativa
d'ambito territoriale della Sardegna prima di procedere all'elaborazione dei conteggi e del rimborso delle quote versate in eccedenza.
Il DO era venuto, quindi, a conoscenza di essere titolare di un credito di complessivi euro
11.212,60 (per pagamenti effettuati in eccedenza nell'ambito della sopra indicata procedura) nei confronti di soltanto nel Gennaio 2015 quando, effettuata la voltura dell'utenza idrica a CP_1
nome del medesimo DO un dipendente di aveva consegnato al un estratto CP_1 Pt_2
conto del 2/1/2015 e relativo ai reciproci rapporti dare-avere in base al quale per l'utenza in questione risultava, appunto, un credito pari a euro 11.212,60.
Il aveva inoltrato allora istanza di compensazione per la fattura n. 2014000500154062 del Pt_2
31/12/2014 dell'importo di euro 3.864,77 relativa ai consumi del DO per l'anno 2012. Tale istanza era stata accolta da che, come risulta dalla successiva fattura n. CP_1
2015000510143775 emessa in data 29/5/2015 aveva certificato nell'apposito campo relativo alla
“situazione pagamenti” che “le precedenti bollette risultano pagate regolarmente”.
Operata tale compensazione, residuava un credito del ricorrente pari a euro 7.347,83.
3 Il ricevuta ulteriore fattura n. 1.610,16 relativa ai consumi idrici dal 9/1/2015 al Parte_1
18/3/2015 aveva presentato all'odierna resistente ulteriore istanza di compensazione. Nelle more, aveva però notificato al DO una richiesta di pagamento per fatture insolute con CP_1
preavviso di sospensione della fornitura per un totale di euro 3.997,17 relativa alle fatture n.
510294764 del 20/11/2015 di euro 0,60 a titolo di residuo;
n. 510143775 del 29/5/2015 di euro
1.610,16 (che era stata oggetto della seconda domanda di compensazione); n. 510220415 del
31/8/2015 di euro 2.386,41.
Il al fine di evitare la sospensione del servizio di fornitura idrica, aveva provveduto a Parte_1
versare la somma richiesta e si era successivamente recato presso gli uffici di per chiedere CP_1 chiarimenti in ordine alla mancata risposta all'ulteriore istanza di compensazione e alla mancata restituzione dell'importo di euro 7.347,83.
In data 25/5/2017 il DO aveva presentato una richiesta di rimborso dell'importo di euro
7.347,83, che era stata negata da in quanto “come da estratto conto allegato non è CP_1 presente alcun credito da rimborsare”.
***
In data 29/1/2019 si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'avversa CP_1
domanda.
In particolare, ha dedotto che il titolare dell'asserito credito vantato dal CP_1 Parte_1 sarebbe unicamente il precedente intestatario dell'utenza sita in a Cagliari, ovvero Parte_1
il Come emergerebbe dalla documentazione prodotta, infatti, benché i consumi fossero CP_2 asseritamente riconducibili all'odierno ricorrente, l'utenza era intestata al come confermato CP_2
dal DO stesso nonché dal fatto che il codice cliente era diverso (10079313).
Nella richiesta di rimborso, invece, il soggetto richiedente risulta il del quale è stato Parte_1
indicato il codice utente (50004193).
Secondo dunque, si tratterebbe di due soggetti diversi titolari di due distinti rapporti CP_1 obbligatori e solo per tale ragione all'atto dell'esame della richiesta di rimborso, non ha CP_1
rilevato alcun credito in capo al ricorrente.
Unico soggetto legittimato a chiedere il rimborso sarebbe lo stesso titolare del diritto e non il soggetto a esso subentrato, e ciò anche nel caso di specie, nonostante il fatto che l'istanza fosse presentata dal nella sua qualità di amministratore pro tempore del DO e che i Pt_2
consumi effettuati prima del 2015 fossero comunque imputabili al stesso. Parte_1
Inoltre, non sarebbe possibile compensare l'importo contabilizzato in una fattura intestata al
(n. 20155000510143775 del 29/9/2015) con il credito sorto in capo al Parte_1 CP_2
***
4 All'udienza del 24/9/2019 il ricorrente ha dedotto che il in qualità di amministratore del Pt_2
DO, aveva proceduto a richiedere la voltura dell'utenza idrica. La voltura, a differenza del subentro, presuppone un mero cambio di intestazione dell'utenza senza cessazione del contratto precedente e pertanto dei rapporti obbligatori pregressi. Il fatto che abbia assegnato al CP_1
DO un nuovo numero di codice cliente rappresenta un mero protocollo interno dell'Ente. Il
è sempre stato di fatto l'utilizzatore dell'utenza idrica. Parte_1
Alla medesima udienza, ha evidenziato che in data 9/1/2015 si è verificato un subentro CP_1
con cessazione come risulta dal relativo verbale e dallo storico consumi.
**
Il giudice, dato atto che l'istruzione della causa non appariva presentare i caratteri della sommarietà, ha disposto la conversione al rito ordinario.
All'udienza del 12/6/2020 il giudice ha assegnato alle parti i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.
Con ordinanza del 3/11/2022 il giudice ha ordinato ex art. 210 cpc su istanza del CP_3
di produrre il provvedimento Prot. 409181 del 02.03.2015 (pratica contenente tutti i
[...] documenti che hanno determinato l'accoglimento dell'istanza di compensazione, presentata dal
Prof. della fattura n. 20140005001546062 dell'importo di €3.864,77); nonché il Parte_2 documento Prot. 6/15 del 09.09.2015 (pratica relativa all'ulteriore istanza di compensazione, presentata dal Prof. della fattura n. 2015000510143775 dell'importo di €1.610,16). Parte_3
Con ordinanza del 12/01/2023 il giudice ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa:
“accoglimento delle istanze del condominio o pagamento da parte di questo di eventuali morosità, spese del giudizio compensate”.
Dopo alcuni rinvii concessi al fine di consentire ad di pronunciarsi sulla proposta CP_1 conciliativa, il giudice con ordinanza del 27/6/2023 ha rinviato all'udienza del 29/10/2024 per la pronuncia della sentenza ex art. 281-sexies c.p.c.
La causa è stata istruita esclusivamente mediante produzioni documentali. La convenuta non ha adempiuto all'ordine di esibizione dei documenti ex art. 210 c.p.c.
***
La domanda è fondata e deve essere, pertanto, accolta.
Ritiene questo giudice che il credito del pari a euro 7.347,83, nei confronti di Parte_1 CP_1
sia stato adeguatamente provato.
[...]
Al riguardo, si osserva infatti che il ha prodotto in giudizio copia Parte_1 dell'estratto conto relativo all'utenza afferente al DO e trasmesso al (in qualità di Pt_2 amministratore del condominio stesso) da in occasione del cambiamento dell'intestazione CP_1 dell'utenza idrica (originariamente intestata al costruttore dello stabile, . Controparte_2
5 Dal suddetto estratto conto, in virtù dei reciproci rapporti di dare-avere ivi indicati, risulta che al
2/1/2015 sussistesse in relazione all'utenza un credito pari a euro 11.212,60 (doc. 2 attore, p. 9).
Risulta, inoltre, pacifico tra le parti che in data 2/3/2015 il avesse presentato ad una Pt_2 CP_1
istanza di compensazione in relazione alla fattura n. 2014000500154062, dell'importo di euro
3.864,77, del 31/12/2014 e che tale istanza fosse stata accolta da con ciò residuando un CP_1
credito pari a euro 7.347,83.
L'importo di tale credito deve, dunque, ritenersi provato dal momento che risulta implicito nell'accoglimento dell'istanza di compensazione un riconoscimento del relativo debito (e, dunque, della sua esistenza) da parte di CP_1
Sul punto si rileva che il tribunale al fine di verificare i reciproci rapporti di dare-avere fra il e a prescindere dalla intestazione meramente formale dell'utenza al Parte_1 CP_1 costruttore ha invitato ai sensi dell'art. 210 c.p.p. a produrre tutta la CP_2 CP_1
documentazione in suo possesso in relazione alla compensazione richiesta e ottenuta dal
DO con istanza del 2/3/2015.
Tale ordine è rimasto tuttavia inadempiuto, con conseguente impossibilità per il tribunale di verificare l'esatta consistenza dell'eventuale credito di parte attrice.
Ciò premesso l'inosservanza dell'ordine di esibizione, unitamente al fatto che la stessa ha CP_1 riconosciuto che l'istanza di compensazione era stata accolta, induce a ritenere provato il credito del nella misura indicata, ovvero euro 7.347,83 (pari alla differenza tra il credito originario Parte_1 risultate dall'estratto conto del gennaio 2015 e la somma oggetto di compensazione).
Quanto al mancato adempimento dell'ordine di esibizione si ricorda che la giurisprudenza ha affermato che l'inosservanza di tale ordine costituisce un comportamento dal quale il giudice può desumere argomenti di prova ai sensi dell'art. 116, comma secondo, cod. proc. civ. (ex multis, si vedano Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 13/06/2024, n. 16472, Sez. L, Sentenza n. 2148 del
27/01/2017, Rv. 642868-01, Sez. 3, Sentenza n. 20104 del 18/09/2009, Rv. 609676 - 01).
Si rileva, altresì, che anche in base al principio di vicinanza della prova qualora l'estratto conto del
2015 avesse contenuto errori di varia natura, o il credito fosse stato successivamente estinto, ben andrebbe potuto allegare i calcoli corretti e produrre in giudizio i relativi i documenti. CP_1
La difesa di è invece sostanzialmente incentrata sulla diversità formale dei due utenti CP_1
( e il , mentre il credito azionato dall'attore è contestato solo genericamente, CP_2 Parte_1
senza alcuna indicazione dei motivi per i quali il medesimo sarebbe inesistente.
In riferimento agli argomenti di difesa utilizzati da si evidenzia che è pacifico in causa che CP_1 precedentemente al gennaio 2015 l'utenza fosse formalmente intestata a costruttore Controparte_2 dell'immobile di;
che soltanto in data 2/1/2015 il ha provveduto a Parte_1 Parte_1
6 richiedere (e successivamente ha ottenuto) l'intestazione della medesima utenza a proprio nome;
che, comunque, il era sempre stato utilizzatore di fatto dell'utenza e perciò aveva Parte_1
sempre provveduto al pagamento delle fatture solo formalmente intestate al CP_2
ha, tuttavia, contestato che il DO fosse legittimato a chiedere il pagamento in suo CP_1 favore in quanto l'esclusivo titolare del credito sarebbe, in realtà, il precedente intestatario CP_2 dell'utenza di , benché i consumi fossero asseritamente riconducibili ad altri Parte_1
soggetti. Ciò sarebbe confermato dal fatto che la richiesta presentata dal fosse una Parte_1 richiesta di subentro (e non di “voltura”), come dimostrato dai documenti prodotti in causa (doc. 1 attore e docc. 7 e 8 parte convenuta), nonché dal fatto che il codice utente del e del CP_2
fosse diverso. Si tratterebbe, pertanto, di due utenti diversi, titolari di due distinti Parte_1
rapporti obbligatori.
Tale prospettazione non può essere condivisa.
Si osserva, infatti, che risulta pacifico in causa che, a parte l'intestazione formale, l'utenza condominiale intestata dapprima a e successivamente al Controparte_4 Parte_1
[...
sia la medesima (nonostante il diverso codice utente), e che i consumi siano sempre stati riferiti al DO. Dai documenti prodotti dall'attore emerge, inoltre, che l'utenza n. 174704 sia sempre stata un'utenza condominiale: in particolare, dal doc. n. 6 (comunicazione di del CP_1
17/07/2009) si evince che il tipo di contratto fosse “DO residenti”; dal doc. 7 (fattura di euro 3.864,77 del 31/12/2014) che la tipologia di utenza fosse “domestico condominio residente”.
Pertanto, nonostante il dato letterale della richiesta presentata dal in data 2/1/2015 (che Parte_1 recava la dicitura “Subentro a contratto n. 10079313”), essa deve essere più correttamente qualificata quale ipotesi di successione nel contratto già esistente, con conseguente successione sia nei debiti che nei crediti relativi all'utenza in questione (compreso il credito oggetto di causa) o comunque quale mera regolarizzazione dell'intestazione formale del contratto di somministrazione già stipulato per l'utenza condominiale.
Stante l'evidente identità del soggetto (ovvero il non può dirsi che il precedente Parte_1
contratto di somministrazione sia stato risolto, cosicché lo stesso DO deve ritenersi titolare nei confronti di del credito di cui è causa e, come osservato sopra, pari a euro CP_1
7.347,83. Su tale somma sono dovuti, inoltre, gli interessi al tasso legale dal 3/8/2017, data di ricezione da parte di della diffida (doc. 13 prodotto dall'attore) sino al saldo. CP_1
Non risulta dovuta, invece, la rivalutazione monetaria trattandosi di debito di valuta e non di valore.
7 ***
Infine, deve essere rigettata la domanda di condanna di ai sensi dell'art. 96 c.p.c. dal CP_1
momento che, alla luce della peculiarità delle questioni del caso di specie, non appare sussistente né la colpa grave, né tantomeno il dolo nell'aver resistito in giudizio quali presupposti necessari per la condanna. Né si ritiene sufficiente in tal senso la sola inosservanza all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.
***
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in applicazione dei valori medi del
D.M. n. 55 del 2014, con la riduzione al 50% per la fase istruttoria in ragione dell'attività effettivamente svolta, secondo lo scaglione di riferimento per le cause di valore da euro 5.201,00 a euro 26.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1) Accoglie la domanda proposta dall'attore e, per l'effetto, condanna al CP_1
pagamento in favore del della somma di euro Controparte_5
7.347,83,00 oltre interessi al tasso legale dal 3/8/2017 fino al saldo;
2) condanna alla rifusione in favore del CP_1 Parte_1 Controparte_5
delle spese del presente giudizio liquidate in complessivi euro 4.237,00 per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge e oltre spese per il contributo unificato, l'iscrizione della causa a ruolo e le spese di notifica.
Così deciso in Cagliari il 05/02/2025.
Il giudice
(Valentina Frongia)
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