Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza 27/01/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00024/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00320/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 320 del 2024, proposto dalla sig.ra OU Toumi, rappresentata e difesa dall'avvocato Caterina M.R. Ursillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno, l’U.T.G. - Prefettura di Isernia, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n.74;
per l'annullamento
- del provvedimento (codice P-IS/L/Q/2024/100362) recante il rigetto dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
- del provvedimento (codice P-IS/L/Q/2024/100359) recante rigetto dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e dell’U.T.G. - Prefettura di Isernia;
Vista la memoria del 18.01.2025 con la quale parte ricorrente ha dichiarato l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2025 il dott. Sergio Occhionero e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con il gravame in epigrafe parte ricorrente ha impugnato i provvedimenti con i quali lo Sportello unico per l’immigrazione della Prefettura di Isernia, in data 3.09.2024, ha respinto la sua istanza di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi di censura:
I.VIOLAZIONE DELL’ART. 24 COMMA 10 TU IMMIGRAZIONE. POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI PER OTTENERE LA CONVERSIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO STAGIONALE IN PERMESSO PER LAVORO STAGIONALE;
II. DIFETTO DELLA MOTIVAZIONE. CONTRADDITTORIETA’. VIOLAZIONE DELL’ART. 3 L.N. 241/1990;
2. L’Amministrazione si è costituita in giudizio in resistenza al ricorso.
3. Poco dopo, il 5 dicembre 2024 la difesa attorea ha però depositato un’istanza di rinvio dell’udienza camerale fissata per il 4.12.2024 per la trattazione della sua domanda cautelare, evidenziando che “ in data 27.11.2024 è stato notificato alla ricorrente nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stazionale in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato non stagionale in relazione ad una delle due procedure oggetto di ricorso ”, e che, pertanto, “ la convocazione della ricorrente per la stipula – ad oggi non disposta- potrebbe comportare definizione del procedimento con esito positivo e il conseguente venir meno di ogni interesse alla pronuncia ”.
4. All’udienza camerale del 4.12.2024 il Tribunale ha disposto quindi il rinvio della trattazione della istanza cautelare corredante il ricorso alla camera di consiglio del 22.1.2025.
5. In data 17.01.2025, la difesa erariale ha depositato indi una memoria con la quale veniva rappresentato, dopo una sintetica ricostruzione della vicenda oggetto di giudizio, che “ in data 12.12.2024 veniva positivamente definita l’istanza di conversione del permesso di soggiorno mediante sottoscrizione del contratto di soggiorno e del Mod. 209. Inoltre, la ricorrente presentava, presso la Prefettura, formale rinuncia al ricorso ”.
E alla luce di tali sopravvenienze, documentate dagli atti allegati alla suddetta memoria, la difesa pubblica chiedeva al Tribunale di dichiarare cessata la materia del contendere.
6. La difesa della ricorrente, dal canto suo, con memoria del 18.01.2025 ha esposto quanto segue: “ premesso che in data 27.11.2024 è stato notificato alla ricorrente nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stazionale in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato non stagionale in relazione ad una delle due procedure oggetto di ricorso; la ricorrente è stata convocata per la stipula ed è in attesa del rilascio del permesso di soggiorno. Pertanto, è cessata la materia del contendere e se ne chiede pronuncia. Si chiede altresì liquidazione delle competenze a carico dello Stato, essendo la ricorrente ammessa al gratuito patrocinio ”.
4. All’odierna Camera di consiglio, destinata alla trattazione della istanza cautelare articolata nel ricorso, datosi avviso ai presenti che la causa sarebbe stata integralmente definita con decisione in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod.proc.amm., la causa è stata infine posta in decisione.
5 Quanto complessivamente esposto permette al Collegio di concludere senz’altro per l’avvenuto soddisfacimento delle utilità perseguite mediante la proposizione del presente gravame, stante l’avvenuta sottoscrizione, in accoglimento delle istanze della ricorrente, del contratto di soggiorno e del cd. Mod. 209.
Onde al Collegio non rimane che dichiarare, in coerenza con le conclusioni formulate dalla difesa pubblica nella memoria del 17.01.2025, e dalla stessa ricorrente nella memoria del 18.01.2025, la cessazione della materia del relativo contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm..
6 Le spese di lite possono essere eccezionalmente compensate in ragione della particolare tempestività con cui l’Amministrazione si è rideterminata sulle istanze formulate dalla ricorrente, avviando a conclusione il proprio nuovo procedimento in senso favorevole a quest’ultima in data anteriore a quella di celebrazione della camera di consiglio destinata alla trattazione dell’istanza cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, ai sensi dell’art. 34 comma 5 cod. proc. amm., dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Gaviano, Presidente
Luigi Lalla, Referendario
Sergio Occhionero, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sergio Occhionero | Nicola Gaviano |
IL SEGRETARIO