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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 30/07/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 135/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bolzano, Eliana Marchesini, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di lavoro nr. 135-2025 R.G.L., promossa da:
, nato a [...], il [...], residente in [...]
Huber n.2, C.F. , rapp.to e difeso dall'avv. Tiziana Lamarina C.F._1
( ), con studio professionale in Vicenza, Contrà Canove Nuove n.17, ove C.F._2
elegge domicilio, come da procura alle liti allegata al ricorso.
ricorrente
contro
(C.F. , in persona del suo Presidente Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa congiuntamente e/o disgiuntamente dagli Avv.ti Lucia
pagina 1 di 14 Orsingher ( ) e Raimund Bauer ( in forza di procura C.F._3 C.F._4
generale alle liti n. 37875/7313, rogito del 22.3.2024 del notaio di Fiumicino, Persona_1
elettivamente domiciliato presso la sede di Bolzano, Piazza Domenicani 39
convenuto
In punto: pensione anticipata causa assegnata a sentenza all'udienza del 30.07.2025 sulle seguenti conclusioni:
per la parte ricorrente:
al Tribunale di Bolzano sezione lavoro, affinchè, svolti gli adempimenti di rito, voglia accogliere le seguenti conclusioni,
1) Previo accertamento incidentale della invalidità ed annullabilità dei provvedimenti di rigetto della domanda pensionistica e di dichiarazione d'inammissibilità del ricorso amministrativo di luglio 2024
Pt_ e/o in ogni caso accertarsi e dichiararsi il diritto soggettivo in capo al prof. di ottenere l'erogazione dell'assegno pensionistico (pensione anticipata) come da domanda del 16/11/2020,
con decorrenza dal 01/02/2021, anche in costanza di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato come docente di Conservatorio, dichiarando l'accoglimento e/o l'accoglibilità della domanda pensionistica presentata il 16/11/2020, per l'effetto;
CP_ 2) Condannarsi l al versamento di detta pensione, ivi compresi gli arretrati dalla decorrenza del 01/02/2021 sino alla prima erogazione effettiva, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali da calcolarsi sulla singola rata mensile sino al saldo effettivo pagina 2 di 14 Pt_ 3) Accertarsi e dichiararsi che al raggiungimento del 62mo anno di età del prof. la pensione anticipata di cui alla domanda sub.1 è divenuta pensione di vecchiaia, compatibile con la continuità
del preesistente rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato come docente AFAM
4) In via subordinata, accertarsi e dichiararsi che al raggiungimento del 62mo anno di età, il prof.
Pt_ ha diritto alla erogazione della pensione di vecchiaia, pur mantenendo il rapporto di lavoro dipendente presso la PA, secondo il regime di legge applicabile a chi ha versamenti contributivi anteriori al 01/01/1996 e, per l'effetto,
5) condannarsi la convenuta a riconoscere il diritto a detta pensione ed al versamento in favore del
Pt_ prof. del predetto assegno pensionistico mensile e degli arretrati dal 01/07/2024 sino al saldo effettivo.
CP_ Con condanna dell' alla refusione di competenze e spese, ivi comprese quelle generali del
15%, in favore del ricorrente.
Nella denegata ipotesi di soccombenza compensarsi integralmente e spese di lite in considerazione
CP_ della condotta non chiara e trasparente tenuta dall nel corso della vicenda
CP_ Per parte convenuta
Voglia l'Ill.mo Giudice adito,
A) In via pregiudiziale e/o preliminare
1) Accertarsi e dichiararsi la decadenza dall'azione giudiziale ex art. 4 l. 438/92
pagina 3 di 14 2) Accertarsi e dichiararsi l'improponibilità e l'improcedibilità del ricorso avversario per i motivi sopra esposti;
B) In via principale:
respingere il ricorso in quanto infondato in fatto e diritto e non provato e per l'effetto rigettare tutte le
CP_ domande formulate dalla parte ricorrente nei confronti dell . Spese di causa rifuse.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
CP_ Con ricorso depositato il 6.3.2025 conveniva in giudizio l e, premesso di aver Parte_1
esercitato negli anni contemporaneamente attività di lavoro autonomo come professore di orchestra, nonché di lavoro subordinato come docente presso l'AFAM e di esercitare attualmente attività di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso il Conservatorio di Castelfranco Veneto,
esponeva al Tribunale di aver fatto richiesta il 16.11.2020 di pensione di anzianità/anticipata con decorrenza 1.2.2021 in relazione all'attività lavorativa di professore di orchestra, essendo in possesso dei requisiti richiesti dalla norma (anzianità contributiva al 31.12.1995 di 42 anni e 10
mesi e cessazione dell'attività di lavoro autonomo quale professore d'orchestra); di essersi visto rigettare la domanda in data 1.4.2021 per non aver cessato l'attività di lavoratore dipendente ex art.
CP_ 22 L.30.04.1969 n.153; di aver proposto plurimi ricorsi avverso le decisioni dell , ma senza esito positivo e di essere stato quindi costretto ad adire le vie legali per ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione anticipata. Solo in subordine il ricorrente allegava di aver raggiunto a giugno pagina 4 di 14 2024 l'età di 62 anni potendo così accedere alla pensione di vecchiaia, con conseguente accoglibilità della domanda come diritto alla pensione di vecchiaia.
CP_ Si costituiva tempestivamente in giudizio eccependo in via preliminare la decadenza del ricorrente dalla domanda ex art. 47 del DPR 639/1970; l'improponibilità della domanda subordinata
CP_ relativa alla pensione di vecchiaia per mancata presentazione di domanda all , nonché
l'improcedibilità della stessa per mancato esperimento dei rimedi precontenziosi ex art. 443 c.p.c..
All'udienza del 3.6.2025 il Giudice, sentiti i procuratori delle parti, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per discussione l'udienza del 30.07.2025, concedendo termine per note conclusionali.
Entrambe le parti depositavano note conclusionali.
Il Tribunale decideva come da dispositivo.
Motivi
Eccezione di decadenza
CP_ Va preliminarmente affrontata l'eccezione di decadenza sollevata dall' .
L'eccezione è fondata.
La domanda deve essere dichiarata inammissibile essendo fondata l'eccezione
CP_ di decadenza sollevata dall' .
L'Istituto della decadenza è previsto dall'art. 47 comma 3 del d.p.r. 30 aprile 1970 n. 639
come autenticamente interpretato dall' art. 6 del d.l. 29.03.1991 n.103 conv. Nella L. 1.6.1991
n.166 (ed entrato in vigore il 2 aprile 1991), riconosciuto legittimo dalla C.Costituzionale con sent.
pagina 5 di 14 246 del 3.6.1992. In particolare, l'art. 4 comma 1 del d.l. 19.09.1992 n.384, convertito nella L. 438
del 18.11.1992, ha previsto, a pena di decadenza, i termini di tre anni per la presentazione dell'azione giudiziaria in materia di trattamenti pensionistici.
Il termine di tre anni decorre dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla scadenza dei termini previsti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data della richiesta di presentazione. In
concreto il termine decorre:
1) dalla data di comunicazione della decisione del ricorso (tempestivamente presentato);
2) dal 91° giorno successivo alla presentazione del ricorso amministrativo (purché sia tempestivamente inoltrato);
3) dal 301° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa, in caso di ricorso amministrativo presentato non tempestivamente.
Ai sensi dell' art. 46 legge 88/89, infatti, il procedimento amministrativo deve intendersi concluso una volta decorsi 300 giorni dalla data di presentazione della domanda (120 giorni per la formazione del silenzio rifiuto, più 90 giorni per la presentazione del ricorso amministrativo, più 90
giorni per la formazione del silenzio rigetto).
Secondo orientamento consolidato della S.C. (n. 3592/2006 e succ. conf.), "in tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, il d.p.r.
30.04.1970 639 art.47 come interpretato autenticamente, integrato e modificato dal d.l. 29.03.1991
pagina 6 di 14 n.103 art. 6 convertito nella L. 1 giugno 1991, n. 166 e dal d.l. 19.09.1992 n.384 art. 4 convertito nella l. 14.11.1992 n.438, individua nella "scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo" la soglia oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo, pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria, non consente lo spostamento in avanti del termine di decadenza." (Cass. 25.10.2004 n.20715; 21 marzo 2005 n. 6018).
Il principio va esteso a tardivi provvedimenti di rigetto nel merito da parte dell;
Controparte_2
anch'essi non possono consentire lo spostamento in avanti del termine di decadenza. In termini analoghi, Cass. 13276/07 ha affermato che :" In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, il d.p.r. 30.04.1970 n.639 art.47 - come interpretato autenticamente, integrato e modificato dal d.l. 29.03.1991 n.103 art. 6 convertito nella L. 1 giugno
1991, n. 166, e dal d.l. 19.09.1992 n.384 art.4 convertito nella l. 14.11.1992 n.438 - individua nella
“scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo" la soglia oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo, pur restando rilevante ai fini della procedibilità
dell'azione giudiziaria, non consente lo spostamento in avanti del termine di decadenza;
e tale principio va esteso all'ipotesi di tardivo provvedimento di rigetto nel merito da parte dell'istituto previdenziale".
Tale più recente insegnamento è condivisibile alla luce della ratio della disposizione contenuta nel d.l. 19.09.1992 n.384 art.4 convertito dalla l.14.11.1992 n.438, nella parte in cui individua una ulteriore possibilità di decorrenza del termine di decadenza per l'esercizio dell'azione giudiziaria in
CP_ materia di prestazioni nella "data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del pagina 7 di 14 procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione".
Il senso e la funzione di tale innovativa previsione sono stati ravvisati nella volontà del legislatore di porre riparo al rischio non remoto di vanificazione del sistema determinato dall'effetto congiunto della irrilevanza (ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria) delle decadenze verificatesi nel corso del procedimento amministrativo (irrilevanza stabilita dalla l. 533 del 1973 art.8) e della previsione di un dies a quo del termine di decadenza per l'azione giudiziale correlato all'ipotesi della comunque avvenuta presentazione del ricorso amministrativo o della esistenza di una decisione espressa sul medesimo da parte dell'autorità competente;
potendo indurre (un tale effetto congiunto) ad escludere la decadenza quante volte l'azione giudiziaria risulti tempestiva rispetto alla data del ricorso ovvero a quella della sua decisione nonostante la tardività del primo e/o del provvedimento decisorio rispetto alla scadenza dei termini complessivamente previsti dalla legge per la conclusione del procedimento amministrativo.
Da ultimo, Cass. 15969/2017 ha affermato che L'art. 47 prevede che "Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del c.p.c.. Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può
essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei pagina 8 di 14 termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione"
È stato infatti più volte affermato dalla Corte (Sentenza Cass. 7527 del 29.03.2010, 25670 del
2007, SU 12718 del 29.05.2009) che "In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, l'art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 (nel testo modificato dall'art. 4 del d.l. 19.09.1992 n.384, convertito, con modificazioni, nella legge 14.11.1992
n. 438) dopo avere enunciato due diverse decorrenze delle decadenze riguardanti dette prestazioni
(dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua infine - nella "scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo" - la soglia di trecento giorni
(risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione di cui all'art. 7 della legge 11.08.1973 n.533 e di centottanta giorni, previsto dall'art. 46 commi 5 e 6 della legge 9.3.1989 n.88), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo - pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria - non consente lo spostamento in avanti del "dies a quo" per l'inizio del computo del termine decadenziale (di tre anni o di un anno)".
Il riferimento alla scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo,
contestualmente ed alternativamente alla previsione del dies a quo costituito dalla comunicazione della decisione sul ricorso ovvero del termine per renderla, assorbe proprio l'eventualità della mancata proposizione di ricorsi, dopo la domanda di prestazione. Il termine per proporre l'azione pagina 9 di 14 giudiziaria decorre, dunque, anche dall'esaurimento del procedimento amministrativo;
mentre non vale a prorogare i termini scaduti la decisione tardiva del ricorso come della domanda amministrativa.
La "scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo", individua quindi la soglia oltre la quale la presentazione di un ricorso amministrativo tardivo non può essere utilizzata al fine di determinazione del dies a quo del termine di decadenza per il successivo inizio dell'azione giudiziaria e dello spostamento in avanti di esso, ottenibile ormai nel solo limite dello sbarramento costituito della scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo.
In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, la riproposizione, successivamente alla maturazione della decadenza, di una nuova domanda diretta ad ottenere il medesimo beneficio previdenziale non fa venir meno gli effetti decandenziali già prodotti posto che l'istituto, di natura sostanziale e di ordine pubblico, tutela la certezza dei capitoli di spesa gravanti sul bilancio dello Stato, che verrebbe altrimenti vanificata. (Nella specie, la S.C. con sentenza n. 21039/2018, ha cassato senza rinvio la sentenza di merito che, in materia di rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto,
aveva rigettato l'eccezione di decadenza sul rilievo che era stata presentata una nuova istanza amministrativa).
Si veda, anche se in tema di prestazioni previdenziali a carico del fondo di garanzia, Cass. n.
26163/2017 in parte motiva (punti 9 e 10): Neanche l'eventuale decisione tardiva dell'istituto sulla pagina 10 di 14 domanda amministrativa e la decisione del ricorso tardivamente proposto, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale, possono costituire circostanze idonee a far slittare la decorrenza della decadenza rispetto alle scadenze legislativamente previste, trattandosi di termini dettati da disposizioni di ordine pubblico, indisponibili dalle parti e sulle quali l'attività delle stesse non può
incidere (v., Cass., Sez.U, nn. 12718 e 19992 del 2009).
Sempre in ragione del fatto che si tratta di una decadenza di ordine pubblico, con conseguente inderogabilità della relativa disciplina, irrinunciabilità e rilevabilità d'ufficio da parte del giudice, si è
pure affermato che non rileva, al fine di far slittare tale dies a quo, la decisione intervenuta sul ricorso amministrativo tardivamente proposto, restando preclusa la possibilità, per le parti, di derogare, attraverso propri atti o comportamenti, alla disciplina legale (v., fra le altre, Cass. 19225
del 2011 e Cass. 7148 del 2008) e lo stesso principio è stato applicato all'ipotesi di tardivo provvedimento di rigetto, nel merito, da parte dell'istituto previdenziale (v., ex multis , Cass. 3592
del 2006, 13276 del 2007; v., inoltre, Cass. Sez. U. 26019/2008, sulla natura di ordine pubblico della decadenza sostanziale dall'azione e sulla rilevabilità, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, e proponibilità, per la prima volta, anche in Cassazione).
Venendo ora al caso in esame, si osserva quanto segue:
E' pacifico e documentalmente provato che nel caso di specie parte ricorrente ha presentato
CP_ domanda di pensione anticipata il 16.11.2020; l ha rigettato la domanda il 1.4.2021; parte
CP_ ricorrente ha presentato il ricorso il 25.08.2021; l ha rigettato il ricorso il 25.08.2023. Il ricorso giudiziario è stato depositato il 6.3.2025.
pagina 11 di 14 CP_ Stando così le cose, parte ha eccepito che il ricorso giudiziario avrebbe dovuto essere depositato entro e non oltre il 16.09.2024, id est 300 gg. dalla presentazione della domanda + 3
anni; parte ricorrente sostiene invece che il termine di 300gg + 3 anni decorrerebbe dal 25.08.2021
(cfr. verbale udienza 3.6.2025).
CP_ Si ritiene corretta l'interpretazione dell'art. 47 del D.P.R. 639/1970 effettuata dall .
Se è infatti vero che nel caso di specie la domanda è stata definita con emissione di provvedimento di reiezione e si sono anche concluse le fasi del procedimento (presentazione del ricorso e decisione sul ricorso), è altresì vero che la decisione sul ricorso è avvenuta oltre il limite dei 300 gg.
di durata del procedimento amministrativo, con la conseguenza che il dies a quo della decadenza
(3 anni) va individuato nel 301° giorno dalla data di presentazione della domanda.
Anche tenendo conto della sospensione dei termini di decadenza disposta dal decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, art. 34, rubricato “Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e
assistenziale”, che ha disposto che “
1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 il decorso dei termini di
CP_ decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall e
dall è sospeso di diritto.
2. Sono altresì sospesi, per il medesimo periodo di cui al comma 1, e CP_3
per le medesime materie ivi indicate, i termini di prescrizione”, il ricorso è stato depositato quando ormai la decadenza era maturata.
Eccezione di improponibilità della domanda subordinata
pagina 12 di 14 Anche l'eccezione di improponibilità della domanda subordinata di riconoscimento del diritto alla
CP_ pensione di vecchiaia sollevata dall è fondata e va accolta.
E' pacifico che il ricorrente non abbia presentato alcuna domanda amministrativa in tal senso
CP_ all prima del deposito del ricorso giudiziario e nemmeno una domanda di conversione della domanda di pensione anticipata in pensione di vecchiaia.
E' inoltre evidente che al momento dell'esame della domanda presentata dal ricorrente il
16.11.2020 così come alla data del rigetto della domanda dell'1.4.2021 e anche del rigetto del ricorso avverso il diniego del 9.10.2023 il ricorrente non avesse ancora maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia (maturati per stessa ammissione del ricorrente solamente a giugno 2024).
Spese
Le spese tra le parti vengono integralmente compensate in ragione della condotta non lineare e
CP_ trasparente tenuta dall' , che successivamente al rigetto del 9.10.2023 è intervenuta con pec e ulteriori provvedimenti assolutamente contraddittori.
p.q.m.
Il Giudice del lavoro,
definitivamente pronunciando nella causa n. 135-2025 R.G.L. promossa con ricorso depositato il
CP_
6.3.2025 da contro , così provvede: Parte_1
ogni diversa domanda, eccezione, istanza reietta,
dichiara inammissibile il ricorso (la domanda principale) per intervenuta decadenza,
dichiara pagina 13 di 14 improcedibile la domanda subordinata,
dichiara la compensazione delle spese di lite.
Così deciso, 30.07.2025
Il Giudice del Lavoro
Eliana Marchesini
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bolzano, Eliana Marchesini, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di lavoro nr. 135-2025 R.G.L., promossa da:
, nato a [...], il [...], residente in [...]
Huber n.2, C.F. , rapp.to e difeso dall'avv. Tiziana Lamarina C.F._1
( ), con studio professionale in Vicenza, Contrà Canove Nuove n.17, ove C.F._2
elegge domicilio, come da procura alle liti allegata al ricorso.
ricorrente
contro
(C.F. , in persona del suo Presidente Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa congiuntamente e/o disgiuntamente dagli Avv.ti Lucia
pagina 1 di 14 Orsingher ( ) e Raimund Bauer ( in forza di procura C.F._3 C.F._4
generale alle liti n. 37875/7313, rogito del 22.3.2024 del notaio di Fiumicino, Persona_1
elettivamente domiciliato presso la sede di Bolzano, Piazza Domenicani 39
convenuto
In punto: pensione anticipata causa assegnata a sentenza all'udienza del 30.07.2025 sulle seguenti conclusioni:
per la parte ricorrente:
al Tribunale di Bolzano sezione lavoro, affinchè, svolti gli adempimenti di rito, voglia accogliere le seguenti conclusioni,
1) Previo accertamento incidentale della invalidità ed annullabilità dei provvedimenti di rigetto della domanda pensionistica e di dichiarazione d'inammissibilità del ricorso amministrativo di luglio 2024
Pt_ e/o in ogni caso accertarsi e dichiararsi il diritto soggettivo in capo al prof. di ottenere l'erogazione dell'assegno pensionistico (pensione anticipata) come da domanda del 16/11/2020,
con decorrenza dal 01/02/2021, anche in costanza di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato come docente di Conservatorio, dichiarando l'accoglimento e/o l'accoglibilità della domanda pensionistica presentata il 16/11/2020, per l'effetto;
CP_ 2) Condannarsi l al versamento di detta pensione, ivi compresi gli arretrati dalla decorrenza del 01/02/2021 sino alla prima erogazione effettiva, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali da calcolarsi sulla singola rata mensile sino al saldo effettivo pagina 2 di 14 Pt_ 3) Accertarsi e dichiararsi che al raggiungimento del 62mo anno di età del prof. la pensione anticipata di cui alla domanda sub.1 è divenuta pensione di vecchiaia, compatibile con la continuità
del preesistente rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato come docente AFAM
4) In via subordinata, accertarsi e dichiararsi che al raggiungimento del 62mo anno di età, il prof.
Pt_ ha diritto alla erogazione della pensione di vecchiaia, pur mantenendo il rapporto di lavoro dipendente presso la PA, secondo il regime di legge applicabile a chi ha versamenti contributivi anteriori al 01/01/1996 e, per l'effetto,
5) condannarsi la convenuta a riconoscere il diritto a detta pensione ed al versamento in favore del
Pt_ prof. del predetto assegno pensionistico mensile e degli arretrati dal 01/07/2024 sino al saldo effettivo.
CP_ Con condanna dell' alla refusione di competenze e spese, ivi comprese quelle generali del
15%, in favore del ricorrente.
Nella denegata ipotesi di soccombenza compensarsi integralmente e spese di lite in considerazione
CP_ della condotta non chiara e trasparente tenuta dall nel corso della vicenda
CP_ Per parte convenuta
Voglia l'Ill.mo Giudice adito,
A) In via pregiudiziale e/o preliminare
1) Accertarsi e dichiararsi la decadenza dall'azione giudiziale ex art. 4 l. 438/92
pagina 3 di 14 2) Accertarsi e dichiararsi l'improponibilità e l'improcedibilità del ricorso avversario per i motivi sopra esposti;
B) In via principale:
respingere il ricorso in quanto infondato in fatto e diritto e non provato e per l'effetto rigettare tutte le
CP_ domande formulate dalla parte ricorrente nei confronti dell . Spese di causa rifuse.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
CP_ Con ricorso depositato il 6.3.2025 conveniva in giudizio l e, premesso di aver Parte_1
esercitato negli anni contemporaneamente attività di lavoro autonomo come professore di orchestra, nonché di lavoro subordinato come docente presso l'AFAM e di esercitare attualmente attività di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso il Conservatorio di Castelfranco Veneto,
esponeva al Tribunale di aver fatto richiesta il 16.11.2020 di pensione di anzianità/anticipata con decorrenza 1.2.2021 in relazione all'attività lavorativa di professore di orchestra, essendo in possesso dei requisiti richiesti dalla norma (anzianità contributiva al 31.12.1995 di 42 anni e 10
mesi e cessazione dell'attività di lavoro autonomo quale professore d'orchestra); di essersi visto rigettare la domanda in data 1.4.2021 per non aver cessato l'attività di lavoratore dipendente ex art.
CP_ 22 L.30.04.1969 n.153; di aver proposto plurimi ricorsi avverso le decisioni dell , ma senza esito positivo e di essere stato quindi costretto ad adire le vie legali per ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione anticipata. Solo in subordine il ricorrente allegava di aver raggiunto a giugno pagina 4 di 14 2024 l'età di 62 anni potendo così accedere alla pensione di vecchiaia, con conseguente accoglibilità della domanda come diritto alla pensione di vecchiaia.
CP_ Si costituiva tempestivamente in giudizio eccependo in via preliminare la decadenza del ricorrente dalla domanda ex art. 47 del DPR 639/1970; l'improponibilità della domanda subordinata
CP_ relativa alla pensione di vecchiaia per mancata presentazione di domanda all , nonché
l'improcedibilità della stessa per mancato esperimento dei rimedi precontenziosi ex art. 443 c.p.c..
All'udienza del 3.6.2025 il Giudice, sentiti i procuratori delle parti, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per discussione l'udienza del 30.07.2025, concedendo termine per note conclusionali.
Entrambe le parti depositavano note conclusionali.
Il Tribunale decideva come da dispositivo.
Motivi
Eccezione di decadenza
CP_ Va preliminarmente affrontata l'eccezione di decadenza sollevata dall' .
L'eccezione è fondata.
La domanda deve essere dichiarata inammissibile essendo fondata l'eccezione
CP_ di decadenza sollevata dall' .
L'Istituto della decadenza è previsto dall'art. 47 comma 3 del d.p.r. 30 aprile 1970 n. 639
come autenticamente interpretato dall' art. 6 del d.l. 29.03.1991 n.103 conv. Nella L. 1.6.1991
n.166 (ed entrato in vigore il 2 aprile 1991), riconosciuto legittimo dalla C.Costituzionale con sent.
pagina 5 di 14 246 del 3.6.1992. In particolare, l'art. 4 comma 1 del d.l. 19.09.1992 n.384, convertito nella L. 438
del 18.11.1992, ha previsto, a pena di decadenza, i termini di tre anni per la presentazione dell'azione giudiziaria in materia di trattamenti pensionistici.
Il termine di tre anni decorre dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla scadenza dei termini previsti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data della richiesta di presentazione. In
concreto il termine decorre:
1) dalla data di comunicazione della decisione del ricorso (tempestivamente presentato);
2) dal 91° giorno successivo alla presentazione del ricorso amministrativo (purché sia tempestivamente inoltrato);
3) dal 301° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa, in caso di ricorso amministrativo presentato non tempestivamente.
Ai sensi dell' art. 46 legge 88/89, infatti, il procedimento amministrativo deve intendersi concluso una volta decorsi 300 giorni dalla data di presentazione della domanda (120 giorni per la formazione del silenzio rifiuto, più 90 giorni per la presentazione del ricorso amministrativo, più 90
giorni per la formazione del silenzio rigetto).
Secondo orientamento consolidato della S.C. (n. 3592/2006 e succ. conf.), "in tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, il d.p.r.
30.04.1970 639 art.47 come interpretato autenticamente, integrato e modificato dal d.l. 29.03.1991
pagina 6 di 14 n.103 art. 6 convertito nella L. 1 giugno 1991, n. 166 e dal d.l. 19.09.1992 n.384 art. 4 convertito nella l. 14.11.1992 n.438, individua nella "scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo" la soglia oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo, pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria, non consente lo spostamento in avanti del termine di decadenza." (Cass. 25.10.2004 n.20715; 21 marzo 2005 n. 6018).
Il principio va esteso a tardivi provvedimenti di rigetto nel merito da parte dell;
Controparte_2
anch'essi non possono consentire lo spostamento in avanti del termine di decadenza. In termini analoghi, Cass. 13276/07 ha affermato che :" In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, il d.p.r. 30.04.1970 n.639 art.47 - come interpretato autenticamente, integrato e modificato dal d.l. 29.03.1991 n.103 art. 6 convertito nella L. 1 giugno
1991, n. 166, e dal d.l. 19.09.1992 n.384 art.4 convertito nella l. 14.11.1992 n.438 - individua nella
“scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo" la soglia oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo, pur restando rilevante ai fini della procedibilità
dell'azione giudiziaria, non consente lo spostamento in avanti del termine di decadenza;
e tale principio va esteso all'ipotesi di tardivo provvedimento di rigetto nel merito da parte dell'istituto previdenziale".
Tale più recente insegnamento è condivisibile alla luce della ratio della disposizione contenuta nel d.l. 19.09.1992 n.384 art.4 convertito dalla l.14.11.1992 n.438, nella parte in cui individua una ulteriore possibilità di decorrenza del termine di decadenza per l'esercizio dell'azione giudiziaria in
CP_ materia di prestazioni nella "data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del pagina 7 di 14 procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione".
Il senso e la funzione di tale innovativa previsione sono stati ravvisati nella volontà del legislatore di porre riparo al rischio non remoto di vanificazione del sistema determinato dall'effetto congiunto della irrilevanza (ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria) delle decadenze verificatesi nel corso del procedimento amministrativo (irrilevanza stabilita dalla l. 533 del 1973 art.8) e della previsione di un dies a quo del termine di decadenza per l'azione giudiziale correlato all'ipotesi della comunque avvenuta presentazione del ricorso amministrativo o della esistenza di una decisione espressa sul medesimo da parte dell'autorità competente;
potendo indurre (un tale effetto congiunto) ad escludere la decadenza quante volte l'azione giudiziaria risulti tempestiva rispetto alla data del ricorso ovvero a quella della sua decisione nonostante la tardività del primo e/o del provvedimento decisorio rispetto alla scadenza dei termini complessivamente previsti dalla legge per la conclusione del procedimento amministrativo.
Da ultimo, Cass. 15969/2017 ha affermato che L'art. 47 prevede che "Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del c.p.c.. Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può
essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei pagina 8 di 14 termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione"
È stato infatti più volte affermato dalla Corte (Sentenza Cass. 7527 del 29.03.2010, 25670 del
2007, SU 12718 del 29.05.2009) che "In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, l'art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 (nel testo modificato dall'art. 4 del d.l. 19.09.1992 n.384, convertito, con modificazioni, nella legge 14.11.1992
n. 438) dopo avere enunciato due diverse decorrenze delle decadenze riguardanti dette prestazioni
(dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua infine - nella "scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo" - la soglia di trecento giorni
(risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione di cui all'art. 7 della legge 11.08.1973 n.533 e di centottanta giorni, previsto dall'art. 46 commi 5 e 6 della legge 9.3.1989 n.88), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo - pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria - non consente lo spostamento in avanti del "dies a quo" per l'inizio del computo del termine decadenziale (di tre anni o di un anno)".
Il riferimento alla scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo,
contestualmente ed alternativamente alla previsione del dies a quo costituito dalla comunicazione della decisione sul ricorso ovvero del termine per renderla, assorbe proprio l'eventualità della mancata proposizione di ricorsi, dopo la domanda di prestazione. Il termine per proporre l'azione pagina 9 di 14 giudiziaria decorre, dunque, anche dall'esaurimento del procedimento amministrativo;
mentre non vale a prorogare i termini scaduti la decisione tardiva del ricorso come della domanda amministrativa.
La "scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo", individua quindi la soglia oltre la quale la presentazione di un ricorso amministrativo tardivo non può essere utilizzata al fine di determinazione del dies a quo del termine di decadenza per il successivo inizio dell'azione giudiziaria e dello spostamento in avanti di esso, ottenibile ormai nel solo limite dello sbarramento costituito della scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo.
In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, la riproposizione, successivamente alla maturazione della decadenza, di una nuova domanda diretta ad ottenere il medesimo beneficio previdenziale non fa venir meno gli effetti decandenziali già prodotti posto che l'istituto, di natura sostanziale e di ordine pubblico, tutela la certezza dei capitoli di spesa gravanti sul bilancio dello Stato, che verrebbe altrimenti vanificata. (Nella specie, la S.C. con sentenza n. 21039/2018, ha cassato senza rinvio la sentenza di merito che, in materia di rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto,
aveva rigettato l'eccezione di decadenza sul rilievo che era stata presentata una nuova istanza amministrativa).
Si veda, anche se in tema di prestazioni previdenziali a carico del fondo di garanzia, Cass. n.
26163/2017 in parte motiva (punti 9 e 10): Neanche l'eventuale decisione tardiva dell'istituto sulla pagina 10 di 14 domanda amministrativa e la decisione del ricorso tardivamente proposto, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale, possono costituire circostanze idonee a far slittare la decorrenza della decadenza rispetto alle scadenze legislativamente previste, trattandosi di termini dettati da disposizioni di ordine pubblico, indisponibili dalle parti e sulle quali l'attività delle stesse non può
incidere (v., Cass., Sez.U, nn. 12718 e 19992 del 2009).
Sempre in ragione del fatto che si tratta di una decadenza di ordine pubblico, con conseguente inderogabilità della relativa disciplina, irrinunciabilità e rilevabilità d'ufficio da parte del giudice, si è
pure affermato che non rileva, al fine di far slittare tale dies a quo, la decisione intervenuta sul ricorso amministrativo tardivamente proposto, restando preclusa la possibilità, per le parti, di derogare, attraverso propri atti o comportamenti, alla disciplina legale (v., fra le altre, Cass. 19225
del 2011 e Cass. 7148 del 2008) e lo stesso principio è stato applicato all'ipotesi di tardivo provvedimento di rigetto, nel merito, da parte dell'istituto previdenziale (v., ex multis , Cass. 3592
del 2006, 13276 del 2007; v., inoltre, Cass. Sez. U. 26019/2008, sulla natura di ordine pubblico della decadenza sostanziale dall'azione e sulla rilevabilità, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, e proponibilità, per la prima volta, anche in Cassazione).
Venendo ora al caso in esame, si osserva quanto segue:
E' pacifico e documentalmente provato che nel caso di specie parte ricorrente ha presentato
CP_ domanda di pensione anticipata il 16.11.2020; l ha rigettato la domanda il 1.4.2021; parte
CP_ ricorrente ha presentato il ricorso il 25.08.2021; l ha rigettato il ricorso il 25.08.2023. Il ricorso giudiziario è stato depositato il 6.3.2025.
pagina 11 di 14 CP_ Stando così le cose, parte ha eccepito che il ricorso giudiziario avrebbe dovuto essere depositato entro e non oltre il 16.09.2024, id est 300 gg. dalla presentazione della domanda + 3
anni; parte ricorrente sostiene invece che il termine di 300gg + 3 anni decorrerebbe dal 25.08.2021
(cfr. verbale udienza 3.6.2025).
CP_ Si ritiene corretta l'interpretazione dell'art. 47 del D.P.R. 639/1970 effettuata dall .
Se è infatti vero che nel caso di specie la domanda è stata definita con emissione di provvedimento di reiezione e si sono anche concluse le fasi del procedimento (presentazione del ricorso e decisione sul ricorso), è altresì vero che la decisione sul ricorso è avvenuta oltre il limite dei 300 gg.
di durata del procedimento amministrativo, con la conseguenza che il dies a quo della decadenza
(3 anni) va individuato nel 301° giorno dalla data di presentazione della domanda.
Anche tenendo conto della sospensione dei termini di decadenza disposta dal decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, art. 34, rubricato “Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e
assistenziale”, che ha disposto che “
1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 il decorso dei termini di
CP_ decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall e
dall è sospeso di diritto.
2. Sono altresì sospesi, per il medesimo periodo di cui al comma 1, e CP_3
per le medesime materie ivi indicate, i termini di prescrizione”, il ricorso è stato depositato quando ormai la decadenza era maturata.
Eccezione di improponibilità della domanda subordinata
pagina 12 di 14 Anche l'eccezione di improponibilità della domanda subordinata di riconoscimento del diritto alla
CP_ pensione di vecchiaia sollevata dall è fondata e va accolta.
E' pacifico che il ricorrente non abbia presentato alcuna domanda amministrativa in tal senso
CP_ all prima del deposito del ricorso giudiziario e nemmeno una domanda di conversione della domanda di pensione anticipata in pensione di vecchiaia.
E' inoltre evidente che al momento dell'esame della domanda presentata dal ricorrente il
16.11.2020 così come alla data del rigetto della domanda dell'1.4.2021 e anche del rigetto del ricorso avverso il diniego del 9.10.2023 il ricorrente non avesse ancora maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia (maturati per stessa ammissione del ricorrente solamente a giugno 2024).
Spese
Le spese tra le parti vengono integralmente compensate in ragione della condotta non lineare e
CP_ trasparente tenuta dall' , che successivamente al rigetto del 9.10.2023 è intervenuta con pec e ulteriori provvedimenti assolutamente contraddittori.
p.q.m.
Il Giudice del lavoro,
definitivamente pronunciando nella causa n. 135-2025 R.G.L. promossa con ricorso depositato il
CP_
6.3.2025 da contro , così provvede: Parte_1
ogni diversa domanda, eccezione, istanza reietta,
dichiara inammissibile il ricorso (la domanda principale) per intervenuta decadenza,
dichiara pagina 13 di 14 improcedibile la domanda subordinata,
dichiara la compensazione delle spese di lite.
Così deciso, 30.07.2025
Il Giudice del Lavoro
Eliana Marchesini
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