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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/12/2025, n. 6517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6517 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI composto dai magistrati: dr. Fulvio Dacomo Presidente dr. Angelo Del Franco Consigliere estensore dr. ing. P. E. De Felice Giudice tecnico ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con R.G. n. 2194/2021 degli affari civili, avente ad oggetto “controversie di competenza del Tribunale
Regionale delle Acque Pubbliche”, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 3.12.2025 e vertente
TRA
(C.F.: ) nato a [...] Parte_1 C.F._1
Inferiore il 13.04.1962, rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti allegata al ricorso, dagli avv.ti ON D'Auria (C.F.:
), (C.F.: e C.F._2 Parte_2 C.F._3
(C.F.: , con i quali elettivamente Parte_3 C.F._4 domicilia in Napoli alla via Biscardi n. 31 presso lo studio dell'avv.
AL NE ricorrente
E
(C.F.: ), in persona del Presidente Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale ad lites ed atto autorizzativo, dall'avv. Alba Di Lascio (C.F.:
), con la quale elettivamente domicilia in Napoli C.F._5 alla via S. Lucia n. 81 resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI Con ricorso notificato in data 21.10.2020 e rinotificato, ai sensi dell'art. 176 del R.D. n. 1775/1933, in data 19.07.2022, il ricorrente indicato in epigrafe ha citato in giudizio la , affinché, previo Controparte_1 riconoscimento della sua esclusiva responsabilità per l'esondazione dell'alveo avvenuta il 29.10.2015, venisse Controparte_2 condannata a risarcire in suo favore tutti i danni subiti.
In punto di fatto, il ricorrente ha rappresentato:
- che, all'epoca dei fatti, era proprietario dei terreni siti in Nocera
Inferiore (SA) alla località “Cicalese – San Mauro”, riportati in catasto al Foglio 8, particelle nn. 965 e 367;
- che, a causa dell'esondazione dell'alveo avvenuta Controparte_2 in data 29.10.2015, i predetti terreni furono sommersi da acqua maleodorante, melma e detriti dallo stesso esondati;
- che, con ordinanza n. 84 del 30.10.2015, il sindaco di Nocera
Inferiore stabilì il divieto di raccolta, commercializzazione e consumo dei prodotti agricoli provenienti dai fondi alluvionati;
- che l'inondazione causò ingenti danni ai terreni, provocando la distruzione di tutte le colture in atto e il deposito sui terreni di sostanze nocive;
- che, per ripristinare lo status quo ante, fu necessario effettuare un'approfondita risistemazione agraria dei fondi de quibus;
- che, in particolare: “LLV , ubicato nel bacino Controparte_2 idrografico regionale del Sarno, si presentava all'epoca dei fatti e si presenta tuttora in stato di pessima manutenzione, con argini fatiscenti e con l'alveo colmo di erbe infestanti, melma, fango e materiali estranei che ne riducono sensibilmente l'effettiva portata e ricettività” (cfr. pagina due del ricorso);
- che la responsabilità dell'evento è da attribuirsi alla CP_1
in quanto tenuta ad effettuare la manutenzione ordinaria e
[...] straordinaria dell'alveo.
Sulla scorta di tali premesse, il ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “per sentirsi condannare - previo riconoscimento della sua esclusiva responsabilità nel verificarsi dell'evento - a pagare alla ricorrente tutti i danni subiti, compresi quelli morali, per violazione del diritto costituzionalmente tutelato al lavoro ed alla proprietà, nella misura che sarà specificata in corso di causa, con i relativi interessi e rivalutazione ISTAT nonché con vittoria di spese e competenze.
In via istruttoria chiede:
A) prova per testi sulle circostanze di cui in premessa con riserva di indicare i testimoni in corso di causa;
B) eventuale CTU per la quantificazione dei danni.
Con ogni riserva di precisare, modificare, aggiungere ed offrire in comunicazione".
…
Con comparsa depositata in data 5.12.2022, si è costituita la CP_1
che ha eccepito:
[...]
- la carenza di legittimazione attiva del ricorrente, stante la mancanza di prova;
- la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto l'alveo
, incluso nel comprensorio di bonifica integrale del Controparte_2
, rientrerebbe nella competenza gestionale di tale Controparte_3 ente consortile e, inoltre, nella località interessata dalla pretesa esondazione è presente una vasca di laminazione consortile, di proprietà consortile e deputata ad evitare esondazioni;
- l'eccezionalità delle piogge del 29.10.2015, come certificato dall'Autorità di Bacino Regionale della Campania Centrale con nota prot. n. 655 del 08.03.2016 e come confermato da apposita relazione dell'U.O.D. Regionale Servizio Territoriale Provinciale di Salerno prot.
n. 901938 del 28 dicembre 2015;
- il mancato assolvimento dell'onere probatorio, atteso che l'asserita perdita di prodotti agricoli avrebbe dovuto essere dimostrata con l'esibizione delle scritture contabili e fiscali e del quaderno di campagna;
Tutto ciò eccepito, la convenuta ha rassegnato le seguenti conclusioni:
" - In accoglimento delle eccezioni preliminari, voglia dichiarare la carenza di legittimazione passiva della per essere Controparte_1 competente il Consorzio di Bonifica Sarno.
- Nel merito, rigettare la domanda e le richieste istruttorie così come proposte nei confronti della perché inammissibile, Controparte_1 infondata come esposto in atti;
- In ogni caso con vittoria delle spese, diritti ed onorari del giudizio".
…
Acquisiti i documenti prodotti, ammessa ed espletata la prova testimoniale delegata al Tribunale di Nocera Inferiore, le conclusioni, dopo alcuni rinvii, sono state precisate dinanzi al giudice delegato all'udienza del 2.04.2024 e, successivamente, il processo è stato trattenuto in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 3.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La legittimazione attiva del ricorrente, presupposto imprescindibile per il riconoscimento di un ipotetico danno alle colture, risulta provata dalla documentazione in atti, ovvero dalle visure catastali, nonché dalla prova per testi, i quali hanno confermato che all'epoca dei fatti il ricorrente conduceva i terreni per cui è causa.
Tale circostanza legittima il ricorrente ad agire per il risarcimento dei danni subiti, in ragione del rapporto di disponibilità del bene che si realizza con la coltivazione del terreno (Cass. n. 5421/2000).
Tanto chiarito, va disattesa l'eccezione formulata dalla CP_1 relativa alla propria mancanza di legittimazione passiva.
[...]
Come già affermato in numerosi precedenti di questo Tribunale, poiché l'alveo non è un'opera idraulica ai sensi del Controparte_2
R.D. n. 523/1904, ma un'opera di bonifica, ai sensi del R.D. n.
215/1933 (cfr. ex multis le pronunce rese nei giudizi nn. 146/09,
58/10, 60/10, 138/10 e 58/11 R.G.A.C.), alla compete CP_1
l'esecuzione degli interventi di natura strutturale, oltre che il controllo della regimentazione delle acque dell'intero comprensorio, mentre al compete la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica. CP_3 Detta responsabilità del , ad ogni modo, non esclude, bensì CP_3 si aggiunge a quella della , di recente ribadita dal Controparte_1
TSAP (cfr. TSAP 110/2019), in cui si è affermato che la è CP_1 effettivamente titolare passiva dell'obbligazione risarcitoria relativamente ai danni da esondazione cagionati dal demanio idrico regionale, senza distinzioni fra corsi d'acqua naturali e artificiali, siano essi inclusi o meno in comprensori di bonifica.
Ed invero, corretta è l'individuazione della quale Controparte_1 responsabile dei danni, atteso che ai sensi dell'articolo 2 lett. e) del
D.P.R. 8/72, 89 e 90 del D.P.R. 616/77 sono state trasferite alle
Regioni le competenze prima appartenenti allo Stato in materia di acque pubbliche e di opere idrauliche, con particolare riguardo all'attività di manutenzione.
Anche l'art. 10 lett. f) della legge 18.5.89 n. 183 attribuiva alle Regioni funzioni di pulizia delle acque di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti di idraulici e di ogni altra iniziativa ritenuta necessaria in materia di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza. Sebbene tale norma sia stata abrogata, a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 152/06 può ritenersi, ai sensi dell'articolo 141 e ss. del richiamato decreto e dell'articolo 86 D. Lgs. 112/98, che competa comunque alle Regioni
l'attività di manutenzione dei beni facenti parte del demanio idrico e, dunque, per quanto qui interessa dei corsi d'acqua e delle opere idrauliche.
Inutile, di contro, è l'indagine volta all'accertamento dell'eventuale corresponsabilità del Controparte_4
, verso il quale nessuna domanda è stata proposta e non
[...] vertendosi in un'ipotesi di litisconsorzio necessario.
Tanto premesso, deve altresì osservarsi che nella fattispecie de qua va applicato l'art. 2051 c.c. (cfr. sentenza TSAP n. 82/22), cosicché la deve ritenersi responsabile dei danni derivanti da corsi CP_1
d'acqua, salva dimostrazione del caso fortuito e, cioè, dell'incidenza determinante di un fattore estraneo alla propria sfera soggettiva, munito dei caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità, tale da interrompere il nesso causale (ex multis, Cass. n. 15761/2016; Cass.
2480/2018).
Inoltre, proprio con riguardo a danni derivanti da inondazioni, si è ritenuto che grava sull'ente preposto alla custodia la dimostrazione sia dell'eccezionalità dell'evento meteorologico che abbia eventualmente provocato l'allagamento, sia della corretta manutenzione delle opere di scolo (ex multis da ultimo Cass. Sez. 3, sent. n. 30521 del 22.11.2019, est. Iannello Cass. Sez. 3, ord. 4588 dell'11.02.2022, est. ). Pt_4
Relativamente alla prova della sussistenza del fatto storico, risulta accertato che all'origine dei fatti, ed in aggiunta ad una carente attività manutentiva, abbia concorso la scarsa azione di prevenzione e controllo della tenuta ed integrità degli argini e, più in generale, della regimentazione delle acque del comprensorio, considerato il ripetersi di tali fenomeni inondativi.
Non merita accoglimento, infatti, l'eccezione della CP_1 sull'eccezionalità delle piogge, poiché al fine di configurare come eccezionale ed imprevedibile un evento meteorologico non è sufficiente che esso sia di notevole intensità. È invece necessario che, sulla base di dati scientifici di tipo statistico riferiti al contesto specifico di localizzazione della "res" oggetto di custodia, il verificarsi delle piogge appaia, sulla base di una valutazione ex ante, inverosimile e rappresenti “una sensibile deviazione dalla frequenza statistica accettata come normale” (cfr. Cass., Sezioni Unite, n. 15574/21;
Cass., sez. 3, n. 30521 del 22/11/2019).
Inoltre, il Tribunale Superiore delle Acque ha avuto modo di affermare che: “In tema di risarcimento danni da esondazione, un fenomeno si definisce eccezionale – idoneo, quindi, ad interrompere il nesso causale tra la posizione di garanzia vigente in capo all'amministrazione e l'evento dannoso verificatosi – a condizione che il tempo di ritorno ad esso associato sia stimato superiore a 200 anni” (cfr. sentenza n.
265 del 16/09/2016). Nel caso di specie, non è stato accertato che la pioggia in questione sia da classificare come evento in tali termini straordinario, connotato da tempo di ritorno superiore ad anni 200.
Per quanto concerne i provvedimenti che comproverebbero l'eccezionalità dell'evento, come ha avuto modo di evidenziare la
Suprema Corte, “In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., la riconducibilità degli eventi atmosferici alla nozione di "caso fortuito" è condizionata alla presenza dei requisiti dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità, i quali non possono ritenersi provati per il solo fatto che sia stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5 della l. n. 225 del 1992, poiché le leggi sulla protezione civile (prima la l. n. 996 del 1970 e poi la l. n. 225 del 1992), nel definire la tipologia degli eventi suscettibili di intervento, fanno riferimento al danno (o al pericolo di danno) ed alla straordinarietà dei mezzi destinati a farvi fronte ma non alle caratteristiche intrinseche degli eventi che di quel danno siano causa o concausa;
sicché, la "calamità naturale", che determina lo stato d'emergenza, non costituisce di per sé un evento eccezionale e imprevedibile, pur potendo essere determinata anche da eventi di tal natura, le cui caratteristiche devono essere accertate sulla base di elementi di prova concreti e specifici” (cfr. Cass., sez. 3, n.
14861 del 31/05/2019).
Va, pertanto, esclusa la natura eccezionale dell'evento, e, quindi, il
“caso fortuito” idoneo ad interrompere il nesso causale, con conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. dei soggetti preposti alla custodia e manutenzione.
Peraltro, la , quale ente istituzionalmente competente, non ha CP_1 documentato o chiesto di dimostrare di aver eseguito attività manutentiva sull'alveo medesimo con la necessaria regolarità.
SUL QUANTUM DEBEATUR
Tanto chiarito, occorre esaminare la prova dei danni lamentati.
Sul punto deve ribadirsi che la prova dell'an debeatur dei danni materiali lamentati è stata ricavata dalla prova per testi e dalla documentazione fotografica allegata alla consulenza tecnica di parte. Vale, altresì, premettere che per l'accertamento, l'identificazione e l'esatta quantificazione dei danni, sarebbe stata inutile l'ammissione di
C.T.U. volta alla quantificazione dei danni, che, in quanto disposta a distanza di molti anni dall'evento, si sarebbe risolta in una valutazione critica degli atti di causa, che ben può essere compiuta dal Tribunale anche in ragione della sua composizione.
Con riguardo alla determinazione dei danni materiali, deve osservarsi che, in mancanza di fatture o altra documentazione attestante le spese sostenute, dovrà procedersi in via equitativa prendendo quale punto di partenza i parametri indicati dal perito di parte Persona_1
, discostandosi da essi ove non risultino condivisibili.
[...]
Va, infatti, osservato che in linea generale la consulenza di parte, anche se avente la forma della perizia giurata, non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova.
Pertanto, ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale non è però obbligato in nessun caso a tenerne conto. Tuttavia, resta salva la facoltà per la parte che ha prodotto la perizia giurata di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente, che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, come nel caso di specie, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione
(cfr. Cass. n. 4437/1997).
Il perito nella consulenza tecnica ha quantificato i danni complessivi in
€ 10.474,70, distinguendo i danni subiti come segue.
A) Danni al terreno:
- € 340,00 per la perdita dei prodotti dell'orto familiare;
- € 663,00 per la perdita della coltura di finocchi;
- € 1.050,00 per disinfestazione e zappatura terreni;
- € 310,00 per fresatura del terreno con motocoltivatore;
- € 290,00 per erpicatura manuale;
- € 1.500,00 per l'impianto di irrigazione a goccia;
- € 800,00 per riparazione serre;
B) Danni ad attrezzi agricoli:
- € 82,78 per riparazione elettropompa per irrigazione;
- € 128,20 per riparazione motopompa per irrorazione;
- € 200,00 per motore elettrico ed autoclave 1cv;
C) Danni al garage:
- € 2.000,00 per pulizia del garage;
- € 680,23 per rifacimento impianto elettrico;
D) Danni agli attrezzi e derrate alimentari presenti nel garage:
- € 109,17 per riparazione motosega;
- € 65,42 per riparazione decespugliatore;
- € 295,90 per motocoltivatore MAB;
- € 350,00 per condizionatore completo inverter;
- € 50,00 per stufa alogena;
- € 200,00 per lavatrice;
- € 30,00 per n. 2 ventilatori;
- € 80,00 per n. 2 seghetti alternativi;
- € 300,00 per n. 2 trapano avvitatore Bosch;
- € 50,00 per levigatrice;
- € 50,00 per smerigliatrice;
- € 300,00 pe stufa a legna;
- € 250,00 per motore elettrico del cancello esterno;
- € 300,00 per derrate alimentari.
Riguardo ai danni alla coltura di finocchi, si osserva che il perito ha specificato di aver calcolato il danno subito dal ricorrente utilizzando il listino dei prezzi all'ingrosso dalla CCIAA di Salerno per l'anno 2015
(cfr. pag. 5 della perizia), calcolando il prezzo medio per i finocchi in €
2,21 al mq.
Ebbene, tale parametro non può essere integralmente condiviso perché il perito avrebbe dovuto considerare i prezzi al produttore e non i prezzi delle colture all'ingrosso, in quanto non è stato provato che il ricorrente si occupasse, oltre che della produzione, anche della commercializzazione diretta dei suoi prodotti.
A ciò si aggiunga che il ricorrente non ha dimostrato che la coltura danneggiata occupava precisamente l'estensione territoriale indicata dal perito nella consulenza tecnica.
Mancano, inoltre, i documenti da cui, partendo dalla qualità e quantità di produzione media degli anni immediatamente precedenti, ricostruire in via quantomeno indiziaria i danni alle colture presenti sui fondi al momento dell'alluvione.
Infatti, non è secondario nella valutazione dei danni il rilievo che i ricorrenti non hanno prodotto il cd. quaderno di campagna, rectius registro dei trattamenti fitosanitari (obbligatorio ai sensi dell'art. 42, comma 3, del DPR 290/2001 per tutte le aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari per la difesa delle colture agrarie, tranne per quelle che utilizzano prodotti fitosanitari in orti o giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo), né le fatture, né le autofatture, obbligatorie anche per le aziende agricole in regime di esonero Iva, documenti che consentirebbero, in primo luogo, di ricostruire presuntivamente la qualità e quantità delle colture presenti al momento dell'inondazione mediante l'esame degli omologhi dati relativi alle produzioni delle annualità precedenti.
Soprattutto, per quanto rileva in questa sede, manca altresì il documento base di ogni azienda agricola, il fascicolo aziendale, disciplinato dagli artt. 3 e 9 del DPR 503/99 e dall'art. 13 del d. lgs 99 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99 che detta "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38", documento destinato a raccogliere in modo completo le informazioni dell'identità e dell'attività di ogni azienda agricola, ivi inclusi i “dati di produzione, trasformazione e commercializzazione” (così art. 3 cit.). Questo registro avrebbe offerto la prova presuntiva della quantità media prodotta o producibile in ogni annata rendendo il calcolo in prospettiva della produttività anche per l'annata interessata da alluvione.
Tale deficit probatorio non risulta colmato dalle dichiarazioni dei testi, le quali, sebbene riferiscano dell'allagamento dei terreni e delle successive attività di ripulitura dall'acqua e dalla melma, sono talmente generiche da non consentire una compiuta valutazione dei danni effettivamente subiti dal ricorrente. In particolare, il teste ha dichiarato che "il terreno era coltivato a finocchi e a Testimone_1 ortaggi di stagione. I prodotti sono stati successivamente buttati perché l'acqua del fiume è sporca", ma non ha riferito nulla di specifico sull'estensione della coltivazione.
Per tali ragioni, i danni alla coltura di finocchi devono essere conseguentemente ridotti in via equitativa nella misura del 70% rispetto a quanto indicato nella perizia di parte.
Nulla può essere riconosciuto, invece, per la perdita dei prodotti dell'orto familiare, poiché in mancanza dell'indicazione della specifica tipologia di ortaggi è impossibile operare una corretta quantificazione dei danni.
Con riguardo ai danni ai terreni, deve osservarsi che per le operazioni di disinfestazione, di fresatura e di erpicatura manuale, il perito ha applicato i parametri indicati nel Prezziario OOPP della CP_1 dell'anno 2015 ma, al contempo, il ricorrente non ha
[...] depositato documentazione contabile attestante l'esborso sostenuto per l'esecuzione di tali attività, né, tantomeno, ha provato di aver affidato a terzi il compimento di tali opere.
Pertanto, considerando che le stesse siano state eseguite in economia e, quindi, con costi inferiori rispetto a quelli indicati dal perito relativi ai prezzari ufficiali delle suddette prestazioni svolte per conto di terzi, alla somma individuata si applicherà una riduzione del 70%.
Anche per la riparazione delle serre e per il rifacimento dell'impianto di irrigazione appare equo applicare una riduzione del 70% rispetto a quanto indicato dal perito, poiché il ricorrente non ha prodotto in giudizio documentazione attestante gli esborsi sostenuti per l'esecuzione di tali attività.
In relazione ai danni al garage, i testi hanno riferito che in seguito all'allagamento si resero necessarie attività di pulizia e hanno confermato i danni all'impianto elettrico. Pertanto, le relative voci di danno possono essere riconosciute, applicando una riduzione del 70%, stante l'eccessività delle somme indicate dal perito.
Quanto agli attrezzi agricoli, si osserva che la foto n. 11 allegata alla perizia di parte ritrae una motopompa per irrorazione, ma non vi sono fotografie ritraenti l'elettropompa per irrigazione né il motore elettrico ed autoclave 1 cv.
Per tale ragione, possono essere riconosciuti soltanto i danni alla motopompa di irrigazione, ridotti nella misura del 70% rispetto a quanto indicato in perizia, in considerazione del carattere meramente indicativo del preventivo allegato.
Per quanto concerne le voci di danno relative agli attrezzi e alle derrate alimentari, come elencate nel relativo computo metrico dal perito, si rileva che le medesime non risultano tutte supportate da idonea documentazione fotografica.
In particolare, le foto n. 6 e n. 7 ritraggono attrezzi vari, tra cui è possibile riconoscere due trapani e una smerigliatrice.
Le foto n. 8 e n. 9 ritraggono, rispettivamente, un trapano e una lavatrice.
La foto n. 10, intitolata derrate alimentari, ritrae, tra le altre cose, delle cassette di plastica rosse, ma non il contenuto delle stesse.
Infine, l'ultima foto ritrae un motocoltivatore MAB.
Interrogati sul capo di domanda concernente la descrizione dei danni, il teste ha riferito che "Anche il garage era pieno Testimone_1
d'acqua. Vi era la lavatrice, un condizionatore, un frigorifero, degli attrezzi, un trattore e vari attrezzi utilizzati per i lavori in campagna.
Anche l'impianto elettrico è saltato”, mentre il teste ha Testimone_2 dichiarato che “Nel garage vi era una motozappa, un condizionatore, una lavatrice e vari attrezzi che sono stati sommersi dall'acqua.
Ricordo che non funzionava più la luce per cui l'impianto elettrico si era danneggiato”.
Ebbene, del condizionatore, del frigorifero e della motozappa menzionati dai testi non vi è alcun rilievo fotografico, per cui i relativi danni non possono ritenersi provati.
In definitiva, alla luce delle dichiarazioni dei testi escussi e della perizia di parte, devono ritenersi provati i soli danni alla lavatrice, al motocoltivatore MAB, a n. 2 trapani e alla smerigliatrice.
Non possono essere riconosciuti, invece, i danni alla motosega, al condizionatore, a n. 2 ventilatori, alla stufa a legna, alla levigatrice, alla stufa alogena, alle derrate alimentari, al motore elettrico del cancello esterno, al decespugliatore, ai n. 2 seghetti alternativi, in quanto non supportati da idonea documentazione fotografica né dalle risultanze della prova testimoniale.
Tuttavia, poiché nel quantificare i danni il perito non ha tenuto conto del preesistente stato di usura degli attrezzi (come anche emergente dai rilievi fotografici), anche per tali voci di danno si applicherà una riduzione del 70% rispetto a quanto indicato dal perito.
Va, infine, dato atto che la richiesta di risarcimento dei danni morali per violazione del diritto costituzionalmente tutelato al lavoro, formulata genericamente nell'atto introduttivo, risulta abbandonata nei successivi atti difensivi e nelle conclusioni.
Per mera completezza, va ribadito che, in continuità con l'orientamento espresso già da questo TR (es. sent. n. 4823/2015) e da altri TR (es. in occasione dei giudizi scaturiti CP_5 dall'esondazione del Seveso dell'8.7.2014), non è ravvisabile nella specie una lesione della dignità del lavoratore che potrebbe dar luogo al risarcimento del danno morale, giacché si è verificato semplicemente un evento naturale (sia pure dovuto all'omissione delle opportune cautele da parte degli enti preposti) che ha determinato i danni sopra indicati. Pertanto, la risarcibilità dell'eventuale lesione del suddetto diritto al lavoro esula dal caso di specie, dove viene in rilievo una responsabilità extracontrattuale, peraltro del tutto scollegata da un rapporto di lavoro.
In conclusione, alla luce di quanto sopra esposto, dovrà riconoscersi a titolo di risarcimento di tutti i danni materiali subiti a fronte dell'esondazione dell'alveo avvenuta in data Controparte_2
29.10.2015, la somma complessiva di € 2.480,20 in favore di Parte_1
(risultante dalla somma di € 198,90 per la perdita della
[...] coltura di finocchi, € 315,00 per disinfestazione, € 93,00 per fresatura,
€ 87,00 per erpicatura, € 450,00 per impianto di irrigazione, € 240,00 per riparazione serre, € 600,00 per pulizia garage, € 204,07 per impianto elettrico garage, € 38,46 per riparazione motopompa per irrorazione, € 88,77 per motocoltivatore MAB, € 60,00 per lavatrice, €
90,00 per n. 2 trapano avvitatore Bosch, € 15,00 per smerigliatrice, tutti importi ridotti del 70% rispetto a quanto indicato dal ctp).
Su detti importi va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data della perizia di parte
(1.12.2016) fino alla data della presente sentenza, ed interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. S.U. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (da ultimo, Cass. n. 4587 del 25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
Le spese di lite, stante il parziale accoglimento delle domande, seguono la soccombenza nella misura della metà, come liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n. 147 del 13.08.2022, in considerazione della serialità delle questioni trattate, mentre deve essere dichiarata compensata la residua metà, con distrazione della quota spettante al terzo difensore ON D'Auria in favore degli avvocati e , stante la Pt_2 Parte_3 dichiarazione da parte di ON D'Auria di rinunciare ai propri onorari a favore dei difensori che chiedono la distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della , Parte_1 Controparte_1 disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:
- accoglie, nei limiti indicati, la domanda proposta dal ricorrente e, per effetto, condanna la , in persona del Presidente pro Controparte_1 tempore, al risarcimento dei danni di € 2.480,20 in favore di
, oltre rivalutazione monetaria dalla data della Parte_1 perizia di parte (1.12.2016) fino a quella della presente decisione ed interessi al tasso legale, da calcolarsi sulla somma rivalutata di anno in anno fino alla data della presente sentenza e, successivamente, sul solo capitale interamente rivalutato fino al saldo;
- condanna la in persona del Presidente pro Controparte_1 tempore, al pagamento in favore del ricorrente delle spese del presente giudizio nella misura della metà, che liquida in € 132,00 per esborsi documentati ed € 740,00 per onorario, oltre, sul solo onorario, rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori anticipatari e Parte_2 Pt_3
nella misura della metà ciascuno e dichiara compensata la
[...] residua metà.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 3.12.2025.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Angelo Del Franco Dott. Fulvio Dacomo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI composto dai magistrati: dr. Fulvio Dacomo Presidente dr. Angelo Del Franco Consigliere estensore dr. ing. P. E. De Felice Giudice tecnico ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con R.G. n. 2194/2021 degli affari civili, avente ad oggetto “controversie di competenza del Tribunale
Regionale delle Acque Pubbliche”, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 3.12.2025 e vertente
TRA
(C.F.: ) nato a [...] Parte_1 C.F._1
Inferiore il 13.04.1962, rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti allegata al ricorso, dagli avv.ti ON D'Auria (C.F.:
), (C.F.: e C.F._2 Parte_2 C.F._3
(C.F.: , con i quali elettivamente Parte_3 C.F._4 domicilia in Napoli alla via Biscardi n. 31 presso lo studio dell'avv.
AL NE ricorrente
E
(C.F.: ), in persona del Presidente Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale ad lites ed atto autorizzativo, dall'avv. Alba Di Lascio (C.F.:
), con la quale elettivamente domicilia in Napoli C.F._5 alla via S. Lucia n. 81 resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI Con ricorso notificato in data 21.10.2020 e rinotificato, ai sensi dell'art. 176 del R.D. n. 1775/1933, in data 19.07.2022, il ricorrente indicato in epigrafe ha citato in giudizio la , affinché, previo Controparte_1 riconoscimento della sua esclusiva responsabilità per l'esondazione dell'alveo avvenuta il 29.10.2015, venisse Controparte_2 condannata a risarcire in suo favore tutti i danni subiti.
In punto di fatto, il ricorrente ha rappresentato:
- che, all'epoca dei fatti, era proprietario dei terreni siti in Nocera
Inferiore (SA) alla località “Cicalese – San Mauro”, riportati in catasto al Foglio 8, particelle nn. 965 e 367;
- che, a causa dell'esondazione dell'alveo avvenuta Controparte_2 in data 29.10.2015, i predetti terreni furono sommersi da acqua maleodorante, melma e detriti dallo stesso esondati;
- che, con ordinanza n. 84 del 30.10.2015, il sindaco di Nocera
Inferiore stabilì il divieto di raccolta, commercializzazione e consumo dei prodotti agricoli provenienti dai fondi alluvionati;
- che l'inondazione causò ingenti danni ai terreni, provocando la distruzione di tutte le colture in atto e il deposito sui terreni di sostanze nocive;
- che, per ripristinare lo status quo ante, fu necessario effettuare un'approfondita risistemazione agraria dei fondi de quibus;
- che, in particolare: “LLV , ubicato nel bacino Controparte_2 idrografico regionale del Sarno, si presentava all'epoca dei fatti e si presenta tuttora in stato di pessima manutenzione, con argini fatiscenti e con l'alveo colmo di erbe infestanti, melma, fango e materiali estranei che ne riducono sensibilmente l'effettiva portata e ricettività” (cfr. pagina due del ricorso);
- che la responsabilità dell'evento è da attribuirsi alla CP_1
in quanto tenuta ad effettuare la manutenzione ordinaria e
[...] straordinaria dell'alveo.
Sulla scorta di tali premesse, il ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “per sentirsi condannare - previo riconoscimento della sua esclusiva responsabilità nel verificarsi dell'evento - a pagare alla ricorrente tutti i danni subiti, compresi quelli morali, per violazione del diritto costituzionalmente tutelato al lavoro ed alla proprietà, nella misura che sarà specificata in corso di causa, con i relativi interessi e rivalutazione ISTAT nonché con vittoria di spese e competenze.
In via istruttoria chiede:
A) prova per testi sulle circostanze di cui in premessa con riserva di indicare i testimoni in corso di causa;
B) eventuale CTU per la quantificazione dei danni.
Con ogni riserva di precisare, modificare, aggiungere ed offrire in comunicazione".
…
Con comparsa depositata in data 5.12.2022, si è costituita la CP_1
che ha eccepito:
[...]
- la carenza di legittimazione attiva del ricorrente, stante la mancanza di prova;
- la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto l'alveo
, incluso nel comprensorio di bonifica integrale del Controparte_2
, rientrerebbe nella competenza gestionale di tale Controparte_3 ente consortile e, inoltre, nella località interessata dalla pretesa esondazione è presente una vasca di laminazione consortile, di proprietà consortile e deputata ad evitare esondazioni;
- l'eccezionalità delle piogge del 29.10.2015, come certificato dall'Autorità di Bacino Regionale della Campania Centrale con nota prot. n. 655 del 08.03.2016 e come confermato da apposita relazione dell'U.O.D. Regionale Servizio Territoriale Provinciale di Salerno prot.
n. 901938 del 28 dicembre 2015;
- il mancato assolvimento dell'onere probatorio, atteso che l'asserita perdita di prodotti agricoli avrebbe dovuto essere dimostrata con l'esibizione delle scritture contabili e fiscali e del quaderno di campagna;
Tutto ciò eccepito, la convenuta ha rassegnato le seguenti conclusioni:
" - In accoglimento delle eccezioni preliminari, voglia dichiarare la carenza di legittimazione passiva della per essere Controparte_1 competente il Consorzio di Bonifica Sarno.
- Nel merito, rigettare la domanda e le richieste istruttorie così come proposte nei confronti della perché inammissibile, Controparte_1 infondata come esposto in atti;
- In ogni caso con vittoria delle spese, diritti ed onorari del giudizio".
…
Acquisiti i documenti prodotti, ammessa ed espletata la prova testimoniale delegata al Tribunale di Nocera Inferiore, le conclusioni, dopo alcuni rinvii, sono state precisate dinanzi al giudice delegato all'udienza del 2.04.2024 e, successivamente, il processo è stato trattenuto in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 3.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La legittimazione attiva del ricorrente, presupposto imprescindibile per il riconoscimento di un ipotetico danno alle colture, risulta provata dalla documentazione in atti, ovvero dalle visure catastali, nonché dalla prova per testi, i quali hanno confermato che all'epoca dei fatti il ricorrente conduceva i terreni per cui è causa.
Tale circostanza legittima il ricorrente ad agire per il risarcimento dei danni subiti, in ragione del rapporto di disponibilità del bene che si realizza con la coltivazione del terreno (Cass. n. 5421/2000).
Tanto chiarito, va disattesa l'eccezione formulata dalla CP_1 relativa alla propria mancanza di legittimazione passiva.
[...]
Come già affermato in numerosi precedenti di questo Tribunale, poiché l'alveo non è un'opera idraulica ai sensi del Controparte_2
R.D. n. 523/1904, ma un'opera di bonifica, ai sensi del R.D. n.
215/1933 (cfr. ex multis le pronunce rese nei giudizi nn. 146/09,
58/10, 60/10, 138/10 e 58/11 R.G.A.C.), alla compete CP_1
l'esecuzione degli interventi di natura strutturale, oltre che il controllo della regimentazione delle acque dell'intero comprensorio, mentre al compete la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica. CP_3 Detta responsabilità del , ad ogni modo, non esclude, bensì CP_3 si aggiunge a quella della , di recente ribadita dal Controparte_1
TSAP (cfr. TSAP 110/2019), in cui si è affermato che la è CP_1 effettivamente titolare passiva dell'obbligazione risarcitoria relativamente ai danni da esondazione cagionati dal demanio idrico regionale, senza distinzioni fra corsi d'acqua naturali e artificiali, siano essi inclusi o meno in comprensori di bonifica.
Ed invero, corretta è l'individuazione della quale Controparte_1 responsabile dei danni, atteso che ai sensi dell'articolo 2 lett. e) del
D.P.R. 8/72, 89 e 90 del D.P.R. 616/77 sono state trasferite alle
Regioni le competenze prima appartenenti allo Stato in materia di acque pubbliche e di opere idrauliche, con particolare riguardo all'attività di manutenzione.
Anche l'art. 10 lett. f) della legge 18.5.89 n. 183 attribuiva alle Regioni funzioni di pulizia delle acque di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti di idraulici e di ogni altra iniziativa ritenuta necessaria in materia di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza. Sebbene tale norma sia stata abrogata, a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 152/06 può ritenersi, ai sensi dell'articolo 141 e ss. del richiamato decreto e dell'articolo 86 D. Lgs. 112/98, che competa comunque alle Regioni
l'attività di manutenzione dei beni facenti parte del demanio idrico e, dunque, per quanto qui interessa dei corsi d'acqua e delle opere idrauliche.
Inutile, di contro, è l'indagine volta all'accertamento dell'eventuale corresponsabilità del Controparte_4
, verso il quale nessuna domanda è stata proposta e non
[...] vertendosi in un'ipotesi di litisconsorzio necessario.
Tanto premesso, deve altresì osservarsi che nella fattispecie de qua va applicato l'art. 2051 c.c. (cfr. sentenza TSAP n. 82/22), cosicché la deve ritenersi responsabile dei danni derivanti da corsi CP_1
d'acqua, salva dimostrazione del caso fortuito e, cioè, dell'incidenza determinante di un fattore estraneo alla propria sfera soggettiva, munito dei caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità, tale da interrompere il nesso causale (ex multis, Cass. n. 15761/2016; Cass.
2480/2018).
Inoltre, proprio con riguardo a danni derivanti da inondazioni, si è ritenuto che grava sull'ente preposto alla custodia la dimostrazione sia dell'eccezionalità dell'evento meteorologico che abbia eventualmente provocato l'allagamento, sia della corretta manutenzione delle opere di scolo (ex multis da ultimo Cass. Sez. 3, sent. n. 30521 del 22.11.2019, est. Iannello Cass. Sez. 3, ord. 4588 dell'11.02.2022, est. ). Pt_4
Relativamente alla prova della sussistenza del fatto storico, risulta accertato che all'origine dei fatti, ed in aggiunta ad una carente attività manutentiva, abbia concorso la scarsa azione di prevenzione e controllo della tenuta ed integrità degli argini e, più in generale, della regimentazione delle acque del comprensorio, considerato il ripetersi di tali fenomeni inondativi.
Non merita accoglimento, infatti, l'eccezione della CP_1 sull'eccezionalità delle piogge, poiché al fine di configurare come eccezionale ed imprevedibile un evento meteorologico non è sufficiente che esso sia di notevole intensità. È invece necessario che, sulla base di dati scientifici di tipo statistico riferiti al contesto specifico di localizzazione della "res" oggetto di custodia, il verificarsi delle piogge appaia, sulla base di una valutazione ex ante, inverosimile e rappresenti “una sensibile deviazione dalla frequenza statistica accettata come normale” (cfr. Cass., Sezioni Unite, n. 15574/21;
Cass., sez. 3, n. 30521 del 22/11/2019).
Inoltre, il Tribunale Superiore delle Acque ha avuto modo di affermare che: “In tema di risarcimento danni da esondazione, un fenomeno si definisce eccezionale – idoneo, quindi, ad interrompere il nesso causale tra la posizione di garanzia vigente in capo all'amministrazione e l'evento dannoso verificatosi – a condizione che il tempo di ritorno ad esso associato sia stimato superiore a 200 anni” (cfr. sentenza n.
265 del 16/09/2016). Nel caso di specie, non è stato accertato che la pioggia in questione sia da classificare come evento in tali termini straordinario, connotato da tempo di ritorno superiore ad anni 200.
Per quanto concerne i provvedimenti che comproverebbero l'eccezionalità dell'evento, come ha avuto modo di evidenziare la
Suprema Corte, “In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., la riconducibilità degli eventi atmosferici alla nozione di "caso fortuito" è condizionata alla presenza dei requisiti dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità, i quali non possono ritenersi provati per il solo fatto che sia stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5 della l. n. 225 del 1992, poiché le leggi sulla protezione civile (prima la l. n. 996 del 1970 e poi la l. n. 225 del 1992), nel definire la tipologia degli eventi suscettibili di intervento, fanno riferimento al danno (o al pericolo di danno) ed alla straordinarietà dei mezzi destinati a farvi fronte ma non alle caratteristiche intrinseche degli eventi che di quel danno siano causa o concausa;
sicché, la "calamità naturale", che determina lo stato d'emergenza, non costituisce di per sé un evento eccezionale e imprevedibile, pur potendo essere determinata anche da eventi di tal natura, le cui caratteristiche devono essere accertate sulla base di elementi di prova concreti e specifici” (cfr. Cass., sez. 3, n.
14861 del 31/05/2019).
Va, pertanto, esclusa la natura eccezionale dell'evento, e, quindi, il
“caso fortuito” idoneo ad interrompere il nesso causale, con conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. dei soggetti preposti alla custodia e manutenzione.
Peraltro, la , quale ente istituzionalmente competente, non ha CP_1 documentato o chiesto di dimostrare di aver eseguito attività manutentiva sull'alveo medesimo con la necessaria regolarità.
SUL QUANTUM DEBEATUR
Tanto chiarito, occorre esaminare la prova dei danni lamentati.
Sul punto deve ribadirsi che la prova dell'an debeatur dei danni materiali lamentati è stata ricavata dalla prova per testi e dalla documentazione fotografica allegata alla consulenza tecnica di parte. Vale, altresì, premettere che per l'accertamento, l'identificazione e l'esatta quantificazione dei danni, sarebbe stata inutile l'ammissione di
C.T.U. volta alla quantificazione dei danni, che, in quanto disposta a distanza di molti anni dall'evento, si sarebbe risolta in una valutazione critica degli atti di causa, che ben può essere compiuta dal Tribunale anche in ragione della sua composizione.
Con riguardo alla determinazione dei danni materiali, deve osservarsi che, in mancanza di fatture o altra documentazione attestante le spese sostenute, dovrà procedersi in via equitativa prendendo quale punto di partenza i parametri indicati dal perito di parte Persona_1
, discostandosi da essi ove non risultino condivisibili.
[...]
Va, infatti, osservato che in linea generale la consulenza di parte, anche se avente la forma della perizia giurata, non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova.
Pertanto, ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale non è però obbligato in nessun caso a tenerne conto. Tuttavia, resta salva la facoltà per la parte che ha prodotto la perizia giurata di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente, che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, come nel caso di specie, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione
(cfr. Cass. n. 4437/1997).
Il perito nella consulenza tecnica ha quantificato i danni complessivi in
€ 10.474,70, distinguendo i danni subiti come segue.
A) Danni al terreno:
- € 340,00 per la perdita dei prodotti dell'orto familiare;
- € 663,00 per la perdita della coltura di finocchi;
- € 1.050,00 per disinfestazione e zappatura terreni;
- € 310,00 per fresatura del terreno con motocoltivatore;
- € 290,00 per erpicatura manuale;
- € 1.500,00 per l'impianto di irrigazione a goccia;
- € 800,00 per riparazione serre;
B) Danni ad attrezzi agricoli:
- € 82,78 per riparazione elettropompa per irrigazione;
- € 128,20 per riparazione motopompa per irrorazione;
- € 200,00 per motore elettrico ed autoclave 1cv;
C) Danni al garage:
- € 2.000,00 per pulizia del garage;
- € 680,23 per rifacimento impianto elettrico;
D) Danni agli attrezzi e derrate alimentari presenti nel garage:
- € 109,17 per riparazione motosega;
- € 65,42 per riparazione decespugliatore;
- € 295,90 per motocoltivatore MAB;
- € 350,00 per condizionatore completo inverter;
- € 50,00 per stufa alogena;
- € 200,00 per lavatrice;
- € 30,00 per n. 2 ventilatori;
- € 80,00 per n. 2 seghetti alternativi;
- € 300,00 per n. 2 trapano avvitatore Bosch;
- € 50,00 per levigatrice;
- € 50,00 per smerigliatrice;
- € 300,00 pe stufa a legna;
- € 250,00 per motore elettrico del cancello esterno;
- € 300,00 per derrate alimentari.
Riguardo ai danni alla coltura di finocchi, si osserva che il perito ha specificato di aver calcolato il danno subito dal ricorrente utilizzando il listino dei prezzi all'ingrosso dalla CCIAA di Salerno per l'anno 2015
(cfr. pag. 5 della perizia), calcolando il prezzo medio per i finocchi in €
2,21 al mq.
Ebbene, tale parametro non può essere integralmente condiviso perché il perito avrebbe dovuto considerare i prezzi al produttore e non i prezzi delle colture all'ingrosso, in quanto non è stato provato che il ricorrente si occupasse, oltre che della produzione, anche della commercializzazione diretta dei suoi prodotti.
A ciò si aggiunga che il ricorrente non ha dimostrato che la coltura danneggiata occupava precisamente l'estensione territoriale indicata dal perito nella consulenza tecnica.
Mancano, inoltre, i documenti da cui, partendo dalla qualità e quantità di produzione media degli anni immediatamente precedenti, ricostruire in via quantomeno indiziaria i danni alle colture presenti sui fondi al momento dell'alluvione.
Infatti, non è secondario nella valutazione dei danni il rilievo che i ricorrenti non hanno prodotto il cd. quaderno di campagna, rectius registro dei trattamenti fitosanitari (obbligatorio ai sensi dell'art. 42, comma 3, del DPR 290/2001 per tutte le aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari per la difesa delle colture agrarie, tranne per quelle che utilizzano prodotti fitosanitari in orti o giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo), né le fatture, né le autofatture, obbligatorie anche per le aziende agricole in regime di esonero Iva, documenti che consentirebbero, in primo luogo, di ricostruire presuntivamente la qualità e quantità delle colture presenti al momento dell'inondazione mediante l'esame degli omologhi dati relativi alle produzioni delle annualità precedenti.
Soprattutto, per quanto rileva in questa sede, manca altresì il documento base di ogni azienda agricola, il fascicolo aziendale, disciplinato dagli artt. 3 e 9 del DPR 503/99 e dall'art. 13 del d. lgs 99 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99 che detta "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38", documento destinato a raccogliere in modo completo le informazioni dell'identità e dell'attività di ogni azienda agricola, ivi inclusi i “dati di produzione, trasformazione e commercializzazione” (così art. 3 cit.). Questo registro avrebbe offerto la prova presuntiva della quantità media prodotta o producibile in ogni annata rendendo il calcolo in prospettiva della produttività anche per l'annata interessata da alluvione.
Tale deficit probatorio non risulta colmato dalle dichiarazioni dei testi, le quali, sebbene riferiscano dell'allagamento dei terreni e delle successive attività di ripulitura dall'acqua e dalla melma, sono talmente generiche da non consentire una compiuta valutazione dei danni effettivamente subiti dal ricorrente. In particolare, il teste ha dichiarato che "il terreno era coltivato a finocchi e a Testimone_1 ortaggi di stagione. I prodotti sono stati successivamente buttati perché l'acqua del fiume è sporca", ma non ha riferito nulla di specifico sull'estensione della coltivazione.
Per tali ragioni, i danni alla coltura di finocchi devono essere conseguentemente ridotti in via equitativa nella misura del 70% rispetto a quanto indicato nella perizia di parte.
Nulla può essere riconosciuto, invece, per la perdita dei prodotti dell'orto familiare, poiché in mancanza dell'indicazione della specifica tipologia di ortaggi è impossibile operare una corretta quantificazione dei danni.
Con riguardo ai danni ai terreni, deve osservarsi che per le operazioni di disinfestazione, di fresatura e di erpicatura manuale, il perito ha applicato i parametri indicati nel Prezziario OOPP della CP_1 dell'anno 2015 ma, al contempo, il ricorrente non ha
[...] depositato documentazione contabile attestante l'esborso sostenuto per l'esecuzione di tali attività, né, tantomeno, ha provato di aver affidato a terzi il compimento di tali opere.
Pertanto, considerando che le stesse siano state eseguite in economia e, quindi, con costi inferiori rispetto a quelli indicati dal perito relativi ai prezzari ufficiali delle suddette prestazioni svolte per conto di terzi, alla somma individuata si applicherà una riduzione del 70%.
Anche per la riparazione delle serre e per il rifacimento dell'impianto di irrigazione appare equo applicare una riduzione del 70% rispetto a quanto indicato dal perito, poiché il ricorrente non ha prodotto in giudizio documentazione attestante gli esborsi sostenuti per l'esecuzione di tali attività.
In relazione ai danni al garage, i testi hanno riferito che in seguito all'allagamento si resero necessarie attività di pulizia e hanno confermato i danni all'impianto elettrico. Pertanto, le relative voci di danno possono essere riconosciute, applicando una riduzione del 70%, stante l'eccessività delle somme indicate dal perito.
Quanto agli attrezzi agricoli, si osserva che la foto n. 11 allegata alla perizia di parte ritrae una motopompa per irrorazione, ma non vi sono fotografie ritraenti l'elettropompa per irrigazione né il motore elettrico ed autoclave 1 cv.
Per tale ragione, possono essere riconosciuti soltanto i danni alla motopompa di irrigazione, ridotti nella misura del 70% rispetto a quanto indicato in perizia, in considerazione del carattere meramente indicativo del preventivo allegato.
Per quanto concerne le voci di danno relative agli attrezzi e alle derrate alimentari, come elencate nel relativo computo metrico dal perito, si rileva che le medesime non risultano tutte supportate da idonea documentazione fotografica.
In particolare, le foto n. 6 e n. 7 ritraggono attrezzi vari, tra cui è possibile riconoscere due trapani e una smerigliatrice.
Le foto n. 8 e n. 9 ritraggono, rispettivamente, un trapano e una lavatrice.
La foto n. 10, intitolata derrate alimentari, ritrae, tra le altre cose, delle cassette di plastica rosse, ma non il contenuto delle stesse.
Infine, l'ultima foto ritrae un motocoltivatore MAB.
Interrogati sul capo di domanda concernente la descrizione dei danni, il teste ha riferito che "Anche il garage era pieno Testimone_1
d'acqua. Vi era la lavatrice, un condizionatore, un frigorifero, degli attrezzi, un trattore e vari attrezzi utilizzati per i lavori in campagna.
Anche l'impianto elettrico è saltato”, mentre il teste ha Testimone_2 dichiarato che “Nel garage vi era una motozappa, un condizionatore, una lavatrice e vari attrezzi che sono stati sommersi dall'acqua.
Ricordo che non funzionava più la luce per cui l'impianto elettrico si era danneggiato”.
Ebbene, del condizionatore, del frigorifero e della motozappa menzionati dai testi non vi è alcun rilievo fotografico, per cui i relativi danni non possono ritenersi provati.
In definitiva, alla luce delle dichiarazioni dei testi escussi e della perizia di parte, devono ritenersi provati i soli danni alla lavatrice, al motocoltivatore MAB, a n. 2 trapani e alla smerigliatrice.
Non possono essere riconosciuti, invece, i danni alla motosega, al condizionatore, a n. 2 ventilatori, alla stufa a legna, alla levigatrice, alla stufa alogena, alle derrate alimentari, al motore elettrico del cancello esterno, al decespugliatore, ai n. 2 seghetti alternativi, in quanto non supportati da idonea documentazione fotografica né dalle risultanze della prova testimoniale.
Tuttavia, poiché nel quantificare i danni il perito non ha tenuto conto del preesistente stato di usura degli attrezzi (come anche emergente dai rilievi fotografici), anche per tali voci di danno si applicherà una riduzione del 70% rispetto a quanto indicato dal perito.
Va, infine, dato atto che la richiesta di risarcimento dei danni morali per violazione del diritto costituzionalmente tutelato al lavoro, formulata genericamente nell'atto introduttivo, risulta abbandonata nei successivi atti difensivi e nelle conclusioni.
Per mera completezza, va ribadito che, in continuità con l'orientamento espresso già da questo TR (es. sent. n. 4823/2015) e da altri TR (es. in occasione dei giudizi scaturiti CP_5 dall'esondazione del Seveso dell'8.7.2014), non è ravvisabile nella specie una lesione della dignità del lavoratore che potrebbe dar luogo al risarcimento del danno morale, giacché si è verificato semplicemente un evento naturale (sia pure dovuto all'omissione delle opportune cautele da parte degli enti preposti) che ha determinato i danni sopra indicati. Pertanto, la risarcibilità dell'eventuale lesione del suddetto diritto al lavoro esula dal caso di specie, dove viene in rilievo una responsabilità extracontrattuale, peraltro del tutto scollegata da un rapporto di lavoro.
In conclusione, alla luce di quanto sopra esposto, dovrà riconoscersi a titolo di risarcimento di tutti i danni materiali subiti a fronte dell'esondazione dell'alveo avvenuta in data Controparte_2
29.10.2015, la somma complessiva di € 2.480,20 in favore di Parte_1
(risultante dalla somma di € 198,90 per la perdita della
[...] coltura di finocchi, € 315,00 per disinfestazione, € 93,00 per fresatura,
€ 87,00 per erpicatura, € 450,00 per impianto di irrigazione, € 240,00 per riparazione serre, € 600,00 per pulizia garage, € 204,07 per impianto elettrico garage, € 38,46 per riparazione motopompa per irrorazione, € 88,77 per motocoltivatore MAB, € 60,00 per lavatrice, €
90,00 per n. 2 trapano avvitatore Bosch, € 15,00 per smerigliatrice, tutti importi ridotti del 70% rispetto a quanto indicato dal ctp).
Su detti importi va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data della perizia di parte
(1.12.2016) fino alla data della presente sentenza, ed interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. S.U. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (da ultimo, Cass. n. 4587 del 25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
Le spese di lite, stante il parziale accoglimento delle domande, seguono la soccombenza nella misura della metà, come liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n. 147 del 13.08.2022, in considerazione della serialità delle questioni trattate, mentre deve essere dichiarata compensata la residua metà, con distrazione della quota spettante al terzo difensore ON D'Auria in favore degli avvocati e , stante la Pt_2 Parte_3 dichiarazione da parte di ON D'Auria di rinunciare ai propri onorari a favore dei difensori che chiedono la distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della , Parte_1 Controparte_1 disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:
- accoglie, nei limiti indicati, la domanda proposta dal ricorrente e, per effetto, condanna la , in persona del Presidente pro Controparte_1 tempore, al risarcimento dei danni di € 2.480,20 in favore di
, oltre rivalutazione monetaria dalla data della Parte_1 perizia di parte (1.12.2016) fino a quella della presente decisione ed interessi al tasso legale, da calcolarsi sulla somma rivalutata di anno in anno fino alla data della presente sentenza e, successivamente, sul solo capitale interamente rivalutato fino al saldo;
- condanna la in persona del Presidente pro Controparte_1 tempore, al pagamento in favore del ricorrente delle spese del presente giudizio nella misura della metà, che liquida in € 132,00 per esborsi documentati ed € 740,00 per onorario, oltre, sul solo onorario, rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori anticipatari e Parte_2 Pt_3
nella misura della metà ciascuno e dichiara compensata la
[...] residua metà.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 3.12.2025.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Angelo Del Franco Dott. Fulvio Dacomo