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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/10/2025, n. 9820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9820 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XIV sezione civile, in persona della dr.ssa Maria Ludovica Russo, in funzione di giudice monocratico ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 13289 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. ad intimazione di pagamento, riservata in decisione all'esito dell'udienza del
21.10.2025 e vertente
TRA
c.f. , assistito, rappresentato e difeso, giusta Parte_1 CodiceFiscale_1 procura in calce all'atto di citazione dall'Avv. Rosario Schiano Lomoriello (c f.
presso il cui studio, elettivamente domicilia. C.F._2
- opponente -
E
- codice fiscale , nella persona Controparte_1 P.IVA_1 del rapp.te legale p.t., rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Vincenzo
RO (C.F. ), presso il quale elettivamente domicilia C.F._3
- opposta -
NONCHÉ C
(C.F. ) e il DI LI in Controparte_3 P.IVA_2 CP_4 persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui, ope legis, domiciliano
il giudice 1 Maria Ludovica Russo - opposti
CONCLUSIONI
All'udienza del 21.10.2025 i procuratori delle parti costituite discutevano sulle conclusioni già depositate ex art. 281quinquies c. 2 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione del 30.05.2022 ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 071 2022 90046370 91 /000 ricevuta il 24.05.2022 da
[...]
per la complessiva somma di € 24.651,52, contenente tra le altre la Controparte_5 cartella esattoriale n. 071 2021 0120670959001, per spese processuali 2004 Tribunale di Napoli
Campione Penale e Ufficiali Giudiziari e 2004 per complessive € 8.731,50. CP_6 CP_7
Ciò posto deduceva: la prescrizione degli importi portati dalla suddetta cartella, nonché
l'illegittimità della stessa intimazione per vizi di motivazione.
Dunque, concludeva chiedendo dichiararsi nulla e/o inefficace l'intimazione di pagamento opposta, la prescrizione del diritto portato dalla cartella N. 071 2021
0120670959001, l'illegittima applicazione di maggiorazioni ed interessi, con vittoria di spese con attribuzione al procuratore antistatario.
Si è costituita l' , la quale ha impugnato e contestato Controparte_8
l'avversa domanda. Ciò posto, ha chiesto dichiararsi infondate tutte le contestazioni formulate, sulla base - anche - della documentazione depositata in atti.
Si costituivano anche il ed il Tribunale di Napoli, deducendo in Controparte_3 primis: la carenza di legittimazione processuale del Tribunale di Napoli e comunque l'infondatezza della proposta opposizione.
All'esito dell'udienza del 21.10.2025 la causa è stata riservata in decisione sulle conclusioni già depositate in atti, ex art. 281quinquies c. 2 c.p.c.
*******
1. Innanzitutto, va dichiarata la carenza totale di legittimazione processuale del
Tribunale di Napoli, privo di qualsivoglia soggettività giuridica e, quindi, della legittimazione processuale a stare in giudizio.
2. Vanno esaminati pertanto i motivi di opposizione proposti.
il giudice 2 Maria Ludovica Russo
2.1. Le dedotte carenze motivazionali e contenutistiche dell'atto di intimazione integrano opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c. 1 c.p.c.) attenendo alla regolarità dell'atto pre- esecutivo.
Le stesse risultano infondate per quanto segue.
L'intimazione di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - con il semplice richiamo all'atto impositivo ed alla cartella presupposti e con la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990. (cfr. ex multis, Cass. 27504 del
23/10/2024).
Nel nostro caso, in cui la cartella esattoriale risulta predisposta e notificata ed addirittura ricevuta dall'opponete (avviso di ricevimento della raccomandata della notifica ex art. 140
c.p.c., ricevuta dallo stesso destinatario opponente in data 23.09.2013, in atti), lo specifico richiamo contenuto nell'intimazione: alla cartella notificata, allo specifico credito ivi contenuto ed anche all'ente impositore originario, rende l'intimazione perfettamente regolare nel suo contenuto.
2.2. In merito alla prescrizione (pacificamente decennale) relativa al credito portato dalla cartella N. 071 2021 0120670959001, per spese processuali 2004, si specifica quanto segue.
Come già precisato, la cartella suddetta risulta notificata il 23.09.2013, in cui il destinatario ha ricevuto a mani proprie (sottoscrivendo la relata), da parte dell'Agente per la
Riscossione, la raccomandata con avviso di ricevimento, di cui all'art. 140 c.p.c.
Risulta altresì agli atti, precedente intimazione di pagamento notificata ex art. 140 c.p.c. il
14.06.2018, (e perfezionatasi 10 gg da tale data di spedizione a mezzo del servizio postale della raccomandata con avviso di ricevimento), con attuazione di tutte le attività ivi previste.
Dunque, alla data della pacifica notifica dell'intimazione di pagamento del 24.05.2022, non risulta essersi mai integrata alcuna prescrizione decennale del credito per spese giudiziali, datato 2024.
il giudice 3 Maria Ludovica Russo
2.3. In relazione alla quantificazione di interessi e maggiorazioni, la stessa risulta inammissibile in quanto totalmente generica e inserita solo nella parte conclusionale dell'atto di citazione.
In particolare, viene solo richiesto di “accertare e dichiarare illegittima l'applicazione degli interessi e delle maggiorazioni”, senza contestarne l'esistenza e senza neanche dedurre perché il calcolo sia illegittimo.
Pertanto, l'opposizione va rigettata in toto.
3. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base al valore della causa ed in applicazione dei parametri aggiornati di cui al D.M. n. 55 del 2014, incidendo sulla determinazione del quantum il tenore meramente documentale della causa e l'assenza, in concreto, della fase istruttoria.
Quanto alla richiesta di condanna al risarcimento dei danni a titolo di responsabilità aggravata avanzata dall'opponente, questo giudice non ritiene sussistano i presupposti per una condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. (cfr. Cass. S.U. n. 25041/2021; conf. Cass. n.
26545/2021), dovendosi per il resto considerare rinunciate le ulteriori istanze non espressamente reiterate in sede di note e memorie conclusionali;
oltre a ciò, non ne se ne ritengono sussistenti i presupposti in carenza di pignoramento o di atto cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, XIV Sezione Civ., in persona del Giudice dott.ssa Maria Ludovica
Russo, definitivamente pronunziando, ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa e/o assorbita, così definitivamente provvede:
1. Rigetta in toto l'opposizione;
2. Condanna, al pagamento delle spese di giudizio in favore Parte_1 dell e del , che liquida, per ciascuna di dette parti, in CP_9 Controparte_3 complessivi € 3387,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli, lì 29/10/2025
Il giudice dott.ssa Maria Ludovica Russo
il giudice 4 Maria Ludovica Russo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XIV sezione civile, in persona della dr.ssa Maria Ludovica Russo, in funzione di giudice monocratico ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 13289 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. ad intimazione di pagamento, riservata in decisione all'esito dell'udienza del
21.10.2025 e vertente
TRA
c.f. , assistito, rappresentato e difeso, giusta Parte_1 CodiceFiscale_1 procura in calce all'atto di citazione dall'Avv. Rosario Schiano Lomoriello (c f.
presso il cui studio, elettivamente domicilia. C.F._2
- opponente -
E
- codice fiscale , nella persona Controparte_1 P.IVA_1 del rapp.te legale p.t., rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Vincenzo
RO (C.F. ), presso il quale elettivamente domicilia C.F._3
- opposta -
NONCHÉ C
(C.F. ) e il DI LI in Controparte_3 P.IVA_2 CP_4 persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui, ope legis, domiciliano
il giudice 1 Maria Ludovica Russo - opposti
CONCLUSIONI
All'udienza del 21.10.2025 i procuratori delle parti costituite discutevano sulle conclusioni già depositate ex art. 281quinquies c. 2 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione del 30.05.2022 ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 071 2022 90046370 91 /000 ricevuta il 24.05.2022 da
[...]
per la complessiva somma di € 24.651,52, contenente tra le altre la Controparte_5 cartella esattoriale n. 071 2021 0120670959001, per spese processuali 2004 Tribunale di Napoli
Campione Penale e Ufficiali Giudiziari e 2004 per complessive € 8.731,50. CP_6 CP_7
Ciò posto deduceva: la prescrizione degli importi portati dalla suddetta cartella, nonché
l'illegittimità della stessa intimazione per vizi di motivazione.
Dunque, concludeva chiedendo dichiararsi nulla e/o inefficace l'intimazione di pagamento opposta, la prescrizione del diritto portato dalla cartella N. 071 2021
0120670959001, l'illegittima applicazione di maggiorazioni ed interessi, con vittoria di spese con attribuzione al procuratore antistatario.
Si è costituita l' , la quale ha impugnato e contestato Controparte_8
l'avversa domanda. Ciò posto, ha chiesto dichiararsi infondate tutte le contestazioni formulate, sulla base - anche - della documentazione depositata in atti.
Si costituivano anche il ed il Tribunale di Napoli, deducendo in Controparte_3 primis: la carenza di legittimazione processuale del Tribunale di Napoli e comunque l'infondatezza della proposta opposizione.
All'esito dell'udienza del 21.10.2025 la causa è stata riservata in decisione sulle conclusioni già depositate in atti, ex art. 281quinquies c. 2 c.p.c.
*******
1. Innanzitutto, va dichiarata la carenza totale di legittimazione processuale del
Tribunale di Napoli, privo di qualsivoglia soggettività giuridica e, quindi, della legittimazione processuale a stare in giudizio.
2. Vanno esaminati pertanto i motivi di opposizione proposti.
il giudice 2 Maria Ludovica Russo
2.1. Le dedotte carenze motivazionali e contenutistiche dell'atto di intimazione integrano opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c. 1 c.p.c.) attenendo alla regolarità dell'atto pre- esecutivo.
Le stesse risultano infondate per quanto segue.
L'intimazione di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - con il semplice richiamo all'atto impositivo ed alla cartella presupposti e con la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990. (cfr. ex multis, Cass. 27504 del
23/10/2024).
Nel nostro caso, in cui la cartella esattoriale risulta predisposta e notificata ed addirittura ricevuta dall'opponete (avviso di ricevimento della raccomandata della notifica ex art. 140
c.p.c., ricevuta dallo stesso destinatario opponente in data 23.09.2013, in atti), lo specifico richiamo contenuto nell'intimazione: alla cartella notificata, allo specifico credito ivi contenuto ed anche all'ente impositore originario, rende l'intimazione perfettamente regolare nel suo contenuto.
2.2. In merito alla prescrizione (pacificamente decennale) relativa al credito portato dalla cartella N. 071 2021 0120670959001, per spese processuali 2004, si specifica quanto segue.
Come già precisato, la cartella suddetta risulta notificata il 23.09.2013, in cui il destinatario ha ricevuto a mani proprie (sottoscrivendo la relata), da parte dell'Agente per la
Riscossione, la raccomandata con avviso di ricevimento, di cui all'art. 140 c.p.c.
Risulta altresì agli atti, precedente intimazione di pagamento notificata ex art. 140 c.p.c. il
14.06.2018, (e perfezionatasi 10 gg da tale data di spedizione a mezzo del servizio postale della raccomandata con avviso di ricevimento), con attuazione di tutte le attività ivi previste.
Dunque, alla data della pacifica notifica dell'intimazione di pagamento del 24.05.2022, non risulta essersi mai integrata alcuna prescrizione decennale del credito per spese giudiziali, datato 2024.
il giudice 3 Maria Ludovica Russo
2.3. In relazione alla quantificazione di interessi e maggiorazioni, la stessa risulta inammissibile in quanto totalmente generica e inserita solo nella parte conclusionale dell'atto di citazione.
In particolare, viene solo richiesto di “accertare e dichiarare illegittima l'applicazione degli interessi e delle maggiorazioni”, senza contestarne l'esistenza e senza neanche dedurre perché il calcolo sia illegittimo.
Pertanto, l'opposizione va rigettata in toto.
3. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base al valore della causa ed in applicazione dei parametri aggiornati di cui al D.M. n. 55 del 2014, incidendo sulla determinazione del quantum il tenore meramente documentale della causa e l'assenza, in concreto, della fase istruttoria.
Quanto alla richiesta di condanna al risarcimento dei danni a titolo di responsabilità aggravata avanzata dall'opponente, questo giudice non ritiene sussistano i presupposti per una condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. (cfr. Cass. S.U. n. 25041/2021; conf. Cass. n.
26545/2021), dovendosi per il resto considerare rinunciate le ulteriori istanze non espressamente reiterate in sede di note e memorie conclusionali;
oltre a ciò, non ne se ne ritengono sussistenti i presupposti in carenza di pignoramento o di atto cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, XIV Sezione Civ., in persona del Giudice dott.ssa Maria Ludovica
Russo, definitivamente pronunziando, ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa e/o assorbita, così definitivamente provvede:
1. Rigetta in toto l'opposizione;
2. Condanna, al pagamento delle spese di giudizio in favore Parte_1 dell e del , che liquida, per ciascuna di dette parti, in CP_9 Controparte_3 complessivi € 3387,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli, lì 29/10/2025
Il giudice dott.ssa Maria Ludovica Russo
il giudice 4 Maria Ludovica Russo