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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 05/12/2025, n. 1821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1821 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA SECONDA SEZIONE CIVILE - Settore Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Paola Gargano, lette le note scritte disposte in luogo dell'udienza del 5 dicembre 2025 nel procedimento n. R.G. 2357 /2025 ha pronunciato , ai sensi dell'art.429 c.p.c. la seguente SENTENZA
TRA
, C.F. Parte_1 lo con P.IVA_1 nte domicilia in Reggio Calabria, al viale Calabria n. 82, giusta procura in atti;
Ricorrente
CONTRO
CP_1
Contumace
OGGETTO: Opposizione ad ATPO num. R.G. 5868/2024 art. 445 bis 6° co. c.p.c.
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per ATPO depositato il 03.12.2024 recante num. R.G. 5868/2024 il signor proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico CP_1 per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa al riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex lege 222/84, prestazione richiesta con domanda del
29.06.2023 e respinta per carenza del requisito sanitario. In data 10.01.2025 si costituiva l' senza eccepire né documentare alcunchè. In data 17.01.2025 veniva conferito Pt_1
incarico al CTU – dr. . Persona_1
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione ritenendo che il ricorrente fosse affetto da patologie che riducevano a meno di un terzo le proprie capacità lavorative con decorrenza
29/04/2024 .
Con note ex art. 127 ter cpc del 01.04.2025 l' eccepiva e documentava la carenza Pt_1
del requisito contributivo in capo al ricorrente.
L' che aveva dichiarato di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso Pt_1
depositato il 05.05.2025, proponeva rituale opposizione, chiedendo rigettarsi la domanda, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per ATPO eccependo la insussistenza del requisito contributivo.
Il signor sebbene ritualmente citato, non si costituiva in giudizio. CP_1
Acquisita, dunque, la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente, la causa veniva riservata in decisione.
In primo luogo si osserva che l'opposizione appare tempestivamente proposta, dal momento che la dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis 4° comma c.p.c. è stata depositata dall' opponente nel rispetto dei termini di legge. Pt_1
L'opposizione tuttavia va dichiarata inammissibile per le ragioni di seguito esposte.
Innanzitutto nel ricorso in opposizione non sono state formulate dall' specifiche Pt_1
contestazioni nei confronti della CTU espletata nella precedente fase sommaria, risultando per contro del tutto apodittici e vaghi i riferimenti alle conclusioni tratte dal CTU circa la sussistenza e la decorrenza del requisito sanitario per l'assegno di invalidità ordinario.
Ciò è in contrasto con quanto richiesto dall'art. 445 bis 6° comma c.p.c.
Il ricorso introduttivo del giudizio di opposizione va formulato “specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Nella fattispecie, invece manca del tutto la necessaria esplicitazione dei motivi di contestazione, vale a dire degli errori valutativi in cui sarebbe incorso il CTU nella formulazione del proprio giudizio medico-legale.
In realtà l' nel proporre la presente opposizione, ha inteso invece lamentare la Pt_1
carenza, in capo all'opposto, del requisito contributivo per l'accesso alla fruizione dell'assegno di invalidità ordinaria, e cioè ha contestato il raggiungimento da parte dello stesso dell'accantonamento del numero minimo di contributi utili previsto dalla legge, eccezione tardivamente sollevata nella fase di ATP.
A tal proposito rileva il giudicante che, mediante il procedimento di opposizione ad ATP, non è possibile procedersi all'esame circa la sussistenza o meno dei requisiti socio- economici necessari per fondare il diritto alle varie prestazioni previdenziali.
L'inammissibilità di un accertamento siffatto si giustifica dovendo ritenersi estranea al giudizio di opposizione l'indagine sulla sussistenza dei requisiti socio-economici, la quale, dopo un valutazione “prima facie” resta riservata espressamente dalla legge alla successiva fase amministrativa di liquidazione.
Infatti l'ultima parte del 5° c. dell'art. 445 bis precisa che gli Enti previdenziali
“subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente” provvedono al pagamento delle prestazioni entro 120 giorni.
Poiché il ricorso introduttivo del giudizio di cui all'ultimo comma del citato articolo è proposto da colui che “abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente …..” e deve contenere, specificamente, a pena di inammissibilità “i motivi della contestazione” che non possono che riguardare le valutazioni sanitarie (le uniche oggetto dell'ATP) è evidente come rimangano estranei al ricorso i requisiti socio-economici.
Tale interpretazione è confermata anche dal contenuto dell'ultimo comma della norma citata, il quale sancisce l'inappellabilità per la “sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente ….” che non può essere diverso dal giudizio relativo a “domanda diretta al riconoscimento del proprio diritto …..alla prestazione assistenziale/previdenziale di cui al primo comma”.
E', peraltro, coerente con il sistema così ricostruito, la previsione di inappellabilità a seguito di un doppio giudizio sul requisito sanitario, mentre non lo sarebbe con riferimento ai requisiti socio-economici sottoposti a valutazione solo a seguito del ricorso di cui all'ultimo comma.
L'esigenza di semplificazione e celerità voluta dal legislatore con l'introduzione dell'art. 445 bis trova giustificazione nella lungaggine e difficoltà del sistema previgente che costringeva la parte privata a provare i requisiti socio economici, prova piena non raggiungibile attraverso mere autocertificazioni, come invece, di norma, ammesso in sede amministrativa.
L'interesse ad agire (art. 100 c.p.c.), nella specie, va individuato e circoscritto non con riferimento alla domanda diretta ad ottenere una data prestazione previdenziale o assistenziale ricompresa fra quelle indicate nella proposizione di apertura dell'art. 445 bis c.p.c., bensì a quella tendente a verificare la condizione di proponibilità di quella domanda e, cioè, la mera sussistenza del requisito sanitario. Interesse, quindi, che si radica per il disconoscimento avvenuto in sede amministrativa della sussistenza del suddetto requisito.
Inteso in tal modo, l'interesse ad agire permette anche di individuare un collegamento ed una simmetria con il sistema amministrativo che vede prima svilupparsi l'indagine del requisito sanitario attraverso un procedimento complessivo di valutazione da parte di apposite commissioni di prima e seconda istanza e solo in caso di esito positivo di tale procedimento il passaggio a quello ulteriore volto alla verifica degli altri requisiti e, cioè, quelli economico-sociali.
In ogni caso tale questione investe soltanto la prima fase sommaria del procedimento per
ATPO come delineato dal legislatore e non, invece, la fase successiva di opposizione, la quale, come si è visto, ha un ben specifico e delimitato oggetto.
Vanno in proposito ulteriormente richiamati gli asserti della Suprema Corte, investita in precedenti occasioni della problematica inerente l'ambito di ammissibilità del procedimento di opposizione ad ATP.
Alla stregua della interpretazione data dalla Cassazione, difatti, “…se invece una delle parti contesta le conclusioni del CTU si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione alle conclusioni del perito. Si apre così una nuova fase contenziosa, ancora limitata “solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente….in questa fase contenziosa si rimettono allora in discussione le conclusioni cui il CTU era pervenuto nella fase anteriore ed il Giudice può disporre ulteriori accertamenti, nonché apprezzare direttamente anche le questioni sanitarie, secondo il ruolo classico del peritus peritorum.
Questa fase contenziosa (appunto successiva ed eventuale, che si apre solo al cospetto di contestazioni all'ATP) si chiude con una sentenza, la quale non è appellabile…….. Quanto finora detto si riferisce esclusivamente alla fase di accertamento dello stato invalidante, ma non riguarda la fase successiva, relativa al riconoscimento del diritto alla prestazione assistenziale o previdenziale richiesta……(omissis)…..quando invece, o attraverso la fase di omologa o attraverso quella contenziosa, si accerti l'esistenza di una invalidità che conferisce il diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale richiesta, si apre necessariamente una fase successiva, quella cioè concernente la verifica delle ulteriori condizioni poste dalla legge per il suo riconoscimento.
La legge non descrive espressamente i lineamenti di questa ulteriore fase, onerando semplicemente l'ente di previdenza di procedere al pagamento della prestazione entro 120 giorni, previa verifica, in sede amministrativa, di detti ulteriori requisiti.
A questo punto spetterà all'ente previdenziale di compiere tale verifica, ancorchè in molti casi essa debba essere effettuata alla luce di elementi probatori che è necessariamente onere della parte interessata di fornire
(ad es. limiti reddituali).
Ne deriva ancora che, ove l'ente di previdenza non provveda alla liquidazione della prestazione, la parte istante sarà tenuta a proporre un nuovo giudizio, che è a cognizione piena, ancorchè limitato (essendo ormai intangibile l'accertamento del requisito sanitario) appunto alla verifica della esistenza di tutti i requisiti non sanitari prescritti dalla legge per il diritto alla prestazione richiesta. Il relativo giudizio si concluderà con una sentenza che, in assenza di contrarie indicazioni della legge, sarà soggetta agli ordinari mezzi di impugnazione, che dovranno ovviamente incentrarsi solo sulla verifica dei requisiti diversi dall'invalidità…” ( Cass. n. 6085/2014 del 17.3.14). “ Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile. handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222 del 1984 , la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis , ultimo comma, c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva
(il c.d. requisito sanitario), sicchè quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio- economici”( Cass. Sez. L. n. 27010/2018).
Tornando pertanto alla specifica fattispecie, va ritenuta inammissibile l'opposizione fondata sul motivo prospettato dall' e limitato all'insussistenza del requisito Pt_1
contributivo per l'assegno ordinario di invalidità ex lege 222/84 , dal momento che - una volta che il possesso di tale requisito non sanitario venga negato dall'Istituto nella apposita fase amministrativa di liquidazione – resterà aperta la possibilità per la parte interessata di proporre “domanda per il riconoscimento del proprio diritto” proponendo giudizio ordinario.
Il ricorso in opposizione è inammissibile, con conseguente accoglimento della domanda formulata dall'opposto di riconoscimento del requisito sanitario per l'assegno di invalidità ordinaria a decorrere dal 29 aprile 2024 .
Tenuto conto dell'oggetto e dell'esito del giudizio, ed altresì del contrasto giurisprudenziale in subiecta materia, di natura interpretativa, ricorrono gravi ed eccezionali motivi per la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti .
Le spese di CTU vanno poste a carico dell' Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria , in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa così provvede:
• Dichiara inammissibile il ricorso proposto da parte ricorrente, ex art. 445-bis, Pt_1 comma 6 c.p.c.;
• Dichiara sussistente in capo a il requisito sanitario per l'accesso CP_1 all'assegno ordinario di invalidità con riduzione della capacità lavorativa a meno di 1/3 (art. 1 L. 222 / 1984) a decorrere dal 29/04/2024;
• Compensa le spese di lite sia della fase di ATPO che del giudizio di opposizione;
• Pone definitivamente a carico dell' le spese di C.t.u della fase di A.T.P.O. , Pt_1 liquidate come da separato decreto.
Reggio Calabria, 05/12/2025
Il G.O.P.
Dr.ssa Paola Gargano