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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 10/07/2025, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Causa n. 1315 /2024
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127 bis
c.p.c.
Oggi 10/07/2025, innanzi al giudice dott. Antonio Gesumunno, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante
Piattaforma Teams: per la parte ricorrente l'Avv. Ferrigno per la parte convenuta Avv. Guarino
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire
l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti e rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente. Il Giudice, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. Antonio Gesumunno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Antonio Gesumunno, all'udienza del 10/07/2025, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127 bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 1315 / 2024 RCL promossa con ricorso depositato il 25/06/2024 da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. FERRIGNO ALBERTO
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUARINO DANIELA CP_1 P.IVA_1
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 25.6.2025 ha convenuto in Parte_1
CP_ giudizio l esponendo di aver ricevuto in data 27/05/2024 la notifica
CP_ tramite messo comunale di 3 avvisi di addebito emessi dall' con richiesta di pagamento entro 60 giorni di somme complessivamente pari a
€ 96.453; che gli avvisi di addebito, sebbene notificati alla ricorrente, senza specificare a che titolo, erano intestati alla ditta “Zona Franca S.r.l. in Liquidazione”; che gli avvisi di addebito erano stati emessi per la riscossione di contributi IVS asseritamente accertati e relativi agli anni
2020, 2021 e 2022.
1 Ciò premesso, la ricorrente deduceva la nullità/inesistenza dell'avviso di addebito in quanto intestato a società cancellata dal registro delle imprese. In ogni caso eccepiva la carenza di legittimazione passiva della ricorrente, evidenziando che l'unico legittimo destinatario degli avvisi di addebito era la persona nominata quale liquidatore e ultimo legale rappresentante sig. . La ricorrente inoltre rilevava che, Controparte_2
anche volendo ritenere che la notifica fosse avvenuta nei suoi confronti in
CP_ qualità di ex socio della società estinta, era onere dell' provare l'avvenuta distribuzione dell'attivo e la conseguente riscossione di una quota di esso da parte del socio in base al bilancio finale di liquidazione.
L'opponente eccepiva la sproporzione delle somme calcolate a titolo di somme aggiuntive, l'omesso invio dell'avviso bonario di pagamento e la mancata indicazione del procedimento di computo degli interessi.
CP_ L' si costituiva in giudizio ed eccepiva in via pregiudiziale l'incompetenza territoriale del giudice adito, evidenziando che la ricorrente era residente in provincia di Padova e quindi competente a decidere la controversia era il giudice del lavoro presso il Tribunale di Padova.
CP_ L' osservava che gli avvisi di addebito erano stati emessi per DM 10 insoluti e recupero contributi sospesi per emergenza Covid 19. La parte convenuta eccepiva che la ricorrente non aveva contestato le circostanze in fatto che avevano condotto all'emissione degli avvisi di addebito opposti e che quindi dovevano ritenersi pacifiche. In via subordinata osservava che la ricorrente era socio unico della società Zona Franca S.R.L. e che in tale qualità era tenuta al pagamento della contribuzione richiesta, nella misura dei conferimenti che le erano stati restituiti all'esito della cessazione dell'attività. Esponeva che erano state applicate le sanzioni calcolate secondo il criterio dell'evasione contributiva di cui alla legge
2 23/12/2000 n. 388, art. 116, comma 8 lettera B). Contestava l'eccezione fondata su pretese violazione delle disposizioni di cui alla legge 212/2000
e della legge 241/90, poiché si trattava di norme non applicabili alle iscrizioni a ruolo per crediti previdenziali, ma soltanto alla materia tributaria ed agli atti dell'amministrazione finanziaria. Gli interessi di mora erano dovuti sulle somme iscritte a ruolo e negli avvisi di addebito secondo il modello approvato ex art. 25 d.p.r. n. 602/73.
Il giudice, sentite le parti all'udienza del 16/01/2025, si riservava la decisione e con ordinanza in data 24/02/2025, ritenuto che l'eccezione di incompetenza territoriale potesse essere decisa assieme al merito, fissava l'udienza di discussione. All'esito dell'udienza discussione tenutasi in collegamento remoto mediante piattaforma Teams e previa rinuncia dei procuratori delle parti ad assistere alla lettura del provvedimento, pronunciava sentenza mediante lettura e deposito di dispositivo e contestuale motivazione.
***
CP_
1. L'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall' è infondata. Come è stato esposto anche nella memoria di
CP_ costituzione dell' , il credito per i quali sono stati emessi gli avvisi di addebito impugnati nasce dai cosiddetti Dm 10 insoluti e cioè dal mancato pagamento dei contributi calcolati sulle retribuzioni versate ai propri dipendenti e denunciate, in quanto soggette ad imposizione previdenziale, dalla società Zona Franca
S.R.L. La fattispecie non rientra quindi nel primo comma dell'art. 444 c.p.c., poiché non si tratta di contributi dovuti dalla ricorrente in relazione ad una propria attività lavorativa autonoma.
3 CP_
2. Qualora l abbia inteso notificare glia AVA al socio per irreperibilità della società destinataria, la notifica sarebbe evidentemente affetta da nullità. L'art. 28 L. 75/2014 prevede un differimento degli effetti dell'estinzione della società cancellata ai soli fini della validità ed efficacia degli atti di riscossione di contributi sanzione ed interessi “4. Ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all' articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese.
3. La società Zona Franca è stata cancellata il 28.4.2022 dal registro delle Imprese, mentre la notifica alla ricorrente è avvenuta il
CP_ 27.5.2024. Pertanto, ove l avesse avuto l'intenzione di effettuare la notifica alla società cancellata, avrebbe dovuto curare la consegna degli atti alla persona del liquidatore come risultante dai registri della Camera di Commercio. La notifica al socio deve ritenersi pertanto affetta da nullità.
4. Sebbene nella relata di notifica non sia stata indicata la qualità o il titolo che giustificava la notifica degli avvisi di addebito alla ricorrente, si può comunque presumere, in via alternativa, che
CP_ l abbia inteso chiedere alla ricorrente, nella qualità di socio unico e successore della società pacificamente cancellata dal registro delle imprese, il pagamento dei contributi dovuti dalla società estinta. Tuttavia, il socio della società cancellata è obbligato a rispondere verso il creditore sociale soltanto ove quest'ultimo provi l'avvenuta distribuzione dell'attivo e la conseguente riscossione di una quota di esso da parte del socio in base al
4 bilancio finale di liquidazione ai sensi dell'art. 2495 c.c. Tale prova
CP_ non è stata offerta dall' , creditore della società per obblighi contributivi, e pertanto la ricorrente non è tenuta a versare le somme richieste con l'avviso di addebito impugnato.
5. Sulla base delle argomentazioni sopra riportate l'opposizione deve pertanto essere accolta e deve dichiararsi che la ricorrente non è
CP_ tenuta a versare le somme richieste dall' con gli avvisi di addebito opposti.
6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo negli importi minimi previsti dai parametri in vigore, tenuto conto del valore della causa e della assenza di attività istruttoria e della semplicità delle questioni trattate. Deve essere disposta la distrazione in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) Accoglie integralmente l'opposizione e dichiara che la ricorrente
CP_ non è tenuta a versare le somme richieste dall' con gli avvisi di addebito opposti.
2) Condanna a rifondere le spese di lite, che liquida in € 4.201 per compensi, € 43 per rimborso contributo unificato, oltre Iva Cpa e rimb forf 15%, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario
Verona, 10.7.2025
IL GIUDICE
Antonio Gesumunno
5
SEZIONE LAVORO
Causa n. 1315 /2024
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127 bis
c.p.c.
Oggi 10/07/2025, innanzi al giudice dott. Antonio Gesumunno, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante
Piattaforma Teams: per la parte ricorrente l'Avv. Ferrigno per la parte convenuta Avv. Guarino
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire
l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti e rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente. Il Giudice, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. Antonio Gesumunno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Antonio Gesumunno, all'udienza del 10/07/2025, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127 bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 1315 / 2024 RCL promossa con ricorso depositato il 25/06/2024 da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. FERRIGNO ALBERTO
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUARINO DANIELA CP_1 P.IVA_1
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 25.6.2025 ha convenuto in Parte_1
CP_ giudizio l esponendo di aver ricevuto in data 27/05/2024 la notifica
CP_ tramite messo comunale di 3 avvisi di addebito emessi dall' con richiesta di pagamento entro 60 giorni di somme complessivamente pari a
€ 96.453; che gli avvisi di addebito, sebbene notificati alla ricorrente, senza specificare a che titolo, erano intestati alla ditta “Zona Franca S.r.l. in Liquidazione”; che gli avvisi di addebito erano stati emessi per la riscossione di contributi IVS asseritamente accertati e relativi agli anni
2020, 2021 e 2022.
1 Ciò premesso, la ricorrente deduceva la nullità/inesistenza dell'avviso di addebito in quanto intestato a società cancellata dal registro delle imprese. In ogni caso eccepiva la carenza di legittimazione passiva della ricorrente, evidenziando che l'unico legittimo destinatario degli avvisi di addebito era la persona nominata quale liquidatore e ultimo legale rappresentante sig. . La ricorrente inoltre rilevava che, Controparte_2
anche volendo ritenere che la notifica fosse avvenuta nei suoi confronti in
CP_ qualità di ex socio della società estinta, era onere dell' provare l'avvenuta distribuzione dell'attivo e la conseguente riscossione di una quota di esso da parte del socio in base al bilancio finale di liquidazione.
L'opponente eccepiva la sproporzione delle somme calcolate a titolo di somme aggiuntive, l'omesso invio dell'avviso bonario di pagamento e la mancata indicazione del procedimento di computo degli interessi.
CP_ L' si costituiva in giudizio ed eccepiva in via pregiudiziale l'incompetenza territoriale del giudice adito, evidenziando che la ricorrente era residente in provincia di Padova e quindi competente a decidere la controversia era il giudice del lavoro presso il Tribunale di Padova.
CP_ L' osservava che gli avvisi di addebito erano stati emessi per DM 10 insoluti e recupero contributi sospesi per emergenza Covid 19. La parte convenuta eccepiva che la ricorrente non aveva contestato le circostanze in fatto che avevano condotto all'emissione degli avvisi di addebito opposti e che quindi dovevano ritenersi pacifiche. In via subordinata osservava che la ricorrente era socio unico della società Zona Franca S.R.L. e che in tale qualità era tenuta al pagamento della contribuzione richiesta, nella misura dei conferimenti che le erano stati restituiti all'esito della cessazione dell'attività. Esponeva che erano state applicate le sanzioni calcolate secondo il criterio dell'evasione contributiva di cui alla legge
2 23/12/2000 n. 388, art. 116, comma 8 lettera B). Contestava l'eccezione fondata su pretese violazione delle disposizioni di cui alla legge 212/2000
e della legge 241/90, poiché si trattava di norme non applicabili alle iscrizioni a ruolo per crediti previdenziali, ma soltanto alla materia tributaria ed agli atti dell'amministrazione finanziaria. Gli interessi di mora erano dovuti sulle somme iscritte a ruolo e negli avvisi di addebito secondo il modello approvato ex art. 25 d.p.r. n. 602/73.
Il giudice, sentite le parti all'udienza del 16/01/2025, si riservava la decisione e con ordinanza in data 24/02/2025, ritenuto che l'eccezione di incompetenza territoriale potesse essere decisa assieme al merito, fissava l'udienza di discussione. All'esito dell'udienza discussione tenutasi in collegamento remoto mediante piattaforma Teams e previa rinuncia dei procuratori delle parti ad assistere alla lettura del provvedimento, pronunciava sentenza mediante lettura e deposito di dispositivo e contestuale motivazione.
***
CP_
1. L'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall' è infondata. Come è stato esposto anche nella memoria di
CP_ costituzione dell' , il credito per i quali sono stati emessi gli avvisi di addebito impugnati nasce dai cosiddetti Dm 10 insoluti e cioè dal mancato pagamento dei contributi calcolati sulle retribuzioni versate ai propri dipendenti e denunciate, in quanto soggette ad imposizione previdenziale, dalla società Zona Franca
S.R.L. La fattispecie non rientra quindi nel primo comma dell'art. 444 c.p.c., poiché non si tratta di contributi dovuti dalla ricorrente in relazione ad una propria attività lavorativa autonoma.
3 CP_
2. Qualora l abbia inteso notificare glia AVA al socio per irreperibilità della società destinataria, la notifica sarebbe evidentemente affetta da nullità. L'art. 28 L. 75/2014 prevede un differimento degli effetti dell'estinzione della società cancellata ai soli fini della validità ed efficacia degli atti di riscossione di contributi sanzione ed interessi “4. Ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all' articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese.
3. La società Zona Franca è stata cancellata il 28.4.2022 dal registro delle Imprese, mentre la notifica alla ricorrente è avvenuta il
CP_ 27.5.2024. Pertanto, ove l avesse avuto l'intenzione di effettuare la notifica alla società cancellata, avrebbe dovuto curare la consegna degli atti alla persona del liquidatore come risultante dai registri della Camera di Commercio. La notifica al socio deve ritenersi pertanto affetta da nullità.
4. Sebbene nella relata di notifica non sia stata indicata la qualità o il titolo che giustificava la notifica degli avvisi di addebito alla ricorrente, si può comunque presumere, in via alternativa, che
CP_ l abbia inteso chiedere alla ricorrente, nella qualità di socio unico e successore della società pacificamente cancellata dal registro delle imprese, il pagamento dei contributi dovuti dalla società estinta. Tuttavia, il socio della società cancellata è obbligato a rispondere verso il creditore sociale soltanto ove quest'ultimo provi l'avvenuta distribuzione dell'attivo e la conseguente riscossione di una quota di esso da parte del socio in base al
4 bilancio finale di liquidazione ai sensi dell'art. 2495 c.c. Tale prova
CP_ non è stata offerta dall' , creditore della società per obblighi contributivi, e pertanto la ricorrente non è tenuta a versare le somme richieste con l'avviso di addebito impugnato.
5. Sulla base delle argomentazioni sopra riportate l'opposizione deve pertanto essere accolta e deve dichiararsi che la ricorrente non è
CP_ tenuta a versare le somme richieste dall' con gli avvisi di addebito opposti.
6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo negli importi minimi previsti dai parametri in vigore, tenuto conto del valore della causa e della assenza di attività istruttoria e della semplicità delle questioni trattate. Deve essere disposta la distrazione in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) Accoglie integralmente l'opposizione e dichiara che la ricorrente
CP_ non è tenuta a versare le somme richieste dall' con gli avvisi di addebito opposti.
2) Condanna a rifondere le spese di lite, che liquida in € 4.201 per compensi, € 43 per rimborso contributo unificato, oltre Iva Cpa e rimb forf 15%, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario
Verona, 10.7.2025
IL GIUDICE
Antonio Gesumunno
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