TRIB
Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 29/07/2025, n. 3740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3740 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Sezione Terza Civile in funzione di Giudice di Appello in composizione monocratica
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9625/2025 R.G.; promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. STROZZI Paolo M. ed elettivamente domiciliata Parte_1 presso il suo studio in Alessandria, via Mazzini n. 46, in forza di procura speciale alle liti a margine del ricorso introduttivo;
-PARTE APPELLANTE-
contro
:
, in persona del sindaco pro tempore, sig. rappresentato e Controparte_1 CP_2 difeso, in forza di Determinazione dirigenziale, dagli Avv.ti DAL PIAZ Francesco e VANTI Alberto ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Torino, via Sant'Agostino n. 12, in forza di procura speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
-PARTE APPELLATA-
avente ad oggetto: appello avverso Sentenza del Giudice di Pace, pronunciata ai sensi dell'art. 7 D.
Lgs. n. 150/2011;
pagina 1 di 13
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per la parte appellante: (nelle note scritte depositate in data 18.07.2025 e nel ricorso in appello)
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino, in riforma della sentenza n. 87/2025 emessa in data 10/02/2025, depositata il 27/03/2025, dal Giudice di Pace di , in persona del Dott. Fabrizio Cera, a CP_1 conclusione del procedimento R.g.n. 902/2024 di opposizione a sanzione amministrative, voglia, per i motivi di cui in narrativa, annullare e/o revocare o, comunque, dichiarare la nullità del verbale di contestazione n. 93R/2024/V elevato dal Corpo di Polizia Municipale di . CP_1
Con vittoria di compenso professionale e spese per il presente giudizio. Nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto del presente appello, si chiede che la sanzione venga contenuta nei minimi edittali”.
Per la parte appellata: (Nelle note scritte depositate in data 18.07.2025)
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza, azione, eccezione:
- in via principale, nel merito:
- rigettare l'appello proposto dal Sig. e, per l'effetto, confermare la Sentenza di primo grado Pt_1 nella parte in cui ha rigettato l'opposizione avverso il verbale di contestazione n. 93R/2024/V relativo alla violazione in data 02.01.2024;
- rigettare la domanda di riduzione dell'importo della sanzione irrogata.
Con vittoria di spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, spese generali nella misura del 15%, oltre
IVA e CPA. Dichiarazione di valore: si dichiara che il valore della presente causa rimane invariato e pertanto non viene versato alcun contributo unificato”.
pagina 2 di 13
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Premessa.
1.1. Si deve premettere che secondo l'orientamento della Cassazione, meritevole di essere condiviso, è legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in quanto tale procedimento - in linea generale e salve le eccezioni normativamente previste - è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (cfr. in tal senso: Cassazione civile, sez. III, 19/12/2022, n. 37137, che ha affermato tale principio con riguardo allo svolgimento dell'udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h, D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020).
Con specifico riguardo al rito del lavoro, la Suprema Corte ha ritenuto ammissibile la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte, consentendo la relativa normativa di derogare alle previsioni del codice di rito, come l'art. 429 c.p.c., per cui “l'udienza di discussione orale in presenza o la partecipazione dei difensori e delle parti possono essere evitate, a condizione che non sia richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti e purché siano garantiti lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”; né vi osta la previsione della partecipazione delle parti personalmente per procedere al tentativo di conciliazione, rappresentando tale partecipazione una possibilità per gli interessati, non necessaria ai fini dello svolgimento dell'udienza; in particolare, “non è prospettabile una violazione dell'art. 6 CEDU (e dei vari parametri costituzionali), atteso che la normativa citata garantisce appieno il diritto di difesa, ben potendo le parti depositare note scritte.” (cfr. in tal senso: Cassazione civile sez. lav., 29/11/2022, n.
35109, che ha affermato tali principi con riguardo allo svolgimento dell'udienza mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h, D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla
Legge n. 27/2020).
pagina 3 di 13 L'ammissibilità della sostituzione dell'udienza di discussione nel rito del lavoro con il deposito di note scritte è stata ribadita dalla Cassazione, affermando che nel giudizio di appello, ove l'udienza destinata alla verifica del contraddittorio sia sostituita dalla cd. trattazione scritta di cui all'art. 221, comma 4,
D.L. n. 34/2020, introdotto dalla Legge n. 77/2020, attualmente recepita anche all'interno del codice di rito dall'art. 127-ter c.p.c. con alcune minime modificazioni, realizza in sostanza una sostituzione dell'udienza con la trattazione secondo modalità scritte che consistono nel deposito di note che a tutti gli effetti tengono luogo dell'udienza -udienza che, com'è noto, nel rito speciale è sempre potenzialmente udienza di discussione- (cfr. in tal senso: Cassazione civile sez. lav., 31/05/2023,
n.15311).
Inoltre, attualmente l'art. 128, comma 1, ultima parte, c.p.c. aggiunto dal D.Lgs. 31 ottobre 2024, n.
164, prevede espressamente che nell'udienza pubblica il giudice “può altresì disporre la sostituzione dell'udienza ai sensi dell'articolo 127 -ter , salvo che una delle parti si opponga”.
Del resto, nel caso di specie, l'udienza non richiede la presenza di “soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice” e, inoltre, la presenza personale delle parti non “è prescritta dalla legge o disposta dal giudice” (cfr. l'art. 437 c.p.c.).
Pertanto, in forza dell'art. 127-ter c.p.c. la Sentenza può essere depositata telematicamente entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di note scritte (id est: lettura della sentenza alla presenza delle parti).
1.2. Ciò premesso, con ricorso depositato presso la Cancelleria del Giudice di Pace di Pinerolo in data
18.04.2024, il Sig. ha proposto opposizione avverso il verbale n.93R/2024/V elevato Parte_1 dal Comando di Polizia Municipale del Comune di Pinerolo per i seguenti motivi:
➢ mancanza di un decreto di omologazione delle apparecchiature utilizzate per gli accertamenti, sussistendo una mera approvazione;
➢ incertezza in ordine alla configurazione e alla taratura degli strumenti di rilevamento, nonché carenza di garanzia della perfetta funzionalità degli stessi;
➢ erronea qualificazione della strada come extraurbana secondaria e mancato inserimento della stessa nel decreto prefettizio;
➢ inidoneità della prova fotografica;
➢ illegittimità del segnale di avvertimento del controllo elettronico della velocità e l'irrituale indicazione della postazione autovelox.
pagina 4 di 13 1.3. Il si è costituito in giudizio avanti al Giudice di Pace a mezzo di Controparte_1 funzionari, contestando i motivi dell'opposizione e chiedendone il rigetto.
1.4. Con Sentenza n. 87/2025 datata 10.02.2025 e depositata in data 27.03.2025 il Giudice di Pace di
Pinerolo ha respinto il ricorso avverso il verbale elevato dalla Polizia Locale del e Controparte_1 per l'effetto ha confermato il verbale predetto con le sanzioni ivi comminate, compensando integralmente le spese di lite.
1.5. Con ricorso depositato telematicamente presso il Tribunale di Torino in data 09.05.2025, il Sig. ha proposto appello avverso la predetta Sentenza del Giudice di Pace di , sulla Parte_1 CP_1 base dei motivi di impugnazione di cui infra, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
1.6. Con Decreto in data 22.05.2025 il Giudice designato
- ha fissato l'udienza di discussione e decisione della causa, sostituendola con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3 D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), richiamando sul punto i principi giurisprudenziali e normativi sopra indicati al punto 1.1. e rilevando che, nel caso di specie, la discussione attraverso il deposito di note scritte appare particolarmente opportuna, al fine di consentire:
➢ in primo luogo, una più ampia e completa esposizione per iscritto delle rispettive difese finali, le quali non potrebbero trovare analogo spazio all'udienza fisica, per la difficoltà della relativa verbalizzazione nel limitato tempo a disposizione;
➢ in secondo luogo, un rinvio più breve rispetto ad un'eventuale udienza fisica (tenuto conto delle esigenze organizzative dell'ufficio);
- ha assegnato termine perentorio fino al 21.07.2025 per il deposito delle suddette rispettive “note scritte”, avvertendo:
➢ che se nessuna delle parti depositerà le note scritte nel termine assegnato il Giudice assegnerà un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fisserà udienza e che se nessuna delle parti depositerà le note scritte nel nuovo termine o comparirà all'udienza, il giudice ordinerà la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarerà l'estinzione del processo;
➢ che il giorno di scadenza del predetto termine perentorio assegnato per il deposito delle note scritte di cui all'art 127 ter c.p.c. è considerato data di udienza a tutti gli effetti;
pagina 5 di 13 - ha riservato la pronuncia della Sentenza entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte.
1.7. La parte appellante ha depositato le proprie note scritte in data 18.07.2025, discutendo la causa e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe
1.8. La parte appellata ha depositato le proprie note scritte in data 18.07.2025, discutendo la causa e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
2. Sul primo motivo di appello.
2.1. Con un primo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la Sentenza del Giudice di primo grado in punto obbligatorietà dell'omologazione ex art. 142 comma 6 C.d.S. per tutte le apparecchiature di rilevazione automatica delle infrazioni di velocità.
2.2. La parte appellata ha dedotto, in particolare:
- che “è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse” (Cassazione civile, Sez. II, ordinanza 18.04.2024, n. 10505);
- che la sentenza del giudice di primo grado sarebbe dunque censurabile nella parte in cui statuisce che gli apparecchi di rilevamento automatico della velocità collocati in postazioni fisse sarebbero disciplinati specificamente dall'art. 4 del D.L. n. 121 del 2002, il quale prevede, attraverso il rimando all'art. 45, comma 6, cod. strada, che detti strumenti siano, alternativamente, omologati o approvati.
pagina 6 di 13 2.3. Il , con riferimento all'eccezione di mancata omologazione degli Controparte_1 apparecchi di rilevamento automatico della velocità ha rilevato, in particolare:
- che all'interno del verbale contestato è espressamente indicato “apparecchiatura ENVES EVO MVD
1505 matricola CMP3862201 omologata con D.D. n. 4670 del 28/07/2016 (…)”; e poiché l'art. 2699
c.c. stabilisce che i documenti redatti da pubblici ufficiali sono atti pubblici, la cui efficacia processuale
è definita dal successivo art. 2700 c.c., come facente piena prova fino a querela di falso “della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”,
l'unico strumento volto a contestare quanto sostenuto circa l'omologazione del Rilevatore sarebbe la querela di falso ex art. 221 c.p.c., azione che controparte non ha promosso;
a sostegno di ciò, la parte appellata ha richiamato la sentenza della Corte di cassazione n. 13997/2025;
- che la terminologia usata dal legislatore segnatamente nella normativa di riferimento – artt. 45 c. 6,
C.d.S. e 192 del Regolamento di esecuzione – porta inequivocabilmente a sostenere la totale equivalenza delle procedure di approvazione e di omologazione, posto che i due vocaboli vengono utilizzati sistematicamente in correlazione tra loro o, comunque, in funzione di creare un'alternativa tra le due parole (tale equivalenza si riscontrerebbe – rileva l'appellata – altresì nell'art. 345 c. 2 del
Regolamento attuativo dell'art.142 C.d.S.);
- che il D.M. n. 282 del 13.06.17 (emanato in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n.
113 del 18.06.15), nel dettare le regole per eseguire l'approvazione di prototipi, indica all'art. 1:
«[n]elle more della emanazione di specifiche norme per la omologazione (…)», previsione questa che consentirebbe di ritenere che “fino all'entrata in vigore di un apposito regolamento, l'approvazione è da ritenersi equiparata all'omologazione”.
2.4. Il motivo di appello risulta fondato.
Invero, quanto alla questione formale concernente la querela di falso, deve richiamarsi il seguente precedente conforme del Tribunale di Torino, rilevante ex art. 118, 1° comma, disp. attuaz.
c.p.c. (ai sensi del quale “la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”): “non è condivisibile la posizione della parte appellata, in quanto, il particolare valore probatorio di un atto pubblico riguarda, com'è noto, la provenienza dal pubblico ufficiale dell'atto che egli ha formato, nonché la circostanza che i fatti che egli attesta sono avvenuti in sua presenza o sono stati da lui compiuti. Ciò significa che, i verbali di violazione al codice della strada redatti, nel caso di specie, dagli agenti di polizia municipale non pagina 7 di 13 costituiscono “piena prova” anche del fatto che gli apparecchi utilizzati rispettino la particolare condizione richiesta dalla legge ai fini di un loro legittimo utilizzo, ossia che risultino “debitamente omologati”, non provenendo l'operazione dell'omologazione dagli stessi agenti. Da questo punto di vista, si richiede, a livello probatorio, la prova “certa” dell'omologazione, costituita dal certificato di omologazione dell'apparecchio che, in tal caso, in quanto formato dalla competente Autorità, rappresenterà, sì, atto pubblico, aggredibile con la querela di falso di cui all'art. 221 c.p.c. Detta prova non è stata fornita, sicché non è possibile affermare che l'apparecchio utilizzato nella rivelazione delle infrazioni accertate nei verbali opposti sia omologato come richiesto dalla legge (art.
142, comma 6, cod. strada)” (cfr. in tal senso: Tribunale Torino, Sezione Terza Civile, Sentenza 01 luglio 2025 n. 3190).
Quanto, invece, alla specifica questione dell'alternatività tra omologazione e approvazione, richiamando ancora una volta il precedente conforme del Tribunale di Torino, rilevante ai sensi del citato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c. (cfr. in tal senso: Tribunale Torino, Sezione Terza Civile,
Sentenza 01 luglio 2025 n. 3190), la citata Giurisprudenza in tema di autovelox (Cassazione civile, Sez.
II, ordinanza 18.04.2024, n. 10505) ha recentemente sancito che l'omologazione consiste in una procedura che, pur essendo amministrativa come l'approvazione, si differenzia da quest'ultima, in quanto ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 C.d.S.
La richiamata pronuncia si inserisce nell'orientamento giurisprudenziale conforme già tracciato dalla
Suprema Corte nelle sentenze n. 14597/2021 – in tema di onere della prova della funzionalità che, a fronte di contestazione del contravventore, deve essere comprovata dalla P.A. dalla quale dipende l'organo accertatore – e n. 3335/2024.
In un caso del tutto simile a quello in esame, infatti, dapprima il Giudice di Pace, poi il Tribunale in secondo grado, annullavano il verbale per violazione dei limiti di velocità opposto, poiché
l'accertamento dell'infrazione era avvenuto con apparecchiatura elettronica senza che fosse stata preventivamente omologata ai sensi di legge, non risultando rilevante allo scopo la mera approvazione preventiva di tale mezzo di rilevazione, siccome non equipollente all'omologazione ministeriale, posto che quest'ultima autorizza la riproduzione in serie del prototipo di un apparecchio testato in laboratorio, mentre la semplice approvazione è riconducibile ad un procedimento di tipo semplificato pagina 8 di 13 che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o previste da particolari previsioni del regolamento.
Contro la suddetta sentenza di appello veniva proposto ricorso per Cassazione dall'Amministrazione, che veniva rigettato sul presupposto della non equipollenza all'omologazione, sul piano giuridico, della sola preventiva approvazione dell'apparecchio.
La Suprema Corte, con motivazione del tutto condivisibile, ha argomentato che l'art. 142, c. 6, C.d.S. si riferisce esclusivamente ad “apparecchiature debitamente omologate”, le cui risultanze sono considerate “fonti di prova” per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità (la stessa espressione si rinviene, peraltro, nell'art. 25, c. 1, lett. a) della L. n. 120/2010, con la quale ne è stato previsto l'inserimento nel co. 1 dello stesso art. 142 C.d.S., con riguardo ai tratti autostradali). Inoltre, sempre secondo la pronuncia citata della Suprema Corte, il complementare ed esplicativo art. 192 del regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. contempla distinte attività e funzioni dei procedimenti di approvazione e di omologazioni (donde la differenza dei conseguenti effetti agli stessi riconducibili).
Inoltre, in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio di misurazione della velocità, il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate, puntualizzandosi che detta prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità né la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità e sulla stessa affidabilità dello strumento di rilevazione elettronica è ricavabile dal verbale di accertamento (Cass. Civ. sent. n. 3335/2024).
A confutare la tesi dell'odierna appellata soccorre la Suprema Corte laddove afferma che non possono avere un'influenza sul piano interpretativo le circolari ministeriali che sembrerebbero avallare una possibile equipollenza tra omologazione ed approvazione, basata, però, su un approccio che non trova supporto nelle suddette fonti primarie e che, in quanto tali, non possono derogate da fonti secondarie o da circolari di carattere amministrativo.
Alla stregua di queste ultime, infatti, l'art. 142, comma 6, C.d.S. andrebbe letto in connessione con l'art. 45, comma 6, ove si pone riferimento esplicito ai mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni, per i quali è prevista la procedura dell'approvazione ovvero dell'omologazione, secondo le modalità indicate dall'art. 192 del regolamento di esecuzione e attuazione.
Senonché, è evidente che il citato art. 45, comma 6, C.d.S. non opera alcuna equiparazione tra approvazione e omologazione.
Al contrario, esso distingue nettamente i due termini, da ritenersi perciò differenti sul piano sia formale che sostanziale, giacché intende riferirsi a tutti i “mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento pagina 9 di 13 automatico delle violazioni”, taluni dei quali destinati ad essere necessariamente omologati (quali, per l'appunto, i dispositivi demandati specificamente al controllo della velocità, stante l'inequivocabile precetto 142, c. 6, C.d.S., laddove, invece, l'utilizzo dell'espressione “debitamente omologati” impone necessariamente la preventiva sottoposizione del mezzo di rilevamento elettronico a tale procedura che, solo se assolta, è idonea a costituire “fonte di prova” per il riscontro del superamento dei prescritti limiti di velocità) e altri per i quali è sufficiente la semplice approvazione (perciò, certamente non bastevole, da sola, per far considerare legittimo l'accertamento della velocità veicolare a mezzo autovelox).
In conclusione, alla luce del fatto che, in tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del D.Lgs. n. 285 del 1992 trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse, il motivo di appello esaminato deve trovare accoglimento (cfr. in tal senso: Tribunale Torino, Sezione Terza Civile, Sentenza 01 luglio
2025 n. 3190).
2.5. In ossequio al “principio della ragione più liquida”, per cui il giudice d'appello può motivare anche facendo menzione esclusiva della questione di fatto o di diritto che si riveli risolutiva rispetto a tutti i motivi di appello, il motivo d'appello esaminato risulta assorbente rispetto agli ulteriori motivi proposti dalla parte appellante.
Infatti, in ragione del citato principio della ragione più liquida, la domanda può essere respinta o accolta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 118 disp. att. c.p.c. (cfr. Cass. n. 2872/2017, Cass. n. 17214/2016, Cass. n. 5724/2015,
Cass. Sez. Un. n. 26242-3/2014, Cass. n. 12002/2014, Cass. Sez. Un. n. 29523/2008, Cass. Sez. Un. n.
24882/2008, Cass. n. 21266/2007, Cass. n. 11356/2006).
Ciò è suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità e speditezza anche costituzionalmente protette;
ed è altresì conseguenza di una rinnovata visione dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale ma come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (in questi termini, per tutte Cass. Sez. Un. n. 24883/2008). pagina 10 di 13 Infatti, la sentenza, quale atto giuridico tipico, non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda che è oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta;
consegue che la decisione può fondarsi sopra una ragione il cui esame presupporrebbe logicamente, se fosse invece richiesta una compiuta valutazione dal punto di vista del diritto sostantivo, la previa considerazione di altri aspetti del fatto stesso.
2.6. Pertanto, in accoglimento dell'appello proposto dal Sig. avverso la Sentenza del Parte_1
Giudice di Pace di Pinerolo n. 87/2025 datata 10.02.2025 e depositata in data 27.03.2025, in riforma dell'impugnata Sentenza, deve annullarsi il verbale n. 93R/2024/V emesso dal comando di Polizia
Municipale di Pinerolo.
3. Sulle spese processuali del giudizio di primo grado e del presente giudizio in grado d'appello.
3.1. Per quanto concerne la regolamentazione delle spese processuali del giudizio di primo grado, deve condividersi l'orientamento della Cassazione, secondo cui il Giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza automatica e necessitata della pronuncia adottata nel merito della causa, dato che l'onere di esse va attribuito e ripartito, tenendo presente l'esito complessivo e globale della lite, senza tener conto degli esiti delle impugnazioni rispetto alle decisioni assunte nel grado precedente (Cass. civile, sez. lav., 4 aprile 2006, n. 7846; Cass. civile, Sezioni Unite, 17 ottobre 2003,
n. 15559; Cass. civile, sez. I, 2 luglio 2003, n. 10405; Cass. civile 27 maggio 2003 n. 8413; Cass. civile, sez. II, 17 aprile 2002, n. 5497; Cass. civile, sez. lav., 12 maggio 2000, n. 6155).
pagina 11 di 13 3.2. Nel caso di specie, deve confermarsi la compensazione delle spese processuali del giudizio di primo grado.
Inoltre, anche le spese processuali del presente giudizio in grado d'appello devono essere integralmente compensate.
Invero, ai sensi dell'art. 92, 2° comma, c.p.c., “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti.”
In primo luogo, infatti, nel caso di specie può ritenersi integrato il presupposto previsto dalla citata norma, tenuto conto della sostanziale novità che caratterizza la questione trattata, alla luce della citata Sentenza della Suprema Corte.
In secondo luogo, nel caso di specie può ritenersi integrato il presupposto previsto dalla citata norma, non essendoci uniformità di orientamento della giurisprudenza (che, dunque, appare mutevole) rispetto alla questione dirimente.
In terzo luogo, si deve richiamare la Corte Costituzionale che, con Sentenza in data 19 aprile
2018 n. 77, ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.
132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.” Nel caso di specie, sussistono altre analoghe “gravi ed eccezionali ragioni”, ravvisabili sia nella particolare natura della causa, implicante complesse questioni di carattere tecnico-giuridico sia (come già evidenziato) nella sostanziale novità che caratterizza la questione trattata, alla luce della citata Sentenza della Suprema
Corte.
pagina 12 di 13
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI TORINO, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa in grado di appello iscritta al n. 9625/2025 RG promossa dal Sig. (parte appellante) contro il Parte_1 [...]
, in persona del Sindaco pro tempore Sig. (parte appellata), nel CP_1 CP_2 contraddittorio delle parti:
1) Accoglie l'appello proposto dal sig. avverso la Sentenza del Giudice di Pace di Parte_1
Pinerolo n. 87/2025 datata 10.02.2025 e depositata in data 27.03.2025 e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata Sentenza, così provvede:
➢ Annulla il verbale n. 93R/2024/V emesso dal comando di Polizia Municipale di Pinerolo.
2) Compensa integralmente le spese processuali tra le parti del presente giudizio in grado d'appello.
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento non andrà riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del
Garante per la Privacy.
Così deciso in Torino, in data 29 luglio 2025.
IL GIUDICE
Dott. Edoardo DI CAPUA
pagina 13 di 13