Art. 904-bis. (( (Aspettativa sindacale non retribuita). )) (( 1. L'aspettativa sindacale e' disposta, a domanda dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari riconosciuta rappresentativa ai sensi dell'articolo 1478, secondo la procedura di cui all'articolo 1480, comma 6.
2. Il periodo in cui il militare e' collocato in aspettativa sindacale:
a) e' valido ai fini dell'anzianita' di servizio, salva la necessita' dell'effettivo compimento nonche' del completamento degli obblighi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso enti o reparti e di imbarco, ai fini della valutazione per l'avanzamento al grado superiore;
b) non da' diritto ad alcuna retribuzione ne' maturazione della licenza;
c) da' diritto alla contribuzione figurativa da accreditare secondo le disposizioni di cui all' articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155 . ))
2. Il periodo in cui il militare e' collocato in aspettativa sindacale:
a) e' valido ai fini dell'anzianita' di servizio, salva la necessita' dell'effettivo compimento nonche' del completamento degli obblighi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso enti o reparti e di imbarco, ai fini della valutazione per l'avanzamento al grado superiore;
b) non da' diritto ad alcuna retribuzione ne' maturazione della licenza;
c) da' diritto alla contribuzione figurativa da accreditare secondo le disposizioni di cui all' articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155 . ))