Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 15/04/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 228/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di conIGlio nelle persone di: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 228/2025 V.G. posta in decisione il 08/04/2025 e promossa dai coniugi
, nata in [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
residente a [...] (avv. Erica Costa)
e
, nato in [...] il [...], C.F. , residente Parte_2 C.F._2
a Faenza (RA), fraz. Fossolo, Via Fossolo n. 60 (avv. Cristina Bernardo)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
******
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
24/01/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio in Tunisia in data 29/03/2008, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Faenza al n. 17, Parte II, serie C, anno 2019;
preso atto che l'udienza del 03/04/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
ritenuto che gli accordi dei coniugi relativi alla prole non appaiono contrari agli interessi della stessa;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di
Faenza (RA) per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) coniugi vivranno separati, con reciproco rispetto, dandosi reciproca comunicazione di eventuali cambi di domicilio e/o di residenza;
si rilasciano reciprocamente il consenso a vivere separati.
2) I figli minori e vengono affidati in via esclusiva alla madre Persona_1 Per_2 Parte_1
, con stabile collocazione presso la stessa in Faenza (RA), via Fossolo n. 60;
[...]
3) La casa familiare sita a Faenza (RA) via Fossolo n. 60 sarà assegnata alla madre ove ci vivrà con i figli, mentre il IG. si impegna a trasferire altrove la propria residenza e domicilio;
Pt_2
4) i figli vedranno il padre senza limiti di orari o di giorni, ogni qualvolta loro stessi o il padre manifesteranno tale desiderio. Il IG. dovrà avvertire la madre almeno un giorno prima, Pt_2 indicando l'orario e il tempo di permanenza con i figli. A titolo esemplificativo, il IG. potrà Pt_2 ritirare i figli dall'uscita di scuola e riportarli a casa prima dell'orario della cena o successivamente entro le ore 21,00, in accordo con la madre, nonché potrà stare con i figli a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, quando li riaccompagnerà a casa della madre. Per le festività, i figli staranno lo stesso tempo con la madre e con il padre, stabilendolo almeno 7 giorni prima;
5) nulla sarà versato a titolo di contributo al mantenimento dei figli poiché entrambi godono della pensione di invalidità civile per l'importo di € 324,24 cadauno per 9 mensilità ed i genitori si faranno carico al 50% ciascuno delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Ravenna;
6) la IG.ra godrà in via esclusiva dell'assegno unico;
Parte_1
7) con riferimento alla casa coniugale, il IG. si obbliga, con la sottoscrizione del presente Pt_2
ricorso, a cedere e a trasferire alla IG.ra , che accetta, la propria quota di ½ in Parte_1 proprietà dell'immobile sito in Faenza, via Fossolo n. 60, meglio indicato in premessa, attualmente in comproprietà, a titolo gratuito. Il IG. manifesta esplicitamente, ex art. 1376 c.c., la propria Pt_2 volontà di procedere al trasferimento della propria quota di ½ dell'immobile, a titolo gratuito, alla IG.ra , la quale espressamente dichiara di accettare. Il trasferimento avverrà a cura Parte_1
e spese di quest'ultima, presso il Notaio dalla stessa scelto entro e non oltre 30 giorni dalla data di omologa. I coniugi concordano che l'area cortilizia, nella misura del 50%, rimarrà in uso esclusivo del IG. per il limite di 5 anni a decorrere dal rogito notarile;
Pt_2
8) il predetto trasferimento tra i coniugi si inserisce ed è frutto di una definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti e sono da inquadrarsi in una logica di sistemazione solutorio-compensativa di tutti i rapporti tra essi coniugi sussistenti (patrimoniali e non) maturati nel corso della lunga convivenza coniugale, a definizione di tutte le vicende sottese alla separazione, e integrano un accordo patrimoniale costituente elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale. Pertanto le predette attribuzioni patrimoniali godono dell'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e della sentenza Corte Costituzionale n. 154/1999 in quanto riferita a tutti gli atti, documenti e provvedimenti che i coniugi pongono in essere nell'intento di regolare i rapporti giuridici ed economici relativi al procedimento di separazione personale, come nel caso di specie;
9) la IG.ra si obbliga a corrispondere in via autonoma, dal mese successivo Parte_1 all'avvenuto trasferimento immobiliare, la rata mensile del mutuo ipotecario acceso presso l'istituto bancario Unicredit S.p.A. fino ad estinzione dello stesso, obbligandosi a richiedere l'accollo liberatorio del mutuo con liberazione totale del IG. da ogni vincolo. A tal fine le parti si Pt_2
impegnano a recarsi in banca per le pratiche necessarie;
10) l'autovettura Ford Kuga, intestata alla IG.ra , verrà utilizzata in via esclusiva dal IG. Pt_1 Pt_2
che si farà carico di ogni onere, versando alla IG.ra le rate mensili, con decorrenza Parte_1
dalla firma del presente ricorso;
11) entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto rinunciano reciprocamente a qualsiasi contributo al mantenimento;
12) i coniugi si concedono il reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio con iscrizione su quello di ciascuno di essi dei figli minori.”
Così deciso in Ravenna il 09.04.2025 Il Presidente relatore dott.ssa Mariapia Parisi