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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 28/12/2025, n. 790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 790 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I L A G O N E G R O
Il Giudice del Tribunale di Benevento, dott.ssa Ida Moretti, in applicazione straordinaria a Lagonegro nei termini e per gli effetti dell'art. 3 del D.L. n. 117/2025 ed in virtù della
Delibera del CSM n. 121/VV/2025, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 159 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto appello avverso sentenza del Giudice di
Pace, trattenuta in decisione all'udienza del 10.11.2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. e vertente
TRA codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Parte_1
Milano - Monza Brianza - Lodi n. , in persona del legale rapp.te p.t., P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. ROBERTO BOCCHINI del Foro di Napoli giusta procura speciale del 31/5/2023, per Notar di Roma;
Persona_1
Appellante
E
, nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. C.F._1
AN TREZZA, in virtù di mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
Appellata
FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, chiedeva la riforma Parte_1 della sentenza n. 659/2023 con la quale – in sua contumacia - il Giudice di Pace di Polla aveva accolto la domanda di risarcimento danni spiegata dall'odierna parte appellata per la presenza illegittima di impianti telefonici sui propri fondi, dopo aver espletato la
1 prova testimoniale nei termini articolati da parte attrice;
in particolare, la Parte_1 impugnava la citata sentenza per:
1) violazione e/o falsa applicazione di legge e per mancanza di prova, non avendo il
Giudice di Pace esaminato e valutato le norme che regolano la materia e nello specifico l'art. 53 d.lgs 207/21 (ex art. 91 del D.lgs. n. 259/2003), del Codice delle
Comunicazioni Elettroniche, nonché la giurisprudenza di legittimità formatasi in materia di costituzione di un diritto reale di uso, rientrante tra i pesi di diritto pubblico, di talchè - non potendosi considerarsi abusivo l'impianto installato sul fondo attoreo – nessun risarcimento danno poteva essere riconosciuto a parte attrice;
2) per mancanza di prove in ordine alla presenza di danni che venivano equitativamente liquidati, non avendo l'attore provato di essere proprietario o titolare di altro idoneo diritto reale sul terreno oggetto di presunta occupazione e non avendo fornito elementi utili in relazione ai quali poter parametrare il risarcimento liquidato equitativamente in € 400,00.
Costituendosi anche in questa sede, eccepiva preliminarmente CP_1
l'inammissibilità dell'appello, in quanto proposto avverso una sentenza pronunciata secondo equità, quindi lo contestava specificamente anche nel merito, evidenziando che le avverse eccezioni necessiterebbero di istruttoria preclusa in questa sede, eccezioni che andavano formulate nel primo grado di giudizio (dove l'appellante era rimasto contumace) ed erano invece inammissibili in questa sede.
Acquisito il fascicolo relativo al primo grado di giudizio, la causa veniva rinviata direttamente per la remissione in decisione all'udienza del 10.11.2025 (celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), previa precisazione delle conclusioni delle parti (che si riportavano ai rispettivi atti) e previa assegnazione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.
DIRITTO
Preliminarmente occorre dare atto che la sentenza impugnata veniva resa all'esito della riunione di due differenti giudizi intrapresi dall'odierna parte appellata e da un altro soggetto rimasto estraneo al presente giudizio di appello ( ; non Controparte_2 essendo stata disposta tempestivamente la notifica ai sensi e per gli effetti dell'art. 332
c.p.c. (trattandosi di giudizi scindibili) ed essendo ormai decorsi i termini per l'appello, appare inutile rimettere la causa sul ruolo per procedere a detto incombente;
per
2 giurisprudenza di legittimità che si condivide – infatti - La sentenza del giudice di appello, il quale abbia omesso di disporre la notificazione dell'impugnazione anche ai soggetti per i quali sia ancora possibile l'impugnativa, é suscettibile di essere cassata dalla Corte di cassazione soltanto se, al tempo della decisione di quest'ultima, non siano ancora decorsi i termini per l'appello, non producendo diversamente
l'inosservanza dell'art. 332 c.p.c. alcun effetto (Cass. n. 13465 del 17.5.2023).
Sempre in via preliminare, occorre rigettare l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata da ai sensi dell'art. 339 c.p.c. giacchè l'odierna appellante CP_1 invocava la violazione di norme comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia.
La – infatti – rimasta contumace nel primo grado di giudizio, come Parte_1 già anticipato, impugnava la sentenza n. 659/2023 per violazione e/o falsa applicazione di legge e per mancanza di prova, non avendo esaminato e valutato le norme che regolano la materia e nello specifico l'art. 52 d.lgs.207/2021 (ex art. 91 del D.lgs n.
259/2003), del Codice della Comunicazioni Elettroniche e – come è noto – il decreto legislativo n. 207/2021 contiene le disposizioni di recepimento della direttiva (UE)
2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche.
Nel merito, però, l'appello è infondato e - per l'effetto – deve essere rigettato.
In primo luogo, infatti, occorre rilevare che sin dalla propria costituzione in giudizio dinanzi al Giudice di Pace, l'odierna appellata depositava anche il proprio titolo di proprietà, che non veniva minimamente contestato dall'odierna appellante.
L'art. 52 invocato dall'appellante – poi – nel disciplinare le limitazioni legali della proprietà (in sostituzione dell'art. 91 del precedente Codice) prevede
“
1. Negli impianti di reti di comunicazione elettronica di cui all'articolo 51, commi 1 e
2, i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private sia dinanzi a quei lati di edifici ove non vi siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto.
2. Il proprietario od il condominio non può opporsi all'appoggio di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto, nell'immobile di sua proprietà occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini.
3
3. Il proprietario o l'inquilino, in qualità di utente finale di un servizio di comunicazione elettronica, deve consentire all'operatore di comunicazione di effettuare gli interventi di adeguamento tecnologico della rete di accesso, volti al miglioramento della connessione e dell'efficienza energetica. Tale adeguamento non si configura come attività avente carattere commerciale e non costituisce modifica delle condizioni contrattuali per l'utente finale, purché consenta a quest'ultimo di continuare a fruire di servizi funzionalmente equivalenti, alle medesime condizioni economiche già previste dal contratto in essere…….omississ”
Ai sensi del primo comma, quindi, è consentito il passaggio di fili o cavi senza appoggio, anche senza consenso del proprietario, mentre il secondo comma prevede anche l'appoggio allorquando gli impianti siano a sostegno di utenze poste a servizio anche degli inquilini o dei condomini.
Orbene, nel caso in esame sin dal proprio atto introduttivo l'odierna appellata dichiarava che la CO LI SP (dante causa dell'odierna appellante) aveva installato sul suo terreno “una linea telefonica composta da 2 pali di sostegno infissi nel terreno, che sorreggono svariati metri di cavo telefonico aereo, in assenza di qualsiasi consenso da parte del proprietario e comunque in assenza di qualsiasi titolo abilitativo.
La descritta linea telefonica è al servizio di terze abitazioni limitrofe al fondo di proprietà del ricorrente ed arreca intralcio alle normali attività agricole nonché alla normale fruizione del fondo, rendendo più gravoso il godimento della proprietà” (cfr. atto di citazione).
Nell'invocare l'applicazione del citato art. 52, invece, l'odierna appellante non contestava (né tanto meno provava) l'eventuale sussumibilità della fattispecie in esame nell'ipotesi di cui al primo comma della citata norma (mero passaggio di cavi, senza appoggio), né la sussumibilità nel secondo comma (appoggio di impianti a servizio di utenze riconducibili all'attrice originaria), di talchè – in mancanza di titoli costitutivi di una servitù volontaria o coattiva (l'operatore telefonico avrebbe potuto proporre apposita domanda all'autorità competente per imporre al proprietario del fondo la servitù, previa determinazione dell'indennità prevista dalla legge ai sensi dell'articolo
44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001) – deve confermarsi la sentenza impugnata nella parte in cui accertava l'abusività della installazione di impianti telefonici sul fondo attoreo (cfr. sul punto, ex multis, Cass. n. 788 del
4 12.1.2022: “Il passaggio di fili, cavi e impianti telefonici, posto a servizio di più utenti, ma con appoggio alla proprietà di uno solo di essi, necessita della costituzione di un diritto reale di uso, rientrante tra i pesi di diritto pubblico, che avviene tramite il consenso dell'utente che subisce il peso o, in mancanza, tramite l'attivazione della procedura ablatoria di cui agli artt. 90 e ss. del d.lgs. n. 259 del 2003).
La sentenza impugnata, inoltre, deve essere confermata anche nel quantum.
Il teste , infatti, dichiarava: “che era a conoscenza della perfetta Testimone_1 ubicazione del terreno e che si era recato nello stesso constatando la presenza di due sostegni a mezzo di infissi che sorreggevano un cavo telefonico in linea d'aria per svariati metri della CO e che causavano intralcio alla coltivazione del fondo, in particolare con l'impiego di mezzi meccanici” (cfr. verbale di udienza del 1.12.2023), trattavasi del resto del perito che aveva redatto la consulenza di parte pure allegata all'atto di citazione.
Non appare confacente al caso in esame – quindi – la sentenza delle SSUU n. 33645 del 15.11.2022 invocata da parte appellante per sostenere la non risarcibilità del mero venir meno della mera facoltà di non uso1, essendo stato provato il danno causato dall'intralcio alla coltivazione del fondo attoreo.
Al fine di procedere ad una più compiuta quantificazione del danno causato dall'abusiva installazione di impianti simili – in verità – la sottoscritta è solita avvalersi dell'ausilio di un CTU;
nel caso in esame, però, alla luce della perizia di parte attrice in atti e dell'entità del danno quantificato dal Giudice di Pace, appare superfluo rimettere la causa sul ruolo per detto incombente.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate direttamente in dispositivo alla luce del D.M. 147/2022.
Considerato che il presente procedimento riveste natura di impugnazione, che esso è stato introdotto sotto la vigenza del co. 1 quater dell'art. 13, D.P.R. 30.5.2002, n. 115, deve darsi atto che la parte appellante soccombente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
5 Si precisa che l'obbligo di pagamento sorge, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, secondo periodo, D.P.R. 115/2002, al momento del deposito del presente provvedimento.
P.Q.M.
il Tribunale di Lagonegro, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) NN la a rimborsare direttamente in favore Parte_1 dell'Avv. AN TREZZA (dichiaratosi antistatario), le spese di lite che si liquidano in complessivi € 662,00 (di cui € 131,00 per la fase di studio, €
131,00 per la fase introduttiva, € 200,00 per la trattazione ed € 200,00 per la fase decisoria), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario come per legge, dando atto che è parte tenuta a versare un ulteriore importo a titolo Parte_1 di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dell'art. 13, co. 1 bis, D.P.R. 115/2002, mandando alla Cancelleria per l'esatta riscossione.
Benevento/Lagonegro, 27/12/2025
Il Giudice (dott.ssa Ida Moretti)
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale