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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/12/2025, n. 5350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5350 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16485/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Lucia Minutella Giudice
Dott.ssa Annalisa Falconi Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16485/2024 avente per oggetto: separazione giudiziale promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. PRIZZI BRUNA FRANCA, presso cui è Parte_1 elettivamente domiciliato come da procura in atti
RICORRENTE contro
, rappresentata e difesa dall'avv. BERGAMASCO CHIARA, presso cui è Controparte_1 elettivamente domiciliata come da procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente Come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositate da entrambe le parti in data 03/10/2025.
Per il P.M. “Visto, nulla si oppone”
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Controparte_1
UZ (CN) il 29/09/2012.
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 27/09/2024, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la Parte_1 separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile a causa dell'incompatibilità di carattere e del comportamento del coniuge, con richiesta di addebito alla IG , per aver posto in essere comportamenti contrari ai doveri Controparte_1 del matrimonio.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di separazione, e Controparte_1 formulando le proprie difese. Chiedeva, inoltre, il riconoscimento di un contributo al mantenimento a proprio favore di € 1.500,00, ed il rigetto dalla richiesta di addebito.
All'udienza dell'8/05/2025, innanzi al Giudice Relatore, le parti sono state sentite personalmente;
è stato esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo. I coniugi venivano autorizzati a vivere separati. Con ordinanza del 24/06/2025, il Giudice assumeva i provvedimenti provvisori ed urgenti ed ammetteva le prove richieste dalle parti.
Con istanza congiunta del 1/09/2025 le parti davano atto di aver raggiunto un accordo.
All'udienza del 3.11.25, sostituita dal deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano congiuntamente le conclusioni.
Il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
La stessa narrativa e le argomentazioni difensive svolte dalle parti, prima ancora delle rispettive offerte probatorie, evidenziano insanabili contrasti ed incompatibilità di carattere insorti tra le parti, tali da ritenere provato il venir meno dell'affectio coniugalis; i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sulle altre questioni
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti e desunto dalle indagini svolte.
Le spese di lite sono compensate tra le parti in ragione dell'accordo intervenuto.
P.Q.M.
pagina 2 di 4 Il Tribunale di Torino, definitivamente ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, con l'accordo delle parti,
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e , ai Parte_1 Controparte_1 sensi dell'art. 151 co. 1 c.c.;
DISPONE in conformità alle condizioni concordate dalle parti e di seguito riportate:
DÀ ATTO che la signora si impegna ed obbliga a rilasciare spontaneamente l'immobile CP_1 coniugale, sito in Villastellone via XXV Aprile 12, entro e non oltre il 31 gennaio 2026, lasciando nell'immobile tutto quanto ivi contenuto, eccezion fatta per i propri effetti personali e per i seguenti beni mobili di seguito tassativamente elencati: - Asciugatrice - Lavatrice - Ferro da stiro - Macchina da cucire
- Asse da stiro - Pianoforte - Robot aspirapolvere - Folletto - Mobile bagno color noce - Tende cucina e bagno - Metà della biancheria (lenzuola e asciugamani) da dividere in buona fede o a sorte;
DISPONE che il signor – fatto salvo quanto si dirà infra - versi l'importo mensile di euro 500,00 Pt_1 alla signora (quale contributo al suo mantenimento), sino all'allontanamento della stessa dalla CP_1 casa coniugale;
DÀ ATTO che contestualmente al rilascio dell'immobile, verrà eseguito sopralluogo congiunto volto a verificare lo stato dei luoghi. La signora si impegna a non asportare nulla dall'immobile CP_1 coniugale eccezion fatta per i beni indicati sopra, da considerarsi tassativi salvo diverso accordo scritto;
DÀ ATTO che il Sig. si farà carico delle spese condominiali relative alla ex casa coniugale sino Pt_1 al 31/01/2026, ovvero sino al rilascio effettivo della Sig.ra ; se precedente al 31.1.2026. Tutto CP_1 questo solo nel caso in cui la signora non danneggi e\o asporti nulla dall'immobile coniugale, CP_1 oltre a quanto già indicato sopra. In caso contrario le spese condominiali sino al rilascio saranno a suo carico;
DISPONE che a far tempo dal rilascio dell'immobile coniugale da parte della signora (febbraio CP_1
2026) e per i successivi dodici mesi il contributo al mantenimento mensile ammonterà a euro 1.000,00 omnicomprensivi, stanti le maggiori spese che la stessa sosterrà; laddove la signora lasciasse l'immobile nel 2025, il contributo mensile di euro 1.000 decorrerà da tale momento;
DÀ ATTO che il signor dà la propria disponibilità a versare in unica soluzione alla signora Pt_1
, entro il 30 ottobre 2025, l'ulteriore l'importo di euro 5.000,00, stante la riferita necessità di CP_1 ristrutturare ed arredare il nuovo immobile ove la stessa si trasferirà;
DÀ ATTO che il mancato spontaneo rilascio dell'immobile entro e non oltre il 31 gennaio 2026 – termine da considerarsi perentorio e non procrastinabile ovvero l'illegittimo asporto dall'immobile di beni non concordati e\o il danneggiamento di qualsivoglia bene posto all'interno dell'immobile comporterà il diritto del signor a richiedere la restituzione dell'importo di € 5.000,00 ove già versato, Pt_1 eventualmente imputandolo ai ratei di euro 500,00 quale contributo al mantenimento già stabilito;
DÀ ATTO che la signora , cointestataria dell'autoveicolo targato EP602YS in uso al signor CP_1
presta sin d'ora il proprio consenso a volturare gratuitamente il veicolo al marito e\o a terzi dallo Pt_1 stesso indicati o – ancora – a consentirne la rottamazione. Il mancato adempimento comporterà il diritto del signor a pretendere i costi di bollo e assicurazione in via integrale, sino all'effettivo passaggio Pt_1 di proprietà; pagina 3 di 4 DÀ ATTO che i costi di bollo e rottamazione dell'autoveicolo targato GM 929 PD già utilizzato in via esclusiva dalla signora attualmente sotto sequestro a causa del sinistro avvenuto il 21.11.2024 CP_1 saranno a carico della stessa, unitamente a quelli di relativa demolizione;
DICHIARA le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 5/12/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Annalisa Falconi Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Lucia Minutella Giudice
Dott.ssa Annalisa Falconi Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16485/2024 avente per oggetto: separazione giudiziale promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. PRIZZI BRUNA FRANCA, presso cui è Parte_1 elettivamente domiciliato come da procura in atti
RICORRENTE contro
, rappresentata e difesa dall'avv. BERGAMASCO CHIARA, presso cui è Controparte_1 elettivamente domiciliata come da procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente Come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositate da entrambe le parti in data 03/10/2025.
Per il P.M. “Visto, nulla si oppone”
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Controparte_1
UZ (CN) il 29/09/2012.
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 27/09/2024, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la Parte_1 separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile a causa dell'incompatibilità di carattere e del comportamento del coniuge, con richiesta di addebito alla IG , per aver posto in essere comportamenti contrari ai doveri Controparte_1 del matrimonio.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di separazione, e Controparte_1 formulando le proprie difese. Chiedeva, inoltre, il riconoscimento di un contributo al mantenimento a proprio favore di € 1.500,00, ed il rigetto dalla richiesta di addebito.
All'udienza dell'8/05/2025, innanzi al Giudice Relatore, le parti sono state sentite personalmente;
è stato esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo. I coniugi venivano autorizzati a vivere separati. Con ordinanza del 24/06/2025, il Giudice assumeva i provvedimenti provvisori ed urgenti ed ammetteva le prove richieste dalle parti.
Con istanza congiunta del 1/09/2025 le parti davano atto di aver raggiunto un accordo.
All'udienza del 3.11.25, sostituita dal deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano congiuntamente le conclusioni.
Il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
La stessa narrativa e le argomentazioni difensive svolte dalle parti, prima ancora delle rispettive offerte probatorie, evidenziano insanabili contrasti ed incompatibilità di carattere insorti tra le parti, tali da ritenere provato il venir meno dell'affectio coniugalis; i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sulle altre questioni
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti e desunto dalle indagini svolte.
Le spese di lite sono compensate tra le parti in ragione dell'accordo intervenuto.
P.Q.M.
pagina 2 di 4 Il Tribunale di Torino, definitivamente ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, con l'accordo delle parti,
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e , ai Parte_1 Controparte_1 sensi dell'art. 151 co. 1 c.c.;
DISPONE in conformità alle condizioni concordate dalle parti e di seguito riportate:
DÀ ATTO che la signora si impegna ed obbliga a rilasciare spontaneamente l'immobile CP_1 coniugale, sito in Villastellone via XXV Aprile 12, entro e non oltre il 31 gennaio 2026, lasciando nell'immobile tutto quanto ivi contenuto, eccezion fatta per i propri effetti personali e per i seguenti beni mobili di seguito tassativamente elencati: - Asciugatrice - Lavatrice - Ferro da stiro - Macchina da cucire
- Asse da stiro - Pianoforte - Robot aspirapolvere - Folletto - Mobile bagno color noce - Tende cucina e bagno - Metà della biancheria (lenzuola e asciugamani) da dividere in buona fede o a sorte;
DISPONE che il signor – fatto salvo quanto si dirà infra - versi l'importo mensile di euro 500,00 Pt_1 alla signora (quale contributo al suo mantenimento), sino all'allontanamento della stessa dalla CP_1 casa coniugale;
DÀ ATTO che contestualmente al rilascio dell'immobile, verrà eseguito sopralluogo congiunto volto a verificare lo stato dei luoghi. La signora si impegna a non asportare nulla dall'immobile CP_1 coniugale eccezion fatta per i beni indicati sopra, da considerarsi tassativi salvo diverso accordo scritto;
DÀ ATTO che il Sig. si farà carico delle spese condominiali relative alla ex casa coniugale sino Pt_1 al 31/01/2026, ovvero sino al rilascio effettivo della Sig.ra ; se precedente al 31.1.2026. Tutto CP_1 questo solo nel caso in cui la signora non danneggi e\o asporti nulla dall'immobile coniugale, CP_1 oltre a quanto già indicato sopra. In caso contrario le spese condominiali sino al rilascio saranno a suo carico;
DISPONE che a far tempo dal rilascio dell'immobile coniugale da parte della signora (febbraio CP_1
2026) e per i successivi dodici mesi il contributo al mantenimento mensile ammonterà a euro 1.000,00 omnicomprensivi, stanti le maggiori spese che la stessa sosterrà; laddove la signora lasciasse l'immobile nel 2025, il contributo mensile di euro 1.000 decorrerà da tale momento;
DÀ ATTO che il signor dà la propria disponibilità a versare in unica soluzione alla signora Pt_1
, entro il 30 ottobre 2025, l'ulteriore l'importo di euro 5.000,00, stante la riferita necessità di CP_1 ristrutturare ed arredare il nuovo immobile ove la stessa si trasferirà;
DÀ ATTO che il mancato spontaneo rilascio dell'immobile entro e non oltre il 31 gennaio 2026 – termine da considerarsi perentorio e non procrastinabile ovvero l'illegittimo asporto dall'immobile di beni non concordati e\o il danneggiamento di qualsivoglia bene posto all'interno dell'immobile comporterà il diritto del signor a richiedere la restituzione dell'importo di € 5.000,00 ove già versato, Pt_1 eventualmente imputandolo ai ratei di euro 500,00 quale contributo al mantenimento già stabilito;
DÀ ATTO che la signora , cointestataria dell'autoveicolo targato EP602YS in uso al signor CP_1
presta sin d'ora il proprio consenso a volturare gratuitamente il veicolo al marito e\o a terzi dallo Pt_1 stesso indicati o – ancora – a consentirne la rottamazione. Il mancato adempimento comporterà il diritto del signor a pretendere i costi di bollo e assicurazione in via integrale, sino all'effettivo passaggio Pt_1 di proprietà; pagina 3 di 4 DÀ ATTO che i costi di bollo e rottamazione dell'autoveicolo targato GM 929 PD già utilizzato in via esclusiva dalla signora attualmente sotto sequestro a causa del sinistro avvenuto il 21.11.2024 CP_1 saranno a carico della stessa, unitamente a quelli di relativa demolizione;
DICHIARA le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 5/12/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Annalisa Falconi Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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