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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 17/03/2025, n. 511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 511 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Carmelo Proiti, all'udienza del 17.03.2025 ha pronunziato – dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione – seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 847/2024 R.G. e vertente
TRA
nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Barcellona P.G., Via Roma C.F._1
307, presso lo studio dell'Avv. Antonino Isgrò, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE contro in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Revoca congedo parentale facoltativo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.03.2024 parte ricorrente esponeva di essere dipendente dell'Azienda “Fratelli Arena s.r.l.”, con sede di lavoro in Patti, via Papa Giovanni XXIII, attività di supermercato, assunta con contratto a tempo indeterminato dal 2010 e di essere coniugata e genitore di due figli, Parte_2
i sei anni e di dodici anni. Persona_1
In virtù di ciò, la stessa, in data 23.06.2023, presentava tramite patronato sede di Patti, richiesta di astensione facoltativa di maternità per il periodo CP_2 dal 10.07.2023 al 10.09.2023; tale domanda veniva regolarmente inviata tramite piattaforma all'ente con un preavviso di 14 giorni. Alla data di richiesta per la suddetta astensione dal lavoro la ricorrente non riceveva alcuna notizia circa l'esito della pratica e la stessa godeva del periodo di congedo parentale.
Parte ricorrente precisava che nei giorni 07.07.2023 e 08.07.2023, prima della richiesta di congedo parentale, la ricorrente chiedeva al datore di lavoro i permessi di legge previsti dalla legge 104/1992.
In mancanza di riscontro, in data 17.10.2023 il patronato inviava una CP_2 pec all' chiedendo spiegazioni sull'esito della richiesta di congedo, non CP_1
avendo né il patronato, né la ricorrente avuto notizie;
solo in data 18.10.2023
l' rispondeva al patronato con la seguente motivazione “Riposi l.104/1992 CP_1 non respinti, sovrapposti per il cliente” ed in pari data giungeva al domicilio della comunicazione dell' senza addurre alcuna notizia circa Parte_1 CP_1
l'esito della pratica ed la stessa godeva del periodo di congedo parentale.
In conseguenza di ciò, la ricorrente, in data 19.10.2023, presentava ricorso amministrativo per la revoca del provvedimento di reiezione della richiesta di congedo parentale, senza sortire alcun effetto in quanto l' non forniva alcuna CP_1
risposta.
L' elaborava la richiesta di congedo parentale a distanza di quattro CP_1
mesi dalla presentazione della richiesta da parte della ricorrente, ossia dopo che la stessa aveva goduto del periodo di congedo.
Parte ricorrente eccepiva, quindi, di aver diritto al congedo parentale facoltativo come previsto dalla legge, non avendo sovrapposto lo stesso con i permessi ex legge 104/1992 e che l' non effettuava comunicazioni CP_1
tempestive entro i termini di legge onde evitare disagi alla stessa e/o al datore di lavoro, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario. CP_ L' rimaneva contumace, seppur regolarmente citata.
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza odierna – in esito alla discussione orale – la causa veniva decisa mediante lettura della presente sentenza ex art. 429 c.p.c.
2 Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Invero l'articolo 32 del decreto legislativo del 26.03.2001 n. 151, come modificato dal Decreto legislativo 30.06.2022 n. 105 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) prevede che “Per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete: a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2 … La contrattazione collettiva di settore stabilisce le modalità di fruizione del congedo di cui al comma 1 su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa. Per il personale del comparto sicurezza e difesa di quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico, la disciplina collettiva prevede, altresì, al fine di tenere conto delle peculiari esigenze di funzionalità connesse all'espletamento dei relativi servizi istituzionali, specifiche e diverse modalità di fruizione e di differimento del congedo. In caso di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria.
La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadri settimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. Nei casi di cui al presente comma è esclusa la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con permessi o riposi di cui al presente decreto legislativo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al personale del comparto sicurezza e difesa e a quello dei vigili del fuoco e
3 soccorso pubblico. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi”.
Tale articolo continua prevedendo che “3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi e, comunque, con un termine di preavviso non inferiore a cinque giorni indicando l'inizio e la fine del periodo di congedo. Il termine di preavviso è pari a
2 giorni nel caso di congedo parentale su base oraria. 4. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.
4-bis. Durante il periodo di congedo, il lavoratore e il datore di lavoro concordano, ove necessario, adeguate misure di ripresa dell'attività lavorativa, tenendo conto di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva”.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, il congedo parentale si configura come “un diritto potestativo costituito dal comportamento con cui il titolare realizza da solo l'interesse tutelato e a cui fa riscontro, nell'altra parte, una mera soggezione alle conseguenze della dichiarazione di volontà. Tale diritto viene esercitato, con il solo onere del preavviso, sia nei confronti del datore di lavoro, nell'ambito del contratto di lavoro subordinato, con la conseguente sospensione della prestazione del dipendente, sia nei confronti dell , Controparte_3
nell'ambito del rapporto assistenziale che si costituisce per il periodo di congedo, con il conseguente obbligo del medesimo Ente di corrispondere l'indennità”
(Cass. 16 giugno 2008, n. 16207).
Tale diritto, secondo sempre la giurisprudenza di legittimità, non può essere subordinato al tempestivo preavviso, con conseguente necessità di considerare giustificata l'assenza dal lavoro anche in assenza del preavviso.
Con una recente pronuncia, la giurisprudenza in continuità con quanto già asserito in precedenza, ha chiarito che il congedo parentale “è configurato come un diritto potestativo costituito dal comportamento con cui il titolare realizza da solo l'interesse tutelato e a cui fa riscontro, nell'altra parte, una mera soggezione alle conseguenze della dichiarazione di volontà. In particolare, tale diritto può
4 essere esercitato dal genitore-lavoratore al fine di garantire con la propria presenza il soddisfacimento dei bisogni affettivi del bambino e della sua esigenza di un pieno inserimento nella famiglia e, proprio in quanto diritto potestativo di astenersi da una prestazione lavorativa che sarebbe altrimenti dovuta, è evidente che esso non può riferirsi a giornate in cui tale prestazione non è comunque dovuta (tranne, ovviamente, l'ipotesi in cui la giornata festiva sia interamente compresa nel periodo di congedo parentale)” (Cassazione 07.05.2012 n. 6856 e
Cassazione 04.05.2012 n. 6742).
Con la circolare del 18.08.2015 n. 152 l' ha stabilito che “L'art. 1, CP_1
comma 339 della legge di stabilità per il 2013 (legge 24 dicembre 2012, n. 228) ha modificato l'art. 32 del T.U. maternità/paternità (decreto legislativo n. 151 del
26 marzo 2001, di seguito denominato T.U.) introducendo la possibilità per i genitori lavoratori dipendenti di fruire del congedo parentale in modalità oraria previa definizione, in sede di contrattazione collettiva, delle modalità di fruizione del congedo parentale ad ore, dei criteri di calcolo della base oraria e dell'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa.
La stessa legge di stabilità ha previsto inoltre l'obbligo per il genitore richiedente di comunicare al datore di lavoro l'inizio e la fine del periodo di congedo parentale richiesto, nonché la possibilità per lavoratore e datore di lavoro di concordare, durante il periodo di fruizione di congedo, adeguate misure di ripresa dell'attività lavorativa, tenendo conto di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva (comma 4 bis del citato art. 32)”.
Nel caso di specie, dagli atti di causa che parte ricorrente abbia richiesto il congedo parentale facoltativo per i periodi dal 10.07.2023 al 10.09.2023 dando adeguato preavviso come previsto dalla legge, né può addursi alcuna sovrapposizione tra i permessi previsti ex lege 104/1992, visto che gli stessi sono stati richiesti in data 07.07.2023 e 08.07.2023, né parte ricorrente rimanendo contumace è riuscita a dare prova in senso contrario.
Deve, pertanto, trovare accoglimento la domanda della ricorrente volta al riconoscimento del diritto a godere del congedo parentale facoltativo per i periodi dal 10.07.2023 al 10.09.2023, possedendo tutti i requisiti previsti dalla legge.
5 Alla luce di quanto esposto, il ricorso merita accoglimento.
Ogni altra questione rimane assorbita.
Le spese, quindi, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex D.M. n.55/2014 e successive modificazioni, tenuto conto della natura previdenziale e del valore della controversia (che non può considerarsi indeterminabile ma legato all'entità della prestazione previdenziale richiesta) oltre che dell'assenza di attività istruttoria ed applicando i minimi tariffari considerata la semplicità della controversia. Di essa va concessa la chiesta distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c., sussistendone le dichiarazioni di rito, in favore del procuratore anticipatario, Avv. Antonino Isgrò.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata da Parte_1
, contro l' , con ricorso depositato in data 20.03.2024, uditi i
[...] CP_1
procuratori delle parti, così provvede:
- Dichiara la contumacia dell' ; CP_1
- Dichiara il diritto della ricorrente a godere del congedo parentale facoltativo per i periodi dal 10.07.2023 al 10.09.2023, così come previsto dalla legge;
- condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese CP_1
del giudizio, che liquida complessivamente in euro 1.865,00 oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a., con distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c., Avv. Antonino Isgrò.
Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza.
Patti, 17.03.2025.
Il Giudice
(dott. Carmelo Proiti)
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