Ordinanza collegiale 21 marzo 2024
Sentenza 28 novembre 2024
Accoglimento
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 12/08/2025, n. 7030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7030 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07030/2025REG.PROV.COLL.
N. 00282/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 282 del 2025, proposto da
Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, è elettivamente domiciliata;
contro
Electric Impianti System s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Silvio Garofalo e Vincenzo Caporale, con domicilio digitale come da PEC Registri di giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 21444/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Electric Impianti System s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 maggio 2025 il Cons. Valerio Perotti ed udito per le parti l’avvocato Garofalo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso al Tribunale ammnistrativo del Lazio, la società Electric Impianti System s.r.l. chiedeva disporsi l’annullamento del provvedimento prot. n. 105960 del 27 novembre 2023, notificato in pari data, unitamente alla relativa comunicazione di avvio del procedimento, con cui era stata iscritta, con pubblicazione a far data dal 28 novembre 2023, l’annotazione nell’Area B del Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi, e forniture ai sensi dell’art. 213, comma 10, del d.lgs. n. 50 del 2016, avente ad oggetto la notizia segnalata dalla stazione appaltante (il Comune di Castelvetere sul Calore), consistente nella mancata stipula del contratto di evidenza pubblica per fatto dell’aggiudicatario.
La società ricorrente riferiva di aver partecipato ad una gara indetta dal Comune di Castelvetere sul Calore per la realizzazione del locale impianto di illuminazione cimiteriale, che sarebbe stata poi remunerata dal successivo affidamento, in concessione novennale, della gestione dello stesso impianto.
La gara, bandita nel 2016, veniva aggiudicata alla società ricorrente nel 2017; il relativo contratto peraltro non veniva stipulato fino al maggio 2020, causa la contestuale instaurazione di due giudizi dinanzi al TAR, il primo definito con sentenza TAR Campania - Salerno, I, n. 1606 del 2017 (di annullamento dell’aggiudicazione alla società ricorrente, poi riformata da Cons. Stato, V, n. 3483 del 2018), ed il secondo definito con sentenza TAR Campania - Salerno, I, n. 687 del 2019 (recante l’annullamento dell’aggiudicazione in favore della società ricorrente, anch’essa riformata da Cons. Stato, V, n. 2257 del 2020), giudizi instaurati dalla società TO e PU OS s.r.l.,
seconda classificata.
Rappresentava la società ricorrente che, trascorso un ulteriore anno dalla definizione di tali giudizi, con nota prot. n. 3154 del 25 maggio 2021 era stara invitata alla stipula del contratto, previa costituzione dell’ATI; a tal punto, però, con nota del 21 ottobre 2021 la stessa comunicava la propria indisponibilità ad eseguire l’appalto, stante il rilevantissimo innalzamento dei costi del servizio nel frattempo verificatosi.
A questo punto il Comune di Castelvetere sul Calore, con nota prot. 4283 del 7 luglio 2022, avviava il procedimento di revoca dell’aggiudicazione.
Parallelamente la ricorrente interpellava l’Ufficio precontenzioso e pareri dell’ANAC, affinché lo stesso rendesse un parere di pre-contenzioso sulla vicenda occorsa, altresì segnalando che pure il secondo classificato, TO e PU OS s.r.l., che aveva dato origine al contenzioso giudiziario determinante la successiva mancata stipula del contratto, aveva tacitamente rinunciato all’affidamento.
Il parere, adottato con delibera n. 487 del 7 dicembre 2022, concludeva nel senso che la società non potesse sciogliersi dall’obbligo di stipulare il contratto sorto con l’aggiudicazione, avendo dato la sua disponibilità alla stipula, altresì precisando che l’eventuale revisione del prezzo pattuito andava limitata agli aggiornamenti ISTAT, non essendo applicabile alla fase anteriore alla stipula del contratto l’art. 106 del d.lgs. n. 50 del 2016 e che la revoca dell’aggiudicazione avrebbe dovuto esserle segnalata in quanto potenziale notizia utile da annotare sul Casellario, ai sensi dell’art. 213, comma 10, del medesimo decreto legislativo.
La stazione appaltante, tenuto conto del parere di precontenzioso espresso dall’ANAC, invitava la società ricorrente a presentare un nuovo Piano economico finanziario del progetto, corretto nei limiti dell’aggiornamento degli indici ISTAT della base d’asta; per tutta risposta, sia la ricorrente che l’ulteriore partecipante alla costituenda ATI confermavano la rinuncia alla stipula del contratto. A fronte di ciò il Comune, con determina dirigenziale n. 162 del 25 marzo 2023, revocava l’aggiudicazione, provvedendo con nota del 17 aprile 2023 a segnalare la notizia all’ANAC.
Quest’ultima, avviato il procedimento e svolta la relativa istruttoria, annotava infine la notizia nel proprio casellario informatico, ritenendola utile ai sensi dell’art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50 del 2016.
Avverso la decisione dell’ANAC di procedere all’annotazione, la società Electric Impianti System s.r.l. proponeva ricorso al Tribunale amministrativo del Lazio, deducendo i seguenti vizi di legittimità:
1) Violazione dell’art. 15 del Regolamento ANAC per la gestione del casellario informatico dei contratti pubblici .
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 213 comma 10 D. Lgs. n. 50/2016; violazione e falsa applicazione dell’art. 80 comma 5 lett. c) D. Lgs. n. 50/2016; violazione delle linee guida ANAC n. 6 di attuazione del D. Lgs. 50/2016; violazione e falsa applicazione dell’art. 18 del Regolamento ANAC per la gestione del casellario informatico dei contratti pubblici; violazione e falsa applicazione dell'art. 3 L. n. 241/90; eccesso di potere per difetto di motivazione; eccesso di
potere per carenza di istruttoria .
Costituitasi in giudizio con nota formale, l’ANAC genericamente chiedeva la reiezione del gravame; a al punto il Tribunale, riscontrate specifiche esigenze istruttorie, onerava la detta Autorità ed il Comune di Castelvetere sul Calore a produrre una circostanziata relazione “ anche con riferimento alle ragioni che hanno indotto al ritardato invito alla stipula del contratto, con nota prot. n. 3154 del 25 maggio 2021 ”.
Con sentenza 28 novembre 2024, n. 21444, il giudice adito accoglieva il ricorso, sul presupposto che “ se l'Autorità avesse consentito l'espletamento di un compiuto contraddittorio – anche mediante la convocazione della ricorrente in audizione o tramite richiesta di chiarimenti al Comune di Castelvetere sul Calore – avrebbe potuto tenere in debita considerazione la notizia che anche la seconda classificata aveva rinunciato alla stipula del contratto e l’esito del procedimento avrebbe potuto concludersi diversamente, o prendere in considerazione le allegazioni, anche contabili, sull’insostenibilità del contratto prospettate dalla ricorrente nelle proprie memorie difensive, non risultando affatto scontata l’utilità in concreto della notizia ”.
Avverso tale decisione l’ANAC interponeva appello, affidato ad un unico motivo di impugnazione, così rubricato: “ Violazione dell’art. 213, comma 10, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, anche in relazione all’art. 80, comma 5, del medesimo decreto e all’art. 95, comma 1, lett. e), del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, nonché travisamento dei fatti di causa e omessa valorizzazione di un fatto decisivo ”.
Costituitasi in giudizio, Electric Impianti System s.r.l. insisteva per la reiezione del gravame, siccome infondato.
Successivamente le parti ulteriormente precisavano, con apposite memorie, le rispettive tesi difensive ed all’udienza del 15 maggio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
Con l’unico motivo di appello, l’ANAC deduce che erroneamente secondo il primo giudice non si sarebbe tenuto adeguatamente conto “ del tempo trascorso tra l’emissione del provvedimento di aggiudicazione e la manifestazione, da parte della Stazione appaltante, della volontà di stipulare il contratto di concessione aggiudicato, nonché delle sopravvenienze che avrebbero impedito agli originari aggiudicatari di eseguire il contratto alle condizioni economiche inizialmente stabilite ”.
Tale motivazione, secondo l’appellante, sarebbe in realtà fallace, nella misura in cui non tiene conto della circostanza – decisiva – che la ricorrente, una volta trascorso inutilmente il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione della gara, ove ne avesse avuto intenzione ed interesse avrebbe comunque potuto liberarsi dal vincolo a stipulare il relativo contratto, esercitando il diritto potestativo conferitole dall’art. 32, comma 8, del Codice dei contratti pubblici .
Facoltà però non esercitata, come incontestabilmente risulta dagli atti.
Peraltro, non potrebbe ritenersi che il diniego successivamente opposto dall’aggiudicataria alla stipula del contratto implicitamente rappresenti esercizio del suddetto diritto potestativo, richiedendo quest’ultimo un’espressa manifestazione di volontà in tal senso motivata, nel caso di specie non esplicata.
Tali rilievi erano già stati dedotti nel parere di precontenzioso, così come erano stati richiamati nella memoria difensiva depositata in primo grado dalla difesa erariale, ai sensi dell’art. 73 Cod. proc. amm.
Erroneamente dunque il primo giudice avrebbe censurato la presunta manata considerazione, da parte dell’Autorità appellante, del tempo trascorso tra l’aggiudicazione ed il formale invito alla stipula, così come delle sopravvenienze rappresentante dall’aggiudicataria: tali rilevi, infatti, non potevano dirsi né pertinenti né decisivi, nel caso di specie, laddove quest’ultima in realtà disponeva della facoltà di liberarsi unilateralmente dal vincolo di concludere il contratto, facoltà tuttavia mai
esercitata.
Neppure sarebbe pertinente (e plausibile) la parallela richiesta, avanzata da Electric Impianti System s.r.l. alla stazione appaltante, di “aggiornare” le condizioni economico-finanziarie del contratto di concessione originariamente previste, non essendo ammissibili modifiche dei termini
del contratto stipulando nel periodo compreso tra l’aggiudicazione e la sua stipula, se non nei
limiti degli indici di inflazione rilevati dall’ISTAT, pena la violazione del principio di “ par condicio competitorum ”, che si traduce nella necessaria corrispondenza tra contratto pubblico aggiudicato e contratto pubblico poi effettivamente stipulato.
Al più, conclude l’appellante, l’aggiudicataria avrebbe dovuto concludere il contratto per poi chiederne la “revisione”, ancorché ratione temporis non consentita, in via generale, dal Codice dei contratti pubblici , pur tuttavia suscettibile di essere fondata sulle regole civilistiche in materia di eccessiva onerosità sopravvenuta, ai sensi degli artt. 1467ss. Cod. civ.
Ciò premesso, rileva l’appellante che la valutazione che l’ANAC ha il dovere di compiere, ai sensi dell’art. 213, comma 10 del d.lgs. n. 50 del 2016, in merito alla sussistenza dei presupposti per procedersi o meno all’annotazione di una data notizia nel Casellario dei contratti pubblici – in particolare, come nel caso di specie, la notizia della violazione di un obbligo negoziale potenzialmente integrante un “illecito professionale” – si risolve nel verificare se sia ravvisabile, in concreto, un mero “ fumus ” di illecito professionale, ossia se l’informazione annotata sia astrattamente suscettibile di essere considerata, in relazione alle specifiche caratteristiche del contratto pubblico da aggiudicare, quale causa di esclusione.
Nel caso di specie, evidenzia l’appellante, a fronte di una revoca dell’aggiudicazione a seguito del rifiuto di stipulare opposto dall’operatore economico aggiudicatario, il quale non si era neppure avvalso del diritto potestativo di cui all’art. 32, comma 8, del d.lgs. n. 50 del 2016, l’utilità dell’annotazione emergeva in re ipsa , a prescindere cioè dall’effettiva e concreta idoneità della revoca a integrare un “grave illecito professionale”.
Il motivo è fondato.
Ai sensi dell’art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50 del 2016, “ L'Autorità gestisce il Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, istituito presso l'Osservatorio, contenente tutte le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici con riferimento alle iscrizioni previste dall'articolo 80. L'Autorità stabilisce le ulteriori informazioni che devono essere presenti nel casellario ritenute utili ai fini della tenuta dello stesso, della verifica dei gravi illeciti professionali di cui all'articolo 80, comma 5, lettera c), dell'attribuzione del rating di impresa di cui all'articolo 83, comma 10, o del conseguimento dell'attestazione di qualificazione di cui all'articolo 84. L'Autorità assicura, altresì, il collegamento del casellario con la banca dati di cui all'articolo 81 ”.
Per consolidata giurisprudenza ( ex multis , Cons. Stato, V, 3 gennaio 2025, n. 25), l’iscrizione disposta dall'Autorità nazionale anticorruzione nel Casellario informatico dei contratti pubblici, ai sensi dell’art. 213, comma 10, cit., in conseguenza della segnalazione fatta dalla stazione appaltante del provvedimento di decadenza dell’aggiudicazione per mancata stipulazione del contratto, ha natura obbligatoria e non discrezionale; in tale evenienza, l’ANAC è solamente tenuta ad apprezzare la non manifesta infondatezza dei fatti oggetto della segnalazione, oltre alla loro utilità in considerazione delle finalità proprie del Casellario, mentre va escluso che possa sostituirsi al giudice competente a valutare nel merito la sussistenza dell’inadempimento o dell'illecito contestato all’operatore (da ultimo, Cons. Stato, V, 30 luglio 2024, n. 6836).
In ordine all’esercizio del potere di annotazione, l’Autorità ha il dovere di valutare sia la conferenza della notizia rispetto alle finalità di tutela del Casellario, sia l’utilità della stessa quale potenziale indice rilevatore di inaffidabilità dell’operatore economico attinto dalla annotazione ( ex multis , Cons. Stato, V, 16 maggio 2024, n. 4359).
Sempre in argomento, il concetto di utilità della notizia da iscrivere deve essere inteso in relazione al contenuto normativo del requisito o della causa di esclusione, il cui accertamento è comunque riservato alla stazione appaltante nell'ambito della singola procedura di gara: in questi termini, la notizia da iscrivere può ritenersi utile (alla stazione appaltante) se può assumere rilevanza nel processo di accertamento del requisito (generale o speciale).
Poiché la valutazione della concreta rilevanza dell’informazione è riservata all’amministrazione procedente, l’Autorità, da un lato, nell’individuare le ulteriori informazioni che devono essere presenti nel casellario, deve selezionarle tenendo conto degli elementi normativi che compongono la fattispecie descrittiva dei requisiti da accertare; dall’altro lato, la motivazione circa l’utilità della notizia deve investire la sola veridicità dei fatti in cui consiste l’informazione o la notizia, non già la possibile rilevanza di questi nell’ambito della fattispecie del requisito o della causa di esclusione (valutazione, come detto, riservata alla stazione appaltante).
Non si tratta pertanto di un potere di valutazione tecnica (né, tantomeno, di un potere discrezionale), ma di un’attività di ricognizione e di mero accertamento di un fatto nei limiti della sua esistenza (escluso ogni profilo di natura valutativa). In definitiva, la norma dell’art. 213 del d.lgs. n. 50 del 2016 si riferisce all’utilità della notizia per la stazione appaltante, per le successive valutazioni che questa dovrà effettuare. L’utilità si risolve pertanto nella rilevanza, a questi fini, dell’annotazione. Non si tratta di una norma di natura sanzionatoria e non è necessario di conseguenza accertare e motivare anche in ordine al titolo di imputabilità soggettiva (dolo o colpa) del fatto, o in ordine alla responsabilità dell’impresa segnalata.
Venendo adesso al caso di specie, non si può ragionevolmente dubitare che la presenza di un provvedimento di risoluzione contrattuale (tanto più se derivante da un rifiuto di stipulare opposto dall’aggiudicataria, la quale per di più non si era neppure avvalsa del diritto potestativo previsto dalla legge di gara di sciogliersi unilateralmente dal vincolo da una certa data in poi) sia una circostanza rilevante per il Casellario, in quanto destinato a contenere le informazioni e le notizie utili alle stazioni appaltanti in vista della verifica del possesso dei requisiti generali e speciali degli operatori economici.
In effetti, una volta scelto di non avvalersi del diritto di risoluzione unilaterale del rapporto, la società Electric Impianti System s.r.l. aveva ragionevolmente indotto la stazione appaltante a confidare nel buon esito della procedura, sì cha la successiva – e del tutto atipica – dichiarazione di non voler sottoscrivere il contratto risultava, da un lato, contraddire il legittimo affidamento in precedenza indotto, dall’altro indicativa di un modus operandi non rispondente alle regole procedimentali in materia.
In questi termini, pur tenendo conto che tali iscrizioni non possono a priori definirsi “innocue” rispetto alla vita delle imprese, ben potendo rilevare anche sotto il profilo dell’aggravamento della partecipazione dell’operatore rispetto a future selezioni pubbliche (cfr. Cons. Stato, V, 23 giugno 2022, n. 5189), nel caso di specie deve comunque concludersi per la ragionevolezza dell’operato dell’ANAC nell’assolvere i propri oneri di pubblicità-notizia.
Va al riguardo ribadito, a fronte dell’astratta potenziale rilevanza – quanto alla valutazione della professionalità dell’offerente – delle circostanze segnalate, che l’Autorità non può svolgere alcuna ulteriore valutazione di merito circa l’effettiva sussistenza dell’illecito contestato dalla stazione appaltante: in caso contrario finirebbe per sostituirsi a quest’ultima, cui sola spetta valutare – necessariamente a posteriori – se la notizia annotata rappresenti effettivamente un “illecito professionale” e se questo “illecito” sia idoneo ad incidere sull’affidabilità dell’operatore economico, in relazione allo specifico oggetto del contratto di volta in volta da aggiudicare.
Il riscontro operato dall’ANAC mira invece solamente a verificare se vi sia un “ fumus ” di illecito professionale, ossia se l’informazione annotata sia astrattamente suscettibile di essere considerata, in relazione alle specifiche caratteristiche del contratto pubblico da aggiudicare, quale causa di esclusione; tali considerazioni non mutano alla luce del “nuovo” Codice dei contratti pubblici , di cui al d.lgs. n. 36 del 2023, il cui art. 95, comma primo, lett. e), continua ad inquadrare i “ gravi illeciti professionali ” tra le cause di esclusione meramente “facoltative”, come tali rimesse alla valutazione discrezionale della singola Stazione appaltante.
Ora, nell’ipotesi – quale quella che qui occupa – di revoca dell’aggiudicazione a seguito del rifiuto
di stipulare opposto dall’aggiudicataria, la quale neppure si era avvalsa del diritto potestativo di cui al succitato art. 32, comma 8, del Codice , l’utilità dell’annotazione – come bene evidenziato dall’appellante – emerge per così dire in re ipsa , ossia a prescindere dalla effettiva e concreta idoneità della revoca a integrare un “grave illecito professionale”, valutazione quest’ultima di per sé non rientrante tra le attribuzioni dell’ANAC.
Quest’ultima è solamente tenuta ad un riscontro “estrinseco” di quanto segnalatole dalla stazione appaltante, volto in particolare ad escludere la “manifesta infondatezza” della notizia trasmessa per
l’annotazione, ovvero la ricorrenza di situazioni del tutto “eccezionali”.
In questi termini, il potere/dovere di annotazione rimesso all’ANAC può reputarsi validamente assolto ove l’annotazione risulti “completa”, ossia dia conto delle diverse posizioni espresse dalle parti ( in primis il soggetto aggiudicatario e la Stazione appaltante), così da consentire alle amministrazioni aggiudicatrici eventualmente interessate, nell’ambito di distinte procedure di gara, di verificare la sussistenza o meno di una causa di esclusione.
Alla luce di quanto rappresentato, l’appello va dunque accolto. Le spese di lite del doppio grado di giudizio possono essere interamente compensate tra le parti, ricorrendo giusti motivi.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie, per l’effetto respingendo, in riforma della sentenza appellata, il ricorso originariamente proposto da Electric Impianti System s.r.l.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Caringella, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere, Estensore
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
Gianluca Rovelli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valerio Perotti | Francesco Caringella |
IL SEGRETARIO