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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 14/04/2025, n. 1343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1343 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6015/2014 del R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace – vendita beni mobili
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Tommaso Parte_1
Guerriero, come da procura in atti;
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Aldo Albero, come da procura in atti;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 26/02/2025, che richiamano quelle di cui agli atti introduttivi del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_1 proponeva appello alla sentenza n. 343/2014 del Giudice di Pace di Sarno, che aveva rigettato l'opposizione da essa proposta in primo grado, con conferma del decreto ingiuntivo n. 246/11 emesso per il pagamento di euro
3.189,60 oltre accessori in favore della Controparte_1
Esponeva che l'opposizione si fondava sull'avvenuto pagamento delle fatture poste a base del ricorso monitorio, come dimostrato con quietanza scritta rilasciata dal sig. , all'epoca dipendente della società opposta Parte_2 con funzioni di agente commerciale. L'appellante deduceva a motivi l'erronea e falsa applicazione dell'art. 1189 c.c. e l'omessa, illogica e contraddittoria motivazione riguardo alla valutazione delle prove acquisite in giudizio;
in particolare rilevava che la quietanza di pagamento prodotta in giudizio, non contestata, costituiva piena prova dell'avvenuto pagamento, atteso che l'opposta non aveva dimostrato, in applicazione analogica dell'art. 2732 c.c., che il rilascio della quietanza era avvenuto per errore di fatto o per violenza. Evidenziava che il pagamento effettuato nelle mani del sig. Pt_2
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/4 aveva efficacia liberatoria ai sensi dell'art. 1189 c.c., in quanto eseguito in buona fede a persona che appariva legittimata a riceverlo, atteso che il era dipendente della Logistica ed unico referente nei rapporti con la Pt_2
Aggiungeva che la produzione da parte dell'opposta di Parte_1 assegni relativi ad altri rapporti commerciali non poteva inficiare l'efficacia probatoria della quietanza, né dimostrare che i pagamenti avvenissero esclusivamente mediante assegni. Né il GdP aveva adeguatamente motivato in ordine alla testimonianza resa dal , il quale aveva confermato il Pt_2 rilascio della quietanza riconoscendo la propria firma.
Per questi motivi
chiedeva la totale riforma dell'impugnata sentenza, con accoglimento dell'opposizione proposta in primo grado e revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio l'appellata, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza, in quanto correttamente motivata in fatto e in diritto.
Precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione, con l'assegnazione dei termini di ridotti di cui all'art. 190 comma 2 c.p.c., di 20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e 20 giorni per le relative repliche.
L'appello non è fondato e va pertanto rigettato.
Invero il GdP ha correttamente deciso e motivato in ordine all'insussistenza della prova del pagamento eseguito a persona legittimata a riceverlo per conto della anche sulla base della Controparte_1 prassi intercorrente tra le parti, che aveva visto sempre, per i precedenti rapporti commerciali, l'esecuzione di pagamenti tracciati mediante assegni bancari intestati alla creditrice.
Anche la prova dichiarativa acquisita in primo grado, ha messo in evidenza incongruità, come quelle derivanti dalle dichiarazioni rese dal amministratore della che prima Testimone_1 Parte_1 ebbe ad affermare che il pagamento fosse stato fatto su "esplicita richiesta" della per poi correggersi dichiarando che, in Controparte_1 realtà, era stato il a chiedere il pagamento. D'altra parte, nel corso Pt_2 del giudizio di primo grado la non ha mai contestato Parte_1 che in precedenza i pagamenti delle fatture tra le parti erano avvenuti sempre con assegni bancari, prodotti in atti dalla Alla Controparte_1 luce di tale prassi consolidata, affettivamente appare inverosimile che la formalmente richiesta di pagare il dovuto attraverso Parte_1 un atto di costituzione in mora da parte del legale della società appellata,
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/4 abbia deciso per la prima volta di effettuare un pagamento in contante, peraltro nelle mani di chi non aveva la legale rappresentanza della creditrice.
Altra circostanza sfavorevole all'accoglimento della tesi dell'opponente, oggi appellante, è il fatto che il pagamento fu fatto a un dipendente della società, il sig. , che era stato licenziato pochi giorni prima Pt_2 dell'ipotetico pagamento. In tali casi di pagamento non effettuato direttamente alla creditrice, è peraltro d'uso che chi effettua il pagamento ne dia comunicazione formale al soggetto creditore, anche per assicurarsi che abbia pagato bene e assicurarsi del buon fine della consegna dei contanti, cioè che essi siano stati consegnati alla destinataria.
Il comportamento tenuto dalla dunque, non solo Parte_1 contrasta con le consuete modalità di pagamento intercorse tra le due società, ma anche con la necessità di trasparenza e chiarezza nelle operazioni finanziarie, soprattutto considerata la rilevanza dell'importo in questione.
L'opponente in primo grado avrebbe dovuto provare che il era Pt_2 autorizzato a ricevere pagamenti in contante o indicare le circostanze concrete e specifiche in base alle quali il apparisse legittimato a ricevere la Pt_2 prestazione, per poter godere dell'effetto liberatorio proprio del pagamento fatto al creditore apparente ex art. 1189 c.c.
La giurisprudenza, a questo proposito, ha precisato che il pagamento fatto al creditore apparente libera il debitore in buona fede, che non dovrà quindi pagare due volte, però, a condizione che lo stesso fornisca la prova di avere confidato senza sua colpa nella situazione apparente, ma anche che il suo erroneo convincimento sia stato determinato da un comportamento colposo del creditore, che abbia fatto sorgere una ragionevole presunzione sulla facoltà del destinatario di ricevere il pagamento.
La convinzione del debitore di pagare al “vero” creditore deve essere maturata non già sulla base di apprezzamenti soggettivi sul contegno dell'accipiens, bensì in virtù di circostanze oggettivamente univoche, tali da escludere profili di negligenza nel controllo del debitore.
Alla luce di quanto esposto, dunque, non può trovare applicazione nel caso de quo la disposizione di cui all'art.1189 cod. civ., atteso che tale norma esclude l'effetto liberatorio del debitore in caso di colpa o errore non scusabile dello stesso. La norma riconosce effetto liberatorio al pagamento fatto dal debitore in buona fede a chi appare legittimato a riceverlo, condizionando la produzione di tale effetto per il debitore al ricorrere di due presupposti, uno oggettivo e l'altro soggettivo, non alternativi ma cumulativi che inducano il solvens a credere che l'accipiens sia munito della legittimazione a ricevere;
la
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/4 buona fede del debitore, che si concretizza nell'incolpevole ignoranza, ossia determinata da errore scusabile (cfr. Cass. ord. n. 12600/2023). E' indubbio che l'onere della prova della buona fede spetta a chi invochi l'operatività dell'effetto liberatorio del pagamento effettuato al creditore apparente ai sensi dell'art. 1189 c.c.. In ogni caso, il principio dell'apparenza del diritto ex art. 1189 c.c. trova applicazione quando sussistono uno stato di fatto difforme dalla situazione di diritto ed un errore scusabile del terzo circa la corrispondenza del primo alla realtà giuridica, sicchè il giudice deve procedere all'indagine non solo sulla buona fede del terzo, ma anche sulla ragionevolezza del suo affidamento, che non può essere invocato da chi versi in una situazione di colpa, riconducibile alla negligenza, per aver trascurato l'obbligo, derivante dalla stessa legge, oltre che dall'osservanza delle norme di comune prudenza, di accertarsi della realtà delle cose, facilmente controllabile” ( cfr. Cass. sent. n. 20906/2005). Concludendo, l'appellante, nella sua qualità di debitore qualificato, nell'adempimento della propria obbligazione, avrebbe dovuto osservare la diligenza di cui all'art. 1176, 2° comma, cod. civ., impiegando tutti i mezzi normalmente necessari per assicurarsi che l'adempimento della prestazione dovuta fosse efficacemente diretto al soddisfacimento dell'interesse del creditore. Cosa che non ha fatto e che comunque non ha provato.
Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione al valore della causa tra euro 2.501,00 ed euro 5.200,00 tariffe medie per studio, introduzione e conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza
2) Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese di giudizio, che liquida in euro 1.701,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario
3) Sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di un altro importo pari al contributo unificato dovuto.
Così deciso in data 10/04/2025 Il Giudice - dr. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6015/2014 del R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace – vendita beni mobili
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Tommaso Parte_1
Guerriero, come da procura in atti;
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Aldo Albero, come da procura in atti;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 26/02/2025, che richiamano quelle di cui agli atti introduttivi del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_1 proponeva appello alla sentenza n. 343/2014 del Giudice di Pace di Sarno, che aveva rigettato l'opposizione da essa proposta in primo grado, con conferma del decreto ingiuntivo n. 246/11 emesso per il pagamento di euro
3.189,60 oltre accessori in favore della Controparte_1
Esponeva che l'opposizione si fondava sull'avvenuto pagamento delle fatture poste a base del ricorso monitorio, come dimostrato con quietanza scritta rilasciata dal sig. , all'epoca dipendente della società opposta Parte_2 con funzioni di agente commerciale. L'appellante deduceva a motivi l'erronea e falsa applicazione dell'art. 1189 c.c. e l'omessa, illogica e contraddittoria motivazione riguardo alla valutazione delle prove acquisite in giudizio;
in particolare rilevava che la quietanza di pagamento prodotta in giudizio, non contestata, costituiva piena prova dell'avvenuto pagamento, atteso che l'opposta non aveva dimostrato, in applicazione analogica dell'art. 2732 c.c., che il rilascio della quietanza era avvenuto per errore di fatto o per violenza. Evidenziava che il pagamento effettuato nelle mani del sig. Pt_2
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/4 aveva efficacia liberatoria ai sensi dell'art. 1189 c.c., in quanto eseguito in buona fede a persona che appariva legittimata a riceverlo, atteso che il era dipendente della Logistica ed unico referente nei rapporti con la Pt_2
Aggiungeva che la produzione da parte dell'opposta di Parte_1 assegni relativi ad altri rapporti commerciali non poteva inficiare l'efficacia probatoria della quietanza, né dimostrare che i pagamenti avvenissero esclusivamente mediante assegni. Né il GdP aveva adeguatamente motivato in ordine alla testimonianza resa dal , il quale aveva confermato il Pt_2 rilascio della quietanza riconoscendo la propria firma.
Per questi motivi
chiedeva la totale riforma dell'impugnata sentenza, con accoglimento dell'opposizione proposta in primo grado e revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio l'appellata, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza, in quanto correttamente motivata in fatto e in diritto.
Precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione, con l'assegnazione dei termini di ridotti di cui all'art. 190 comma 2 c.p.c., di 20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e 20 giorni per le relative repliche.
L'appello non è fondato e va pertanto rigettato.
Invero il GdP ha correttamente deciso e motivato in ordine all'insussistenza della prova del pagamento eseguito a persona legittimata a riceverlo per conto della anche sulla base della Controparte_1 prassi intercorrente tra le parti, che aveva visto sempre, per i precedenti rapporti commerciali, l'esecuzione di pagamenti tracciati mediante assegni bancari intestati alla creditrice.
Anche la prova dichiarativa acquisita in primo grado, ha messo in evidenza incongruità, come quelle derivanti dalle dichiarazioni rese dal amministratore della che prima Testimone_1 Parte_1 ebbe ad affermare che il pagamento fosse stato fatto su "esplicita richiesta" della per poi correggersi dichiarando che, in Controparte_1 realtà, era stato il a chiedere il pagamento. D'altra parte, nel corso Pt_2 del giudizio di primo grado la non ha mai contestato Parte_1 che in precedenza i pagamenti delle fatture tra le parti erano avvenuti sempre con assegni bancari, prodotti in atti dalla Alla Controparte_1 luce di tale prassi consolidata, affettivamente appare inverosimile che la formalmente richiesta di pagare il dovuto attraverso Parte_1 un atto di costituzione in mora da parte del legale della società appellata,
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/4 abbia deciso per la prima volta di effettuare un pagamento in contante, peraltro nelle mani di chi non aveva la legale rappresentanza della creditrice.
Altra circostanza sfavorevole all'accoglimento della tesi dell'opponente, oggi appellante, è il fatto che il pagamento fu fatto a un dipendente della società, il sig. , che era stato licenziato pochi giorni prima Pt_2 dell'ipotetico pagamento. In tali casi di pagamento non effettuato direttamente alla creditrice, è peraltro d'uso che chi effettua il pagamento ne dia comunicazione formale al soggetto creditore, anche per assicurarsi che abbia pagato bene e assicurarsi del buon fine della consegna dei contanti, cioè che essi siano stati consegnati alla destinataria.
Il comportamento tenuto dalla dunque, non solo Parte_1 contrasta con le consuete modalità di pagamento intercorse tra le due società, ma anche con la necessità di trasparenza e chiarezza nelle operazioni finanziarie, soprattutto considerata la rilevanza dell'importo in questione.
L'opponente in primo grado avrebbe dovuto provare che il era Pt_2 autorizzato a ricevere pagamenti in contante o indicare le circostanze concrete e specifiche in base alle quali il apparisse legittimato a ricevere la Pt_2 prestazione, per poter godere dell'effetto liberatorio proprio del pagamento fatto al creditore apparente ex art. 1189 c.c.
La giurisprudenza, a questo proposito, ha precisato che il pagamento fatto al creditore apparente libera il debitore in buona fede, che non dovrà quindi pagare due volte, però, a condizione che lo stesso fornisca la prova di avere confidato senza sua colpa nella situazione apparente, ma anche che il suo erroneo convincimento sia stato determinato da un comportamento colposo del creditore, che abbia fatto sorgere una ragionevole presunzione sulla facoltà del destinatario di ricevere il pagamento.
La convinzione del debitore di pagare al “vero” creditore deve essere maturata non già sulla base di apprezzamenti soggettivi sul contegno dell'accipiens, bensì in virtù di circostanze oggettivamente univoche, tali da escludere profili di negligenza nel controllo del debitore.
Alla luce di quanto esposto, dunque, non può trovare applicazione nel caso de quo la disposizione di cui all'art.1189 cod. civ., atteso che tale norma esclude l'effetto liberatorio del debitore in caso di colpa o errore non scusabile dello stesso. La norma riconosce effetto liberatorio al pagamento fatto dal debitore in buona fede a chi appare legittimato a riceverlo, condizionando la produzione di tale effetto per il debitore al ricorrere di due presupposti, uno oggettivo e l'altro soggettivo, non alternativi ma cumulativi che inducano il solvens a credere che l'accipiens sia munito della legittimazione a ricevere;
la
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/4 buona fede del debitore, che si concretizza nell'incolpevole ignoranza, ossia determinata da errore scusabile (cfr. Cass. ord. n. 12600/2023). E' indubbio che l'onere della prova della buona fede spetta a chi invochi l'operatività dell'effetto liberatorio del pagamento effettuato al creditore apparente ai sensi dell'art. 1189 c.c.. In ogni caso, il principio dell'apparenza del diritto ex art. 1189 c.c. trova applicazione quando sussistono uno stato di fatto difforme dalla situazione di diritto ed un errore scusabile del terzo circa la corrispondenza del primo alla realtà giuridica, sicchè il giudice deve procedere all'indagine non solo sulla buona fede del terzo, ma anche sulla ragionevolezza del suo affidamento, che non può essere invocato da chi versi in una situazione di colpa, riconducibile alla negligenza, per aver trascurato l'obbligo, derivante dalla stessa legge, oltre che dall'osservanza delle norme di comune prudenza, di accertarsi della realtà delle cose, facilmente controllabile” ( cfr. Cass. sent. n. 20906/2005). Concludendo, l'appellante, nella sua qualità di debitore qualificato, nell'adempimento della propria obbligazione, avrebbe dovuto osservare la diligenza di cui all'art. 1176, 2° comma, cod. civ., impiegando tutti i mezzi normalmente necessari per assicurarsi che l'adempimento della prestazione dovuta fosse efficacemente diretto al soddisfacimento dell'interesse del creditore. Cosa che non ha fatto e che comunque non ha provato.
Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione al valore della causa tra euro 2.501,00 ed euro 5.200,00 tariffe medie per studio, introduzione e conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza
2) Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese di giudizio, che liquida in euro 1.701,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario
3) Sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di un altro importo pari al contributo unificato dovuto.
Così deciso in data 10/04/2025 Il Giudice - dr. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/4