Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 10/06/2025, n. 845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 845 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3609/2021
TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
Il Giudice dott.ssa Francesca Incandela
titolare della causa n. r.g. 3609/2021, pendente tra
Parte_1
e
CP_1
e nei confronti di
Il Giudice
Visto il proprio decreto con il quale è stato disposto che l'udienza odierna, venisse sostituita dallo scambio e il deposito in telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ed è stato assegnato alle parti termine per il deposito telematico delle predette note scritte;
Lette le conclusioni formulate dalle parti costituite con le note tempestivamente depositate giusta precedente decreto di trattazione scritta reso ai sensi degli artt. 127 ter c.p.c.
PQM
Visto l'art. 281 sexies cpc, decide dando lettura della sentenza.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. ssa Francesca Incandela in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/02/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della
Giustizia 21/2/2011 n. 44
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Sezione Civile
Nella persona della Dr.ssa Francesca Incandela, in funzione di Giudice
monocratico, ha pronunciato – ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ed all'esito della discussione svolta dalle parti e sulle conclusioni da queste precisate con le note tempestivamente depositate giusta precedente decreto di trattazione scritta reso ai sensi dell'art. 127ter c.p.c– la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° 3609 del Ruolo Generale del 2021
TRA
e , rappresentati e difesi dagli Parte_1 Parte_1
avvocati DEMMA ELISA e BURGIO SERGIO, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Elisa Demma, con studio, Via SS. Salvatore n. 9,
Termini Imerese
ATTORE
CONTRO
rappresentata e difesa dall'avv. FAGGELLA PELLEGRINO CP_1
e ANTONIO CHRISTIAN ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Azzaretto in via San Giusto n. 8 Palermo.
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate entro il
2 termine assegnato dal Tribunale del 10.6.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Fatti controversi
Con atto di citazione e Parte_1 Parte_1
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 845/2021
emesso dal Tribunale di Termini Imerese in accoglimento del ricorso promosso dalla con il quale veniva loro ingiunto il CP_1
pagamento di euro 19.715,36 oltre interessi e spese della procedura di ingiunzione.
A fondamento dell'atto introduttivo deducevano:
- l'improcedibilità per mancato esperimento della mediazione;
- la prescrizione dell'asserito credito, riferito al contratto di finanziamento n. 0053679 sottoscritto da entrambe le parti opponenti che, a causa dell'andamento irregolare e, visto lo stato di morosità,
incorreva nella decadenza dal beneficio del termine.;
- la mancanza dei requisiti per l'emissione del decreto ex art. 633 e 634
C.p.c. e 482 C.p.c., carenza di prova del credito;
- la mancanza dei requisiti di intellegibilità e chiarezza, necessari per una corretta analisi dell'importo richiesto, della documentazione posta a fondamento dell'azione monitoria;
- la nullità per usura;
- la violazione dell'art. 1283 c.c., anatocismo;
-l'errata determinazione dei richiesti importi.
L'opponente chiedeva pertanto: i) di ammettere l'opposizione, dando atto della tempestività della stessa;
ii) di ammettere, preliminarmente, la produzione documentale allegata;
iii) sempre in via preliminare, di ritenere e dichiarare l'improcedibilità del giudizio per mancato
3 esperimento della mediazione obbligatoria;
iv) in via gradata, di non concedere la provvisoria esecutorietà del decreto opposto;
v) nel merito,
di dichiarare prescritto il credito e, comunque, nullo, inefficace, revocare,
annullare e privare di effetti giuridici il decreto ingiuntivo n. 845/21.
Ritualmente evocata in giudizio si costituiva la parte opposta,
chiedendo il rigetto di ogni avversa domanda, eccezione e deduzione, in quanto palesemente infondata, e specificamente:
“In via preliminare:
- accertare l'improcedibilità dell'opposizione notificata tardivamente dalla SI.ra e, conseguentemente, dichiarare che – nei confronti Pt_1
di quest'ultima – il decreto ingiuntivo 845/2021 (R.G. 715/2021) è
ormai passato in giudicato ed estromettere la SI.ra dal presente Pt_1
procedimento di opposizione;
- concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto,
non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta, né di pronta/facile soluzione, così come previsto dall'art. 648 c.p.c.;
- concedere termine per attivare il procedimento di mediazione delegata disciplinato dall'art. 5 del D.lgs. 28/2010.
Nel merito, in via principale:
- respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
In via subordinata:
- nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione,
del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque parte opponente al pagamento, in favore d dell'importo di euro 19.715,36, CP_1
4 oltre interessi di mora da calcolarsi al tasso legale, dalla domanda al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio. In via ulteriormente subordinata:
- nella denegata, e non creduta, ipotesi in cui l'eccezione di nullità
sollevata da controparte trovasse accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, si chiede di voler condannare gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore della convenuta opposta, della residua somma capitale, detratte le somme già pagate, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo dichiarando, in ogni caso, la carenza di legittimazione passiva della deducente società, quale mera cessionaria del credito, in ordine alla domanda avversaria di restituzione e/o ripetizione dei ratei e/o degli interessi corrisposti.”
Alla prima udienza di comparizione lo scrivente rigettava l'istanza di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo ed assegnava a parte opposta termine per la presentazione della domanda di mediazione, rinviando all'udienza del 11.12.2023 per la verifica della condizione di procedibilità.
Esperito il procedimento di mediazione con esito negativo, all'udienza del 11.12.2023 venivano concessi i richiesti termini ex art. 183 co. 6 n.
3, ma nessuna memoria veniva depositata;
la causa veniva dunque rinviata per discussione orale ex art. 281 sexies cp.c. con termine per note conclusive.
2. Questioni preliminari e/o pregiudiziali.
Va in primis dichiarata la procedibilità della domanda, essendo stato espletato con esito negativo il tentativo di mediazione, avente ad oggetto proprio le domande proposte in questa sede.
Va esaminata l'eccezione sollevata da parte opposta in merito
5 all'improcedibilità dell'opposizione promossa da in Pt_1 Parte_1
quanto tardiva.
Orbene il decreto ingiuntivo opposto è stato notificato alla SI.ra in data 18.10.2021 e ad in data 10.11.2021 - dati Pt_1 Parte_1
evincibile dalla documentazione in atti e non contestati dagli opponenti -
e l'opposizione, da loro promossa unitamente, è stata notificata all'odierna convenuta il 20.12.2021, mediante consegna in mani della stessa.
L'opposizione, promossa dalla n.q. di coobligata è, dunque, Pt_1
tardiva e come tale inammissibile, in quanto notificata oltre il termine di
40 giorni di cui all'art. 641 c.p.c., sicchè nei confronti della stessa il decreto va pertanto dichiarato esecutivo stante l'inammissibilità
dell'opposizione;
l'opposizione è invece tempestiva, e va dunque esaminata nel merito, con riferimento alla posizione di (debitore), notificata entro il Parte_1
termine legalmente previsto e dunque tempestiva.
3.Merito della lite.
Ciò posto, può procedersi al vaglio della sussistenza e della fondatezza dei fatti costitutivi introdotti dalla parte opposta a sostegno della propria domanda.
Come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione che impone alla parte opposta, nella sua qualità di attore in senso sostanziale, di provare i fatti posti a fondamento della domanda, mentre spetta alla parte opponente, nella sua qualità di convenuta sostanziale, fornire la prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa creditoria.
In caso di credito scaturente da un contratto di finanziamento (come quello in esame), in virtù dei principi generali in tema di riparto dell'onere
6 della prova, il creditore ha l'onere di dimostrare l'esistenza della fonte dell'obbligazione, potendosi limitare ad allegare l'altrui inadempimento,
indicando i criteri che ha utilizzato per calcolare il proprio credito;
spetta,
invece, al debitore dimostrare l'esatto adempimento della prestazione o la sussistenza di circostanze impeditive, modificative o estintive dell'obbligazione.
Ebbene l'opposta ha prodotto in atti la documentazione di cui alla fase monitoria, contenente, tra l'altro, il titolo contrattuale da cui deriva il credito in esame ed una lista movimenti da cui è possibile desumere il numero delle rate, 84 come indicato in contratto, e fino a quando le stesse sono state pagate(l'ultima rata pagata è quella del 15.02.2010).
L'erogazione delle somme risulta pacifica in quanto mai contestata dall'opponente e l'effettiva erogazione del finanziamento e di conseguenza la conclusione del contratto di finanziamento, risulta confermata, quindi,
anche dalla circostanza che il rapporto contrattuale in esame ha avuto parziale ed iniziale adempimento.
Parte opposta, quindi, sin dalla fase monitoria, ha fornito la prova dei fatti costitutivi del proprio diritto di credito, per cui non resta, a questo punto, che esaminare i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi addotti dall'opponente.
Per quanto attiene l'eccepita prescrizione della pretesa creditoria il
Tribunale osserva che la sollevata l'eccezione, formulata dall'opponente,
non è fondata.
Ed infatti nel caso di specie trova applicazione l'ordinaria prescrizione decennale la quale decorrerà non dalla data di stipula del contratto di finanziamento, ma dalla data di scadenza dell'ultimo rateo e previsto e non pagato.
7 Come affermato dalla Suprema Corte ha affermato che “Nel contratto di mutuo la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può
considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata.”
(Sez. 3, Sentenza n. 17798 del 30/08/2011), ed ancora “ Nel contratto di mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì,
da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c..”
(Sez. 3 - , Ordinanza n. 4232 del 10/02/2023).
Orbene, dalla lista movimenti prodotta in fase monitoria, è
chiaramente evincibile che l'ultima rata prevista in finanziamento era quella del 15.08.2015, ragion per cui decorrendo dalla predetta data il termine di prescrizione decennale, non si configura nel caso che ci occupa la richiamata prescrizione
Va adesso esaminata l'eccezione relativa all'applicazione di interessi usurari al credito di cui al contratto di finanziamento.
Parte opponente si duole genericamente della possibilità che il tasso applicato al contratto sia usuraio.
Orbene mutuando le cadenze argomentative della Suprema Corte, la quale, discutendo in quell'occasione di tassi moratori ma esprimendo comunque un principio rispondente all'irrinunciabile onere di allegazione della parte del processo, ha affermato che: “Nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai
8 sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del
T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto.” (cfr. Cass. Sez. U - , sent. n.
19597 del 18/09/2020).
Nel caso di specie gli opponenti hanno invece omesso di specificare ciascuno dei predetti elementi, richiamandosi genericamente all'entità del tasso applicato, che non evidenzia nessuno degli elementi sopra citati da cui eventualmente poter ricavare il carattere usurario del tasso di interesse in concreto applicato.
Per quanto concerne in ultimo la sollevata violazione dell'art. 1283 e.e,
anche questa contestazione è stata posta in maniera generica giacchè gli opponenti non specificano quando e in che termini sarebbe stata operata la capitalizzazione degli interessi, né indicano quale sarebbe la clausola che, all'interno del contratto, legittimerebbe tale pratica.
Ad ogni modo la società opposta ha sul punto rettamente osservato che,
diversamente da quanto assunto dagli opponenti, gli interessi moratori non “sono stati conteggiati sulle rate scadute e non pagate, le quali sono comprensive di quota capitale e quota interessi” (cfr. atto di citazione, pag.
6), in quanto il testo del contratto prevede l'applicazione degli interessi moratori su ciascuna rata scaduta e non pagata “dedotta la quota degli interessi pattuiti calcolata al tasso scalare dell'operazione” (cfr. DOC. 5,
pag. 3, cond. 8 fascicolo monitorio)”.
Tanto basta per rigettare anche tale motivo di opposizione.
9 Quanto infine alla documentazione prodotta dagli opponenti a conforto dell'assunto pagamento alla finanziaria “di più di 15.000,00
euro” (doc. 5 distinte pagamenti), alcune distinte di pagamento non presentano elementi di riconducibilità al contratto di finanziamento per cui è causa, mentre altre (quelle riferibili al contratto per cui è causa),
risultano regolarmente contabilizzate in estratto conto (vds. Doc. 2
allegato alla comparsa), come efficacemente dimostrato dalla parte opposta.
Dall'infondatezza delle censure degli opponenti discende che il credito vantato nei confronti degli stessi risulta debitamente dimostrato nella sua sussistenza e nel suo ammontare.
Dunque, l'opposizione va integralmente rigettata ed il decreto ingiuntivo opposto va confermato.
4. Spese di lite.
Le spese di lite tra gli opponenti ed seguono la CP_1
soccombenza e vanno liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- dichiara inammissibile l'opposizione proposta da Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 845/2021 del 08.09.21 di questo
[...]
Tribunale che dichiara esecutivo;
- rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Parte_1
conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 845/2021 del 08.09.21 di questo Tribunale;
- condanna gli opponenti e Parte_1 Parte_1
in solido tra loro a rimborsare alla spese di lite, che si CP_1
10 liquidano in euro 3.000,00 per compensi professionali oltre iva e c.p.a.
come per legge dovuti e spese generali;
Così è deciso in Termini Imerese in data 10.06.2025.
Il Giudice
Francesca Incandela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. ssa Francesca Incandela in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/02/2010 n.
24 e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44
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