TRIB
Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 15/04/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 1245/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Michele Basta e in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro di primo grado iscritta al n. r.g. 1245/2024 promossa da
(C.F. , residente a [...] C.F._1 Beccaria 29, elettivamente domiciliata in Cuneo, Corso Soleri 11, presso l'avv. Andrea Romano (C.F. ), che la rappresenta e difende, C.F._2
RICORRENTE
Contro
(c.f. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del pro tempore, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis, 1° CP_2 comma, c.p.c. dalla funzionaria dott.ssa Elisabetta SELLERI (c.f. ) C.F._3 dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Cuneo, legalmente domiciliata presso il proprio Ufficio in Cuneo, Via Massimo d'Azeglio n. 4,
RESISTENTE
Si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
PREMESSO CHE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ha agito in giudizio dinanzi al Tribunale Parte_1 civile di Cuneo, sezione lavoro e previdenza sociale, contro il e del Controparte_1 merito per chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
Pag. 1 a 6 “- previa, occorrendo, disapplicazione della L. 228/2012 in violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegata alla direttiva n. 1999/70/CE e dell'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE;
- accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente alla corresponsione dell'indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21 e 2021/22 e, per l'effetto, condannare il al pagamento in favore di parte ricorrente della somma Controparte_1 lorda di €. 8.182,85, comprensiva dell'indennità sostitutiva relativa alle festività soppresse non fruite (4 gg. /anno), o della somma veriore accertanda;
il tutto oltre interessi legali e l'eventuale maggior somma corrispondente alla differenza tra la rivalutazione monetaria e gli interessi;
- condannare parte resistente al pagamento del compenso professionale, spese e onorari di causa, oltre iva, cpa e rimborso ex art. 14 t.p., con attribuzione al sottoscritto procuratore per dichiarato anticipo.”.
La parte resistente ha invece così concluso:
“- nel merito, rigettare il ricorso perché infondato;
- in subordine, accertando la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4) c.c. di ogni diritto maturato anteriormente al quinquennio che precede la data di notifica del ricorso, riconoscere l'indennità sostitutiva per i giorni di ferie e festività non godute e non monetizzate, accogliendo i conteggi effettuati da parte resistente (con esclusione degli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019) per un importo totale di € 4.628,38;
- in ulteriore subordine, riconoscendo il diritto della ricorrente all'indennità sostitutiva per i giorni di ferie e festività non godute e non monetizzate, accogliere i conteggi effettuati da parte resistente per un importo totale di € 7.616,81.
Con vittoria di spese e competenze legali da liquidarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 152-bis, Disp. Att. c.p.c.”.
RITENUTO CHE
Preliminarmente, occorre dichiarare l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione sollevata dal , in quanto formulata genericamente (cfr. Controparte_1 al riguardo Tribunale Bari sez. II, 26.9.2024, n.3984, secondo cui “Posto che il corso della prescrizione non è rilevabile d'ufficio, la generica proposizione dell'eccezione di prescrizione non autorizza il giudice ad individuare autonomamente il tipo di prescrizione applicabile, onere che è invece posto a carico della parte che la eccepisce. In ragione di ciò è inammissibile, in quanto generica, l'eccezione di prescrizione nella quale non è individuato il 'dies da quo', né viene allegato il fatto costitutivo che giustifica l'applicazione di un termine di prescrizione in luogo di un altro.”; ancora, Tribunale Roma sez. XVII, 2.3.2020, n.4541, secondo cui “E' generica l'eccezione di prescrizione laddove non sia dato comprende a quale norma ci si riferisca né alla decorrenza o alla durata del termine prescrizionale.”.).
Da tali considerazioni si evince l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione.
Nel merito, la parte ricorrente ha allegato a fondamento della propria domanda giudiziale: di essere docente che ha stipulato contratti di lavoro con il fino al termine delle CP_3 attività didattiche e/o al 30 giugno nei seguenti periodi: a.s. 2017/2018: contratto dal 19/09/2017 al 30/06/2018; a.s. 2018/2019: contratto dal 07/09/2018 al 30/06/2019; a.s. 2019/2020: contratto dal 07/09/2019 al 30/06/2020; a.s. 2020/2021: contratto dal
Pag. 2 a 6
16/09/2020 al 30/06/2021; a.s. 2021/2022: contratto dal 06/09/2021 al 30/06/2022; che, durante tali periodi di servizio, ha maturato giorni di ferie sulla base dei giorni di servizio effettivamente prestati nel corso di ogni anno scolastico e che, alla cessazione del rapporto di lavoro aveva diritto alla monetizzazione delle ferie residue a sua disposizione;
che, nel corso degli anni scolastici in qualità di docente precaria, non ha usufruito di alcun giorno di ferie volontario a sua disposizione, venendo invece collocata in ferie d'ufficio durante i periodi di sospensione delle lezioni;
che, a tali periodi di giorni di ferie maturati in ogni anno scolastico, devono ulteriormente aggiungersi 4 giornate di ferie - riposo in sostituzione delle festività soppresse;
di aver, pertanto, maturato in totale, in virtù dei servizi prestati con contratto a tempo determinato nei diversi anni scolastici, un totale di n. 145 giorni di ferie e festività non godute e di aver diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva ai sensi della direttiva 2003/88/CE.
La parte resistente ha invece allegato: che successivamente all'entrata in vigore del comma 55, dell'art. 1, della Legge n. 228/2012 e quindi a decorrere dall'1.1.2013, è consentita la
“monetizzazione delle ferie in favore del personale docente a tempo determinato nella misura dei giorni di ferie spettanti, detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale. Fermo restando l'obbligo di fruire delle ferie nella misura in cui il dipendente ne ha diritto, ai fini della monetizzazione a nulla rileva se il dipendente abbia o meno richiesto le ferie”; che le ferie dei docenti con contratti per supplenza breve o fino al 30 giugno possono essere monetizzate solo nella misura data dai giorni di ferie spettanti, detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale.
E' necessario a questo punto rilevare che il calcolo delle “festività soppresse maturate” non si differenzia da quello previsto per le ferie, come si evince appunto dal Parere ARAN offerto in comunicazione dalla parte resistente.
Ne discende quindi che anche per le festività si deve procedere tramite la proporzione: a. mesi di servizio diviso 12 = quoziente b. il quoziente deve essere moltiplicato per 4 = prodotto c. il prodotto indica il numero di giorni di festività maturati, come correttamente allegato dal resistente. CP_1
In altri termini, la quantificazione dei giorni di riposo viene determinata in uno ogni 90 giorni di lavoro;
le giornate di riposo quindi sono: una se i giorni di servizio sono pari o superiori a 90 giorni e inferiori a 180 giorni;
due se i giorni di servizio sono pari o superiori a 180 giorni e inferiori a 270 giorni;
tre se i giorni di servizio sono pari o superiori a 270 giorni e inferiori a 360 giorni;
quattro se i giorni di servizio sono pari 360 giorni, come risulta dal calcolo effettuato dalla parte resistente, cui questo Giudice intende aderire in quanto redatti conformemente ai criteri di logicità, di completezza, di ragionevolezza e di coerenza.
Tanto premesso, occorre considerare che la materia oggetto del presente giudizio è regolata dall'art. 5, comma 8, D.L. 95/2012 (convertito dalla legge 135/2012) secondo cui “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche (…) sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento
Pag. 3 a 6 del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto (…)”.
L'art. 1, co. 54-56, della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013, in vigore dall'1.1.2013) ha però introdotto le seguenti previsioni derogatorie:
“54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
55. All'art. 5, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, è aggiunto, infine, il seguente periodo: 'Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie.
56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”.
Nel periodo soggetto all'originaria disciplina dettata dall'art. 5 cit. e quindi prima dell'entrata in vigore della legge n. 228/2012, vigeva dunque l'obbligo di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle attività didattiche (v. art. 13 co. 9 CCNL), impedendo la cd.
“monetizzazione” delle ferie ex art. 13 c. 5 CCNL (la legge, come si è visto, disponeva che eventuali disposizioni contrattuali più favorevoli cessassero di avere applicazione a decorrere dalla sua entrata in vigore).
L'art. 1 l. 228/12 mantiene ferma la previsione secondo cui il personale docente fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni previsti dai calendari scolastici regionali;
tuttavia, consente la “monetizzazione” delle ferie per il personale docente ed ATA assunto con contratto fino al termine delle lezioni, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli di sospensione delle lezioni, con disapplicazione delle clausole contrattuali contrastanti con i cc. 54 e 55 a decorrere dal 1.9.2013.
E' utile inoltre evidenziare quanto ritenuto dalla Corte di Cassazione, sez. lav., ord. n. 13440 del 15.5.2024, che affronta la questione del diritto dei docenti precari a godere delle ferie e, in caso di mancato godimento, a ricevere la relativa indennità sostitutiva. Più nello specifico, la Cassazione ha rilevato che la normativa contrattuale previgente (art. 19 CCNL Scuola 2006/2009) non obbligava i docenti precari a fruire delle ferie durante l'anno scolastico. Pertanto, se non avevano potuto goderle per motivi non imputabili a loro, avevano diritto al pagamento di un'indennità sostitutiva. Nella seconda parte dell'ordinanza, la Corte affronta la questione specifica oggetto del ricorso, ossia il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute da parte dei docenti precari. La Corte ha richiamato la giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia di diritto alle ferie, secondo la quale il datore di lavoro è tenuto a informare il lavoratore del suo diritto alle ferie e della possibilità di perderle se
Pag. 4 a 6
non le fruisce. Se il datore di lavoro non adempie a questo obbligo, il lavoratore ha diritto all'indennità sostitutiva anche per le ferie non richieste.
La Corte di cassazione ha quindi stabilito che: i docenti precari non sono obbligati a fruire delle ferie durante l'anno scolastico. A differenza dei docenti a tempo indeterminato, i quali possono essere obbligati a fruire delle ferie d'ufficio, i docenti precari hanno la facoltà di decidere liberamente quando godere delle proprie ferie;
le ferie non godute dai docenti precari possono essere monetizzate alla cessazione del contratto. Ciò significa che, al termine del loro rapporto di lavoro, i docenti precari hanno diritto a ricevere una indennità per le ferie che non hanno goduto;
il datore di lavoro è tenuto a informare i docenti precari del loro diritto alle ferie e della possibilità di perderle se non fruite. La scuola ha l'obbligo di comunicare ai docenti precari le modalità e i tempi per la fruizione delle ferie, nonché le conseguenze del mancato godimento delle stesse;
se il datore di lavoro non adempie all'obbligo di informazione, i docenti precari ha diritto all'indennità sostitutiva anche per le ferie non richieste. In caso di mancata comunicazione da parte della scuola, i docenti precari hanno diritto a ricevere il compenso economico per tutte le ferie maturate e non godute, indipendentemente dal fatto che le abbiano o meno richieste.
Il suddetto diritto alla monetizzazione può essere escluso solo ove l'amministrazione provi di aver adeguatamente informato il docente del diritto a godere delle ferie successivamente alla cessazione delle lezioni e lo abbia invitato ad esercitarlo.
Nel caso di specie, risulta non contestato, e pertanto provato ex art. 115, co.1, c.p.c., che la docente non è stata né invitata a fruire delle ferie, né informata delle conseguenze della mancata fruizione.
Dal canto suo, il resistente non ha fornito alcuna prova dell'adempimento. CP_1
Pertanto, la parte ricorrente ha diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non fruite.
Considerato il quadro normativo sopra riportato, deve ritenersi che il diritto alla monetizzazione delle ferie sorge solo nel momento in cui il dipendente può godere delle ferie e, nel caso di specie, solo al momento della cessazione del rapporto.
In conclusione, dalle considerazioni delineate si evince la fondatezza del ricorso, che deve essere pertanto accolto, con conseguente accertamento del diritto della parte ricorrente al pagamento delle ferie non godute in relazione agli aa.ss. in cui ha prestato servizio in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche da liquidarsi ai sensi dell'art. 35 CCNL Scuola Vigente e condanna della parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente la relativa indennità in misura pari ad euro 7.616,81, come risulta dai conteggi offerti in comunicazione dalla parte resistente, cui questo Giudice intende aderire in quanto redatti conformemente ai criteri di logicità, di completezza, di ragionevolezza e di coerenza;
il tutto oltre interessi legali e l'eventuale maggior somma corrispondente alla differenza tra la rivalutazione monetaria e gli interessi.
Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente, come per legge, e sono liquidate, in relazione alle fasi effettivamente espletate, nella misura indicata in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022 (tenuto conto del valore e della non particolare complessità della
Pag. 5 a 6 vertenza), con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza sociale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il a pagare in Controparte_1 favore parte ricorrente l'indennità sostitutiva delle ferie non godute pari ad euro 7.616,81; il tutto oltre interessi legali e l'eventuale maggior somma corrispondente alla differenza tra la rivalutazione monetaria e gli interessi;
2) condanna la parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente le spese processuali, che così si liquidano: in euro 2.695 per onorari e compensi;
oltre il 15% della somma che precede per spese generali;
oltre contributo unificato se versato, con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario. IVA e Cassa come per legge.
Cuneo, 15.4.2025
Il Giudice dott. Michele Basta
Pag. 6 a 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Michele Basta e in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro di primo grado iscritta al n. r.g. 1245/2024 promossa da
(C.F. , residente a [...] C.F._1 Beccaria 29, elettivamente domiciliata in Cuneo, Corso Soleri 11, presso l'avv. Andrea Romano (C.F. ), che la rappresenta e difende, C.F._2
RICORRENTE
Contro
(c.f. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del pro tempore, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis, 1° CP_2 comma, c.p.c. dalla funzionaria dott.ssa Elisabetta SELLERI (c.f. ) C.F._3 dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Cuneo, legalmente domiciliata presso il proprio Ufficio in Cuneo, Via Massimo d'Azeglio n. 4,
RESISTENTE
Si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
PREMESSO CHE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ha agito in giudizio dinanzi al Tribunale Parte_1 civile di Cuneo, sezione lavoro e previdenza sociale, contro il e del Controparte_1 merito per chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
Pag. 1 a 6 “- previa, occorrendo, disapplicazione della L. 228/2012 in violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegata alla direttiva n. 1999/70/CE e dell'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE;
- accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente alla corresponsione dell'indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21 e 2021/22 e, per l'effetto, condannare il al pagamento in favore di parte ricorrente della somma Controparte_1 lorda di €. 8.182,85, comprensiva dell'indennità sostitutiva relativa alle festività soppresse non fruite (4 gg. /anno), o della somma veriore accertanda;
il tutto oltre interessi legali e l'eventuale maggior somma corrispondente alla differenza tra la rivalutazione monetaria e gli interessi;
- condannare parte resistente al pagamento del compenso professionale, spese e onorari di causa, oltre iva, cpa e rimborso ex art. 14 t.p., con attribuzione al sottoscritto procuratore per dichiarato anticipo.”.
La parte resistente ha invece così concluso:
“- nel merito, rigettare il ricorso perché infondato;
- in subordine, accertando la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4) c.c. di ogni diritto maturato anteriormente al quinquennio che precede la data di notifica del ricorso, riconoscere l'indennità sostitutiva per i giorni di ferie e festività non godute e non monetizzate, accogliendo i conteggi effettuati da parte resistente (con esclusione degli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019) per un importo totale di € 4.628,38;
- in ulteriore subordine, riconoscendo il diritto della ricorrente all'indennità sostitutiva per i giorni di ferie e festività non godute e non monetizzate, accogliere i conteggi effettuati da parte resistente per un importo totale di € 7.616,81.
Con vittoria di spese e competenze legali da liquidarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 152-bis, Disp. Att. c.p.c.”.
RITENUTO CHE
Preliminarmente, occorre dichiarare l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione sollevata dal , in quanto formulata genericamente (cfr. Controparte_1 al riguardo Tribunale Bari sez. II, 26.9.2024, n.3984, secondo cui “Posto che il corso della prescrizione non è rilevabile d'ufficio, la generica proposizione dell'eccezione di prescrizione non autorizza il giudice ad individuare autonomamente il tipo di prescrizione applicabile, onere che è invece posto a carico della parte che la eccepisce. In ragione di ciò è inammissibile, in quanto generica, l'eccezione di prescrizione nella quale non è individuato il 'dies da quo', né viene allegato il fatto costitutivo che giustifica l'applicazione di un termine di prescrizione in luogo di un altro.”; ancora, Tribunale Roma sez. XVII, 2.3.2020, n.4541, secondo cui “E' generica l'eccezione di prescrizione laddove non sia dato comprende a quale norma ci si riferisca né alla decorrenza o alla durata del termine prescrizionale.”.).
Da tali considerazioni si evince l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione.
Nel merito, la parte ricorrente ha allegato a fondamento della propria domanda giudiziale: di essere docente che ha stipulato contratti di lavoro con il fino al termine delle CP_3 attività didattiche e/o al 30 giugno nei seguenti periodi: a.s. 2017/2018: contratto dal 19/09/2017 al 30/06/2018; a.s. 2018/2019: contratto dal 07/09/2018 al 30/06/2019; a.s. 2019/2020: contratto dal 07/09/2019 al 30/06/2020; a.s. 2020/2021: contratto dal
Pag. 2 a 6
16/09/2020 al 30/06/2021; a.s. 2021/2022: contratto dal 06/09/2021 al 30/06/2022; che, durante tali periodi di servizio, ha maturato giorni di ferie sulla base dei giorni di servizio effettivamente prestati nel corso di ogni anno scolastico e che, alla cessazione del rapporto di lavoro aveva diritto alla monetizzazione delle ferie residue a sua disposizione;
che, nel corso degli anni scolastici in qualità di docente precaria, non ha usufruito di alcun giorno di ferie volontario a sua disposizione, venendo invece collocata in ferie d'ufficio durante i periodi di sospensione delle lezioni;
che, a tali periodi di giorni di ferie maturati in ogni anno scolastico, devono ulteriormente aggiungersi 4 giornate di ferie - riposo in sostituzione delle festività soppresse;
di aver, pertanto, maturato in totale, in virtù dei servizi prestati con contratto a tempo determinato nei diversi anni scolastici, un totale di n. 145 giorni di ferie e festività non godute e di aver diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva ai sensi della direttiva 2003/88/CE.
La parte resistente ha invece allegato: che successivamente all'entrata in vigore del comma 55, dell'art. 1, della Legge n. 228/2012 e quindi a decorrere dall'1.1.2013, è consentita la
“monetizzazione delle ferie in favore del personale docente a tempo determinato nella misura dei giorni di ferie spettanti, detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale. Fermo restando l'obbligo di fruire delle ferie nella misura in cui il dipendente ne ha diritto, ai fini della monetizzazione a nulla rileva se il dipendente abbia o meno richiesto le ferie”; che le ferie dei docenti con contratti per supplenza breve o fino al 30 giugno possono essere monetizzate solo nella misura data dai giorni di ferie spettanti, detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale.
E' necessario a questo punto rilevare che il calcolo delle “festività soppresse maturate” non si differenzia da quello previsto per le ferie, come si evince appunto dal Parere ARAN offerto in comunicazione dalla parte resistente.
Ne discende quindi che anche per le festività si deve procedere tramite la proporzione: a. mesi di servizio diviso 12 = quoziente b. il quoziente deve essere moltiplicato per 4 = prodotto c. il prodotto indica il numero di giorni di festività maturati, come correttamente allegato dal resistente. CP_1
In altri termini, la quantificazione dei giorni di riposo viene determinata in uno ogni 90 giorni di lavoro;
le giornate di riposo quindi sono: una se i giorni di servizio sono pari o superiori a 90 giorni e inferiori a 180 giorni;
due se i giorni di servizio sono pari o superiori a 180 giorni e inferiori a 270 giorni;
tre se i giorni di servizio sono pari o superiori a 270 giorni e inferiori a 360 giorni;
quattro se i giorni di servizio sono pari 360 giorni, come risulta dal calcolo effettuato dalla parte resistente, cui questo Giudice intende aderire in quanto redatti conformemente ai criteri di logicità, di completezza, di ragionevolezza e di coerenza.
Tanto premesso, occorre considerare che la materia oggetto del presente giudizio è regolata dall'art. 5, comma 8, D.L. 95/2012 (convertito dalla legge 135/2012) secondo cui “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche (…) sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento
Pag. 3 a 6 del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto (…)”.
L'art. 1, co. 54-56, della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013, in vigore dall'1.1.2013) ha però introdotto le seguenti previsioni derogatorie:
“54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
55. All'art. 5, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, è aggiunto, infine, il seguente periodo: 'Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie.
56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”.
Nel periodo soggetto all'originaria disciplina dettata dall'art. 5 cit. e quindi prima dell'entrata in vigore della legge n. 228/2012, vigeva dunque l'obbligo di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle attività didattiche (v. art. 13 co. 9 CCNL), impedendo la cd.
“monetizzazione” delle ferie ex art. 13 c. 5 CCNL (la legge, come si è visto, disponeva che eventuali disposizioni contrattuali più favorevoli cessassero di avere applicazione a decorrere dalla sua entrata in vigore).
L'art. 1 l. 228/12 mantiene ferma la previsione secondo cui il personale docente fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni previsti dai calendari scolastici regionali;
tuttavia, consente la “monetizzazione” delle ferie per il personale docente ed ATA assunto con contratto fino al termine delle lezioni, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli di sospensione delle lezioni, con disapplicazione delle clausole contrattuali contrastanti con i cc. 54 e 55 a decorrere dal 1.9.2013.
E' utile inoltre evidenziare quanto ritenuto dalla Corte di Cassazione, sez. lav., ord. n. 13440 del 15.5.2024, che affronta la questione del diritto dei docenti precari a godere delle ferie e, in caso di mancato godimento, a ricevere la relativa indennità sostitutiva. Più nello specifico, la Cassazione ha rilevato che la normativa contrattuale previgente (art. 19 CCNL Scuola 2006/2009) non obbligava i docenti precari a fruire delle ferie durante l'anno scolastico. Pertanto, se non avevano potuto goderle per motivi non imputabili a loro, avevano diritto al pagamento di un'indennità sostitutiva. Nella seconda parte dell'ordinanza, la Corte affronta la questione specifica oggetto del ricorso, ossia il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute da parte dei docenti precari. La Corte ha richiamato la giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia di diritto alle ferie, secondo la quale il datore di lavoro è tenuto a informare il lavoratore del suo diritto alle ferie e della possibilità di perderle se
Pag. 4 a 6
non le fruisce. Se il datore di lavoro non adempie a questo obbligo, il lavoratore ha diritto all'indennità sostitutiva anche per le ferie non richieste.
La Corte di cassazione ha quindi stabilito che: i docenti precari non sono obbligati a fruire delle ferie durante l'anno scolastico. A differenza dei docenti a tempo indeterminato, i quali possono essere obbligati a fruire delle ferie d'ufficio, i docenti precari hanno la facoltà di decidere liberamente quando godere delle proprie ferie;
le ferie non godute dai docenti precari possono essere monetizzate alla cessazione del contratto. Ciò significa che, al termine del loro rapporto di lavoro, i docenti precari hanno diritto a ricevere una indennità per le ferie che non hanno goduto;
il datore di lavoro è tenuto a informare i docenti precari del loro diritto alle ferie e della possibilità di perderle se non fruite. La scuola ha l'obbligo di comunicare ai docenti precari le modalità e i tempi per la fruizione delle ferie, nonché le conseguenze del mancato godimento delle stesse;
se il datore di lavoro non adempie all'obbligo di informazione, i docenti precari ha diritto all'indennità sostitutiva anche per le ferie non richieste. In caso di mancata comunicazione da parte della scuola, i docenti precari hanno diritto a ricevere il compenso economico per tutte le ferie maturate e non godute, indipendentemente dal fatto che le abbiano o meno richieste.
Il suddetto diritto alla monetizzazione può essere escluso solo ove l'amministrazione provi di aver adeguatamente informato il docente del diritto a godere delle ferie successivamente alla cessazione delle lezioni e lo abbia invitato ad esercitarlo.
Nel caso di specie, risulta non contestato, e pertanto provato ex art. 115, co.1, c.p.c., che la docente non è stata né invitata a fruire delle ferie, né informata delle conseguenze della mancata fruizione.
Dal canto suo, il resistente non ha fornito alcuna prova dell'adempimento. CP_1
Pertanto, la parte ricorrente ha diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non fruite.
Considerato il quadro normativo sopra riportato, deve ritenersi che il diritto alla monetizzazione delle ferie sorge solo nel momento in cui il dipendente può godere delle ferie e, nel caso di specie, solo al momento della cessazione del rapporto.
In conclusione, dalle considerazioni delineate si evince la fondatezza del ricorso, che deve essere pertanto accolto, con conseguente accertamento del diritto della parte ricorrente al pagamento delle ferie non godute in relazione agli aa.ss. in cui ha prestato servizio in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche da liquidarsi ai sensi dell'art. 35 CCNL Scuola Vigente e condanna della parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente la relativa indennità in misura pari ad euro 7.616,81, come risulta dai conteggi offerti in comunicazione dalla parte resistente, cui questo Giudice intende aderire in quanto redatti conformemente ai criteri di logicità, di completezza, di ragionevolezza e di coerenza;
il tutto oltre interessi legali e l'eventuale maggior somma corrispondente alla differenza tra la rivalutazione monetaria e gli interessi.
Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente, come per legge, e sono liquidate, in relazione alle fasi effettivamente espletate, nella misura indicata in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022 (tenuto conto del valore e della non particolare complessità della
Pag. 5 a 6 vertenza), con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza sociale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il a pagare in Controparte_1 favore parte ricorrente l'indennità sostitutiva delle ferie non godute pari ad euro 7.616,81; il tutto oltre interessi legali e l'eventuale maggior somma corrispondente alla differenza tra la rivalutazione monetaria e gli interessi;
2) condanna la parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente le spese processuali, che così si liquidano: in euro 2.695 per onorari e compensi;
oltre il 15% della somma che precede per spese generali;
oltre contributo unificato se versato, con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario. IVA e Cassa come per legge.
Cuneo, 15.4.2025
Il Giudice dott. Michele Basta
Pag. 6 a 6