Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trento, sez. I, sentenza 13/04/2026, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trento |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00057/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00172/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 172 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Antolini, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Andrea Valorzi in Trento, via Calepina, n. 65;
contro
Ministero dell'Interno, Questore di Trento, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrett. dello Stato, domiciliataria ex lege in Trento, largo Porta Nuova, n. 9;
per l'annullamento
del decreto del Questore di Trento di data-OMISSIS-, notificato in pari data, con cui è stata respinta la domanda di rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale presentata in data -OMISSIS- dal ricorrente, nonché di ogni altro atto presupposto, infra procedimentale e al precedente connesso, ed in particolare, ove occorra, della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda con nota di data -OMISSIS-della Questura di Trento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e del Questore di Trento;
visti tutti gli atti della causa.
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 aprile 2026 il cons. GI RN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
A) Riferisce il ricorrente che dal -OMISSIS-è stato titolare di porto di pistola per difesa personale, da ultimo scaduto in data -OMISSIS-
Egli svolge le funzioni, oltre alla propria professione di -OMISSIS-, di -OMISSIS- ai sensi della L.P. n. 30/1982e di -OMISSIS-, giusta nomina avvenuta con delibera della Giunta Provinciale n. -OMISSIS-.
In occasione dello svolgimento delle sue funzioni di -OMISSIS-, che dal -OMISSIS- svolge presso la Stazione Forestale di -OMISSIS-, il ricorrente afferma di essersi trovato spesso esposto a periodici episodi e situazioni di intimidazioni e minacce di varia natura, da ciò derivando la ragione fondante la domanda di rinnovo del porto di pistola per difesa personale, come presentata a -OMISSIS-
Con nota di data 27 marzo 2025 la Questura di Trento preannunciava i “ motivi ostativi ” all’accoglimento della domanda di rinnovo/rilascio della licenza di porto di postale per difesa personale.
Segnatamente, la Questura così motivava: “ per carenza del requisito del dimostrato bisogno, con particolare riferimento alle motivazioni a sostegno della necessità di andare armato, presentate a corredo dell’istanza per il rinnovo di licenza di porto di pistola per difesa personale . (…)
In primo luogo, in relazione alla sua attività di -OMISSIS- non risultano movimenti economici e né spostamenti ingenti di contanti tali da giustificare l’esigenza di portare un’arma; non si rilevano poi episodi di minacce, aggressioni, violenze tali da esporre il soggetto ad una condizione di rischio elevato per la propria incolumità. In relazione all’attività svolta di -OMISSIS- inoltre, non si evidenzia nessun tipo di evento di rischio o di pericolo degno di nota. Il -OMISSIS- si limita a segnalare alcuni episodi di -OMISSIS- in abitazione avvenuti circa -OMISSIS- anni fa. Considerando che il porto d’armi per difesa personale, può essere concesso come extrema ratio a fronte di pericoli gravi ed attuali per l’incolumità personale (…) non risulta esserci un attuale e specifico pericolo per la propria incolumità personale tale da rendere necessario il rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale ”.
A tale preavviso di rigetto, il ricorrente riscontrava in data14 aprile 2025 con le sue controdeduzioni.
A conclusione del procedimento, la Questura di Trento emetteva il provvedimento di diniego qui impugnato, come in epigrafe specificato, “(…) in quanto non risulta assolto l'onere di dimostrare il bisogno di circolare armato nell'attualità richiesto dall'articolo 42 TULPS ”.
Insorge dunque il sig. -OMISSIS- proponendo il ricorso sopra emarginato avverso il diniego di rinnovo del porto d’armi per difesa personale, come formalizzato dalla Questura.
B) Il ricorso è affidato ad un unico - articolato - motivo (“ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 42TULPS, r.d. n. 773/1931. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione concreta in relazione ai presupposti del diniego di rinnovo del porto ultraquarantennale. Violazione dell’affidamento legittimo del ricorrente e del principio generale di collaborazione e buona fede di cui all’art. 1 comma 2 bis l.241/1990 ”), volto a censurare la motivazione addotta dall’Amministrazione che non avrebbe tenuto in alcun conto la situazione professionale ed operativa del ricorrente in funzione del “ dimostrato bisogno ” e così l’affidamento che il ricorrente ha riposto nel rinnovo del porto d’armi alla luce dei precedenti rinnovi.
Il ricorrente insiste nell’affermare che la sua attività, in particolare di -OMISSIS- e -OMISSIS-, lo esporrebbe a situazioni di rischio tali da giustificare la domanda di porto d’armi per difesa personale, dovendo anche tenere in considerazione determinati fatti di minacce accadutigli nel passato. Si rileva qui a tal proposito che le dichiarazioni prodotte dal ricorrente si riferiscono ad accadimenti molto risalenti nel tempo (-OMISSIS-).
La difesa del ricorrente con richiami giurisprudenziali sottolinea come il pericolo cui possa essere sottoposto l’istante non debba necessariamente essersi manifestato, dovendo procedersi ad una valutazione ex ante e non ex post .
Censura altresì la “ politica più restrittiva ” operata dalla Questura, sottendendo che dopo più di trent’anni che il ricorrente ha avuto il porto d’armi non vi siano “ nuove circostanze ” che comportino il diniego, e così per contro si debba procedere al rinnovo.
C) Si è costituita l’Amministrazione con mera memoria formale in data 5 dicembre 2025 ed in udienza si è verbalmente riportata alle motivazioni di cui al provvedimento gravato.
D) All’esito dell’udienza di discussione la causa è stata trattenuta in decisione.
E) Va sin da subito evidenziato che questo Tribunale ritiene di non aderire a quanto recentemente affermato in isolati precedenti del Giudice di appello (Cons. Stato sez. III, 03/03/2026, n. 1642; Cons. Stato sez. III, 08/01/2026, n. 181), come evocati (per vero solo il secondo) in udienza dalla difesa del ricorrente.
Per il resto, il ricorso non merita accoglimento per le seguenti ragioni.
F) Il rilascio di porto d'armi per difesa personale è un provvedimento che rientra tra le cosiddette autorizzazioni di polizia, di cui al capo III del titolo I del TULPS. In generale, come ribadito anche dalla più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr., da ultimo, Cons. Stato III sez., 30 dicembre 2025, n. 10391; Cons. Stato, Sez. III, n. 651/2024), esso costituisce una deroga al principio generale del divieto di detenzione e porto d'armi di cui agli artt. 669 c.p. e 4 della L. n. 11/1975. L'autorizzazione, pertanto, viene concessa solo se si verifica l'esistenza di specifiche ragioni che possano giustificare questa deroga, nonché l'assenza di rischi anche solo potenziali per l'ordine e la pubblica sicurezza (vedasi anche il precedente di questo Tribunale, 9/1/2026, n. 18).
In tal senso depone il chiaro dettato normativo di cui all’art. 42, R.D. n. 773/1931 (TULPS): “ Il Questore ha facoltà di dare licenza per porto d'armi lunghe da fuoco e il Prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a centimetri 65. La licenza, la cui durata non sia diversamente stabilita dalla legge, ha validità annuale ”.
Dalla norma emergono tre aspetti fondamentali: i ) la facoltà del Prefetto (per quanto ci concerne del Questore) di concedere il porto d’armi e dunque la discrezionalità; ii ) il “ dimostrato bisogno ”, anche in ottica del principio di vicinanza della prova, che deve essere per l’appunto dimostrato/provato dall’istante; iii ) la validità annuale della licenza, con ciò comportando che non vi è la previsione di nessun automatismo.
Costituisce onere del richiedente quello di dare prova dell’attuale necessità di ottenere il porto d’armi per ragioni di difesa personale, prova quest’ultima che non può essere data facendo esclusivo riferimento alla propria condizione lavorativa, professionale o personale, ovvero semplicemente limitandosi a riportare, ad ogni domanda di rinnovo, le medesime circostanze che avevano permesso di ottenere e rinnovare il titolo, essendo suo onere fornire elementi idonei a dimostrare l’esistenza di un bisogno effettivo ed attuale per portare l’arma.
Evidenze tutte che nel caso di specie si riferiscono a fatti accaduti oramai in là nel tempo e che il ricorrente non ha “aggiornato” con accadimenti tali da poter ritenersi positivamente “ dimostrato ” il “ bisogno ” dell’arma per la propria difesa personale.
Altresì, “ la mera attività professionale del richiedente [nel caso che ci occupa, quella di -OMISSIS-, n.d.r.] , anche se implicante la movimentazione di somme di denaro o tale da esporlo ad ipotetici rischi dovuti alla localizzazione dei siti oggetto degli interventi tecnici cui esso normalmente provvede ed agli orari in cui questi vengono eseguiti, non è sufficiente a concretizzare il requisito normativo del "dimostrato bisogno": questo infatti, proprio alla luce della locuzione utilizzata dal legislatore, non si presta ad astratte generalizzazioni di carattere probatorio ancorate all'attività svolta dal richiedente il titolo di polizia, dissociate, tra l'altro, dalla specificità dei contesti geografici in cui il medesimo si trova ad operare e della situazione della criminalità che concretamente li caratterizza, in mancanza di concrete allegazioni da cui desumere che il pericolo potenzialmente connesso a determinate attività sia concretamente suscettibile di realizzarsi ” (Cons. Stato sez. III, 17/12/2025, n. 10006).
Del resto, non è condivisibile l'assunto secondo cui il carattere asseritamente immutato delle circostanze che avevano giustificato il rilascio (e reiterato rinnovo) del titolo imporrebbe all'Amministrazione di spiegare le ragioni per le quali quelle stesse circostanze siano ritenute inidonee a legittimarne l'ulteriore rinnovo, dal momento che il carattere risalente delle stesse non consente di ritenere che le medesime possiedano attualmente la valenza sintomatica del pericolo che avevano in passato, allorché sono state poste a fondamento dei precedenti rinnovi del titolo di polizia.
In altre parole, non osta alla conclusione (negativa), cui nel caso di specie è pervenuta l’Amministrazione, il precedente rilascio al medesimo soggetto del titolo di cui si domandi il rinnovo, posto che il decorso del tempo, se non ha inciso sull’affidabilità dello stesso, può aver inciso sull’evoluzione generale del concetto di difesa personale e di “ dimostrato bisogno ” di munirsi di un’arma per fronteggiare un determinato tipo di rischio.
In tal senso la valutazione evolutiva dell’Autorità preposta non risulta per ciò solo irrazionale o illogica, in ragione del mutamento d’avviso rispetto ai precedenti provvedimenti.
Il mutamento d'avviso dell'Amministrazione in punto di sussistenza o meno dei presupposti per il rilascio del porto d'armi per difesa personale non concerne infatti - in una prospettiva diacronica - solo la condizione del richiedente, ma piuttosto ha riguardo primariamente alla stessa sussistenza delle ragioni che possano far ritenere sussistente un'esigenza di " difesa personale " (senza dunque necessariamente porre in discussione l'affidabilità del soggetto in quanto tale) (cfr. da ultimo Cons. Stato III sez., 30 dicembre 2025, n. 10391).
La giurisprudenza del Giudice d’appello ha chiarito che nei provvedimenti ad efficacia temporale limitata l'affidamento (legittimo) non può certamente includere il rinnovo degli stessi: " la valutazione dell'ordinamento sul grado di affidamento configurabile a seguito di un provvedimento favorevole è già contenuta nel regime di stabilità del provvedimento medesimo . (...) Il beneficiario del provvedimento favorevole sa già che, a certe condizioni (anche temporali), lo stesso può essere rimosso: tanto che in materia di provvedimenti amministrativi la tutela dell'affidamento in ambito comunitario (veicolata attraverso l'art. 1, primo comma, della legge n. 241/1990 nel nostro ordinamento) è costruita sul piano degli effetti giuridici dell'autotutela: i margini della tutela dell'affidamento riposto sulla stabilità del provvedimento sono definiti dal legislatore, attraverso la disciplina dei limiti di natura temporale all'esercizio del potere di autotutela (Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 5758 del 2021) ” ( ibidem ).
Altrettanto infondato risulta il profilo di censura che si appunta comunque sulla sussistenza delle condizioni per il rilascio, non potendosi riconoscere nel mero svolgimento di una determinata attività lavorativa, ovvero nell’appartenenza ad una determinata categoria professionale (qui, quella della -OMISSIS-), un dato di per sé sufficiente a dimostrare il bisogno dell’arma da fuoco (cfr. TRGA Trento, 9/2/2026, n. 18 e giurisprudenza ivi richiamata).
Il pericolo per l’individuo, che giustifica la deroga di cui al citato art. 42, si ribadisce, deve essere desumibile, e di conseguenza valutabile dall’Amministrazione, a partire da circostanze concrete, attuali e specifiche. Da ciò si desume che l’onere di allegazione e di prova ricade in ogni caso sul richiedente, il quale è tenuto a dimostrare, anche in caso di rinnovo, l’esistenza di condizioni attuali e concrete di bisogno che giustificano la concessione dello speciale titolo di polizia.
Non soccorrono in tal senso, come detto, i precedenti rilasci del titolo che, nel caso di specie, non generano una inversione dell’onere probatorio e non determinano l’ingenerarsi di alcun tipo di affidamento nel richiedente, il quale è consapevole d’essere pur sempre destinatario di un provvedimento a carattere autorizzatorio, temporaneo ed eccezionale.
Invero, il parametro del “ dimostrato bisogno ", è stato interpretato dalla Corte costituzionale (si vedano in particolare le sentenze n. 440/1993 e 109/2019) nel senso della inesistenza di un diritto soggettivo al porto d'armi, dovendosi piuttosto riconoscere l'esistenza di un titolo concessionario, che il legislatore subordina espressamente ad un controllo rigoroso e altamente discrezionale dell'Autorità di pubblica sicurezza.
Tale valutazione, atteso il suo ampio margine di discrezionalità, si rinnova ogniqualvolta parte istante inoltri richiesta di rinnovo della licenza e si concretizza nei termini anzidetti, cosicché l'Amministrazione è chiamata a valutare, in termini comparativi, l'interesse pubblico primario alla sicurezza e quello privato all'incolumità, partendo dal presupposto che, in ogni caso, l'interesse alla sicurezza pubblica, potenzialmente minacciato dall'uso delle armi, assume carattere di prevalenza, rispecchiando la finalità ultima dell'intero assetto normativo in materia (cfr. Cons. Stato III sez., 30 dicembre 2025, n. 10391).
G) L'applicazione dei richiamati princìpi al caso di specie conduce al rigetto del ricorso.
H) Tenuto conto della peculiarità della materia trattata, sussistono eccezionalmente i presupposti per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
ES NA, Presidente
Maria Cappellano, Consigliere
GI RN, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI RN | ES NA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.