Art. 2.
Il provento di cui alla presente legge puo' essere offerto in garanzia per la stipulazione di mutui presto la Cassa depositi e prestiti o presso gli altri Istituti autorizzati alla concessione di mutui agli enti locali.
Il provento di cui alla presente legge puo' essere offerto in garanzia per la stipulazione di mutui presto la Cassa depositi e prestiti o presso gli altri Istituti autorizzati alla concessione di mutui agli enti locali.